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Valutazione del Rischio Incendio

Dal 2022 il D.M. 10 marzo 1998 non c’è più. Come inquadriamo il tuo luogo di lavoro nei nuovi decreti, cosa verifichiamo sul posto e quali documenti ricevi.

Risposta rapida

La valutazione del rischio incendio è un capitolo obbligatorio del DVR (art. 46 D.Lgs. 81/08). Si fa con il D.M. 3 settembre 2021: per i luoghi a basso rischio con le soluzioni semplificate del “minicodice”, per gli altri con il Codice di prevenzione incendi. Da essa dipendono livello degli addetti, piano di emergenza e controlli dei presidi.

Il quadro normativo in breve

Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 è stato sostituito da tre decreti, entrati in vigore tra settembre e ottobre 2022: il D.M. 1 settembre 2021 su controlli e manutenzione di impianti e attrezzature, il D.M. 2 settembre 2021 su gestione dell’emergenza e formazione degli addetti, il D.M. 3 settembre 2021 sui criteri di progettazione e valutazione. Le valutazioni ancora impostate sul decreto del 1998 vanno riesaminate: per il dettaglio dei tre decreti si veda la guida al minicodice antincendio.

La valutazione del rischio incendio non coincide con il CPI o con la SCIA ai Vigili del Fuoco. È dovuta da tutti i datori di lavoro; le pratiche con i Vigili del Fuoco riguardano solo le attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, descritte nella voce sul certificato di prevenzione incendi.

Primo passo: basso rischio o no

Il D.M. 3 settembre 2021 considera a basso rischio di incendio i luoghi di lavoro in attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale che, tra le altre condizioni, hanno affollamento complessivo fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1.000 m², piani tra -5 m e 24 m di quota, nessuna quantità significativa di materiali combustibili e nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio. Basta che una condizione manchi perché il minicodice non sia più applicabile.

SituazioneCriteri da applicareRapporti con i Vigili del Fuoco
Luogo a basso rischio (tutte le condizioni rispettate)Allegato I del D.M. 3/9/2021, soluzioni semplificateNessuna pratica
Luogo non a basso rischio, attività non soggettaCodice di prevenzione incendi (D.M. 3/8/2015)Nessuna pratica
Attività soggetta (Allegato I D.P.R. 151/2011)Regola tecnica verticale o CodiceSCIA ed eventuale esame progetto

Come si svolge il servizio

  1. Inquadramento: attività svolte, superfici, piani, affollamento massimo comprese le persone del pubblico, verifica dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011.
  2. Sopralluogo: materiali combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, lavorazioni a caldo, locali tecnici, depositi, impianti elettrici e di riscaldamento.
  3. Occupanti: lavoratori, pubblico, persone con esigenze speciali, lavoratori soli o in turni notturni.
  4. Verifica delle misure: vie d’esodo e uscite, compartimentazione, estintori e idranti, rivelazione e allarme, illuminazione di sicurezza, segnaletica.
  5. Gestione: registro dei controlli secondo il D.M. 1/9/2021, nomine e livello degli addetti, piano di emergenza ed esercitazioni secondo il D.M. 2/9/2021.
  6. Relazione da allegare al DVR, con le misure da adottare, le priorità e i responsabili.

Dalla valutazione agli obblighi di gestione

L’esito della valutazione determina la gestione dell’emergenza. Il D.M. 2 settembre 2021 richiede il piano di emergenza scritto nei luoghi con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette, e prevede esercitazioni almeno annuali. Negli altri casi servono comunque misure organizzative e gestionali per l’emergenza.

Livello addettiQuando (in sintesi)Corso / aggiornamento quinquennale
Livello 3Tra gli altri: alberghi oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero, case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 presenze16 ore / 8 ore
Livello 2Attività dell’Allegato I D.P.R. 151/2011 (con eccezioni), cantieri con sostanze infiammabili e fiamme libere8 ore / 5 ore
Livello 1Le altre attività, in genere i luoghi a basso rischio4 ore / 2 ore di sola pratica

Il livello va scelto in base alla valutazione e non al numero di dipendenti: un addetto formato a un livello inferiore a quello richiesto è una carenza contestabile anche se l’attestato è in corso di validità. I corsi sono descritti nella pagina del corso antincendio.

Esempio: un ufficio con 12 dipendenti

Esempio: un’azienda di 12 dipendenti occupa un ufficio di 400 m² al secondo piano, riceve pochi clienti al giorno e non svolge attività soggette. Tutte le condizioni del basso rischio sono rispettate, quindi la valutazione segue il minicodice. Con almeno 10 lavoratori il piano di emergenza scritto è obbligatorio, con esercitazione annuale.

Gli addetti sono di livello 1, in numero sufficiente a coprire orari, ferie e assenze. Se l’azienda aprisse un archivio cartaceo consistente nel seminterrato, il primo controllo sarebbe proprio la condizione sui materiali combustibili: è il tipo di modifica che obbliga a rifare la valutazione.

Rilievi tipici in ispezione

  • Valutazione ancora impostata sul D.M. 10 marzo 1998, con classi di rischio “basso, medio, elevato” superate.
  • Luogo dichiarato a basso rischio senza verificare affollamento, superficie o materiali presenti.
  • Registro dei controlli assente o non aggiornato; per la tenuta si può partire dal modello di registro antincendio.
  • Addetti in numero insufficiente per i turni, o formati a un livello inferiore a quello richiesto.
  • Uscite di emergenza ingombre o chiuse a chiave, planimetrie non aggiornate dopo modifiche al layout.
  • Nessuna esercitazione verbalizzata nell’ultimo anno dove il piano di emergenza è obbligatorio.

La relazione che consegniamo deve essere adattata al caso specifico e non sostituisce la progettazione antincendio di un professionista abilitato, necessaria per le attività soggette. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a coordinare valutazione, piano di emergenza, formazione e controlli periodici.

Domande frequentiFAQ

Il D.M. 10 marzo 1998 è ancora valido?
No. È stato sostituito dai D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021, entrati in vigore tra il 25 settembre e il 29 ottobre 2022. Le valutazioni fatte con il vecchio decreto non decadono automaticamente, ma vanno riesaminate con i nuovi criteri, in particolare per l’inquadramento a basso rischio e per il livello degli addetti.
Chi può fare la valutazione del rischio incendio?
Il datore di lavoro con l’RSPP, come per gli altri rischi del DVR, consultando l’RLS. Per i luoghi non a basso rischio l’applicazione del Codice di prevenzione incendi richiede competenze tecniche specifiche, e per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco la progettazione antincendio va affidata a un professionista abilitato.
Quando va aggiornata la valutazione del rischio incendio?
Quando cambiano gli elementi su cui si basa: ampliamenti, nuovi depositi di materiali combustibili, lavorazioni a caldo, aumento dell’affollamento, nuovi piani o cambi di layout. Valgono anche le regole generali di rielaborazione del DVR dopo modifiche organizzative significative o infortuni, entro trenta giorni dall’evento che la rende necessaria.
Quanti addetti antincendio servono?
Non c’è un numero fisso per legge: va stabilito nella valutazione in base a dimensioni, turni, piani e presenze, in modo che durante ogni orario di lavoro ci sia almeno un addetto formato al livello richiesto. Ferie, malattie e lavoro su più turni sono il motivo più frequente per cui il numero si rivela insufficiente.

Fonti normative

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