Il Regolamento (CE) 178/2002 detta i principi fondamentali della legislazione alimentare europea: analisi del rischio, principio di precauzione, rintracciabilità (art. 18), responsabilità dell’operatore alimentare e procedure di ritiro e richiamo (artt. 19 e 20).
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Ambito di applicazione
Si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti e mangimi, in ogni Stato membro dell’Unione Europea.
Contenuti chiave
- Art. 14: requisiti di sicurezza degli alimenti.
- Art. 18: rintracciabilità in tutte le fasi della filiera.
- Art. 19: obbligo di ritiro e informazione dell’autorità competente per gli alimenti non conformi.
- Art. 20: analoga disciplina per i mangimi.
- Istituzione di EFSA e del sistema RASFF.
Rintracciabilità
Gli operatori devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un alimento, mangime, animale o sostanza e a chi i propri prodotti sono stati forniti (sistema “un passo avanti, un passo indietro”).
Sanzioni
In Italia, le sanzioni per la violazione del Regolamento sono disciplinate dal D.Lgs. 190/2006 e dalla normativa di settore. Vanno verificate sul testo aggiornato.
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Domande frequentiFAQ
Cosa significa rintracciabilità "un passo avanti, un passo indietro"?
Quando va effettuato il ritiro?
Quanto vanno conservati i documenti di rintracciabilità?
Fonti normative
- Regolamento (CE) 178/2002 — General Food Law
- D.Lgs. 190/2006 — sanzioni rintracciabilità
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