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123 Consulenza

DUVRI: Rischi Interferenziali nei Contratti

Il DUVRI gestisce i rischi da interferenza tra committente e imprese appaltatrici nelle attività svolte negli stessi luoghi di lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il DUVRI è il documento previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 che il committente redige per gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le proprie attività e quelle delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. 123 Consulenza supporta la valutazione dei rischi interferenziali e la stesura del documento, adattato al caso specifico.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Cos’è il DUVRI e quando scatta l’obbligo

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) è previsto dall’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08. Si applica quando il datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, oppure nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. L’obbligo riguarda contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione e prescinde dal valore economico. È il committente che redige il DUVRI; le imprese appaltatrici contribuiscono fornendo informazioni sui propri rischi specifici e collaborano alla cooperazione e al coordinamento.

L’art. 26 c. 3-bis individua i casi di esonero: servizi di natura intellettuale (consulenza, progettazione, certificazione), mere forniture di materiali o attrezzature senza installazione, lavori o servizi di durata inferiore a 5 uomini-giorno purché non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni mutageni o biologici, di amianto, di atmosfere esplosive o dai rischi particolari indicati nell’Allegato XI. Anche nei casi di esonero restano comunque gli obblighi di cooperazione e coordinamento (art. 26 c. 1 e 2). Ti aiutiamo a verificare se ricorre l’obbligo nel caso specifico.

Contenuti del DUVRI

  • Identificazione del committente e degli appaltatori/subappaltatori (con verifica dell’idoneità tecnico-professionale ex art. 26 c. 1 lett. a).
  • Descrizione delle attività oggetto dell’appalto e degli ambienti coinvolti.
  • Rischi specifici esistenti negli ambienti del committente (informativa art. 26 c. 1 lett. b).
  • Rischi introdotti dalle imprese appaltatrici (informazioni fornite ai sensi dell’art. 26 c. 2).
  • Individuazione delle interferenze potenziali (sovrapposizioni temporali, spaziali, operative).
  • Misure di prevenzione e protezione condivise (procedure, segnaletica, DPI, sospensioni di lavorazioni, protezioni collettive).
  • Costi della sicurezza per i rischi interferenziali, non soggetti a ribasso (art. 26 c. 5).
  • Procedure di coordinamento, riunioni iniziali e di avanzamento, gestione delle modifiche in corso d’opera.
  • Modalità di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e immediato.

Iter di redazione

  1. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore: visura camerale, DURC, dichiarazione organico, attestati di formazione, DVR sintesi per il tipo di attività.
  2. Scambio di informazioni: il committente fornisce i rischi del proprio ambiente; l’appaltatore i rischi delle proprie lavorazioni.
  3. Sopralluogo congiunto preliminare nei luoghi dell’appalto.
  4. Identificazione delle interferenze (sovrapposizioni spaziali e temporali con attività del committente e di altri appaltatori).
  5. Definizione delle misure di mitigazione e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
  6. Redazione del DUVRI sottoscritto da committente e appaltatori.
  7. Riunioni di coordinamento iniziale e periodico; verbali delle riunioni.
  8. Aggiornamento del DUVRI in caso di modifiche.

Tempistiche e scadenze

FaseTempo tipicoDocumento prodotto
Verifica idoneità appaltatore1-2 settimane prima del contrattoDossier idoneità tecnico-professionale
Sopralluogo congiuntoprima dell’avvioVerbale sopralluogo
Redazione DUVRI1-3 settimaneDUVRI sottoscritto da tutte le parti
Riunione coordinamento inizialeprima dell’avvioVerbale di coordinamento
Riunioni periodichesecondo durata appaltoVerbali di avanzamento
Aggiornamento DUVRIal variare delle condizioniRevisione datata

Documenti collegati al DUVRI

  • Verifica idoneità tecnico-professionale appaltatore (Allegato XVII)
  • Visura camerale e DURC dell’appaltatore
  • DVR sintesi dell’appaltatore per il tipo di attività affidata
  • Attestati formazione dei lavoratori dell’appaltatore impiegati nell’appalto
  • Elenco lavoratori dell’appaltatore destinati alle attività
  • Verbale sopralluogo congiunto preliminare
  • Verbali riunioni di coordinamento iniziale e periodiche
  • DUVRI firmato da tutte le parti con data certa
  • Comunicazione formale dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso
  • Eventuali aggiornamenti firmati in caso di modifiche

Errori comuni e cosa non fare

  • Confondere DUVRI con PSC: il PSC riguarda i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), non gli appalti interni in azienda.
  • Considerare il DUVRI un modulo standard senza valutazione effettiva delle interferenze concrete.
  • Omettere la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore: responsabilità solidale ex art. 26 c. 4.
  • Non quantificare i costi della sicurezza interferenziali, esponendoli a ribasso d’asta.
  • Saltare il sopralluogo congiunto preliminare e le riunioni di coordinamento.
  • Non aggiornare il DUVRI quando entrano subappaltatori non previsti inizialmente.
  • Estendere indebitamente l’esonero del c. 3-bis a lavori che superano i 5 uomini-giorno o presentano rischi particolari.

Cosa controlla l’ispettore sul DUVRI

L’ispettore ASL o INL verifica la presenza del DUVRI per i contratti d’appalto in essere e la sua coerenza con l’organizzazione reale delle attività. Sono richiesti i contratti d’appalto, le verifiche di idoneità tecnico professionale (Allegato XVII), il DUVRI con data certa e firme, i verbali delle riunioni di coordinamento, gli attestati di formazione dei lavoratori dell’appaltatore impiegati nei luoghi del committente. Vengono confrontate le interferenze descritte con quelle effettivamente presenti: lavori in quota mentre altre attività si svolgono al piano, uso di sostanze pericolose contemporanee, sovrapposizioni con il traffico interno di mezzi, accessi a quadri elettrici. Particolare attenzione è data alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, perché l’art. 26 c. 4 stabilisce la responsabilità solidale del committente in caso di infortunio derivante da rischio specifico dell’appaltatore. Le contestazioni frequenti riguardano DUVRI generici, costi della sicurezza non quantificati, assenza dei verbali di coordinamento e mancata verifica dell’idoneità. Il rischio sanzionatorio dipende dalla gravità delle omissioni e dall’esposizione dei lavoratori.

Costi: cosa incide sul prezzo

Il costo della redazione del DUVRI dipende da: complessità dell’appalto (singolo intervento manutentivo vs. servizi integrati di facility management), numero di appaltatori e subappaltatori coinvolti, durata dei lavori, rischi specifici dell’ambiente del committente (alimentare, sanitario, industriale, chimico), numero di sedi interessate, necessità di sopralluoghi congiunti multipli e riunioni di coordinamento periodiche. Per appalti continuativi (pulizie, manutenzioni, vigilanza) il DUVRI è di norma annuale con aggiornamenti puntuali; per appalti spot la redazione è più contenuta. I costi della sicurezza interferenziali, da indicare nel documento e non soggetti a ribasso, sono voce separata che il committente riconosce all’appaltatore. Il prezzo della consulenza dipende da queste variabili e va sempre adattato al caso specifico.

Sintesi e servizi correlati

Il DUVRI non è un adempimento formale ma un’occasione concreta per evitare incidenti dovuti a interferenze, molto frequenti in contesti con più imprese che operano negli stessi spazi. Una buona gestione parte dalla verifica preliminare dell’appaltatore e si completa con riunioni di coordinamento ricorrenti. Approfondisci DVR, valutazione dei rischi e RSPP nelle pagine collegate.

Pagine collegate

Domande frequentiFAQ

Chi redige materialmente il DUVRI: il committente o l’appaltatore?
Il DUVRI è redatto dal committente ai sensi dell’art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08, perché è lui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi e conosce i rischi del proprio ambiente. Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi contribuiscono fornendo informazioni dettagliate sulle proprie lavorazioni, sui rischi che introducono, sui DPI e le procedure adottate. Il documento finale è sottoscritto da committente e appaltatori, attestando l’avvenuto scambio di informazioni e la condivisione delle misure di prevenzione delle interferenze. Le riunioni di coordinamento e i sopralluoghi congiunti sono parte integrante del processo.
Il DUVRI sostituisce il DVR dell’appaltatore?
No. Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi da interferenza generati dalla coesistenza di più imprese negli stessi luoghi. Il DVR dell’appaltatore resta obbligatorio per i rischi delle proprie lavorazioni, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono. Analogamente, il DVR del committente continua a coprire i rischi ordinari della propria attività. Il DUVRI è un documento integrativo che si aggiunge ai DVR delle singole imprese e ne richiama i contenuti per la parte rilevante. Per i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) il DUVRI è sostituito dal PSC redatto dal coordinatore per la progettazione.
Quando non è richiesto il DUVRI?
L’art. 26 c. 3-bis individua i casi di esonero: servizi di natura intellettuale, mere forniture senza installazione, lavori o servizi di durata inferiore a 5 uomini-giorno purché non comportino rischi di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni mutageni o biologici, di amianto, atmosfere esplosive o rischi indicati nell’Allegato XI. L’esonero non elimina gli obblighi di cooperazione e coordinamento del c. 1 e 2, che restano comunque dovuti. La verifica dell’esonero va fatta caso per caso: una manutenzione ordinaria breve può rientrare nell’esonero, una serie ripetuta delle stesse manutenzioni nell’arco dell’anno spesso lo supera.
Cosa sono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
L’art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08 stabilisce che i costi relativi alla sicurezza del lavoro per le misure di prevenzione delle interferenze devono essere specificamente indicati nei contratti d’appalto e nei contratti d’opera, e che tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta. Si tratta dei costi aggiuntivi che la presenza simultanea di più imprese impone (procedure speciali, segnaletica dedicata, sospensioni di lavorazioni, DPI specifici per interferenza, coordinatore in fase di esecuzione). Vanno quantificati nel DUVRI e riconosciuti integralmente all’appaltatore. Non comprendono i costi della sicurezza ordinari delle lavorazioni, che fanno parte del prezzo.
Il committente è responsabile in caso di infortunio del lavoratore dell’appaltatore?
L’art. 26 c. 4 stabilisce la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente non risulti indennizzato dall’INAIL, limitatamente ai rischi propri delle attività dell’appaltatore. La responsabilità del committente sui rischi specifici dell’appaltatore può essere ridotta se ha verificato correttamente l’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’Allegato XVII (DURC, attestati, dichiarazione di organico, DVR sintetico). La responsabilità sui rischi interferenziali e sull’ambiente del committente resta integralmente in capo a quest’ultimo.
Come si verifica l’idoneità tecnico-professionale di un appaltatore?
L’Allegato XVII al D.Lgs. 81/08 elenca la documentazione minima da richiedere: visura camerale o iscrizione CCIAA, autocertificazione del possesso dei requisiti, DURC in corso di validità, dichiarazione dell’organico medio annuo con regolarità contributiva, attestati di formazione del personale impiegato (sicurezza generale e specifica, eventuali abilitazioni specifiche come carrelli, PLE, gru), DVR per la tipologia di attività affidata, documento di valutazione degli specifici rischi connessi al tipo di appalto. Per i lavoratori autonomi l’elenco è ridotto (visura, DURC autonomo, attestati propri, DVR autonomo). La verifica va fatta prima dell’avvio dell’appalto e rinnovata periodicamente.
Il DUVRI si applica anche ai contratti di pulizie o manutenzioni ordinarie?
Sì, se rispondono ai requisiti dell’art. 26 e superano le soglie di esonero del c. 3-bis. Pulizie giornaliere, manutenzioni programmate, vigilanza, servizi mensa interna, manutenzione verde quasi sempre comportano interferenze significative con l’attività del committente (orari di lavoro sovrapposti, uso di prodotti chimici, transiti di mezzi, lavori in quota). Per questi contratti il DUVRI è di norma annuale con eventuali aggiornamenti puntuali. Lo scambio di informazioni e il sopralluogo congiunto iniziale sono comunque obbligatori. La frequenza delle riunioni di coordinamento si modula in funzione della durata e della complessità.
Il DUVRI va aggiornato durante l’esecuzione dell’appalto?
Sì, ogni volta che si modificano le condizioni operative: ingresso di nuovi subappaltatori, cambio di lavorazioni, modifica degli orari, introduzione di nuove sostanze o attrezzature, infortuni significativi avvenuti durante l’appalto, modifiche dell’ambiente del committente. L’aggiornamento può essere un allegato datato al DUVRI iniziale, firmato dalle parti interessate. Le riunioni di coordinamento periodiche sono il momento ordinario in cui verificare la necessità di aggiornamento. Per appalti pluriennali è buona prassi una revisione annuale anche in assenza di modifiche specifiche, per allineare il documento alla situazione attuale.

Fonti normative

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