Il DUVRI è il documento previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 che il committente redige per gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le proprie attività e quelle delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. 123 Consulenza supporta la valutazione dei rischi interferenziali e la stesura del documento, adattato al caso specifico.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Cos’è il DUVRI e quando scatta l’obbligo
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) è previsto dall’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08. Si applica quando il datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, oppure nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. L’obbligo riguarda contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione e prescinde dal valore economico. È il committente che redige il DUVRI; le imprese appaltatrici contribuiscono fornendo informazioni sui propri rischi specifici e collaborano alla cooperazione e al coordinamento.
L’art. 26 c. 3-bis individua i casi di esonero: servizi di natura intellettuale (consulenza, progettazione, certificazione), mere forniture di materiali o attrezzature senza installazione, lavori o servizi di durata inferiore a 5 uomini-giorno purché non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni mutageni o biologici, di amianto, di atmosfere esplosive o dai rischi particolari indicati nell’Allegato XI. Anche nei casi di esonero restano comunque gli obblighi di cooperazione e coordinamento (art. 26 c. 1 e 2). Ti aiutiamo a verificare se ricorre l’obbligo nel caso specifico.
Contenuti del DUVRI
- Identificazione del committente e degli appaltatori/subappaltatori (con verifica dell’idoneità tecnico-professionale ex art. 26 c. 1 lett. a).
- Descrizione delle attività oggetto dell’appalto e degli ambienti coinvolti.
- Rischi specifici esistenti negli ambienti del committente (informativa art. 26 c. 1 lett. b).
- Rischi introdotti dalle imprese appaltatrici (informazioni fornite ai sensi dell’art. 26 c. 2).
- Individuazione delle interferenze potenziali (sovrapposizioni temporali, spaziali, operative).
- Misure di prevenzione e protezione condivise (procedure, segnaletica, DPI, sospensioni di lavorazioni, protezioni collettive).
- Costi della sicurezza per i rischi interferenziali, non soggetti a ribasso (art. 26 c. 5).
- Procedure di coordinamento, riunioni iniziali e di avanzamento, gestione delle modifiche in corso d’opera.
- Modalità di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e immediato.
Iter di redazione
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore: visura camerale, DURC, dichiarazione organico, attestati di formazione, DVR sintesi per il tipo di attività.
- Scambio di informazioni: il committente fornisce i rischi del proprio ambiente; l’appaltatore i rischi delle proprie lavorazioni.
- Sopralluogo congiunto preliminare nei luoghi dell’appalto.
- Identificazione delle interferenze (sovrapposizioni spaziali e temporali con attività del committente e di altri appaltatori).
- Definizione delle misure di mitigazione e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Redazione del DUVRI sottoscritto da committente e appaltatori.
- Riunioni di coordinamento iniziale e periodico; verbali delle riunioni.
- Aggiornamento del DUVRI in caso di modifiche.
Tempistiche e scadenze
| Fase | Tempo tipico | Documento prodotto |
|---|---|---|
| Verifica idoneità appaltatore | 1-2 settimane prima del contratto | Dossier idoneità tecnico-professionale |
| Sopralluogo congiunto | prima dell’avvio | Verbale sopralluogo |
| Redazione DUVRI | 1-3 settimane | DUVRI sottoscritto da tutte le parti |
| Riunione coordinamento iniziale | prima dell’avvio | Verbale di coordinamento |
| Riunioni periodiche | secondo durata appalto | Verbali di avanzamento |
| Aggiornamento DUVRI | al variare delle condizioni | Revisione datata |
Documenti collegati al DUVRI
- Verifica idoneità tecnico-professionale appaltatore (Allegato XVII)
- Visura camerale e DURC dell’appaltatore
- DVR sintesi dell’appaltatore per il tipo di attività affidata
- Attestati formazione dei lavoratori dell’appaltatore impiegati nell’appalto
- Elenco lavoratori dell’appaltatore destinati alle attività
- Verbale sopralluogo congiunto preliminare
- Verbali riunioni di coordinamento iniziale e periodiche
- DUVRI firmato da tutte le parti con data certa
- Comunicazione formale dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso
- Eventuali aggiornamenti firmati in caso di modifiche
Errori comuni e cosa non fare
- Confondere DUVRI con PSC: il PSC riguarda i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), non gli appalti interni in azienda.
- Considerare il DUVRI un modulo standard senza valutazione effettiva delle interferenze concrete.
- Omettere la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore: responsabilità solidale ex art. 26 c. 4.
- Non quantificare i costi della sicurezza interferenziali, esponendoli a ribasso d’asta.
- Saltare il sopralluogo congiunto preliminare e le riunioni di coordinamento.
- Non aggiornare il DUVRI quando entrano subappaltatori non previsti inizialmente.
- Estendere indebitamente l’esonero del c. 3-bis a lavori che superano i 5 uomini-giorno o presentano rischi particolari.
Cosa controlla l’ispettore sul DUVRI
L’ispettore ASL o INL verifica la presenza del DUVRI per i contratti d’appalto in essere e la sua coerenza con l’organizzazione reale delle attività. Sono richiesti i contratti d’appalto, le verifiche di idoneità tecnico professionale (Allegato XVII), il DUVRI con data certa e firme, i verbali delle riunioni di coordinamento, gli attestati di formazione dei lavoratori dell’appaltatore impiegati nei luoghi del committente. Vengono confrontate le interferenze descritte con quelle effettivamente presenti: lavori in quota mentre altre attività si svolgono al piano, uso di sostanze pericolose contemporanee, sovrapposizioni con il traffico interno di mezzi, accessi a quadri elettrici. Particolare attenzione è data alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, perché l’art. 26 c. 4 stabilisce la responsabilità solidale del committente in caso di infortunio derivante da rischio specifico dell’appaltatore. Le contestazioni frequenti riguardano DUVRI generici, costi della sicurezza non quantificati, assenza dei verbali di coordinamento e mancata verifica dell’idoneità. Il rischio sanzionatorio dipende dalla gravità delle omissioni e dall’esposizione dei lavoratori.
Costi: cosa incide sul prezzo
Il costo della redazione del DUVRI dipende da: complessità dell’appalto (singolo intervento manutentivo vs. servizi integrati di facility management), numero di appaltatori e subappaltatori coinvolti, durata dei lavori, rischi specifici dell’ambiente del committente (alimentare, sanitario, industriale, chimico), numero di sedi interessate, necessità di sopralluoghi congiunti multipli e riunioni di coordinamento periodiche. Per appalti continuativi (pulizie, manutenzioni, vigilanza) il DUVRI è di norma annuale con aggiornamenti puntuali; per appalti spot la redazione è più contenuta. I costi della sicurezza interferenziali, da indicare nel documento e non soggetti a ribasso, sono voce separata che il committente riconosce all’appaltatore. Il prezzo della consulenza dipende da queste variabili e va sempre adattato al caso specifico.
Sintesi e servizi correlati
Il DUVRI non è un adempimento formale ma un’occasione concreta per evitare incidenti dovuti a interferenze, molto frequenti in contesti con più imprese che operano negli stessi spazi. Una buona gestione parte dalla verifica preliminare dell’appaltatore e si completa con riunioni di coordinamento ricorrenti. Approfondisci DVR, valutazione dei rischi e RSPP nelle pagine collegate.
Pagine collegate
Domande frequentiFAQ
Chi redige materialmente il DUVRI: il committente o l’appaltatore?
Il DUVRI sostituisce il DVR dell’appaltatore?
Quando non è richiesto il DUVRI?
Cosa sono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
Il committente è responsabile in caso di infortunio del lavoratore dell’appaltatore?
Come si verifica l’idoneità tecnico-professionale di un appaltatore?
Il DUVRI si applica anche ai contratti di pulizie o manutenzioni ordinarie?
Il DUVRI va aggiornato durante l’esecuzione dell’appalto?
Fonti normative
- Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Contratti d’appalto, opera e somministrazione
- Allegato XVII D.Lgs. 81/08 — Idoneità tecnico-professionale
- Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Valutazione dei rischi
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni
- Determinazione AVCP n. 3/2008 — Costi della sicurezza
- D.Lgs. 36/2023 — Codice dei contratti pubblici (per appalti PA)
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.