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123 Consulenza
Formazione D.Lgs. 81/08 · Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione Sicurezza sul Lavoro per Aziende

Corsi obbligatori e di aggiornamento per ogni ruolo aziendale, organizzati in aula, in videoconferenza sincrona, in e-learning e direttamente in azienda.

5/2/16ore base lavoratore17/04/2025aggiornamento Accordo SRAula · Sincrona · E-learningerogazione5 annivalidità ordinaria
5 anni
validità lavoratori, dirigenti, RSPP-DL
2 anni
aggiornamento preposti (D.L. 146/2021)
16 ore
monte ore dirigenti
32 ore
monte ore RLS
Risposta rapida

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza è uno degli obblighi più controllati nelle ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle ASL. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, pianifica il piano formativo aziendale per ogni figura, valuta gli attestati esistenti, segnala le scadenze e organizza i corsi nelle modalità ammesse dal quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge la formazione obbligatoria

La formazione in materia di salute e sicurezza è prevista per tutte le figure dell’organizzazione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Gli obblighi si applicano anche ai lavoratori somministrati, ai tirocinanti e agli stagisti, ai soci-lavoratori delle cooperative e, nei limiti previsti, ai lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente di lavoro. Per i somministrati la formazione generale è in capo all’agenzia, mentre la formazione specifica sui rischi del posto di lavoro resta in capo all’utilizzatore. Per i tirocinanti l’obbligo grava sul soggetto ospitante. Ogni percorso deve essere adattato al caso specifico in base al ruolo concretamente svolto, al settore ATECO e ai rischi presenti.

Obbligo normativo: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 disciplinano informazione e formazione di lavoratori e loro rappresentanti. L’articolo 34 regola il caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di RSPP. L’articolo 32 definisce capacità e requisiti professionali del responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durate minime, contenuti, metodologie didattiche e crediti formativi per tutte le figure, sostituendo gli Accordi previgenti del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Le ore minime previste, i requisiti dei docenti e le modalità di verifica finale costituiscono il quadro di riferimento al quale ogni soggetto formatore deve attenersi.

Catalogo corsi

Corsi per ruolo e mansione

Ogni percorso è calibrato sul ruolo aziendale, sul settore ATECO e sui rischi reali della mansione. Selezioniamo il soggetto formatore adeguato e la modalità di erogazione ammessa.

Scadenze

Tabella scadenze e validità degli attestati

Validità ordinaria e ore di aggiornamento periodico per ciascun ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle disposizioni di settore.

RuoloValiditàAggiornamento
Lavoratori5 anni6 ore
Preposti2 anni (D.L. 146/2021)6 ore
Dirigenti5 anni6 ore
Datore di lavoro RSPP5 anni6/10/14 ore per classe di rischio
Antincendio livello 15 anni2 ore
Antincendio livello 2-35 anni5/8 ore
Primo soccorso3 anni (parte pratica)4/6 ore per gruppo
RLS1 anno4/8 ore in base ai dipendenti
Modalità ammesse

Modalità di erogazione previste dall’Accordo

Le tre modalità ammesse: aula tradizionale, videoconferenza sincrona ed e-learning conforme. Le parti pratiche di antincendio, primo soccorso e DPI di terza categoria restano sempre in presenza.

Aula tradizionale

Sessioni in presenza presso la tua azienda o aule convenzionate. Modalità sempre ammessa, obbligatoria per le parti pratiche di antincendio, primo soccorso, attrezzature e DPI di terza categoria.

  • Parti pratiche e di addestramento
  • Verifica finale con docente
  • Registro presenze cartaceo

Videoconferenza sincrona

Aula virtuale con tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante e identificazione del partecipante. Equiparata all’aula per la parte teorica di tutti i percorsi previsti.

  • Diretta con docente qualificato
  • Tracciamento accessi e presenze
  • Interazione e Q&A in tempo reale

E-learning

Piattaforma conforme ai requisiti tecnici dell’Accordo Stato-Regioni: tutoraggio, tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie e identificazione certa. Ammessa solo per i moduli previsti.

  • Modulo generale lavoratori
  • Aggiornamenti previsti dall’Accordo
  • Verifica finale tracciata
Verifica attestati

Come verifichiamo un attestato di formazione

Il processo di audit della formazione esistente: dalla raccolta documenti alla mappatura delle scadenze, fino al piano formativo redatto per la tua azienda.

  1. Raccolta attestati

    Acquisiamo gli attestati esistenti del personale, le nomine RSPP/RLS e l’elenco delle mansioni con i ruoli sicurezza assegnati.

  2. Controllo requisiti formali

    Verifichiamo soggetto formatore, programma, ore, modalità di erogazione, esito della verifica finale e firme di docente e responsabile.

  3. Mappatura scadenze

    Costruiamo lo scadenziario per ruolo e mansione, segnalando aggiornamenti dovuti e formazione mancante o non conforme.

  4. Piano formativo

    Redigiamo il piano formativo aziendale, pianifichiamo le edizioni necessarie e gestiamo recuperi delle assenze e nuovi ingressi.

Caratteristiche di un attestato valido

  • Intestazione e dati identificativi del soggetto formatore con qualifica ex Accordo Stato-Regioni
  • Generalità complete del partecipante e codice fiscale
  • Denominazione del corso e riferimento normativo (art. 37 D.Lgs. 81/08, D.M., Accordo)
  • Programma dettagliato dei moduli con ore per argomento
  • Numero di ore svolte e periodo di erogazione
  • Sede di svolgimento e modalità (aula, videoconferenza, e-learning)
  • Esito positivo della verifica finale dell’apprendimento
  • Firma del docente e del responsabile del progetto formativo
  • Eventuale codice univoco di rintracciabilità per i controlli

Errori comuni nella gestione della formazione

  • Soggetti formatori privi dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni
  • Mancato rispetto del numero minimo di ore, in particolare nelle parti pratiche
  • Attestati privi della verifica finale di apprendimento
  • Assenze non recuperate prima del rilascio dell’attestato (richiesto il 90% delle ore)
  • Confusione tra formazione iniziale e aggiornamento periodico
  • E-learning utilizzato per moduli che richiedono presenza fisica
  • Formazione specifica omessa al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature
  • Mancato monitoraggio delle scadenze quinquennali e biennali (preposti)

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

Durante un controllo l’ispettore verifica l’elenco nominativo dei lavoratori con i relativi attestati, riscontra la corrispondenza tra mansione e formazione svolta, esamina il registro delle presenze ai corsi, controlla la nomina e la formazione degli addetti alle emergenze e dell’RLS. Le sanzioni per mancata formazione sono previste dagli articoli 55 e 56 del D.Lgs. 81/08: l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda per il datore di lavoro inadempiente sugli obblighi di formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e addetti alle emergenze; sanzioni amministrative per gli obblighi di informazione e per la mancata verifica dell’avvenuta formazione in capo a dirigenti e preposti.

Sintesi e richiesta di preventivo

Una formazione gestita correttamente protegge l’azienda e i lavoratori, riduce il contenzioso in caso di infortunio e consente di superare le ispezioni con la documentazione in regola. 123 Consulenza redige il piano formativo, individua il soggetto formatore adeguato, organizza i corsi e gestisce lo scadenziario in modo strutturato. Richiedi un preventivo personalizzato per pianificare la formazione della tua azienda.

Domande frequentiFAQ

Quali corsi di sicurezza sono obbligatori in azienda?
Gli obblighi formativi dipendono dal ruolo (lavoratore, preposto, dirigente, datore RSPP), dal settore ATECO e dai rischi specifici (antincendio, primo soccorso, attrezzature particolari, lavori in quota, spazi confinati, DPI di terza categoria). Ogni azienda deve nominare gli addetti alle emergenze e curare la formazione del RLS. Vanno inoltre verificati i percorsi per mansioni speciali quali conduzione di carrelli elevatori, PLE, gru, trattori. Il piano formativo va definito a partire dall’organigramma della sicurezza e dalla valutazione dei rischi (DVR), e deve essere adattato al caso specifico.
Il corso e-learning è valido per la formazione specifica dei lavoratori?
L’e-learning è ammesso solo per le parti previste dall’Accordo Stato-Regioni vigente e a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti tecnici: tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie, tutoraggio, identificazione certa del partecipante. La formazione specifica a rischio alto richiede una quota di erogazione sincrona (aula o videoconferenza) per la trattazione dei rischi non standardizzabili e per la parte esperienziale. Per le componenti pratiche dei corsi antincendio e primo soccorso l’e-learning non è ammesso: vanno svolte in presenza con uso reale degli strumenti.
L’attestato di formazione vale in tutta Italia?
Sì. L’attestato è riconosciuto se erogato secondo i requisiti vigenti dell’Accordo Stato-Regioni: soggetto formatore abilitato, programma e ore conformi, docenti qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, verifica finale superata. Vale su tutto il territorio nazionale e in caso di trasferimento del lavoratore presso altra azienda. Resta comunque obbligo del nuovo datore di lavoro erogare la formazione specifica sui rischi del nuovo posto di lavoro, della nuova mansione e delle attrezzature utilizzate, che è diversa dalla formazione generale.
Cosa succede se il lavoratore non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
La mancata frequenza dell’aggiornamento entro la scadenza quinquennale comporta la perdita di efficacia dell’abilitazione e, in caso di controllo, espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. È necessario sospendere il lavoratore dalla mansione che richiede la formazione mancante (ad esempio uso di attrezzature) fino al completamento del corso. In molti casi l’aggiornamento può essere svolto poco dopo la scadenza senza dover ripetere il corso iniziale, ma la regolarizzazione va programmata con tempestività e adattata al caso specifico.
Posso recuperare le ore di formazione perse?
Sì. La normativa richiede la presenza di almeno il 90% del monte ore complessivo per il rilascio dell’attestato. Le ore non frequentate devono essere recuperate in un’edizione successiva, prima della verifica finale, con lo stesso programma e modalità. Il soggetto formatore deve documentare nel registro presenze le ore di recupero. Se l’assenza supera la soglia consentita o se non è possibile organizzare il recupero in tempi utili, il partecipante deve ripetere il corso. Le assenze non recuperate impediscono il rilascio dell’attestato e quindi l’assolvimento dell’obbligo.
Il datore di lavoro RSPP può autoformarsi con materiale online?
No. L’assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro, ammessa nei casi previsti dall’art. 34 D.Lgs. 81/08, richiede la frequenza di un corso strutturato con durata variabile per classe di rischio (16, 32 o 48 ore) e specifico aggiornamento periodico (6, 10 o 14 ore ogni cinque anni). Il corso deve essere erogato da soggetto formatore riconosciuto e prevedere verifica finale. L’autoapprendimento non strutturato non soddisfa il requisito normativo. Per la classe a rischio alto sono previsti vincoli più stringenti sulla parte sincrona.
I lavoratori somministrati chi li forma?
La formazione generale dei lavoratori somministrati (modulo da 4 ore sui concetti generali di rischio, danno, prevenzione) è in capo all’agenzia di somministrazione, che la eroga prima della missione. La formazione specifica sui rischi del posto di lavoro, sulle mansioni, sulle attrezzature e sui DPI utilizzati presso l’impresa utilizzatrice è invece in capo a quest’ultima, che la deve erogare prima dell’avvio della prestazione. Stessa logica si applica ai tirocinanti, agli stagisti curriculari ed extracurriculari, e ai soci-lavoratori delle cooperative. L’obbligo va sempre adattato al caso specifico.
Le ore di formazione sicurezza vanno retribuite?
Sì. L’articolo 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le ore svolte fuori orario per esigenze organizzative sono comunque considerate orario di lavoro a tutti gli effetti retributivi e previdenziali. Anche le spese di trasferta, vitto e alloggio per partecipare ai corsi devono essere a carico del datore di lavoro. Il principio si estende ai partecipanti ai corsi degli addetti alle emergenze, all’RLS e a tutti gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa.

Fonti normative

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