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Rischi sul lavoro: le schede per la valutazione

Per ogni rischio: dove è disciplinato nel D.Lgs. 81/08, quando richiede una valutazione specifica e quali misure si adottano di solito.

Risposta rapida

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 chiede al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Alcuni hanno un titolo dedicato con metodi e soglie propri (agenti fisici, chimici, biologici, movimentazione dei carichi, videoterminali); altri sono regolati da norme generali e dall’Allegato IV sui luoghi di lavoro. La tabella indica, rischio per rischio, la norma di riferimento e quando la valutazione specifica diventa necessaria; ogni scheda approfondisce metodi, misure e documenti.

Mappa dei rischi e norme di riferimento

RischioNormaQuando serve la valutazione specifica
Movimentazione manuale dei carichiTitolo VI, Allegato XXXIIISollevamento, traino e spinta di carichi oltre i limiti di riferimento delle norme ISO 11228
Movimenti ripetitiviTitolo VI, ISO 11228-3Cicli brevi e ripetuti degli arti superiori (linee, casse, confezionamento)
Macchine e attrezzatureTitolo III, Capo I (artt. 69-73)Ogni attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori
Rischio elettricoTitolo III, Capo III (artt. 80-87)Sempre per impianti e apparecchi; valutazione specifica per lavori elettrici
Caduta dall’altoTitolo IV, Capo II (art. 107 e seguenti)Lavori a quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile
Scivolamento e caduta in pianoArt. 63 e Allegato IVPavimenti bagnati o unti, ostacoli, scale fisse
Spazi confinatiArtt. 66 e 121, D.P.R. 177/2011Accesso a vasche, silos, cisterne, pozzetti, fosse
Rischio biologicoTitolo X (artt. 266-286)Uso deliberato o esposizione potenziale ad agenti biologici
MicroclimaAllegato IV, punto 1.9; Titolo VIIIAmbienti caldi o freddi, lavoro all’aperto, celle frigorifere
Lavoro notturnoD.Lgs. 66/2003Lavoratori che svolgono almeno 3 ore in periodo notturno
RumoreTitolo VIII, Capo IIValutazione sempre; misure oltre 80 dB(A)
VibrazioniTitolo VIII, Capo IIIUtensili vibranti, guida di mezzi
Agenti chimiciTitolo IX, Capo IUso di sostanze o miscele pericolose, anche detergenti
IncendioArt. 46, D.M. 3/9/2021Sempre
Stress lavoro-correlatoArt. 28, comma 1-bisSempre
VideoterminaliTitolo VIIUso di VDT; sorveglianza oltre 20 ore settimanali

Valutazioni sempre obbligatorie

Indipendentemente dal settore, il DVR deve sempre comprendere la valutazione del rischio incendio, dello stress lavoro-correlato, dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e di quelli connessi a differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale (art. 28, comma 1). Gli altri rischi vanno valutati quando sono presenti: anche una conclusione di rischio irrilevante deve essere motivata.

Come si passa dalla scheda al DVR

  1. Si elencano mansioni, luoghi e attrezzature reali, con un sopralluogo.
  2. Per ogni mansione si individuano i rischi pertinenti tra quelli della mappa.
  3. Per i rischi con un titolo dedicato si applica il metodo previsto (misure, indici, schede di sicurezza).
  4. Si definiscono misure, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria, con responsabili e tempi.
  5. Si programma la revisione: entro 30 giorni dalle modifiche significative (art. 29, comma 3) e alle scadenze proprie di alcune valutazioni, come i quattro anni per gli agenti fisici.

Domande frequentiFAQ

Devo trattare tutti i rischi della mappa nel mio DVR?
Vanno valutati i rischi effettivamente presenti. Per quelli esclusi è utile indicare il motivo, così da dimostrare che sono stati considerati.
Quali valutazioni richiedono misurazioni strumentali?
Tipicamente rumore e vibrazioni quando non si possono escludere superamenti dei valori di azione, alcuni agenti chimici, il microclima severo. La valutazione stabilisce se le misure servono.

Fonti normative

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