Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri organizzativi conferiti, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e vigilando sui comportamenti dei lavoratori.
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Ambito di applicazione
La figura del preposto è prevista in tutte le organizzazioni in cui esiste una funzione di sovrintendenza operativa. Il datore di lavoro deve individuare i preposti per iscritto (art. 18 c. 1 lett. b-bis).
Contenuti chiave (art. 19)
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori.
- Verificare l’uso corretto dei DPI.
- Richiedere ai lavoratori di osservare le misure di prevenzione.
- Segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze rilevate.
- Frequentare specifici corsi di formazione.
Formazione
Durata minima e aggiornamenti sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni, con specifico modulo dedicato al preposto. L’aggiornamento ricorrente è previsto secondo la disciplina vigente.
Sanzioni
La mancata vigilanza o la formazione assente sono sanzionate dall’art. 56 del D.Lgs. 81/08, con responsabilità distinte rispetto a quelle del datore di lavoro.
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Domande frequentiFAQ
Il preposto deve essere nominato per iscritto?
Quale formazione deve frequentare?
Quali sono le sue responsabilità?
Fonti normative
- Artt. 2, 19 e 56 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
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