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123 Consulenza

Corso Antincendio per Addetti alle Emergenze

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, modulata su tre livelli di rischio.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli addetti alla gestione delle emergenze devono ricevere una formazione modulata in base al livello di rischio dell’attività (livello 1, 2 o 3), con parte pratica sempre in presenza presso un centro di formazione attrezzato. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a individuare il livello corretto e a pianificare il percorso e gli aggiornamenti quinquennali secondo il D.M. 02 settembre 2021.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge il corso

Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08). I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. Il numero degli addetti è funzione dei turni di lavoro, della planimetria dell’azienda, della presenza di pubblico, dei rischi specifici. Vanno considerati anche lavoratori somministrati e stagisti, formati con identici criteri di quelli dipendenti. La formazione precede la designazione e va adattata al caso specifico in base al livello di rischio dell’attività.

Obbligo normativo

L’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 disciplina la prevenzione incendi e impone al datore di adottare le misure necessarie a ridurre il rischio di incendio, designare e formare gli addetti alla prevenzione e lotta antincendio, adottare il piano di emergenza ed evacuazione. Il D.M. 10 marzo 1998 ha storicamente regolato la materia ed è stato sostituito dal D.M. 02 settembre 2021 (uno dei tre decreti del mini-codice antincendio, insieme al D.M. GSA 01/09/2021 e al D.M. Controlli 01/09/2021), entrato in vigore in fasi tra il 2021 e il 2022. Il D.M. 02/09/2021 ha riclassificato i livelli di rischio (1, 2, 3 in luogo di basso, medio, alto) e riordinato durata, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento dei corsi. Le ore minime previste sono differenziate per livello.

Durata e contenuti del corso

ModuloArgomentiOre
Livello 1 — rischio bassoIncendio e prevenzione, protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio. Esercitazioni pratiche con estintori portatili4 (3 teoria + 1 pratica)
Livello 2 — rischio medioIncendio e prevenzione, protezione antincendio, procedure da adottare in caso di incendio, esercitazioni pratiche su estintori e idranti8 (5 teoria + 3 pratica)
Livello 3 — rischio altoIncendio e prevenzione, protezione antincendio, procedure di emergenza ed evacuazione, esercitazioni pratiche complete (estintori, idranti, autorespiratori, evacuazione)16 (12 teoria + 4 pratica)
Verifica finaleTest scritto e prova pratica con esito documentato. Per livello 3 anche idoneità tecnica VVF se richiesta

Modalità di erogazione

La parte teorica è erogabile in aula tradizionale, videoconferenza sincrona o e-learning su piattaforma conforme. La parte pratica è sempre obbligatoriamente in presenza, presso un’area attrezzata con estintori, idranti, manichette e, per il livello 3, anche autorespiratori e simulatori di incendio reale. La parte pratica del livello 3 può essere svolta solo presso centri di formazione abilitati con campo prove. Per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011) di tipologia particolare è richiesto il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica VVF rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco previa partecipazione a un esame specifico. La videoconferenza richiede tracciamento e interazione bidirezionale costante.

Aggiornamento periodico

RuoloValiditàAggiornamento
Addetto livello 15 anni2 ore (1 teoria + 1 pratica)
Addetto livello 25 anni5 ore (2 teoria + 3 pratica)
Addetto livello 35 anni8 ore (5 teoria + 3 pratica)
Idoneità tecnica VVF5 anniEsame di rinnovo presso comando VVF

Cosa contiene un attestato valido

L’attestato dell’addetto antincendio deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento al D.M. 02/09/2021 e all’art. 46 D.Lgs. 81/08; livello di rischio (1, 2 o 3); programma dettagliato distinto in parte teorica e parte pratica con ore per ciascuna; sede di svolgimento (con indicazione del centro di formazione per la parte pratica del livello 3); modalità di erogazione della parte teorica; esito positivo della verifica finale (test scritto e prova pratica); nome, cognome e firma del docente teorico e del docente pratico; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità. Per il livello 3 va inoltre allegato l’attestato di idoneità tecnica VVF.

Errori comuni

Le criticità più frequenti rilevate sono: numero insufficiente di addetti rispetto ai turni e alle aree di lavoro; classificazione errata del livello di rischio (frequente il livello 1 assegnato a contesti che richiederebbero livello 2 o 3); parte pratica svolta solo con simulazioni teoriche senza uso reale di estintori e manichette; uso dell’e-learning anche per la parte pratica (non ammesso); mancata acquisizione dell’idoneità tecnica VVF per le attività che la richiedono; aggiornamento svolto senza la quota di pratica obbligatoria; attestati senza distinzione tra ore teoriche ed esercitazioni pratiche; mancata formazione di nuovi assunti designati come addetti.

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

In sede ispettiva viene richiesto l’elenco degli addetti antincendio designati, i relativi attestati con evidenza della parte pratica, l’eventuale attestato di idoneità tecnica VVF, il piano di emergenza ed evacuazione, il registro delle prove di evacuazione (almeno annuale). Per la mancata formazione degli addetti alle emergenze l’art. 55 comma 5 lett. c D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. La mancata designazione degli addetti è sanzionata dall’art. 55 comma 5 lett. b. In presenza di incendio l’assenza di formazione costituisce elemento aggravante nel procedimento penale per lesioni colpose o omicidio colposo.

Sintesi e richiesta di preventivo

La gestione antincendio è il presidio più ispezionato in caso di sopralluogo dei Vigili del Fuoco e il primo elemento verificato in caso di incendio o evacuazione. 123 Consulenza supporta la classificazione del livello di rischio, la designazione formale degli addetti, l’organizzazione dei corsi teorici e pratici presso centri attrezzati, la gestione dello scadenziario quinquennale. Richiedi un preventivo per organizzare il corso antincendio della tua azienda.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Quanti addetti antincendio devono esserci in azienda?
Il numero degli addetti è definito nel piano di emergenza ed evacuazione in base ai turni di lavoro, alla planimetria, alla presenza di pubblico, ai rischi specifici dell’attività. Non esiste un rapporto fisso lavoratori/addetti previsto dalla normativa: la valutazione spetta al datore di lavoro che deve garantire la presenza di addetti formati in ogni turno e in ogni area significativa. Per attività con presenza di pubblico (es. centri commerciali, alberghi, ospedali) il numero è di norma più elevato. In caso di addetto assente per ferie o malattia è opportuno avere riserve formate per garantire continuità.
Quanto dura il corso antincendio?
La durata varia in funzione del livello di rischio classificato secondo il D.M. 02 settembre 2021: 4 ore per il livello 1 (rischio basso), 8 ore per il livello 2 (rischio medio), 16 ore per il livello 3 (rischio alto). In tutti i livelli è prevista una quota di esercitazioni pratiche obbligatorie. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 può essere richiesto l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco previa partecipazione a esame specifico, in aggiunta al corso di formazione.
Il corso antincendio si può fare in e-learning?
Solo la parte teorica del corso è erogabile in e-learning su piattaforma conforme ai requisiti del D.M. 02/09/2021. La parte pratica deve essere sempre svolta in presenza, presso un’area attrezzata con estintori portatili reali, manichette antincendio e idranti funzionanti. Per il livello 3 sono richiesti anche autorespiratori e campo prove con simulatori di incendio reale. La parte pratica del livello 3 può essere svolta solo presso centri di formazione abilitati. La videoconferenza sincrona è ammessa per la parte teorica con tracciamento delle presenze e interazione bidirezionale costante.
L’attestato antincendio vale in tutta Italia?
Sì, l’attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale se erogato secondo i requisiti vigenti del D.M. 02/09/2021: soggetto formatore abilitato, docente teorico e docente pratico qualificati, parte teorica e parte pratica con le ore previste, verifica finale superata (test scritto e prova pratica). L’eventuale attestato di idoneità tecnica VVF è anch’esso riconosciuto su tutto il territorio. In caso di trasferimento del lavoratore presso altra azienda l’attestato resta valido; il nuovo datore deve verificare la pertinenza del livello formativo rispetto al livello di rischio della nuova sede.
Cosa succede se l’addetto non completa l’aggiornamento entro la scadenza?
L’aggiornamento quinquennale va effettuato entro la scadenza per garantire la continuità dell’abilitazione (2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2, 8 ore per il livello 3, con quota pratica obbligatoria). La mancata frequenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. In caso di ispezione l’assenza di aggiornamento è equiparata all’assenza di formazione. Il lavoratore deve essere sostituito nel ruolo di addetto fino al completamento dell’aggiornamento. È opportuno programmare l’aggiornamento con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza per gestire eventuali imprevisti.
Posso recuperare le ore di corso antincendio che ho perso?
La frequenza richiesta è del 100% per la parte pratica e di almeno il 90% per la parte teorica. Le ore di assenza dalla parte pratica vanno necessariamente recuperate, non sono sostituibili con teoria o e-learning; vanno svolte in un’edizione successiva con identico programma. Le ore di assenza dalla parte teorica entro il 10% possono essere recuperate in edizione successiva. Senza recupero della parte pratica l’attestato non può essere rilasciato. Per il livello 3 l’assenza all’esame VVF richiede la prenotazione di una nuova sessione presso il comando dei Vigili del Fuoco.
I lavoratori somministrati possono essere designati come addetti antincendio?
Sì, anche i lavoratori somministrati possono essere designati come addetti antincendio dall’azienda utilizzatrice, con identici criteri rispetto ai dipendenti diretti. La formazione antincendio è in capo all’utilizzatore in quanto formazione specifica legata al posto di lavoro e ai rischi specifici dell’azienda. È sconsigliato fare affidamento esclusivamente su somministrati per la copertura degli addetti emergenze: in caso di cessazione della missione l’azienda rischia di restare scoperta. Stesso ragionamento per stagisti e tirocinanti. La designazione va formalizzata e accettata per iscritto.
Le ore del corso antincendio vanno retribuite?
Sì. L’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Per il corso antincendio il principio si estende anche alla parte pratica svolta presso centri di formazione esterni: le ore di partecipazione, gli eventuali trasferimenti e le spese di vitto sono a carico del datore. Lo stesso vale per gli aggiornamenti quinquennali e per gli esami di idoneità tecnica presso il comando dei Vigili del Fuoco quando richiesti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Fonti normative

  • Art. 46 D.Lgs. 81/08 — Prevenzione incendi
  • D.M. 02/09/2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza
  • D.M. 10/03/1998 — Disposizioni storiche sulla formazione antincendio
  • DPR 151/2011 — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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