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Certificato di prevenzione incendi (CPI)

Il titolo che attesta il rispetto delle norme antincendio per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, oggi gestito con la SCIA antincendio.

Risposta rapida

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) attesta che un’attività rispetta le norme e le condizioni di sicurezza antincendio. Dal DPR 151/2011 il CPI non è più il titolo generale per iniziare l’attività: per le 80 attività dell’allegato I, suddivise nelle categorie A, B e C, il titolo è la SCIA antincendio presentata al Comando dei Vigili del fuoco prima dell’avvio. Il CPI vero e proprio viene rilasciato solo per le attività di categoria C, dopo la visita tecnica; per le categorie A e B, se c’è stato un controllo, l’interessato può chiedere copia del verbale della visita (art. 4 DPR 151/2011).

Le tre categorie

CategoriaProgettoAvvio e controlli
A (rischio più basso)Nessun esame preventivoSCIA; controlli a campione entro 60 giorni
BValutazione del progetto da parte dei VVFSCIA a fine lavori; controlli a campione entro 60 giorni
C (rischio più alto)Valutazione del progetto da parte dei VVFSCIA a fine lavori; visita tecnica obbligatoria e rilascio del CPI

Esempi di attività soggette: depositi di gas e liquidi infiammabili oltre le soglie, aziende e uffici con oltre 300 persone presenti, alberghi oltre 25 posti letto, autorimesse oltre 300 m², impianti termici oltre 116 kW, attività commerciali oltre 400 m² con relativi depositi. L’inquadramento esatto dipende dalle soglie dell’allegato I.

Rinnovo periodico

Ogni cinque anni il titolare presenta l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011), con cui dichiara che non sono cambiate le condizioni di sicurezza; per alcune attività indicate dallo stesso articolo, tra cui le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti e gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio oltre 24 metri, il termine è di dieci anni. Ogni modifica che comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza richiede invece una nuova procedura (art. 4, comma 6).

Rapporto con il D.Lgs. 81/2008

CPI e SCIA riguardano l’attività come “opera” soggetta ai Vigili del fuoco. Restano separati gli obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio incendio, piano di emergenza, addetti antincendio formati secondo il D.M. 2 settembre 2021, controlli e manutenzione secondo il D.M. 1 settembre 2021.

Errori frequenti

  • Lasciar scadere l’attestazione di rinnovo periodico.
  • Ampliare depositi o superfici oltre le soglie senza nuova SCIA.
  • Pensare che avere la SCIA esoneri dalla valutazione del rischio incendio.

Fonti normative

Approfondimenti

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