Gli addetti alla gestione delle emergenze devono ricevere una formazione modulata in base al livello di rischio dell’attività (livello 1, 2 o 3), con parte pratica sempre in presenza presso un centro di formazione attrezzato. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a individuare il livello corretto e a pianificare il percorso e gli aggiornamenti quinquennali secondo il D.M. 02 settembre 2021.
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A chi si rivolge il corso
Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08). I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. Il numero degli addetti è funzione dei turni di lavoro, della planimetria dell’azienda, della presenza di pubblico, dei rischi specifici. Vanno considerati anche lavoratori somministrati e stagisti, formati con identici criteri di quelli dipendenti. La formazione precede la designazione e va adattata al caso specifico in base al livello di rischio dell’attività.
Obbligo normativo
L’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 disciplina la prevenzione incendi e impone al datore di adottare le misure necessarie a ridurre il rischio di incendio, designare e formare gli addetti alla prevenzione e lotta antincendio, adottare il piano di emergenza ed evacuazione. Il D.M. 10 marzo 1998 ha storicamente regolato la materia ed è stato sostituito dal D.M. 02 settembre 2021 (uno dei tre decreti del mini-codice antincendio, insieme al D.M. GSA 01/09/2021 e al D.M. Controlli 01/09/2021), entrato in vigore in fasi tra il 2021 e il 2022. Il D.M. 02/09/2021 ha riclassificato i livelli di rischio (1, 2, 3 in luogo di basso, medio, alto) e riordinato durata, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento dei corsi. Le ore minime previste sono differenziate per livello.
Durata e contenuti del corso
| Modulo | Argomenti | Ore |
|---|---|---|
| Livello 1 — rischio basso | Incendio e prevenzione, protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio. Esercitazioni pratiche con estintori portatili | 4 (3 teoria + 1 pratica) |
| Livello 2 — rischio medio | Incendio e prevenzione, protezione antincendio, procedure da adottare in caso di incendio, esercitazioni pratiche su estintori e idranti | 8 (5 teoria + 3 pratica) |
| Livello 3 — rischio alto | Incendio e prevenzione, protezione antincendio, procedure di emergenza ed evacuazione, esercitazioni pratiche complete (estintori, idranti, autorespiratori, evacuazione) | 16 (12 teoria + 4 pratica) |
| Verifica finale | Test scritto e prova pratica con esito documentato. Per livello 3 anche idoneità tecnica VVF se richiesta | — |
Modalità di erogazione
La parte teorica è erogabile in aula tradizionale, videoconferenza sincrona o e-learning su piattaforma conforme. La parte pratica è sempre obbligatoriamente in presenza, presso un’area attrezzata con estintori, idranti, manichette e, per il livello 3, anche autorespiratori e simulatori di incendio reale. La parte pratica del livello 3 può essere svolta solo presso centri di formazione abilitati con campo prove. Per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011) di tipologia particolare è richiesto il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica VVF rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco previa partecipazione a un esame specifico. La videoconferenza richiede tracciamento e interazione bidirezionale costante.
Aggiornamento periodico
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Addetto livello 1 | 5 anni | 2 ore (1 teoria + 1 pratica) |
| Addetto livello 2 | 5 anni | 5 ore (2 teoria + 3 pratica) |
| Addetto livello 3 | 5 anni | 8 ore (5 teoria + 3 pratica) |
| Idoneità tecnica VVF | 5 anni | Esame di rinnovo presso comando VVF |
Cosa contiene un attestato valido
L’attestato dell’addetto antincendio deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento al D.M. 02/09/2021 e all’art. 46 D.Lgs. 81/08; livello di rischio (1, 2 o 3); programma dettagliato distinto in parte teorica e parte pratica con ore per ciascuna; sede di svolgimento (con indicazione del centro di formazione per la parte pratica del livello 3); modalità di erogazione della parte teorica; esito positivo della verifica finale (test scritto e prova pratica); nome, cognome e firma del docente teorico e del docente pratico; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità. Per il livello 3 va inoltre allegato l’attestato di idoneità tecnica VVF.
Errori comuni
Le criticità più frequenti rilevate sono: numero insufficiente di addetti rispetto ai turni e alle aree di lavoro; classificazione errata del livello di rischio (frequente il livello 1 assegnato a contesti che richiederebbero livello 2 o 3); parte pratica svolta solo con simulazioni teoriche senza uso reale di estintori e manichette; uso dell’e-learning anche per la parte pratica (non ammesso); mancata acquisizione dell’idoneità tecnica VVF per le attività che la richiedono; aggiornamento svolto senza la quota di pratica obbligatoria; attestati senza distinzione tra ore teoriche ed esercitazioni pratiche; mancata formazione di nuovi assunti designati come addetti.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva viene richiesto l’elenco degli addetti antincendio designati, i relativi attestati con evidenza della parte pratica, l’eventuale attestato di idoneità tecnica VVF, il piano di emergenza ed evacuazione, il registro delle prove di evacuazione (almeno annuale). Per la mancata formazione degli addetti alle emergenze l’art. 55 comma 5 lett. c D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. La mancata designazione degli addetti è sanzionata dall’art. 55 comma 5 lett. b. In presenza di incendio l’assenza di formazione costituisce elemento aggravante nel procedimento penale per lesioni colpose o omicidio colposo.
Sintesi e richiesta di preventivo
La gestione antincendio è il presidio più ispezionato in caso di sopralluogo dei Vigili del Fuoco e il primo elemento verificato in caso di incendio o evacuazione. 123 Consulenza supporta la classificazione del livello di rischio, la designazione formale degli addetti, l’organizzazione dei corsi teorici e pratici presso centri attrezzati, la gestione dello scadenziario quinquennale. Richiedi un preventivo per organizzare il corso antincendio della tua azienda.
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Domande frequentiFAQ
Quanti addetti antincendio devono esserci in azienda?
Quanto dura il corso antincendio?
Il corso antincendio si può fare in e-learning?
L’attestato antincendio vale in tutta Italia?
Cosa succede se l’addetto non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
Posso recuperare le ore di corso antincendio che ho perso?
I lavoratori somministrati possono essere designati come addetti antincendio?
Le ore del corso antincendio vanno retribuite?
Fonti normative
- Art. 46 D.Lgs. 81/08 — Prevenzione incendi
- D.M. 02/09/2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza
- D.M. 10/03/1998 — Disposizioni storiche sulla formazione antincendio
- DPR 151/2011 — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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