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Articolo 37: Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti

L’obbligo formativo previsto dal Testo Unico: contenuti generali e specifici, aggiornamenti, modalità di erogazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L’art. 37 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte. Sono previsti percorsi specifici per preposti, dirigenti, addetti emergenza e RLS, con aggiornamenti periodici.

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Ambito di applicazione

Riguarda tutti i lavoratori, inclusi neoassunti, somministrati, lavoratori autonomi nei casi previsti, oltre a preposti, dirigenti, RLS e addetti antincendio e primo soccorso.

Contenuti chiave

  • Formazione generale e specifica per i lavoratori (durata variabile in base al rischio).
  • Formazione aggiuntiva per preposti e dirigenti.
  • Formazione per addetti antincendio, primo soccorso, RLS.
  • Aggiornamenti periodici secondo gli Accordi Stato-Regioni.
  • Erogazione in orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore.

Accordi Stato-Regioni

Durate, contenuti minimi, modalità di erogazione (anche in videoconferenza o e-learning ove ammesso) sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni, da ultimo dall’Accordo del 17 aprile 2025.

Sanzioni

La mancata o incompleta formazione dei lavoratori è sanzionata dall’art. 55. Anche il preposto e il dirigente non formati comportano responsabilità per il datore di lavoro.

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Domande frequentiFAQ

Quando va erogata la formazione iniziale?
In occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambio di mansione, dell’introduzione di nuove attrezzature, sostanze o tecnologie.
Ogni quanto si aggiorna la formazione?
Secondo le tempistiche definite dagli Accordi Stato-Regioni: in via generale, aggiornamento quinquennale per lavoratori, preposti e dirigenti.
La formazione si può fare in e-learning?
È ammessa nei limiti previsti dagli Accordi Stato-Regioni e dall’Accordo 17 aprile 2025, secondo i requisiti tecnici e organizzativi indicati.

Fonti normative

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