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123 Consulenza

Valutazione Rischio Incendio

Analisi dei pericoli di incendio, classificazione del livello di rischio e definizione delle misure antincendio nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione del rischio incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro ed è disciplinata dal D.M. 03/09/2021, che ha sostituito il D.M. 10/03/1998. Definisce il livello di rischio, le misure tecniche, organizzative e gestionali, l’informazione e la formazione degli addetti. 123 Consulenza redige il documento adattato al caso specifico.

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Cosa prevede il D.M. 03/09/2021

Il decreto definisce criteri per la valutazione del rischio incendio e per la sua gestione nei luoghi di lavoro non normati dalla regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi, considerando carichi di incendio, affollamento, vie di esodo e impianti di protezione.

Contenuti del documento

  • Descrizione dell’attività e identificazione dei pericoli di incendio.
  • Classificazione del livello di rischio.
  • Misure di prevenzione, protezione attiva e passiva.
  • Procedure di emergenza e coordinamento con il piano di evacuazione.
  • Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

Quando aggiornarla

In caso di modifiche dei layout, dei depositi, delle lavorazioni, di nuove installazioni o di aggiornamenti normativi. La valutazione deve essere mantenuta coerente con il DVR.

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Domande frequentiFAQ

In cosa cambia rispetto al D.M. 10/03/1998?
Il D.M. 03/09/2021 introduce una nuova classificazione dei livelli di rischio e nuovi criteri di gestione, allineati al Codice di Prevenzione Incendi.
Anche un piccolo ufficio deve fare la valutazione?
Sì, sebbene con contenuti proporzionati. La valutazione del rischio incendio è un obbligo generale del datore di lavoro.

Fonti normative

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