La formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datore RSPP, RLS e addetti alle emergenze deve essere aggiornata periodicamente con cadenze e durate differenziate per ruolo. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a monitorare le scadenze tramite uno scadenziario centralizzato e a pianificare gli aggiornamenti secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dai decreti specifici.
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Fonti normative tracciate e aggiornate
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Personalizzati sul caso specifico
A chi si rivolge l’aggiornamento
L’obbligo di aggiornamento riguarda tutte le figure della prevenzione che hanno frequentato la formazione iniziale: lavoratori (subordinati, somministrati, stagisti, soci-lavoratori), preposti, dirigenti, datore di lavoro (formazione 16 ore ex Accordo 2025), datore di lavoro RSPP, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetti antincendio (livelli 1, 2 e 3), addetti al primo soccorso (gruppi A, B, C), addetti con abilitazioni specifiche (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, lavori in quota, spazi confinati, DPI di terza categoria). Per i somministrati l’aggiornamento della formazione generale è in capo all’agenzia, quello della formazione specifica all’utilizzatore. Per stagisti e tirocinanti l’aggiornamento è in capo al soggetto ospitante. L’obbligo va sempre adattato al caso specifico.
Obbligo normativo
L’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi. Le cadenze e durate specifiche sono fissate dall’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 per le figure dell’organigramma di sicurezza; dal D.M. 02/09/2021 per gli addetti antincendio; dal D.M. 388/2003 per gli addetti al primo soccorso; dal D.L. 146/2021 per la cadenza biennale dell’aggiornamento del preposto. Le ore minime previste sono differenziate per ruolo e classe di rischio. L’aggiornamento è considerato adempimento autonomo rispetto alla formazione iniziale e non può essere omesso. La frequenza va tracciata e documentata.
Durata e contenuti dell’aggiornamento per figura
| Figura | Argomenti tipici | Ore |
|---|---|---|
| Lavoratori (tutte le classi) | Evoluzione normativa, esperienze aziendali, novità dei rischi e DPI | 6 |
| Preposti | Novità normative, vigilanza, comunicazione, esperienze e infortuni mancati | 6 |
| Dirigenti | Aggiornamento giuridico, organizzativo, gestionale, comunicazione | 6 |
| Datore di lavoro (Accordo 2025) | Novità normative e organizzative, esperienze aziendali | 6 |
| Datore RSPP rischio basso | Aggiornamento sui contenuti dei quattro moduli | 6 |
| Datore RSPP rischio medio | Aggiornamento dei quattro moduli con focus sui rischi specifici | 10 |
| Datore RSPP rischio alto | Aggiornamento completo con focus tecnico-relazionale | 14 |
| RLS | Novità normative e tecniche, rappresentanza, consultazione | 4 (≤50 dip.) / 8 (>50 dip.) |
| Antincendio livello 1 | Esercitazioni pratiche su estintori | 2 |
| Antincendio livello 2 | Pratica su estintori e idranti | 5 |
| Antincendio livello 3 | Pratica completa con autorespiratori ed evacuazione | 8 |
| Primo soccorso Gruppo A | BLS, gestione emergenze sanitarie | 6 (di cui 4 pratica) |
| Primo soccorso Gruppi B-C | BLS, gestione emergenze sanitarie | 4 (di cui 2 pratica) |
Modalità di erogazione
Le modalità ammesse seguono le regole del corso iniziale. Aggiornamenti integralmente in e-learning sono consentiti per lavoratori, dirigenti, datore (Accordo 2025), datore RSPP rischio basso e parti teoriche di altre figure. L’aggiornamento del preposto deve essere in aula o videoconferenza sincrona (e-learning non ammesso). Gli aggiornamenti antincendio e primo soccorso devono includere la quota di pratica obbligatoria in presenza. Per il datore RSPP rischio medio e alto va rispettata la quota di sincrona prevista dall’Accordo. La videoconferenza richiede tracciamento delle presenze e interazione bidirezionale. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013. La verifica finale di apprendimento è obbligatoria anche per gli aggiornamenti.
Periodicità e calcolo della scadenza
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori, dirigenti, datore, datore RSPP | 5 anni | 6/10/14 ore secondo ruolo e rischio |
| Preposti | 2 anni | 6 ore |
| RLS | 1 anno | 4 o 8 ore |
| Antincendio | 5 anni | 2/5/8 ore |
| Primo soccorso (parte pratica) | 3 anni | 4/6 ore |
| Attrezzature (carrelli, PLE, gru, trattori) | 5 anni | 4 ore (3 pratica) |
Cosa contiene un attestato di aggiornamento valido
L’attestato di aggiornamento deve riportare: intestazione del soggetto formatore; dati anagrafici del partecipante; denominazione del corso con dicitura "Aggiornamento" e riferimento al precedente attestato di formazione iniziale (numero, data, ente); riferimento normativo (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, D.M. 02/09/2021, D.M. 388/2003 o specifico decreto); programma dettagliato; numero di ore svolte (conformi al ruolo); periodo e sede; modalità di erogazione (aula, videoconferenza, e-learning); esito positivo della verifica finale; firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco. La scadenza del successivo aggiornamento va indicata espressamente. Per gli aggiornamenti pratici (antincendio, primo soccorso) va specificata la quota di ore svolte in presenza.
Errori comuni
Le criticità più frequenti rilevate sono: mancato monitoraggio delle scadenze in aziende multi-sede o con elevato turnover; aggiornamento svolto come ripetizione integrale della formazione iniziale (con costi maggiori) o, all’opposto, sostituito con webinar o convegni senza verifica finale; cadenza biennale del preposto trattata come quinquennale (errore frequente); aggiornamento del datore RSPP svolto con durata uniforme di 6 ore ignorando la differenziazione 6/10/14; aggiornamento antincendio o primo soccorso senza quota pratica obbligatoria; aggiornamento svolto poco dopo la formazione iniziale per "anticipare" la scadenza (non riconosciuto); mancato aggiornamento all’ingresso di nuove attrezzature o al cambio mansione; attestati di aggiornamento senza riferimento al titolo originario.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva viene verificato l’elenco delle scadenze degli attestati di formazione per ciascun lavoratore, la coerenza tra ruolo svolto e ore di aggiornamento, la quota di pratica per antincendio e primo soccorso, la cadenza biennale per i preposti, la differenziazione per classe di rischio per il datore RSPP. L’assenza di aggiornamento è equiparata all’assenza di formazione iniziale e sanzionata dall’art. 55 comma 5 D.Lgs. 81/08 con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda per il datore. L’art. 56 sanziona preposti e dirigenti per la mancata vigilanza sull’avvenuta formazione e aggiornamento. In caso di infortunio l’assenza di aggiornamento è elemento aggravante nel procedimento penale.
Sintesi e richiesta di preventivo
La gestione strutturata degli aggiornamenti è il presidio che fa la differenza nelle aziende multi-sede e con elevato turnover. 123 Consulenza mantiene uno scadenziario centralizzato per cliente, programma gli aggiornamenti con anticipo, sceglie le modalità di erogazione più adatte al ruolo e organizza i corsi. Richiedi un preventivo per affidare la gestione degli aggiornamenti formativi della tua azienda.
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Domande frequentiFAQ
Se l’attestato scade cosa succede?
Posso fare l’aggiornamento in e-learning?
L’aggiornamento può essere sostituito con webinar o convegni?
L’attestato di aggiornamento vale in tutta Italia?
Cosa succede se il lavoratore non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
Posso recuperare le ore di corso di aggiornamento perse?
Posso anticipare l’aggiornamento prima della scadenza?
Le ore di aggiornamento vanno retribuite?
Fonti normative
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
- D.M. 02/09/2021 — Criteri per la gestione antincendio nei luoghi di lavoro
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 — Cadenza biennale aggiornamento preposto
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro
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