La valutazione del rischio incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro ed è disciplinata dal D.M. 03/09/2021, che ha sostituito il D.M. 10/03/1998. Definisce il livello di rischio, le misure tecniche, organizzative e gestionali, l’informazione e la formazione degli addetti. 123 Consulenza redige il documento adattato al caso specifico.
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Cosa prevede il D.M. 03/09/2021
Il decreto definisce criteri per la valutazione del rischio incendio e per la sua gestione nei luoghi di lavoro non normati dalla regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi, considerando carichi di incendio, affollamento, vie di esodo e impianti di protezione.
Contenuti del documento
- Descrizione dell’attività e identificazione dei pericoli di incendio.
- Classificazione del livello di rischio.
- Misure di prevenzione, protezione attiva e passiva.
- Procedure di emergenza e coordinamento con il piano di evacuazione.
- Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.
Quando aggiornarla
In caso di modifiche dei layout, dei depositi, delle lavorazioni, di nuove installazioni o di aggiornamenti normativi. La valutazione deve essere mantenuta coerente con il DVR.
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Domande frequentiFAQ
In cosa cambia rispetto al D.M. 10/03/1998?
Anche un piccolo ufficio deve fare la valutazione?
Fonti normative
- D.M. 03/09/2021 — criteri valutazione rischio incendio
- D.M. 02/09/2021 — gestione delle emergenze
- D.Lgs. 81/08 — Titolo I
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