La valutazione dei rischi è il processo con cui il datore di lavoro identifica i pericoli presenti, stima i rischi e individua le misure di prevenzione e protezione. Confluisce nel DVR e nelle valutazioni specifiche (rumore, chimico, vibrazioni, incendio, stress). 123 Consulenza supporta la raccolta dati, il sopralluogo e la redazione, adattando il metodo al caso specifico.
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Cos’è la valutazione dei rischi e quando si applica
La valutazione dei rischi è disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e dai principi generali dell’art. 15. È l’atto con cui il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il medico competente (quando nominato) e previa consultazione del RLS, individua sistematicamente tutti i pericoli per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, ne stima il livello di rischio e definisce le misure di prevenzione e protezione necessarie. L’obbligo scatta dalla presenza del primo lavoratore subordinato o equiparato e riguarda l’intera attività aziendale, comprese le mansioni svolte fuori sede.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi: meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, ergonomici, psicosociali. L’art. 28 elenca espressamente alcuni rischi che non possono essere omessi: stress lavoro-correlato, rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, alla tipologia contrattuale e ai rischi per le lavoratrici in gravidanza e puerperio (D.Lgs. 151/2001). Per i lavoratori esposti a videoterminali, agenti chimici, agenti biologici, rumore, vibrazioni meccaniche, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, agenti cancerogeni e mutageni si applicano i Titoli specifici (VII, VIII, IX, X, XI) con metodi di valutazione dedicati.
Documenti e valutazioni specifiche
La valutazione confluisce in un sistema documentale articolato:
- DVR — Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28) come documento di sintesi generale.
- Valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX Capo I (art. 223).
- Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno (Titolo IX Capo II, art. 236).
- Valutazione del rischio biologico (Titolo X, art. 271).
- Valutazione del rischio rumore (Titolo VIII Capo II, art. 190) con misurazioni fonometriche.
- Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche (art. 202).
- Valutazione del rischio incendio secondo D.M. 03/09/2021.
- Valutazione del rischio videoterminali (Titolo VII, art. 174).
- Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, art. 168).
- Valutazione dello stress lavoro-correlato secondo metodologia INAIL.
- Valutazione del rischio atmosfere esplosive (Titolo XI, art. 290) — DVR-ATEX.
Metodo: dalla raccolta dati al programma di miglioramento
- Analisi documentale preliminare: organigramma, mansionari, schede di sicurezza, libretti attrezzature, archivio infortuni triennale, esiti sorveglianza sanitaria.
- Sopralluogo tecnico: ispezione dei reparti, verifica delle protezioni macchine, controllo dei DPI in uso, intervista a preposti e lavoratori campione.
- Identificazione dei pericoli per mansione, attrezzatura, sostanza e ambiente.
- Stima del rischio con metodo probabilità-magnitudo o con metodi normati specifici (NIOSH per MMC, ISO 11228, ecc.).
- Misurazioni strumentali quando necessarie: fonometriche, accelerometriche, igiene industriale.
- Confronto con i valori limite di esposizione e i livelli di azione previsti dai singoli Titoli.
- Definizione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali) e programma di miglioramento con responsabili e scadenze.
- Consultazione del RLS e condivisione con il medico competente.
Tempistiche di una valutazione completa
| Fase | Tempo tipico | Documento prodotto |
|---|---|---|
| Raccolta dati preliminare | 1-2 settimane | Dossier informativo |
| Sopralluogo tecnico | 1-3 giornate | Verbale di sopralluogo |
| Misurazioni strumentali | 1-4 settimane | Relazioni tecniche (fonometria, vibrazioni, ecc.) |
| Valutazione stress lavoro-correlato | 4-8 settimane | Relazione metodologia INAIL |
| Stesura DVR e valutazioni specifiche | 3-6 settimane | DVR + relazioni di rischio specifico |
| Aggiornamento | al variare delle condizioni | Revisione datata |
Checklist valutazioni di rischio frequenti
- Rischio meccanico per ogni attrezzatura (allegato V D.Lgs. 81/08)
- Rischio elettrico (art. 80 e CEI 11-27 per lavori sotto tensione)
- Rischio chimico (Titolo IX Capo I) con SDS aggiornate
- Rischio cancerogeno e mutageno (Titolo IX Capo II)
- Rischio rumore con misurazioni fonometriche (art. 190)
- Rischio vibrazioni mano-braccio e corpo intero (art. 202)
- Rischio movimentazione manuale carichi metodo NIOSH/ISO 11228
- Rischio videoterminali per chi opera oltre 20 ore settimanali
- Rischio biologico (Titolo X) per attività sanitarie e di laboratorio
- Valutazione stress lavoro-correlato metodologia INAIL
- Valutazione rischio incendio (D.M. 03/09/2021)
- Valutazione rischi gravidanza (D.Lgs. 151/2001)
Errori comuni e cosa evitare
- Limitare la valutazione ai soli rischi “evidenti” trascurando ergonomia, stress, differenze di genere ed età.
- Adottare valori di esposizione non basati su misurazioni effettive (es. rumore stimato senza fonometria).
- Trascurare le mansioni svolte fuori sede (trasferte, lavoro presso clienti, lavoro agile).
- Non rivalutare dopo l’introduzione di nuove sostanze, macchine o cambio di layout.
- Omettere la valutazione del rischio gravidanza con elenco mansioni vietate e a rischio.
- Confondere autovalutazione con valutazione: l’autocertificazione del DVR non è più ammessa.
Cosa controlla l’ispettore sulla valutazione
L’ispettore ASL o INL verifica innanzitutto la completezza dell’elencazione dei rischi rispetto alla realtà aziendale: cerca le valutazioni specifiche obbligatorie in funzione dell’attività (chimico se ci sono sostanze classificate, rumore se ci sono sorgenti potenzialmente rilevanti, MMC se ci sono attività di movimentazione, VDT se i videoterminalisti superano le 20 ore settimanali, stress sempre). Esamina la metodologia usata, le misurazioni strumentali allegate, i livelli di azione e di esposizione confrontati con i valori limite. Confronta poi le mansioni descritte con quelle reali, verifica che i DPI elencati siano effettivamente in dotazione e che i lavoratori siano stati formati sui rischi specifici. Particolarmente attenzionata è la valutazione dello stress lavoro-correlato: l’assenza è quasi sempre contestata. Per i Vigili del Fuoco la valutazione del rischio incendio secondo D.M. 03/09/2021 è il primo documento richiesto, con classificazione del livello di rischio (basso, medio, alto) e individuazione dei profili formativi degli addetti antincendio. Il rischio sanzionatorio dipende dalla gravità delle omissioni e dall’esposizione effettiva dei lavoratori.
Costi: cosa incide
Il costo di una valutazione completa dipende da: numero di mansioni e di sedi, presenza di rischi specifici che richiedono misurazioni strumentali (fonometria, vibrazioni, igiene industriale), complessità della valutazione stress lavoro-correlato (metodologia INAIL preliminare o approfondita con questionari), settore (sanitario, chimico, metalmeccanico richiedono approfondimenti specialistici), stato dei documenti pregressi. Le misurazioni strumentali hanno costo a parte e variano in funzione del numero di postazioni e turni. Il prezzo dipende da queste variabili e va sempre adattato al caso specifico. Per i range orientativi consulta la guida al costo DVR.
Sintesi e servizi correlati
Una valutazione dei rischi ben fatta è la base di un sistema di prevenzione efficace: indirizza la formazione, le nomine, la sorveglianza sanitaria e gli investimenti. Approfondisci i singoli rischi nelle pagine collegate per capire quale valutazione è applicabile alla tua attività.
Pagine collegate
Domande frequentiFAQ
La valutazione dei rischi coincide con il DVR?
Devo valutare anche lo stress lavoro-correlato? Con quale metodo?
Quando si aggiorna la valutazione dei rischi?
Le microimprese a basso rischio possono usare metodi semplificati?
Le misurazioni strumentali sono sempre obbligatorie?
Le aziende che operano presso il cliente devono valutare anche quei luoghi?
Devo valutare separatamente i rischi per le lavoratrici in gravidanza?
Quali sanzioni se manca una valutazione di rischio specifica?
Fonti normative
- Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 29 D.Lgs. 81/08 — Modalità di effettuazione
- Art. 15 D.Lgs. 81/08 — Misure generali di tutela
- Titoli VII, VIII, IX, X, XI D.Lgs. 81/08 — Rischi specifici
- D.M. 03/09/2021 — Criteri di valutazione rischio incendio
- Circolare Commissione Consultiva 18/11/2010 — Stress lavoro-correlato
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