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123 Consulenza

Corso Preposti Sicurezza

Formazione particolare aggiuntiva per chi sovrintende e vigila sulle attività lavorative, con focus su poteri, doveri e modalità di intervento.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il preposto sovrintende e vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza e necessita di una formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a mappare i preposti effettivi (anche di fatto) e a pianificare il percorso secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi del D.L. 146/2021.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A chi si rivolge il corso

Il preposto è definito dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 come la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La figura si individua in base alle mansioni effettivamente svolte e non solo all’organigramma formale: capi squadra, capi reparto, capi cantiere, capi turno, responsabili di linea, coordinatori di equipe sanitarie sono di norma preposti, anche se denominati diversamente. Il D.L. 146/2021 ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente i preposti con atto scritto, di norma allegato al DVR. La formazione del preposto si aggiunge e non sostituisce quella di lavoratore già acquisita. L’obbligo va adattato al caso specifico.

Obbligo normativo

L’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede per i preposti una formazione particolare aggiuntiva. Il D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021, ha riformato la figura del preposto rafforzandone gli obblighi di vigilanza, prevedendo la cadenza biennale dell’aggiornamento e l’obbligo di individuazione formale. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durate e contenuti del corso, portando la formazione iniziale a 12 ore (rispetto alle precedenti 8) e prevedendo un aggiornamento di 6 ore con cadenza biennale. Le ore minime previste e i contenuti formativi sono uguali per tutti i settori, ma vanno calate sul contesto specifico dell’azienda. La formazione del preposto è propedeutica all’assunzione del ruolo.

Durata e contenuti del corso

ModuloArgomentiOre
1 — Quadro normativoPrincipali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i soggetti interni ed esterni2
2 — Ruolo del prepostoDefinizione, individuazione formale, poteri di iniziativa, obblighi di vigilanza, segnalazione delle non conformità, interruzione dell’attività in caso di rischio grave2
3 — Valutazione e gestione del rischioDefinizione e individuazione dei fattori di rischio; tecniche di valutazione; misure di prevenzione e protezione; DPI; segnaletica3
4 — Comunicazione e formazioneTecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori; modalità di esercizio della vigilanza; gestione del confronto2
5 — Esperienze praticheAnalisi di casi reali, gestione delle emergenze e degli infortuni mancati, simulazioni di intervento3
Verifica finaleTest scritto e colloquio con esito documentato

Modalità di erogazione

Le modalità ammesse sono aula tradizionale e videoconferenza sincrona. L’e-learning non è ammesso per la formazione iniziale del preposto né per l’aggiornamento, in considerazione del carattere relazionale e decisionale del ruolo. La videoconferenza sincrona deve garantire tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante con il docente e con gli altri partecipanti, identificazione certa di chi partecipa, limite massimo di partecipanti per ottimizzare l’interazione. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 e avere esperienza documentata sui temi della vigilanza in ambito sicurezza. Le esperienze pratiche del modulo 5 sono particolarmente efficaci in formazione in azienda.

Aggiornamento periodico

RuoloValiditàAggiornamento
Preposto — formazione iniziale2 anni6 ore
Cambio di azienda o di settoreVerifica caso per casoIntegrazione mirata
Modifiche organizzative significativeImmediatoIntegrazione mirata

Cosa contiene un attestato valido

L’attestato del preposto deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; programma dettagliato dei cinque moduli con indicazione delle ore per ciascuno; numero totale di ore (12 per la formazione iniziale, 6 per l’aggiornamento); periodo e sede; modalità di erogazione (aula o videoconferenza sincrona); esito positivo della verifica finale di apprendimento documentata; nome e firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità. La dicitura deve riportare la cadenza biennale dell’aggiornamento.

Errori comuni

Le criticità più frequenti rilevate sono: mancata individuazione formale del preposto con atto scritto; preposti di fatto privi di formazione; corsi erogati come modulo da 8 ore senza recepimento delle 12 ore previste dall’Accordo del 17 aprile 2025; aggiornamento svolto con cadenza quinquennale invece che biennale; uso dell’e-learning per la formazione del preposto (non ammesso); attestati senza verifica finale documentata; confusione tra ruolo di preposto e ruolo di dirigente; mancata formazione del nuovo preposto al momento della promozione interna; assenza del modulo di esperienze pratiche. Ognuno di questi vizi rende l’attestato contestabile in caso di controllo ispettivo.

Cosa controlla l’ispettore e sanzioni

In sede ispettiva viene richiesto l’elenco dei preposti formalmente individuati, i relativi attestati, l’evidenza della cadenza biennale dell’aggiornamento, la corrispondenza tra preposti formati e preposti di fatto operanti nei vari reparti. L’art. 55 comma 5 lett. c D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro che non forma adeguatamente i preposti con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. L’art. 56 sanziona il preposto stesso che non esercita la vigilanza e che non segnala le inosservanze: la sanzione si applica solo se il preposto ha ricevuto formazione e nomina formale. Le sanzioni si cumulano con quelle per omessa individuazione formale ex art. 18.

Sintesi e richiesta di preventivo

La figura del preposto è stata rafforzata dalla riforma del 2021 ed è oggetto di particolare attenzione ispettiva. 123 Consulenza supporta la mappatura dei preposti effettivi, redige l’atto di individuazione formale, pianifica i corsi iniziali e gli aggiornamenti biennali, gestisce lo scadenziario. Richiedi un preventivo per organizzare la formazione dei preposti della tua azienda nelle modalità più adatte.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Chi è considerato preposto in azienda?
La figura del preposto va individuata in base alle mansioni effettivamente svolte di sovrintendenza e vigilanza, non solo all’organigramma formale. Tipicamente sono preposti i capi squadra, capi reparto, capi cantiere, capi turno, responsabili di linea, coordinatori di equipe. Il D.L. 146/2021 ha imposto al datore di individuare formalmente i preposti con atto scritto. I preposti di fatto (chi svolge la funzione senza nomina) restano titolari degli obblighi e generano responsabilità per il datore che non li ha formalizzati. La mappatura va condotta reparto per reparto e va adattata al caso specifico.
Il corso preposti sostituisce quello dei lavoratori?
No. Il corso preposti è una formazione particolare aggiuntiva rispetto a quella generale e specifica dei lavoratori (art. 37 commi 1 e 7). Il preposto deve quindi possedere entrambe le formazioni: quella di lavoratore (4 ore generale + specifica per il rischio dell’azienda) e quella aggiuntiva di preposto (12 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025). Le due formazioni hanno aggiornamenti distinti: 5 anni per il lavoratore, 2 anni per il preposto. La frequenza del corso preposti senza la formazione di lavoratore non è sufficiente a ricoprire il ruolo.
Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto?
L’aggiornamento del preposto ha cadenza biennale (2 anni) e durata di 6 ore, secondo quanto stabilito dal D.L. 146/2021 e confermato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La cadenza è significativamente più stringente rispetto a quella dei lavoratori e dei dirigenti (5 anni) per il ruolo critico di vigilanza del preposto. L’aggiornamento deve trattare le evoluzioni normative, le novità organizzative dell’azienda, le esperienze concrete (infortuni, mancati infortuni, non conformità rilevate) e le tecniche di comunicazione. Va svolto in aula o in videoconferenza sincrona.
Il corso preposti si può fare in e-learning?
No, l’e-learning non è ammesso per la formazione del preposto, né per quella iniziale (12 ore) né per l’aggiornamento (6 ore). La scelta del legislatore è giustificata dalla natura relazionale e decisionale del ruolo: il preposto deve esercitare poteri di vigilanza, comunicare ai lavoratori, gestire il confronto, segnalare al datore. Le modalità ammesse sono aula tradizionale e videoconferenza sincrona. La videoconferenza richiede tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante con il docente, identificazione certa del partecipante e numero limitato di partecipanti per garantire la qualità relazionale.
L’attestato del preposto vale in tutta Italia?
Sì, l’attestato è riconosciuto se erogato secondo i requisiti vigenti dell’Accordo Stato-Regioni: soggetto formatore abilitato (ente bilaterale, organismo paritetico, soggetto ex Accordo), docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, programma e ore conformi (12 ore distribuite sui cinque moduli), verifica finale superata. Vale su tutto il territorio nazionale e in caso di trasferimento del preposto presso altra azienda. Il nuovo datore deve verificare la pertinenza della formazione rispetto al contesto specifico e, in presenza di modifiche organizzative significative, integrare con formazione mirata.
Cosa succede se il preposto non rispetta gli obblighi di vigilanza?
Il preposto formato e nominato che non esercita la vigilanza, non segnala le inosservanze e non interrompe l’attività in caso di rischio grave è sanzionato direttamente dall’art. 56 D.Lgs. 81/08 con arresto fino a due mesi o ammenda. La responsabilità del preposto non esclude quella del datore e dei dirigenti per i loro obblighi specifici. In caso di infortunio l’assenza di vigilanza del preposto formato costituisce concorso colposo. Per questo è fondamentale che la formazione sia accompagnata da una nomina formale che chiarisca poteri e ambito di vigilanza, e da deleghe operative documentate.
Posso recuperare le ore di corso preposti che ho perso?
Sì, la frequenza minima è del 90% del monte ore complessivo (10,8 ore su 12). Le ore di assenza entro tale soglia devono essere recuperate in un’edizione successiva con identico programma prima della verifica finale; le ore di recupero vanno annotate nel registro presenze. Se le assenze superano il 10% il partecipante deve ripetere integralmente il corso. Senza recupero o ripetizione l’attestato non può essere rilasciato e il preposto non risulta formato. Per i moduli pratici (modulo 5 - esperienze) il recupero deve avvenire con identica metodologia esperienziale, non sostituibile con e-learning.
Le ore di formazione del preposto vanno retribuite?
Sì. L’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, principio che si applica anche ai preposti. Se per esigenze organizzative la formazione è svolta fuori orario, le ore sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti retributivi e previdenziali. Le spese di trasferta sono a carico del datore. Lo stesso principio si applica all’aggiornamento biennale e alle eventuali integrazioni formative per modifiche organizzative o trasferimento ad altro reparto.

Fonti normative

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