L’art. 37 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte. Sono previsti percorsi specifici per preposti, dirigenti, addetti emergenza e RLS, con aggiornamenti periodici.
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Ambito di applicazione
Riguarda tutti i lavoratori, inclusi neoassunti, somministrati, lavoratori autonomi nei casi previsti, oltre a preposti, dirigenti, RLS e addetti antincendio e primo soccorso.
Contenuti chiave
- Formazione generale e specifica per i lavoratori (durata variabile in base al rischio).
- Formazione aggiuntiva per preposti e dirigenti.
- Formazione per addetti antincendio, primo soccorso, RLS.
- Aggiornamenti periodici secondo gli Accordi Stato-Regioni.
- Erogazione in orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore.
Accordi Stato-Regioni
Durate, contenuti minimi, modalità di erogazione (anche in videoconferenza o e-learning ove ammesso) sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni, da ultimo dall’Accordo del 17 aprile 2025.
Sanzioni
La mancata o incompleta formazione dei lavoratori è sanzionata dall’art. 55. Anche il preposto e il dirigente non formati comportano responsabilità per il datore di lavoro.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Quando va erogata la formazione iniziale?
Ogni quanto si aggiorna la formazione?
La formazione si può fare in e-learning?
Fonti normative
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
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