La valutazione del rischio incendio è un capitolo obbligatorio del DVR (art. 46 D.Lgs. 81/08). Si fa con il D.M. 3 settembre 2021: per i luoghi a basso rischio con le soluzioni semplificate del “minicodice”, per gli altri con il Codice di prevenzione incendi. Da essa dipendono livello degli addetti, piano di emergenza e controlli dei presidi.
Il quadro normativo in breve
Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 è stato sostituito da tre decreti, entrati in vigore tra settembre e ottobre 2022: il D.M. 1 settembre 2021 su controlli e manutenzione di impianti e attrezzature, il D.M. 2 settembre 2021 su gestione dell’emergenza e formazione degli addetti, il D.M. 3 settembre 2021 sui criteri di progettazione e valutazione. Le valutazioni ancora impostate sul decreto del 1998 vanno riesaminate: per il dettaglio dei tre decreti si veda la guida al minicodice antincendio.
La valutazione del rischio incendio non coincide con il CPI o con la SCIA ai Vigili del Fuoco. È dovuta da tutti i datori di lavoro; le pratiche con i Vigili del Fuoco riguardano solo le attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, descritte nella voce sul certificato di prevenzione incendi.
Primo passo: basso rischio o no
Il D.M. 3 settembre 2021 considera a basso rischio di incendio i luoghi di lavoro in attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale che, tra le altre condizioni, hanno affollamento complessivo fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1.000 m², piani tra -5 m e 24 m di quota, nessuna quantità significativa di materiali combustibili e nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio. Basta che una condizione manchi perché il minicodice non sia più applicabile.
| Situazione | Criteri da applicare | Rapporti con i Vigili del Fuoco |
|---|---|---|
| Luogo a basso rischio (tutte le condizioni rispettate) | Allegato I del D.M. 3/9/2021, soluzioni semplificate | Nessuna pratica |
| Luogo non a basso rischio, attività non soggetta | Codice di prevenzione incendi (D.M. 3/8/2015) | Nessuna pratica |
| Attività soggetta (Allegato I D.P.R. 151/2011) | Regola tecnica verticale o Codice | SCIA ed eventuale esame progetto |
Come si svolge il servizio
- Inquadramento: attività svolte, superfici, piani, affollamento massimo comprese le persone del pubblico, verifica dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011.
- Sopralluogo: materiali combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, lavorazioni a caldo, locali tecnici, depositi, impianti elettrici e di riscaldamento.
- Occupanti: lavoratori, pubblico, persone con esigenze speciali, lavoratori soli o in turni notturni.
- Verifica delle misure: vie d’esodo e uscite, compartimentazione, estintori e idranti, rivelazione e allarme, illuminazione di sicurezza, segnaletica.
- Gestione: registro dei controlli secondo il D.M. 1/9/2021, nomine e livello degli addetti, piano di emergenza ed esercitazioni secondo il D.M. 2/9/2021.
- Relazione da allegare al DVR, con le misure da adottare, le priorità e i responsabili.
Dalla valutazione agli obblighi di gestione
L’esito della valutazione determina la gestione dell’emergenza. Il D.M. 2 settembre 2021 richiede il piano di emergenza scritto nei luoghi con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette, e prevede esercitazioni almeno annuali. Negli altri casi servono comunque misure organizzative e gestionali per l’emergenza.
| Livello addetti | Quando (in sintesi) | Corso / aggiornamento quinquennale |
|---|---|---|
| Livello 3 | Tra gli altri: alberghi oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero, case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 presenze | 16 ore / 8 ore |
| Livello 2 | Attività dell’Allegato I D.P.R. 151/2011 (con eccezioni), cantieri con sostanze infiammabili e fiamme libere | 8 ore / 5 ore |
| Livello 1 | Le altre attività, in genere i luoghi a basso rischio | 4 ore / 2 ore di sola pratica |
Il livello va scelto in base alla valutazione e non al numero di dipendenti: un addetto formato a un livello inferiore a quello richiesto è una carenza contestabile anche se l’attestato è in corso di validità. I corsi sono descritti nella pagina del corso antincendio.
Esempio: un ufficio con 12 dipendenti
Esempio: un’azienda di 12 dipendenti occupa un ufficio di 400 m² al secondo piano, riceve pochi clienti al giorno e non svolge attività soggette. Tutte le condizioni del basso rischio sono rispettate, quindi la valutazione segue il minicodice. Con almeno 10 lavoratori il piano di emergenza scritto è obbligatorio, con esercitazione annuale.
Gli addetti sono di livello 1, in numero sufficiente a coprire orari, ferie e assenze. Se l’azienda aprisse un archivio cartaceo consistente nel seminterrato, il primo controllo sarebbe proprio la condizione sui materiali combustibili: è il tipo di modifica che obbliga a rifare la valutazione.
Rilievi tipici in ispezione
- Valutazione ancora impostata sul D.M. 10 marzo 1998, con classi di rischio “basso, medio, elevato” superate.
- Luogo dichiarato a basso rischio senza verificare affollamento, superficie o materiali presenti.
- Registro dei controlli assente o non aggiornato; per la tenuta si può partire dal modello di registro antincendio.
- Addetti in numero insufficiente per i turni, o formati a un livello inferiore a quello richiesto.
- Uscite di emergenza ingombre o chiuse a chiave, planimetrie non aggiornate dopo modifiche al layout.
- Nessuna esercitazione verbalizzata nell’ultimo anno dove il piano di emergenza è obbligatorio.
La relazione che consegniamo deve essere adattata al caso specifico e non sostituisce la progettazione antincendio di un professionista abilitato, necessaria per le attività soggette. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a coordinare valutazione, piano di emergenza, formazione e controlli periodici.
Domande frequentiFAQ
Il D.M. 10 marzo 1998 è ancora valido?
Chi può fare la valutazione del rischio incendio?
Quando va aggiornata la valutazione del rischio incendio?
Quanti addetti antincendio servono?
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