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Formazione D.Lgs. 81/08 · Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione Sicurezza sul Lavoro per Aziende

Corsi obbligatori e di aggiornamento per ogni ruolo aziendale, organizzati in aula, in videoconferenza sincrona, in e-learning e direttamente in azienda.

8/12/16ore iniziali lavoratore (basso/medio/alto)17/04/2025Accordo Stato-RegioniAula · Sincrona · E-learningerogazione6 h / 5 anniaggiornamento lavoratori
5 anni
aggiornamento lavoratori, dirigenti, datori
2 anni
aggiornamento preposti (art. 37 c. 7-ter)
12 ore
corso iniziale preposti e dirigenti
32 ore
corso iniziale RLS (art. 37 c. 11)
Risposta rapida

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza è uno degli obblighi più controllati nelle ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle ASL. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, pianifica il piano formativo aziendale per ogni figura, valuta gli attestati esistenti, segnala le scadenze e organizza i corsi nelle modalità ammesse dal quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

P.M.I. Servizi S.r.l.

P.IVA 10874781007 · REA RM-1260973

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Via di Santo Stefano 6/C, Anguillara Sabazia (RM)

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Lun-ven 9-18

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A chi si rivolge la formazione obbligatoria

La formazione in materia di salute e sicurezza è prevista per tutte le figure dell’organizzazione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Gli obblighi si applicano anche ai lavoratori somministrati, ai tirocinanti e agli stagisti, ai soci-lavoratori delle cooperative e, nei limiti previsti, ai lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente di lavoro. Per i somministrati la formazione generale è in capo all’agenzia, mentre la formazione specifica sui rischi del posto di lavoro resta in capo all’utilizzatore. Per i tirocinanti l’obbligo grava sul soggetto ospitante. Ogni percorso deve essere adattato al caso specifico in base al ruolo concretamente svolto, al settore ATECO e ai rischi presenti.

Obbligo normativo: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 disciplinano informazione e formazione di lavoratori e loro rappresentanti. L’articolo 34 regola il caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di RSPP. L’articolo 32 definisce capacità e requisiti professionali del responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Dopo il D.L. 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021) l’art. 37 prevede anche la formazione del datore di lavoro (comma 7) e impone per i preposti la formazione in presenza con aggiornamento almeno biennale (comma 7-ter). L’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durate minime, contenuti, metodologie didattiche e crediti formativi per tutte le figure, sostituendo gli Accordi previgenti (tra cui quelli del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature e del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP). È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025; secondo il Ministero del Lavoro è in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito ministeriale. Le principali novità: corso preposti da 12 ore, corso dirigenti da 12 ore, nuovo corso obbligatorio da 16 ore per tutti i datori di lavoro, modulo RSPP per il datore che svolge direttamente il ruolo. Le ore minime previste, i requisiti dei docenti e le modalità di verifica finale costituiscono il quadro di riferimento al quale ogni soggetto formatore deve attenersi.

Catalogo corsi

Corsi per ruolo e mansione

Ogni percorso è calibrato sul ruolo aziendale, sul settore ATECO e sui rischi reali della mansione. Selezioniamo il soggetto formatore adeguato e la modalità di erogazione ammessa.

Lavoratore

4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di specifica secondo la classe di rischio (totale 8/12/16 ore).

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Preposto

12 ore in presenza o videoconferenza sincrona, aggiornamento di 6 ore ogni due anni.

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Dirigente

12 ore con l’Accordo 2025 (prima erano 16), aggiornamento quinquennale di 6 ore.

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Datore di lavoro

Nuovo corso obbligatorio da 16 ore per tutti i datori di lavoro (art. 37 c. 7), aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

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RSPP datore di lavoro

Corso datore da 16 ore più modulo RSPP da 8 ore (e modulo tecnico da 12 o 16 ore in alcuni settori).

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RLS

32 ore iniziali; aggiornamento annuale di 4 ore (15-50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50).

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Addetto antincendio

Livelli 1/2/3 (4/8/16 ore) ex D.M. 02/09/2021 con parte pratica obbligatoria in presenza.

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Addetto primo soccorso

16 ore (gruppo A) o 12 ore (gruppi B e C) ex D.M. 388/2003, parte pratica da ripetere ogni 3 anni.

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Carrellisti

Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori: moduli teorico e pratico, aggiornamento quinquennale.

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PLE — piattaforme elevabili

Abilitazione conduzione PLE con o senza stabilizzatori, parte pratica su modulo selezionato.

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Lavori in quota

Uso DPI anticaduta di terza categoria e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

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Spazi confinati

Formazione ex D.P.R. 177/2011 per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

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DPI di terza categoria

Addestramento specifico all’uso di DPI salvavita per rischi mortali o danni gravi e permanenti.

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Scadenze

Tabella scadenze e validità degli attestati

Validità ordinaria e ore di aggiornamento periodico per ciascun ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle disposizioni di settore.

RuoloValiditàAggiornamento
Lavoratori5 anni6 ore
Preposti2 anni (art. 37 c. 7-ter)6 ore
Dirigenti5 anni6 ore
Datore di lavoro5 anni6 ore
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP5 anni8 ore
Antincendio livello 15 anni2 ore
Antincendio livello 2 / livello 35 anni5 / 8 ore
Primo soccorso3 anni (almeno la parte pratica)6 ore gruppo A, 4 ore gruppi B e C
RLS1 anno4 ore (15-50 lavoratori) / 8 ore (oltre 50)
Modalità ammesse

Modalità di erogazione previste dall’Accordo

L’Accordo del 17 aprile 2025 indica per ogni corso quali modalità sono ammesse. La scelta sbagliata rende l’attestato contestabile in un controllo: per questo la modalità va decisa corso per corso, non per comodità.

Aula tradizionale

Sempre ammessa. È l’unica modalità possibile per le prove pratiche di antincendio, primo soccorso, attrezzature (carrelli, PLE, gru) e DPI di terza categoria. Si può svolgere in un’aula esterna o direttamente in azienda: in sede la parte pratica si fa sulle attrezzature e nei luoghi reali e si evitano le trasferte; servono un locale adeguato e attrezzature e DPI conformi.

  • Prove pratiche e addestramento
  • Corsi in sede su attrezzature reali
  • Verifica finale con il docente

Videoconferenza sincrona

Lezione in diretta con il docente, con identificazione dei partecipanti, registrazione delle presenze e interazione in tempo reale. L’Accordo 2025 la equipara alla presenza: è la modalità a distanza ammessa per il corso preposti e per il suo aggiornamento, che non possono essere svolti in e-learning.

  • Preposti: corso e aggiornamento
  • Parte teorica dei corsi
  • Più sedi nella stessa sessione

E-learning

Formazione asincrona su piattaforma con tracciamento della fruizione, tutor e verifica finale. Per i lavoratori è ammessa per la formazione generale, per la specifica a rischio basso e per l’aggiornamento; la specifica a rischio medio e alto solo se un atto della Regione lo consente. Non è ammessa per preposti né per le parti pratiche.

  • Lavoratori: generale e rischio basso
  • Aggiornamento lavoratori
  • Mai per prove pratiche
Verifica attestati

Come verifichiamo un attestato di formazione

Il processo di audit della formazione esistente: dalla raccolta documenti alla mappatura delle scadenze, fino al piano formativo redatto per la tua azienda.

  1. Raccolta attestati

    Acquisiamo gli attestati esistenti del personale, le nomine RSPP/RLS e l’elenco delle mansioni con i ruoli sicurezza assegnati.

  2. Controllo requisiti formali

    Verifichiamo soggetto formatore, programma, ore, modalità di erogazione, esito della verifica finale e firme di docente e responsabile.

  3. Mappatura scadenze

    Costruiamo lo scadenziario per ruolo e mansione, segnalando aggiornamenti dovuti e formazione mancante o non conforme.

  4. Piano formativo

    Redigiamo il piano formativo aziendale, pianifichiamo le edizioni necessarie e gestiamo recuperi delle assenze e nuovi ingressi.

Caratteristiche di un attestato valido

  • Intestazione e dati identificativi del soggetto formatore con qualifica ex Accordo Stato-Regioni
  • Generalità complete del partecipante e codice fiscale
  • Denominazione del corso e riferimento normativo (art. 37 D.Lgs. 81/08, D.M., Accordo)
  • Programma dettagliato dei moduli con ore per argomento
  • Numero di ore svolte e periodo di erogazione
  • Sede di svolgimento e modalità (aula, videoconferenza, e-learning)
  • Esito positivo della verifica finale dell’apprendimento
  • Firma del docente e del responsabile del progetto formativo
  • Eventuale codice univoco di rintracciabilità per i controlli

Errori comuni nella gestione della formazione

  • Soggetti formatori privi dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni
  • Mancato rispetto del numero minimo di ore, in particolare nelle parti pratiche
  • Attestati privi della verifica finale di apprendimento
  • Assenze non recuperate prima del rilascio dell’attestato (richiesto il 90% delle ore)
  • Confusione tra formazione iniziale e aggiornamento periodico
  • E-learning utilizzato per moduli che richiedono presenza fisica
  • Formazione specifica omessa al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature
  • Mancato monitoraggio delle scadenze quinquennali e biennali (preposti)

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

Durante un controllo l’ispettore verifica l’elenco nominativo dei lavoratori con i relativi attestati, riscontra la corrispondenza tra mansione e formazione svolta, esamina il registro delle presenze ai corsi, controlla la nomina e la formazione degli addetti alle emergenze e dell’RLS. Le sanzioni per mancata formazione sono previste dagli articoli 55 e 56 del D.Lgs. 81/08: l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda per il datore di lavoro inadempiente sugli obblighi di formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e addetti alle emergenze; sanzioni amministrative per gli obblighi di informazione e per la mancata verifica dell’avvenuta formazione in capo a dirigenti e preposti.

Sintesi e richiesta di preventivo

Una formazione gestita correttamente protegge l’azienda e i lavoratori, riduce il contenzioso in caso di infortunio e consente di superare le ispezioni con la documentazione in regola. 123 Consulenza redige il piano formativo, individua il soggetto formatore adeguato, organizza i corsi e gestisce lo scadenziario in modo strutturato. Richiedi un preventivo personalizzato per pianificare la formazione della tua azienda.

Domande frequentiFAQ

Quali corsi di sicurezza sono obbligatori in azienda?
Gli obblighi formativi dipendono dal ruolo (lavoratore, preposto, dirigente, datore RSPP), dal settore ATECO e dai rischi specifici (antincendio, primo soccorso, attrezzature particolari, lavori in quota, spazi confinati, DPI di terza categoria). Ogni azienda deve nominare gli addetti alle emergenze e curare la formazione del RLS. Vanno inoltre verificati i percorsi per mansioni speciali quali conduzione di carrelli elevatori, PLE, gru, trattori. Il piano formativo va definito a partire dall’organigramma della sicurezza e dalla valutazione dei rischi (DVR), e deve essere adattato al caso specifico.
Il corso e-learning è valido per la formazione specifica dei lavoratori?
Solo per le aziende a rischio basso. L’Accordo del 17 aprile 2025 ammette l’e-learning per la formazione generale (4 ore), per la specifica a rischio basso e per l’aggiornamento quinquennale; per la specifica a rischio medio e alto l’e-learning è possibile solo se previsto da un atto della Regione. La piattaforma deve tracciare la fruizione e prevedere una verifica finale. Le prove pratiche di antincendio, primo soccorso e attrezzature si svolgono sempre in presenza.
L’attestato di formazione vale in tutta Italia?
Sì. L’attestato è riconosciuto se erogato secondo i requisiti vigenti dell’Accordo Stato-Regioni: soggetto formatore abilitato, programma e ore conformi, docenti qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, verifica finale superata. Vale su tutto il territorio nazionale e in caso di trasferimento del lavoratore presso altra azienda. Resta comunque obbligo del nuovo datore di lavoro erogare la formazione specifica sui rischi del nuovo posto di lavoro, della nuova mansione e delle attrezzature utilizzate, che è diversa dalla formazione generale.
Cosa succede se il lavoratore non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
La mancata frequenza dell’aggiornamento entro la scadenza quinquennale comporta la perdita di efficacia dell’abilitazione e, in caso di controllo, espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. È necessario sospendere il lavoratore dalla mansione che richiede la formazione mancante (ad esempio uso di attrezzature) fino al completamento del corso. In molti casi l’aggiornamento può essere svolto poco dopo la scadenza senza dover ripetere il corso iniziale, ma la regolarizzazione va programmata con tempestività e adattata al caso specifico.
Posso recuperare le ore di formazione perse?
Sì. La normativa richiede la presenza di almeno il 90% del monte ore complessivo per il rilascio dell’attestato. Le ore non frequentate devono essere recuperate in un’edizione successiva, prima della verifica finale, con lo stesso programma e modalità. Il soggetto formatore deve documentare nel registro presenze le ore di recupero. Se l’assenza supera la soglia consentita o se non è possibile organizzare il recupero in tempi utili, il partecipante deve ripetere il corso. Le assenze non recuperate impediscono il rilascio dell’attestato e quindi l’assolvimento dell’obbligo.
Il datore di lavoro RSPP può autoformarsi con materiale online?
No. Con l’Accordo del 17 aprile 2025 il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08) deve frequentare il corso per datori di lavoro da 16 ore e un modulo comune RSPP da 8 ore, a cui si aggiunge un modulo tecnico-integrativo da 12 o 16 ore per i settori ATECO indicati dall’Accordo. L’aggiornamento è di 8 ore ogni cinque anni. Il corso deve essere erogato da un soggetto formatore abilitato e chiudersi con una verifica finale: lo studio individuale su materiale online non soddisfa l’obbligo.
I lavoratori somministrati chi li forma?
La formazione generale dei lavoratori somministrati (modulo da 4 ore sui concetti generali di rischio, danno, prevenzione) è in capo all’agenzia di somministrazione, che la eroga prima della missione. La formazione specifica sui rischi del posto di lavoro, sulle mansioni, sulle attrezzature e sui DPI utilizzati presso l’impresa utilizzatrice è invece in capo a quest’ultima, che la deve erogare prima dell’avvio della prestazione. Stessa logica si applica ai tirocinanti, agli stagisti curriculari ed extracurriculari, e ai soci-lavoratori delle cooperative. L’obbligo va sempre adattato al caso specifico.
Le ore di formazione sicurezza vanno retribuite?
Sì. L’articolo 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le ore svolte fuori orario per esigenze organizzative sono comunque considerate orario di lavoro a tutti gli effetti retributivi e previdenziali. Anche le spese di trasferta, vitto e alloggio per partecipare ai corsi devono essere a carico del datore di lavoro. Il principio si estende ai partecipanti ai corsi degli addetti alle emergenze, all’RLS e a tutti gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa.

Pagina aggiornata il sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Fonti normative

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