Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è l'atto con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) attesta la conformità di un'attività ai requisiti di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente. Viene rilasciato a seguito di sopralluogo di verifica sulle attività soggette agli accertamenti dei VVF, elencate nell'Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il precedente sistema basato sul nulla osta di fattibilità e sul certificato di prevenzione incendi è stato sostituito da un regime semplificato fondato sulla SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che consente all'attività di iniziare prima del controllo dei VVF, ferma restando la possibilità di ispezione e verifica.
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Attività soggette ai controlli VVF
L'Allegato I al D.P.R. 151/2011 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, suddivise in tre categorie in base alla complessità del rischio:
- Categoria A — attività a basso rischio e di tipo standardizzato, per le quali la conformità ai requisiti antincendio è verificata dal tecnico abilitato che redige la SCIA. Il Comando VVF può effettuare controlli a campione. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, depositi di materiali combustibili di modeste dimensioni, officine meccaniche di piccole dimensioni e impianti di produzione di energia di bassa potenza.
- Categoria B — attività a rischio medio, per le quali è prevista la valutazione del progetto da parte dei VVF prima dell'inizio dei lavori (esame preventivo), seguita dalla SCIA e dal sopralluogo di verifica. Esempi: locali di pubblico spettacolo con capienza compresa tra 100 e 200 persone, strutture ricettive con un numero di posti letto tra 26 e 50.
- Categoria C — attività a elevato rischio, per le quali è sempre richiesta la valutazione preventiva del progetto da parte dei VVF. Dopo i lavori, è obbligatoria la presentazione della SCIA e l'effettuazione del sopralluogo. Il CPI viene rilasciato a seguito di esito favorevole del sopralluogo. Rientrano in questa categoria i grandi alberghi, gli ospedali, i centri commerciali di grandi dimensioni e gli impianti industriali a rischio rilevante.
Procedura: SCIA antincendio, sopralluogo e rilascio CPI
La procedura per l'ottenimento del CPI si articola nelle seguenti fasi:
- Valutazione preventiva del progetto (attività categoria B e C) — il titolare dell'attività o il responsabile dell'esercizio presenta al Comando VVF competente per territorio la documentazione tecnica del progetto, al fine di ottenere la valutazione della conformità dello stesso alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Questa fase è facoltativa per le attività di categoria B e obbligatoria per quelle di categoria C.
- SCIA antincendio (tutte le categorie) — ultimati i lavori di costruzione o di adeguamento, il titolare dell'attività presenta al Comando VVF la Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio, corredata da una dichiarazione del tecnico abilitato che attesta la conformità dell'opera alle prescrizioni vigenti e al progetto approvato. La SCIA consente l'inizio immediato dell'attività sotto la responsabilità del dichiarante.
- Sopralluogo di verifica dei VVF — il Comando VVF, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, effettua un sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'attività alle prescrizioni di prevenzione incendi. In caso di esito favorevole, viene rilasciato il verbale di visita tecnica che certifica la rispondenza alle norme; in caso di esito sfavorevole, il Comando indica le non conformità da sanare e può disporre la sospensione dell'attività.
- Rilascio del CPI — il Certificato di Prevenzione Incendi viene rilasciato a seguito dell'esito favorevole del sopralluogo per le attività di categoria C. Per le attività di categoria A e B, il regime della SCIA con controllo a campione o sopralluogo costituisce di per sé il titolo autorizzativo in materia antincendio.
Rinnovo periodico del CPI
Il CPI ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio. Alla scadenza, il titolare dell'attività è obbligato a presentare una nuova SCIA antincendio per il rinnovo, corredata dalla dichiarazione del tecnico abilitato che attesta il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il Comando VVF può effettuare un nuovo sopralluogo di verifica.
Il rinnovo è inoltre obbligatorio in caso di modifiche che influiscano sulle condizioni di sicurezza antincendio (es. variazione del numero di occupanti, cambio di destinazione d'uso, modifiche strutturali, installazione di nuovi impianti). In tali casi, occorre procedere a una nuova valutazione del progetto e alla presentazione di una SCIA aggiornata prima di effettuare le modifiche o, ove possibile, contestualmente all'avvio dei lavori.
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Domande frequentiFAQ
Quali attività sono soggette al CPI?
Qual è la differenza tra SCIA e CPI?
Ogni quanti anni va rinnovato il CPI?
Cosa succede se si esercisce attività senza CPI?
Fonti normative
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- D.M. 3 agosto 2015 — Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (Codice di Prevenzione Incendi)
- D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 — Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
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