L’art. 37 obbliga il datore di lavoro a garantire a ogni lavoratore una formazione «sufficiente ed adeguata» su salute e sicurezza, all’assunzione, al cambio di mansione, con nuove attrezzature o sostanze e, dal 2026, nei periodi di cassa integrazione. Ore e contenuti sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; per i preposti la formazione è in presenza e biennale.
Cosa regola l’art. 37 e a chi si applica
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno un lavoratore, compresi i lavoratori somministrati (la formazione decorre dall’inizio dell’utilizzazione). Il testo che riportiamo è quello in vigore dal 7 aprile 2026, verificato su Normattiva. Negli ultimi anni l’articolo è stato modificato più volte:
- DL 146/2021 (conv. L. 215/2021): accordo unico sulla formazione, addestramento definito, comma 7 esteso al datore di lavoro, nuovo comma 7-ter sui preposti;
- DL 48/2023: lettera b-bis del comma 2 sul monitoraggio e controllo delle attività formative;
- DL 159/2025 (conv. L. 198/2025): aggiornamento del RLS anche sotto i 15 lavoratori (comma 11) e registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore (comma 14);
- L. 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale PMI), art. 10: formazione nei periodi di cassa integrazione (comma 4, lett. b-bis) e addestramento anche con simulazione (comma 5).
L’articolo fissa il cosa e il quando; durate e modalità sono rinviate all’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), in vigore da maggio 2025, che ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016. Per ore e moduli in dettaglio vedi la guida Accordo Stato-Regioni 2025 spiegato.
Commi 1-3: contenuti e rinvio all’Accordo
Il comma 1 chiede una formazione «sufficiente ed adeguata», «anche rispetto alle conoscenze linguistiche», su due blocchi: la parte generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri, organi di vigilanza) e la parte specifica sui rischi della mansione e del settore. Il comma 3 aggiunge la formazione sui rischi specifici dei titoli successivi al I (ad esempio rumore, agenti chimici, videoterminali, cantieri).
Il comma 2 rinvia a un accordo in Conferenza Stato-Regioni che definisca durata, contenuti minimi e modalità, con la verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i corsi e le verifiche di efficacia durante la prestazione lavorativa. Quell’accordo è oggi il Rep. 59/CSR del 2025: lavoratori 4 ore di generale più 4, 8 o 12 di specifica secondo il rischio, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Le figure e le ore sono riepilogate nella guida alla formazione dei lavoratori.
Commi 4-6: quando formare e l’addestramento
Il comma 4 elenca i momenti in cui formazione e, ove previsto, addestramento «devono avvenire»: costituzione del rapporto o inizio della somministrazione; trasferimento o cambio di mansioni; introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e miscele pericolose. Dal 7 aprile 2026 la lettera b-bis aggiunge i periodi di cassa integrazione guadagni, «sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro».
Un punto spesso frainteso: con l’Accordo 2025 non esiste più la finestra di 60 giorni dall’assunzione. Le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 (quesito 9) rispondono «No» e rinviano al comma 4: la formazione va fatta al momento dell’assunzione. Un’eccezione di legge riguarda imprese turistico-ricettive e pubblici esercizi, per i quali l’art. 1-bis del DL 159/2025, introdotto in conversione, consente di completarla entro 30 giorni dall’inizio del rapporto.
Il comma 5 definisce l’addestramento: è svolto da «persona esperta e sul luogo di lavoro», consiste nella prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI e nell’esercitazione sulle procedure; può usare tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e va tracciato in un registro, anche informatizzato. Il comma 6 impone di ripetere la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Commi 7, 7-bis e 7-ter: datore di lavoro, dirigenti e preposti
Il comma 7 prevede per datore di lavoro, dirigenti e preposti «un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico». Con l’Accordo 2025 il datore di lavoro ha un corso proprio di almeno 16 ore e deve completarlo, se già in attività, entro il 19 maggio 2027; i dirigenti hanno almeno 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Il comma 7-bis consente di svolgere questa formazione presso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali.
Il comma 7-ter, introdotto dal DL 146/2021, è la regola più controllata: la formazione dei preposti deve essere svolta «interamente con modalità in presenza» e ripetuta «con cadenza almeno biennale» e comunque quando cambiano i rischi. L’Accordo 2025 fissa almeno 12 ore, dopo la formazione da lavoratore, e aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni; le FAQ ministeriali (quesito 38) confermano l’esclusione dell’e-learning e ammettono la videoconferenza sincrona equiparata alla presenza. Chi era formato da oltre 2 anni a maggio 2025 doveva aggiornarsi entro maggio 2026. Approfondimento nella pagina sulla formazione del preposto.
Commi 8-14-bis: emergenze, RLS, lingua e registrazione
| Comma | Cosa prevede | Riferimento operativo |
|---|---|---|
| 8 | Percorsi formativi per i soggetti dell’art. 21 (autonomi, componenti di impresa familiare, piccoli imprenditori) | Facoltativi, definiti dall’Accordo |
| 9 | Addetti antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso: formazione e aggiornamento specifici | DM 2 settembre 2021 (4, 8 o 16 ore) e DM 388/2003 |
| 10-11 | RLS: almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi aziendali, con verifica; aggiornamento annuale minimo 4 ore (15-50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50) | Contrattazione collettiva; dal DL 159/2025 aggiornamento proporzionato anche sotto i 15 |
| 12 | Formazione in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante l’orario di lavoro, senza oneri per i lavoratori | Ore di corso retribuite come lavoro |
| 13 | Contenuti facilmente comprensibili; per i lavoratori immigrati verifica preventiva della lingua veicolare | Test di comprensione a verbale |
| 14 | Competenze registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nella piattaforma SIISL | Testo modificato dal DL 159/2025 |
| 14-bis | Credito formativo quando i contenuti dei percorsi si sovrappongono | Regole di riconoscimento nell’Accordo |
Sulla formazione degli addetti alle emergenze rinviamo ai corsi antincendio e primo soccorso; per i rappresentanti dei lavoratori alla pagina sul corso RLS.
Obblighi in sintesi: chi, quando, come
| Destinatario | Quando | Modalità e periodicità |
|---|---|---|
| Lavoratore | All’assunzione, al cambio mansione, con nuove attrezzature, in cassa integrazione | Generale più specifica; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto | All’individuazione, dopo la formazione da lavoratore | In presenza o videoconferenza sincrona; ogni 2 anni |
| Dirigente | All’assunzione dell’incarico | Almeno 12 ore; aggiornamento ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | Entro il 19 maggio 2027 se già in attività | Almeno 16 ore; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni |
| Addetti emergenze | Alla designazione (art. 18, lett. b) | Secondo DM 2/9/2021 e DM 388/2003 |
| RLS | Dopo l’elezione o designazione | 32 ore; aggiornamento annuale secondo dimensione |
Sanzioni e calcolo per numero di lavoratori
L’art. 55, comma 5, lett. c) punisce la violazione dell’art. 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10 con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per le violazioni dal 6 ottobre 2023. Il comma 6-bis dell’art. 55 raddoppia gli importi se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e li triplica oltre dieci, ma solo per i commi 1, 7, 9 e 10 dell’art. 37: il 7-ter non è richiamato.
Esempio: un’azienda di 12 dipendenti non ha formato 11 lavoratori. L’ammenda per l’art. 37, comma 1, è triplicata: da 5.125,83 a 22.211,89 euro. In caso di sospensione dell’attività ex art. 14 si aggiungono 300 euro per ogni lavoratore non formato. Se nella stessa azienda il preposto ha l’attestato scaduto da oltre due anni, la contestazione per il comma 7-ter resta nei limiti base, senza moltiplicatore.
Conseguenze pratiche ed errori frequenti
- Corso preposti in e-learning asincrono: non conforme al comma 7-ter, va rifatto.
- Nuovo assunto messo al lavoro «in attesa del corso» fuori dai casi dell’art. 1-bis del DL 159/2025.
- Formazione fuori orario e non retribuita, o con il costo trattenuto in busta paga (comma 12).
- Addestramento su muletti o macchine svolto ma mai registrato (comma 5).
- Lavoratori stranieri formati senza verifica della lingua (comma 13).
- Lavoratori rientrati dalla cassa integrazione senza aggiornamento sulle modifiche intervenute.
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Domande frequentiFAQ
La formazione va pagata dal lavoratore?
Un attestato rilasciato da un altro datore di lavoro è valido?
L’addestramento sostituisce il corso?
Cosa cambia con la cassa integrazione?
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