Il preposto sovrintende e vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza e necessita di una formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili, a mappare i preposti effettivi (anche di fatto) e a pianificare il percorso secondo il quadro fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi del D.L. 146/2021.
A chi si rivolge il corso
Il preposto è definito dall’art. 2 D.Lgs. 81/08 come la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La figura si individua in base alle mansioni effettivamente svolte e non solo all’organigramma formale: capi squadra, capi reparto, capi cantiere, capi turno, responsabili di linea, coordinatori di equipe sanitarie sono di norma preposti, anche se denominati diversamente. Il D.L. 146/2021 ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente i preposti con atto scritto, di norma allegato al DVR. La formazione del preposto si aggiunge e non sostituisce quella di lavoratore già acquisita. L’obbligo va adattato al caso specifico.
Obbligo normativo
L’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede per i preposti una formazione particolare aggiuntiva. Il D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021, ha riformato la figura del preposto rafforzandone gli obblighi di vigilanza, prevedendo la cadenza biennale dell’aggiornamento e l’obbligo di individuazione formale. L’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durate e contenuti del corso, portando la formazione iniziale a 12 ore (rispetto alle precedenti 8) e prevedendo un aggiornamento di 6 ore con cadenza biennale. Le ore minime previste e i contenuti formativi sono uguali per tutti i settori, ma vanno calate sul contesto specifico dell’azienda. La formazione del preposto è propedeutica all’assunzione del ruolo.
Durata e contenuti del corso
Il corso iniziale dura 12 ore e si chiude con una verifica finale. I contenuti, fissati dall’Accordo, ruotano attorno a ciò che il preposto deve fare in concreto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08:
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale, loro compiti e responsabilità, rapporti con datore di lavoro, dirigenti, RSPP e RLS;
- individuazione formale del preposto (art. 18, comma 1, lett. b-bis) e suoi poteri di iniziativa;
- vigilanza sull’osservanza delle disposizioni aziendali e sull’uso di DPI e attrezzature;
- intervento in caso di comportamenti non conformi: modificare il comportamento e, se necessario, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori (art. 19, comma 1, lett. a);
- interruzione temporanea dell’attività in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature o di pericolo rilevato durante la vigilanza (art. 19, comma 1, lett. f-bis);
- rischi specifici del reparto, misure di prevenzione e comunicazione con i lavoratori.
Modalità di erogazione
Le modalità ammesse sono aula tradizionale e videoconferenza sincrona. L’e-learning non è ammesso per la formazione iniziale del preposto né per l’aggiornamento, in considerazione del carattere relazionale e decisionale del ruolo. La videoconferenza sincrona deve garantire tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale costante con il docente e con gli altri partecipanti, identificazione certa di chi partecipa, limite massimo di partecipanti per ottimizzare l’interazione. Il docente deve possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 e avere esperienza documentata sui temi della vigilanza in ambito sicurezza. Svolgere il corso in azienda permette di lavorare su casi reali del reparto.
Aggiornamento periodico
| Ruolo | Validità | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Preposto — formazione iniziale | 2 anni | 6 ore |
| Cambio di azienda o di settore | Verifica caso per caso | Integrazione mirata |
| Modifiche organizzative significative | Immediato | Integrazione mirata |
Cosa contiene un attestato valido
L’attestato del preposto deve riportare: intestazione del soggetto formatore con titolo legittimante; dati anagrafici e codice fiscale del partecipante; denominazione del corso e riferimento all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; programma dettagliato; numero totale di ore (12 per la formazione iniziale, 6 per l’aggiornamento); periodo e sede; modalità di erogazione (aula o videoconferenza sincrona); esito positivo della verifica finale di apprendimento documentata; nome e firma del docente e del responsabile del progetto formativo; data di rilascio e codice univoco di rintracciabilità. La dicitura deve riportare la cadenza biennale dell’aggiornamento.
Errori comuni
Le criticità più frequenti rilevate sono: mancata individuazione formale del preposto con atto scritto; preposti di fatto privi di formazione; corsi erogati come modulo da 8 ore senza recepimento delle 12 ore previste dall’Accordo del 17 aprile 2025; aggiornamento svolto con cadenza quinquennale invece che biennale; uso dell’e-learning per la formazione del preposto (non ammesso); attestati senza verifica finale documentata; confusione tra ruolo di preposto e ruolo di dirigente; mancata formazione del nuovo preposto al momento della promozione interna. Ognuno di questi vizi rende l’attestato contestabile in caso di controllo ispettivo.
Cosa controlla l’ispettore e sanzioni
In sede ispettiva viene richiesto l’elenco dei preposti formalmente individuati, i relativi attestati, l’evidenza della cadenza biennale dell’aggiornamento, la corrispondenza tra preposti formati e preposti di fatto operanti nei vari reparti. L’art. 55 comma 5 lett. c D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro che non forma adeguatamente i preposti con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda. L’art. 56 sanziona il preposto stesso che non esercita la vigilanza, non segnala le inosservanze o non interrompe l’attività in caso di pericolo. La mancata individuazione del preposto è a sua volta una violazione autonoma dell’art. 18, comma 1, lett. b-bis.
Sintesi e richiesta di preventivo
La figura del preposto è stata rafforzata dalla riforma del 2021 ed è oggetto di particolare attenzione ispettiva. 123 Consulenza supporta la mappatura dei preposti effettivi, redige l’atto di individuazione formale, pianifica i corsi iniziali e gli aggiornamenti biennali, gestisce lo scadenziario. Richiedi un preventivo per organizzare la formazione dei preposti della tua azienda nelle modalità più adatte.
Domande frequentiFAQ
Chi è considerato preposto in azienda?
Il corso preposti sostituisce quello dei lavoratori?
Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto?
Il corso preposti si può fare in e-learning?
L’attestato del preposto vale in tutta Italia?
Cosa succede se il preposto non rispetta gli obblighi di vigilanza?
Posso recuperare le ore di corso preposti che ho perso?
Le ore di formazione del preposto vanno retribuite?
Fonti normative
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 — Riforma del ruolo del preposto
- Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025
- Art. 19 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del preposto
- Art. 56 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il preposto
- D.I. 6 marzo 2013 — Criteri di qualificazione del formatore
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