Il certificato di prevenzione incendi (CPI) attesta che un’attività rispetta le norme e le condizioni di sicurezza antincendio. Dal DPR 151/2011 il CPI non è più il titolo generale per iniziare l’attività: per le 80 attività dell’allegato I, suddivise nelle categorie A, B e C, il titolo è la SCIA antincendio presentata al Comando dei Vigili del fuoco prima dell’avvio. Il CPI vero e proprio viene rilasciato solo per le attività di categoria C, dopo la visita tecnica; per le categorie A e B, se c’è stato un controllo, l’interessato può chiedere copia del verbale della visita (art. 4 DPR 151/2011).
Le tre categorie
| Categoria | Progetto | Avvio e controlli |
|---|---|---|
| A (rischio più basso) | Nessun esame preventivo | SCIA; controlli a campione entro 60 giorni |
| B | Valutazione del progetto da parte dei VVF | SCIA a fine lavori; controlli a campione entro 60 giorni |
| C (rischio più alto) | Valutazione del progetto da parte dei VVF | SCIA a fine lavori; visita tecnica obbligatoria e rilascio del CPI |
Esempi di attività soggette: depositi di gas e liquidi infiammabili oltre le soglie, aziende e uffici con oltre 300 persone presenti, alberghi oltre 25 posti letto, autorimesse oltre 300 m², impianti termici oltre 116 kW, attività commerciali oltre 400 m² con relativi depositi. L’inquadramento esatto dipende dalle soglie dell’allegato I.
Rinnovo periodico
Ogni cinque anni il titolare presenta l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011), con cui dichiara che non sono cambiate le condizioni di sicurezza; per alcune attività indicate dallo stesso articolo, tra cui le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti e gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio oltre 24 metri, il termine è di dieci anni. Ogni modifica che comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza richiede invece una nuova procedura (art. 4, comma 6).
Rapporto con il D.Lgs. 81/2008
CPI e SCIA riguardano l’attività come “opera” soggetta ai Vigili del fuoco. Restano separati gli obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio incendio, piano di emergenza, addetti antincendio formati secondo il D.M. 2 settembre 2021, controlli e manutenzione secondo il D.M. 1 settembre 2021.
Errori frequenti
- Lasciar scadere l’attestazione di rinnovo periodico.
- Ampliare depositi o superfici oltre le soglie senza nuova SCIA.
- Pensare che avere la SCIA esoneri dalla valutazione del rischio incendio.
Fonti normative
Approfondimenti
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