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Aggiornamento Corsi Sicurezza

Periodicità, contenuti e modalità di erogazione dell’aggiornamento per le figure della prevenzione: lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, RLS, addetti emergenze.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datore RSPP, RLS e addetti alle emergenze deve essere aggiornata periodicamente con cadenze e durate differenziate per ruolo. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a monitorare le scadenze tramite uno scadenziario centralizzato e a pianificare gli aggiornamenti secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dai decreti specifici.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge l’aggiornamento

L’obbligo di aggiornamento riguarda tutte le figure della prevenzione che hanno frequentato la formazione iniziale: lavoratori (subordinati, somministrati, stagisti, soci-lavoratori), preposti, dirigenti, datore di lavoro (formazione 16 ore ex Accordo 2025), datore di lavoro RSPP, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetti antincendio (livelli 1, 2 e 3), addetti al primo soccorso (gruppi A, B, C), addetti con abilitazioni specifiche (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, lavori in quota, spazi confinati, DPI di terza categoria). Per i somministrati l’aggiornamento della formazione generale è in capo all’agenzia, quello della formazione specifica all’utilizzatore. Per stagisti e tirocinanti l’aggiornamento è in capo al soggetto ospitante. L’obbligo va sempre adattato al caso specifico.

Obbligo normativo

L’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi. Le cadenze e durate specifiche sono fissate dall’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 per le figure dell’organigramma di sicurezza; dal D.M. 02/09/2021 per gli addetti antincendio; dal D.M. 388/2003 per gli addetti al primo soccorso; dal D.L. 146/2021 per la cadenza biennale dell’aggiornamento del preposto. Le ore minime previste sono differenziate per ruolo e classe di rischio. L’aggiornamento è considerato adempimento autonomo rispetto alla formazione iniziale e non può essere omesso. La frequenza va tracciata e documentata.

Durata e contenuti dell’aggiornamento per figura

FiguraArgomenti tipiciOre
Lavoratori (tutte le classi)Evoluzione normativa, esperienze aziendali, novità dei rischi e DPI6
PrepostiNovità normative, vigilanza, comunicazione, esperienze e infortuni mancati6
DirigentiAggiornamento giuridico, organizzativo, gestionale, comunicazione6
Datore di lavoro (Accordo 2025)Novità normative e organizzative, esperienze aziendali6
Datore RSPP rischio bassoAggiornamento sui contenuti dei quattro moduli6
Datore RSPP rischio medioAggiornamento dei quattro moduli con focus sui rischi specifici10
Datore RSPP rischio altoAggiornamento completo con focus tecnico-relazionale14
RLSNovità normative e tecniche, rappresentanza, consultazione4 (≤50 dip.) / 8 (>50 dip.)
Antincendio livello 1Esercitazioni pratiche su estintori2
Antincendio livello 2Pratica su estintori e idranti5
Antincendio livello 3Pratica completa con autorespiratori ed evacuazione8
Primo soccorso Gruppo ABLS, gestione emergenze sanitarie6 (di cui 4 pratica)
Primo soccorso Gruppi B-CBLS, gestione emergenze sanitarie4 (di cui 2 pratica)

Modalità di erogazione

Le modalità ammesse seguono le regole del corso iniziale. Aggiornamenti integralmente in e-learning sono consentiti per lavoratori, dirigenti, datore (Accordo 2025), datore RSPP rischio basso e parti teoriche di altre figure. L’aggiornamento del preposto deve essere in aula o videoconferenza sincrona (e-learning non ammesso). Gli aggiornamenti antincendio e primo soccorso devono includere la quota di pratica obbligatoria in presenza. Per il datore RSPP rischio medio e alto va rispettata la quota di sincrona prevista dall’Accordo. La videoconferenza richiede tracciamento delle presenze e interazione bidirezionale. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013. La verifica finale di apprendimento è obbligatoria anche per gli aggiornamenti.

Periodicità e calcolo della scadenza

RuoloValiditàAggiornamento
Lavoratori, dirigenti, datore, datore RSPP5 anni6/10/14 ore secondo ruolo e rischio
Preposti2 anni6 ore
RLS1 anno4 o 8 ore
Antincendio5 anni2/5/8 ore
Primo soccorso (parte pratica)3 anni4/6 ore
Attrezzature (carrelli, PLE, gru, trattori)5 anni4 ore (3 pratica)

Cosa contiene un attestato di aggiornamento valido

L’attestato di aggiornamento deve riportare: intestazione del soggetto formatore; dati anagrafici del partecipante; denominazione del corso con dicitura "Aggiornamento" e riferimento al precedente attestato di formazione iniziale (numero, data, ente); riferimento normativo (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, D.M. 02/09/2021, D.M. 388/2003 o specifico decreto); programma dettagliato; numero di ore svolte (conformi al ruolo); periodo e sede; modalità di erogazione (aula, videoconferenza, e-learning); esito positivo della verifica finale; firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco. La scadenza del successivo aggiornamento va indicata espressamente. Per gli aggiornamenti pratici (antincendio, primo soccorso) va specificata la quota di ore svolte in presenza.

Errori comuni

Le criticità più frequenti rilevate sono: mancato monitoraggio delle scadenze in aziende multi-sede o con elevato turnover; aggiornamento svolto come ripetizione integrale della formazione iniziale (con costi maggiori) o, all’opposto, sostituito con webinar o convegni senza verifica finale; cadenza biennale del preposto trattata come quinquennale (errore frequente); aggiornamento del datore RSPP svolto con durata uniforme di 6 ore ignorando la differenziazione 6/10/14; aggiornamento antincendio o primo soccorso senza quota pratica obbligatoria; aggiornamento svolto poco dopo la formazione iniziale per "anticipare" la scadenza (non riconosciuto); mancato aggiornamento all’ingresso di nuove attrezzature o al cambio mansione; attestati di aggiornamento senza riferimento al titolo originario.

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

In sede ispettiva viene verificato l’elenco delle scadenze degli attestati di formazione per ciascun lavoratore, la coerenza tra ruolo svolto e ore di aggiornamento, la quota di pratica per antincendio e primo soccorso, la cadenza biennale per i preposti, la differenziazione per classe di rischio per il datore RSPP. L’assenza di aggiornamento è equiparata all’assenza di formazione iniziale e sanzionata dall’art. 55 comma 5 D.Lgs. 81/08 con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda per il datore. L’art. 56 sanziona preposti e dirigenti per la mancata vigilanza sull’avvenuta formazione e aggiornamento. In caso di infortunio l’assenza di aggiornamento è elemento aggravante nel procedimento penale.

Sintesi e richiesta di preventivo

La gestione strutturata degli aggiornamenti è il presidio che fa la differenza nelle aziende multi-sede e con elevato turnover. 123 Consulenza mantiene uno scadenziario centralizzato per cliente, programma gli aggiornamenti con anticipo, sceglie le modalità di erogazione più adatte al ruolo e organizza i corsi. Richiedi un preventivo per affidare la gestione degli aggiornamenti formativi della tua azienda.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Se l’attestato scade cosa succede?
L’aggiornamento va effettuato entro la scadenza per garantire la continuità dell’efficacia formativa. La mancata frequenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08, con arresto da due a quattro mesi o ammenda. In sede ispettiva l’assenza di aggiornamento è equiparata all’assenza di formazione iniziale. Il lavoratore deve essere sospeso dalla mansione che richiede la formazione mancante (ad esempio uso di attrezzature) fino al completamento del corso. In molti casi l’aggiornamento può essere svolto poco dopo la scadenza senza dover ripetere il corso iniziale, ma la regolarizzazione va programmata con tempestività.
Posso fare l’aggiornamento in e-learning?
Per molti aggiornamenti l’e-learning è ammesso su piattaforma conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni vigente: lavoratori, dirigenti, datore (Accordo 2025), datore RSPP rischio basso. Per il preposto l’e-learning non è ammesso né per la formazione iniziale né per l’aggiornamento. Per il datore RSPP rischio medio e alto è ammesso solo parzialmente, con quota in sincrona. Per gli aggiornamenti antincendio e primo soccorso la quota di pratica è sempre obbligatoria in presenza. La verifica finale è sempre richiesta. Va sempre verificato in base al ruolo, alla classe di rischio e al quadro normativo vigente.
L’aggiornamento può essere sostituito con webinar o convegni?
No. L’aggiornamento è un corso strutturato che deve rispettare durata minima, programma, presenza del docente, verifica finale, registro presenze e rilascio dell’attestato. I webinar promozionali, i convegni, i seminari informativi e gli incontri di sensibilizzazione non soddisfano questi requisiti e non sono validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, anche se rilasciano attestati di partecipazione. Solo eventi strutturati con i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni vigente possono essere riconosciuti come aggiornamento, e di norma solo per la parte di crediti formativi corrispondenti alla durata effettiva.
L’attestato di aggiornamento vale in tutta Italia?
Sì, l’attestato di aggiornamento è riconosciuto su tutto il territorio nazionale se erogato secondo i requisiti vigenti: soggetto formatore abilitato, docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, programma e ore conformi al ruolo, verifica finale superata. Vale in caso di trasferimento del lavoratore presso altra azienda, alle stesse condizioni dell’attestato iniziale. Il nuovo datore deve verificare la pertinenza del ruolo e, se necessario, integrare con formazione specifica sui rischi del nuovo posto di lavoro. La continuità della catena formazione iniziale-aggiornamenti va documentata nel libretto formativo del lavoratore.
Cosa succede se il lavoratore non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
Il lavoratore non aggiornato non risulta in regola con la formazione e in caso di ispezione il datore è sanzionato. È necessario sospendere il lavoratore dalla mansione che richiede la formazione mancante (es. uso attrezzature, addetto antincendio, addetto primo soccorso) e organizzare prontamente l’aggiornamento. Se la scadenza è superata da poco, di norma è sufficiente svolgere l’aggiornamento previsto, senza dover ripetere il corso iniziale. Se la scadenza è superata da molto tempo o se la normativa è significativamente cambiata, può essere richiesto un percorso di "ripristino" o la nuova formazione iniziale. Va adattato al caso specifico.
Posso recuperare le ore di corso di aggiornamento perse?
Sì, la frequenza minima richiesta è del 90% del monte ore complessivo. Le ore di assenza entro tale soglia devono essere recuperate in edizione successiva con identico programma prima della verifica finale; vanno annotate nel registro presenze. Se le assenze superano il 10% il partecipante deve ripetere integralmente il corso di aggiornamento. Per la modalità e-learning il tracciamento è automatico: la verifica finale è abilitata solo dopo aver completato il 100% dei moduli. Per gli aggiornamenti antincendio e primo soccorso la quota pratica deve essere svolta al 100%: non è recuperabile con teoria o e-learning, va ripetuta in presenza.
Posso anticipare l’aggiornamento prima della scadenza?
Tecnicamente sì, ma con cautele. Un aggiornamento svolto troppo in anticipo (ad esempio dopo 2-3 anni dalla formazione iniziale invece dei 5 previsti) può essere contestato in sede ispettiva come non rispondente alla periodicità prevista. La nuova scadenza non si calcola dalla data dell’aggiornamento anticipato ma dalla data fisiologica di scadenza dell’attestato originario. Per il preposto (cadenza biennale) un anticipo di pochi mesi è ragionevole; per le altre figure (cadenza quinquennale) si consiglia di programmare l’aggiornamento nell’ultimo anno di validità per ottimizzare l’efficacia formativa.
Le ore di aggiornamento vanno retribuite?
Sì. L’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il principio si applica anche agli aggiornamenti periodici di tutte le figure (lavoratori, preposti, dirigenti, datore RSPP, RLS, addetti emergenze). Le ore di partecipazione sono retribuite a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali. Eventuali trasferte per partecipare a corsi fuori sede, spese di vitto e di alloggio sono a carico del datore. Lo stesso vale per gli aggiornamenti delle abilitazioni alle attrezzature speciali.

Fonti normative

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