La formazione dei lavoratori si articola in un modulo generale comune a tutti i settori e in un modulo specifico con durata correlata al livello di rischio dell’azienda (basso, medio, alto). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a pianificare il percorso nelle modalità ammesse dal quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e a monitorare gli attestati e i relativi aggiornamenti quinquennali.
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A chi si rivolge il corso
La formazione generale e specifica si applica a tutti i lavoratori subordinati e ai soggetti a essi equiparati ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/08: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, lavoratori somministrati, apprendisti, soci-lavoratori di cooperative, tirocinanti e stagisti, collaboratori coordinati e continuativi quando inseriti nell’organizzazione del committente. Per i somministrati la formazione generale è erogata dall’agenzia, mentre quella specifica è in capo all’azienda utilizzatrice. Per gli stagisti l’obbligo grava sul soggetto ospitante. La formazione deve avvenire prima dell’avvio della mansione o, se non possibile per esigenze documentate, contestualmente all’assunzione e completata entro 60 giorni. Le ore vanno retribuite e svolte durante l’orario di lavoro come previsto dall’art. 37 comma 12.
Obbligo normativo
La formazione dei lavoratori è prescritta dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni. La formazione deve essere ripetuta al cambio mansione, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato durate, contenuti, metodologie e crediti formativi, sostituendo l’Accordo del 21 dicembre 2011. Le ore minime previste restano differenziate per classe di rischio del settore ATECO. La formazione si integra con l’informazione di cui all’art. 36 e con l’addestramento.
Durata e contenuti del corso
| Modulo | Argomenti | Ore |
|---|---|---|
| Generale | Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni dei soggetti; organi di vigilanza, controllo e assistenza | 4 |
| Specifico — rischio basso | Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici, attrezzature, microclima, illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, segnaletica, emergenze, incidenti e infortuni mancati | 4 |
| Specifico — rischio medio | Contenuti del modulo a rischio basso ampliati con rischi specifici di settore | 8 |
| Specifico — rischio alto | Tutti i rischi di settore con approfondimento per cantieri, industria pesante, sanità, agricoltura, chimica | 12 |
| Verifica finale | Test scritto o colloquio con esito documentato | — |
Modalità di erogazione
Le modalità ammesse sono aula tradizionale, videoconferenza sincrona ed e-learning. La formazione generale (4 ore) è erogabile interamente in e-learning su piattaforme conformi ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni. La formazione specifica a rischio basso è erogabile in e-learning, mentre per rischio medio e alto è ammessa solo per la parte teorica e generale: la trattazione dei rischi specifici del posto di lavoro deve avvenire in aula o in videoconferenza sincrona con docente che conosce il contesto aziendale. La videoconferenza sincrona richiede tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante e identificazione certa del partecipante. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013.
Aggiornamento periodico
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratore (tutte le classi) | 5 anni | 6 ore |
| Cambio mansione | Immediato | Nuova formazione specifica |
| Nuove attrezzature/sostanze | Immediato | Integrazione formativa |
| Trasferimento ad altra sede con rischi diversi | Immediato | Integrazione specifica |
Cosa contiene un attestato valido
L’attestato deve riportare: intestazione del soggetto formatore con indicazione del titolo legittimante (ente bilaterale, organismo paritetico, soggetto ex Accordo Stato-Regioni); dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento all’art. 37 D.Lgs. 81/08; classe di rischio del settore ATECO dell’azienda; programma dettagliato dei moduli con argomenti e ore; numero totale di ore effettivamente svolte; periodo e sede di svolgimento; modalità di erogazione (aula, videoconferenza, e-learning); esito positivo della verifica finale dell’apprendimento; nome, cognome e firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità.
Errori comuni
Tra le criticità riscontrate nelle ispezioni: corsi erogati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’Accordo; numero di ore inferiore al minimo (in particolare nei corsi rischio alto erogati come rischio medio); attestati senza traccia della verifica finale; mancato recupero delle assenze oltre il 10% del monte ore; uso dell’e-learning per la parte specifica del rischio alto; mancata erogazione della formazione al cambio mansione o all’assunzione; formazione completata oltre i 60 giorni dall’avvio della prestazione; assenza di documentazione fotografica delle esercitazioni; mancata firma del registro presenze da parte di partecipanti e docente. Ognuno di questi vizi rende l’attestato contestabile in caso di controllo.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva vengono richiesti l’elenco nominativo dei lavoratori, i relativi attestati di formazione generale e specifica, la corrispondenza tra mansione svolta e formazione ricevuta, il registro delle presenze ai corsi. Per la mancata formazione dei lavoratori l’art. 55 comma 5 D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda per il datore di lavoro. L’art. 56 sanziona dirigenti e preposti per la mancata vigilanza sull’avvenuta formazione. Le sanzioni si cumulano con quelle per omessa redazione del DVR e per mancata sorveglianza sanitaria. In presenza di infortunio la formazione assente o non documentata costituisce elemento aggravante nel procedimento penale.
Sintesi e richiesta di preventivo
La formazione dei lavoratori è il presidio più verificato in ispezione e il primo elemento chiesto dal PM in caso di infortunio. 123 Consulenza pianifica il calendario formativo, individua il soggetto formatore riconosciuto, gestisce i registri presenze e lo scadenziario quinquennale. Richiedi un preventivo per organizzare il corso lavoratori della tua azienda nelle modalità più adatte alle dimensioni e al settore.
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Domande frequentiFAQ
Quanto dura il corso lavoratori?
Quando va aggiornato l’attestato dei lavoratori?
La formazione specifica si può fare in e-learning?
L’attestato dei lavoratori vale in tutta Italia?
Cosa succede se il lavoratore salta delle ore di lezione?
I lavoratori somministrati e gli stagisti chi li forma?
Le ore di formazione vanno retribuite?
Fonti normative
- Art. 36 D.Lgs. 81/08 — Informazione ai lavoratori
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
- D.I. 6 marzo 2013 — Criteri di qualificazione del formatore
- Artt. 55-56 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro e per dirigenti e preposti
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