A chi si rivolge la formazione obbligatoria
La formazione in materia di salute e sicurezza è prevista per tutte le figure dell’organizzazione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Gli obblighi si applicano anche ai lavoratori somministrati, ai tirocinanti e agli stagisti, ai soci-lavoratori delle cooperative e, nei limiti previsti, ai lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente di lavoro. Per i somministrati la formazione generale è in capo all’agenzia, mentre la formazione specifica sui rischi del posto di lavoro resta in capo all’utilizzatore. Per i tirocinanti l’obbligo grava sul soggetto ospitante. Ogni percorso deve essere adattato al caso specifico in base al ruolo concretamente svolto, al settore ATECO e ai rischi presenti.
Obbligo normativo: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni
Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 disciplinano informazione e formazione di lavoratori e loro rappresentanti. L’articolo 34 regola il caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di RSPP. L’articolo 32 definisce capacità e requisiti professionali del responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durate minime, contenuti, metodologie didattiche e crediti formativi per tutte le figure, sostituendo gli Accordi previgenti del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Le ore minime previste, i requisiti dei docenti e le modalità di verifica finale costituiscono il quadro di riferimento al quale ogni soggetto formatore deve attenersi.