L’art. 28 stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età e provenienza. Il DVR deve avere data certa e contenere relazione sulla valutazione, misure attuate, programma di miglioramento e mansioni esposte.
Genesi e ambito di applicazione
L'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 riprende il principio cardine introdotto dalla direttiva quadro 89/391/CEE e già presente nell'art. 4 del D.Lgs. 626/1994: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nella propria organizzazione e documentare l'esito di tale valutazione. La norma si applica a tutti i datori di lavoro che impiegano almeno un lavoratore subordinato o equiparato, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore. Anche le micro-imprese (fino a 10 lavoratori) sono tenute alla valutazione e alla redazione del DVR; in alternativa possono utilizzare le procedure standardizzate di cui all'art. 29 c. 5, fino al limite previsto.
L'art. 28 va letto in combinato con gli artt. 17 (obblighi non delegabili del datore di lavoro), 29 (modalità di effettuazione), 30 (modelli di organizzazione e gestione) e con i titoli successivi del Testo Unico che disciplinano i rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, biologico, MMC, VDT, agenti cancerogeni, ATEX, lavori in quota, cantieri).
Struttura del comma 2: lettere a-g
Il comma 2 dell'art. 28 elenca i contenuti minimi obbligatori del DVR, articolati in sette lettere:
- Lettera a) — relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo.
- Lettera b) — indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati a seguito della valutazione.
- Lettera c) — programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Lettera d) — individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
- Lettera e) — indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
- Lettera f) — individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Lettera g) — indicazione del DVR redatto secondo le procedure standardizzate ovvero modalità alternative previste in caso di impossibilità di applicazione.
Oggetto della valutazione
La valutazione deve riguardare tuttii rischi: significa coprire l'intero spettro delle possibili esposizioni dei lavoratori, dai rischi infortunistici (cadute, tagli, urti, schiacciamenti, elettrico, incendio) ai rischi per la salute (chimico, biologico, MMC, posturale, VDT, rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni). Il c. 1 menziona esplicitamente i rischi particolari: stress lavoro-correlato (con riferimento all'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004), rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale, oltre ai rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (art. 11 in particolare).
Data certa e custodia
Il c. 2 dispone che il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del datore di lavoro nonché, esclusivamente ai fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e del medico competente, ove nominato. La data certa si può ottenere anche tramite marca temporale digitale, PEC, autenticazione notarile o altri strumenti riconosciuti. Il DVR è custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce (c. 2 ultimo periodo) e deve essere immediatamente esibito su richiesta degli organi di vigilanza.
Sanzioni
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di valutazione sono previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08:
- Omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del DVR (comma 1, lett. a): arresto da tre a sei mesi o ammenda.
- Stessa violazione in attività a rischio particolare (comma 2: ad esempio aziende dell'art. 31, comma 6, attività con rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni, cantieri di maggiore entità): arresto da quattro a otto mesi.
- DVR privo degli elementi delle lettere b), c) o d) del comma 2 o adottato senza le modalità dell'art. 29 (comma 3): ammenda.
- DVR privo degli elementi della lettera a), primo periodo, o della lettera f) (comma 4): ammenda di importo inferiore.
Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis: l'ultima rivalutazione, del 15,9%, decorre dal 1° luglio 2023 (decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023). Gli importi aggiornati sono nel calcolatore delle sanzioni. La mancata elaborazione del DVR è inoltre tra le violazioni che possono portare alla sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14.
Modifiche e aggiornamenti recenti
L'art. 28 ha subito affinamenti nel tempo. Il D.Lgs. 106/2009 ne ha precisato la stesura introducendo la data certa attestata dalla sottoscrizione congiunta. La L. 215/2021(di conversione del D.L. 146/2021) ha ridefinito gli obblighi connessi alla figura del preposto, con riflessi sulla lettera d) (procedure e ruoli organizzativi) e sulla lettera f) (mansioni a rischio specifico). L'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025non modifica l'art. 28 ma ne incide l'applicazione, riordinando la formazione di tutti i ruoli che partecipano alla valutazione (datore di lavoro, RSPP/ASPP, preposto, dirigenti). In giurisprudenza è costante il principio per cui il DVR deve essere specifico e aderente all'organizzazione reale: un documento generico non esonera il datore di lavoro.
Aggiornamento del DVR (c. 3 e 3-bis)
Il DVR deve essere rielaborato in caso di:
- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza;
- evoluzione della tecnica, prevenzione e protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Per le nuove imprese, il c. 3-bis prevede che il datore di lavoro effettui immediatamente la valutazione, elaborando il DVR entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.
Casi pratici applicativi
Officina meccanica con 8 dipendenti: DVR completo con valutazione rumore, vibrazioni, MMC, chimico (solventi, oli), elettrico, attrezzature; mansioni a rischio specifico (saldatore, conduttore di carrelli) con formazione e abilitazioni. Studio dentistico: rischio biologico gruppo 2/3 (HBV, HCV, HIV), chimico (sterilizzanti), radiazioni ionizzanti per la radiologia (se presente), videoterminale per il personale amministrativo. Ditta di pulizie: rischio chimico, biologico, MMC, scivolamenti, infortunistico stradale per gli spostamenti; mansioni a rischio per le pulizie in cantiere o in altezza. Cooperativa sociale con personale femminile: valutazione specifica gravidanza, con procedure di allontanamento e mansioni alternative coordinate con il D.Lgs. 151/2001.
Collegamenti con altri articoli
L'art. 28 è il cuore di un sistema che si completa con: art. 17 (obblighi non delegabili); art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente); art. 19(preposto); art. 29(modalità di effettuazione, procedure standardizzate); art. 30 (modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001); art. 36 e 37(informazione e formazione); art. 41 (sorveglianza sanitaria); art. 55(sanzioni); Titoli II–XI per i rischi specifici. Al di fuori del Testo Unico dialoga con: D.Lgs. 151/2001 (gravidanza), D.Lgs. 66/2003 (lavoro notturno), L. 81/2017 (lavoro agile).
Conclusione
L'art. 28 sintetizza in poche righe la filosofia dell'intero impianto preventivo: documentare in modo specifico, concreto e attuale la valutazione di tutti i rischi e definire un percorso di miglioramento. Un DVR copia-incolla, standardizzato e non aderente all'attività reale è considerato equivalente a un DVR mancante dalla giurisprudenza prevalente. La redazione richiede competenza tecnica (RSPP), coinvolgimento di RLS e medico competente, conoscenza dell'organizzazione e disponibilità ad aggiornare il documento ad ogni cambiamento rilevante.
Domande frequentiFAQ
Quali rischi vanno valutati nel DVR?
È previsto un modello unico di DVR?
Quando si aggiorna il DVR?
Cosa significa "data certa" del DVR?
Una nuova impresa entro quando deve redigere il DVR?
Il DVR può essere redatto solo dal datore di lavoro?
Cosa rischio se il DVR è carente?
Le procedure standardizzate sostituiscono il DVR?
Il DVR va trasmesso all’ASL?
Fonti normative
- Art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — oggetto della valutazione
- Art. 29 D.Lgs. 81/08 — modalità di effettuazione
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni per il datore di lavoro
- D.Lgs. 106/2009 — disposizioni integrative e correttive
- L. 215/2021 — conversione D.L. 146/2021 (riforma preposto)
- D.Lgs. 151/2001 — tutela maternità in materia di sicurezza
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