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123 Consulenza

Corso Sicurezza Lavoratori: Formazione Generale e Specifica

Percorso obbligatorio di formazione generale e specifica per tutti i lavoratori, modulato in base al livello di rischio aziendale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione dei lavoratori si articola in un modulo generale comune a tutti i settori e in un modulo specifico con durata correlata al livello di rischio dell’azienda (basso, medio, alto). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a pianificare il percorso nelle modalità ammesse dal quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e a monitorare gli attestati e i relativi aggiornamenti quinquennali.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge il corso

La formazione generale e specifica si applica a tutti i lavoratori subordinati e ai soggetti a essi equiparati ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/08: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, lavoratori somministrati, apprendisti, soci-lavoratori di cooperative, tirocinanti e stagisti, collaboratori coordinati e continuativi quando inseriti nell’organizzazione del committente. Per i somministrati la formazione generale è erogata dall’agenzia, mentre quella specifica è in capo all’azienda utilizzatrice. Per gli stagisti l’obbligo grava sul soggetto ospitante. La formazione deve avvenire prima dell’avvio della mansione o, se non possibile per esigenze documentate, contestualmente all’assunzione e completata entro 60 giorni. Le ore vanno retribuite e svolte durante l’orario di lavoro come previsto dall’art. 37 comma 12.

Obbligo normativo

La formazione dei lavoratori è prescritta dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni. La formazione deve essere ripetuta al cambio mansione, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato durate, contenuti, metodologie e crediti formativi, sostituendo l’Accordo del 21 dicembre 2011. Le ore minime previste restano differenziate per classe di rischio del settore ATECO. La formazione si integra con l’informazione di cui all’art. 36 e con l’addestramento.

Durata e contenuti del corso

ModuloArgomentiOre
GeneraleConcetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni dei soggetti; organi di vigilanza, controllo e assistenza4
Specifico — rischio bassoRischi infortuni, meccanici generali, elettrici, attrezzature, microclima, illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, segnaletica, emergenze, incidenti e infortuni mancati4
Specifico — rischio medioContenuti del modulo a rischio basso ampliati con rischi specifici di settore8
Specifico — rischio altoTutti i rischi di settore con approfondimento per cantieri, industria pesante, sanità, agricoltura, chimica12
Verifica finaleTest scritto o colloquio con esito documentato

Modalità di erogazione

Le modalità ammesse sono aula tradizionale, videoconferenza sincrona ed e-learning. La formazione generale (4 ore) è erogabile interamente in e-learning su piattaforme conformi ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni. La formazione specifica a rischio basso è erogabile in e-learning, mentre per rischio medio e alto è ammessa solo per la parte teorica e generale: la trattazione dei rischi specifici del posto di lavoro deve avvenire in aula o in videoconferenza sincrona con docente che conosce il contesto aziendale. La videoconferenza sincrona richiede tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante e identificazione certa del partecipante. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013.

Aggiornamento periodico

RuoloValiditàAggiornamento
Lavoratore (tutte le classi)5 anni6 ore
Cambio mansioneImmediatoNuova formazione specifica
Nuove attrezzature/sostanzeImmediatoIntegrazione formativa
Trasferimento ad altra sede con rischi diversiImmediatoIntegrazione specifica

Cosa contiene un attestato valido

L’attestato deve riportare: intestazione del soggetto formatore con indicazione del titolo legittimante (ente bilaterale, organismo paritetico, soggetto ex Accordo Stato-Regioni); dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento all’art. 37 D.Lgs. 81/08; classe di rischio del settore ATECO dell’azienda; programma dettagliato dei moduli con argomenti e ore; numero totale di ore effettivamente svolte; periodo e sede di svolgimento; modalità di erogazione (aula, videoconferenza, e-learning); esito positivo della verifica finale dell’apprendimento; nome, cognome e firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità.

Errori comuni

Tra le criticità riscontrate nelle ispezioni: corsi erogati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’Accordo; numero di ore inferiore al minimo (in particolare nei corsi rischio alto erogati come rischio medio); attestati senza traccia della verifica finale; mancato recupero delle assenze oltre il 10% del monte ore; uso dell’e-learning per la parte specifica del rischio alto; mancata erogazione della formazione al cambio mansione o all’assunzione; formazione completata oltre i 60 giorni dall’avvio della prestazione; assenza di documentazione fotografica delle esercitazioni; mancata firma del registro presenze da parte di partecipanti e docente. Ognuno di questi vizi rende l’attestato contestabile in caso di controllo.

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

In sede ispettiva vengono richiesti l’elenco nominativo dei lavoratori, i relativi attestati di formazione generale e specifica, la corrispondenza tra mansione svolta e formazione ricevuta, il registro delle presenze ai corsi. Per la mancata formazione dei lavoratori l’art. 55 comma 5 D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda per il datore di lavoro. L’art. 56 sanziona dirigenti e preposti per la mancata vigilanza sull’avvenuta formazione. Le sanzioni si cumulano con quelle per omessa redazione del DVR e per mancata sorveglianza sanitaria. In presenza di infortunio la formazione assente o non documentata costituisce elemento aggravante nel procedimento penale.

Sintesi e richiesta di preventivo

La formazione dei lavoratori è il presidio più verificato in ispezione e il primo elemento chiesto dal PM in caso di infortunio. 123 Consulenza pianifica il calendario formativo, individua il soggetto formatore riconosciuto, gestisce i registri presenze e lo scadenziario quinquennale. Richiedi un preventivo per organizzare il corso lavoratori della tua azienda nelle modalità più adatte alle dimensioni e al settore.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Quanto dura il corso lavoratori?
La durata complessiva è di 8, 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio del settore ATECO (basso, medio, alto): 4 ore di formazione generale uguali per tutti, più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica. La verifica finale di apprendimento è obbligatoria. Le ore vanno svolte prima dell’avvio della mansione o, se documentate ragioni organizzative, entro 60 giorni dall’assunzione. Il calcolo della classe di rischio si effettua a partire dal codice ATECO dell’azienda, secondo le tabelle dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Per attività multi-rischio si applica la classe più elevata.
Quando va aggiornato l’attestato dei lavoratori?
L’aggiornamento è quinquennale e ha durata di 6 ore, uguale per tutte le classi di rischio. Decorre dalla data di rilascio dell’attestato iniziale. Va effettuato prima della scadenza per garantire la continuità dell’efficacia formativa. È inoltre richiesto un aggiornamento integrativo in caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, sostanze o tecnologie, trasferimento ad altra sede con rischi diversi. L’aggiornamento è erogabile anche interamente in e-learning su piattaforme conformi all’Accordo Stato-Regioni vigente, con verifica finale di apprendimento documentata.
La formazione specifica si può fare in e-learning?
Per il rischio basso la formazione specifica è erogabile interamente in e-learning su piattaforme conformi ai requisiti dell’Accordo. Per il rischio medio e alto l’e-learning è ammesso solo per la parte teorica generale; la trattazione dei rischi specifici del posto di lavoro, le esercitazioni e la verifica delle competenze richiedono aula tradizionale o videoconferenza sincrona con docente. Le piattaforme e-learning devono garantire tracciamento del tempo di fruizione, verifiche intermedie, tutoraggio attivo, identificazione certa del partecipante e impossibilità di delega della fruizione a terzi.
L’attestato dei lavoratori vale in tutta Italia?
Sì, l’attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale se erogato secondo i requisiti vigenti dell’Accordo Stato-Regioni: soggetto formatore abilitato, programma e ore conformi, docente qualificato, verifica finale superata, presenza ad almeno il 90% delle ore. In caso di trasferimento del lavoratore presso altra azienda l’attestato di formazione generale resta valido; la formazione specifica deve essere integrata se i rischi del nuovo posto di lavoro o della nuova mansione differiscono da quelli oggetto della formazione precedente. La verifica della pertinenza spetta al nuovo datore.
Cosa succede se il lavoratore salta delle ore di lezione?
La frequenza minima richiesta è del 90% del monte ore complessivo. Le ore di assenza entro tale soglia devono essere recuperate prima del rilascio dell’attestato, partecipando a un’edizione successiva dello stesso modulo con identico programma. Se le assenze superano il 10% il partecipante deve ripetere integralmente il corso. Le ore di recupero vanno annotate nel registro presenze con indicazione della sessione di recupero. Senza recupero l’attestato non può essere rilasciato e il lavoratore non risulta formato ai fini ispettivi. Va programmato il recupero tempestivamente.
I lavoratori somministrati e gli stagisti chi li forma?
Per i lavoratori somministrati la formazione generale (4 ore) è in capo all’agenzia di somministrazione, che la eroga prima dell’invio in missione. La formazione specifica sui rischi del posto di lavoro, della mansione e delle attrezzature è in capo all’azienda utilizzatrice, che la deve completare prima dell’avvio della prestazione. Stessa logica vale per stagisti e tirocinanti: l’obbligo grava sul soggetto ospitante. Per i soci-lavoratori delle cooperative la formazione completa è in capo alla cooperativa stessa. L’obbligo va sempre adattato al caso specifico e documentato.
Le ore di formazione vanno retribuite?
Sì. L’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Se per esigenze organizzative la formazione è svolta al di fuori dell’orario ordinario, le ore sono comunque considerate orario di lavoro a tutti gli effetti retributivi, contributivi e previdenziali. Le spese di trasferta, vitto e alloggio per partecipare ai corsi sono a carico del datore di lavoro. Il principio si applica anche alle ore di aggiornamento periodico quinquennale e alle eventuali integrazioni per cambio mansione.

Fonti normative

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