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Pacchetto Ufficio e Studi Professionali

Gli adempimenti di sicurezza per uffici, studi e agenzie in un unico incarico, con un impegno proporzionato a un’attività a basso rischio.

Risposta rapida

Anche uno studio con un solo dipendente deve valutare i rischi, designare l’RSPP, organizzare le emergenze e formare il personale. Il pacchetto ufficio riunisce questi adempimenti: sopralluogo delle postazioni, DVR con videoterminali e stress lavoro-correlato, incarico o supporto RSPP, nomine e corsi, informativa per il lavoro agile e scadenzario.

Quali obblighi copre il pacchetto

Il D.Lgs. 81/08 non prevede esenzioni per le attività a basso rischio: l’obbligo nasce con il primo lavoratore, compresi tirocinanti e collaboratori equiparati. Cambia l’intensità degli adempimenti, non la loro presenza. In un ufficio i temi tipici sono l’uso dei videoterminali, l’ergonomia delle postazioni, lo stress lavoro-correlato, l’impianto elettrico, il microclima e l’evacuazione.

Il profilo completo dei rischi del settore è descritto nella pagina sicurezza per uffici e studi professionali. Qui trovi cosa comprende il servizio, come si svolge e cosa ricevi alla fine.

ObbligoCosa prevede il pacchettoRiferimento
Valutazione dei rischiDVR con data certa, costruito sulle postazioni reali, con programma delle misure di miglioramentoartt. 17, 28 D.Lgs. 81/08
VideoterminaliValutazione delle postazioni, elenco dei videoterminalisti, indicazioni per la sorveglianza sanitariaTitolo VII, artt. 173-176
Stress lavoro-correlatoValutazione preliminare con indicatori oggettivi e, se necessario, approfondimentoart. 28 c. 1
Servizio di prevenzioneIncarico di RSPP esterno oppure supporto al titolare che svolge direttamente il ruoloartt. 31, 34
EmergenzeDesignazione degli addetti antincendio e primo soccorso, procedure di evacuazione, prova annualeartt. 18, 43-46; D.M. 2/9/2021; D.M. 388/2003
FormazioneLavoratori, datore di lavoro, eventuali preposti e addetti alle emergenzeart. 37; Accordo SR 17/04/2025
Lavoro agileInformativa scritta sui rischi, con cadenza almeno annualeart. 22 L. 81/2017

Come si svolge, passo per passo

  1. Raccolta dei dati: elenco del personale con mansioni e ore settimanali al videoterminale, planimetria, eventuali documenti e attestati già esistenti, contratti di lavoro agile.
  2. Sopralluogo: postazioni, illuminazione e riflessi, sedute e piani di lavoro, microclima, archivi e scaffalature, quadri elettrici e prese, vie di esodo, estintori e cassetta di primo soccorso.
  3. Redazione del DVR e della valutazione dello stress, con l’individuazione dei videoterminalisti: chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause (art. 173).
  4. Nomine e incarichi: RSPP, addetti alle emergenze, medico competente quando la sorveglianza sanitaria è dovuta.
  5. Piano dei corsi e calendario delle scadenze, con consegna del materiale di informazione ai lavoratori.

Formazione e figure: cosa serve in un ufficio

I lavoratori di un ufficio a rischio basso seguono 4 ore di formazione generale e 4 di specifica, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il datore di lavoro deve frequentare il nuovo corso di almeno 16 ore: chi era già in attività ha tempo fino al 19 maggio 2027.

Se il titolare vuole svolgere direttamente l’RSPP, nei limiti dell’art. 34 e dell’Allegato II, al corso datore si aggiunge il modulo comune di 8 ore previsto dall’Accordo 2025; i dettagli sono nella pagina sulla formazione del datore di lavoro RSPP. Per gli addetti antincendio di un ufficio il livello è di norma il 1, con corso di 4 ore e aggiornamento di 2 ore pratiche almeno ogni 5 anni (D.M. 2/9/2021); fanno eccezione gli uffici con oltre 1.000 presenze, per i quali è previsto il livello 3.

Visite mediche per i videoterminalisti

Per i videoterminalisti la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Salvo diversa indicazione del medico competente, la periodicità è biennale per chi è giudicato idoneo con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi (art. 176). Il pacchetto individua chi deve essere sottoposto a visita; le visite spettano al medico.

Esempio: uno studio di 6 persone

Esempio: uno studio di commercialisti con il titolare, quattro dipendenti amministrativi e un praticante, due dei quali lavorano da casa due giorni a settimana. Il pacchetto prevede: DVR con valutazione di sei postazioni e stress; quattro videoterminalisti da avviare a visita; designazione di almeno un addetto antincendio e uno di primo soccorso, con sostituti per le assenze; corsi lavoratori per tutti, compreso il praticante; informativa sul lavoro agile per i due dipendenti; corso datore entro il 19 maggio 2027 se non ancora svolto.

Per un ufficio a rischio basso il DVR si colloca indicativamente tra 350 e 700 euro fino a 5 lavoratori e tra 600 e 1.200 euro da 6 a 15; l’incarico di RSPP esterno tra 500 e 900 euro l’anno fino a 5 lavoratori. Dettagli nella sezione costi. I corsi si calcolano a persona e le visite sono a parte.

Gli errori che troviamo più spesso negli uffici

  • DVR generico copiato da un modello, senza valutazione delle postazioni reali.
  • Monitor controluce, sedie non regolabili, portatili usati tutto il giorno senza tastiera e schermo esterni.
  • Videoterminalisti mai sottoposti a visita perché nessuno ha contato le ore settimanali.
  • Addetti alle emergenze non designati, o designati ma non formati, e nessuna prova di evacuazione.
  • Prese multiple a cascata, cavi volanti, quadri elettrici ostruiti da archivi.
  • Lavoro agile senza informativa scritta sui rischi.

Sono carenze che emergono subito in un controllo. La mancata valutazione dei rischi rientra nell’art. 55, comma 1, con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Per approfondire l’analisi delle postazioni vedi la valutazione dei videoterminali.

Domande frequentiFAQ

Uno studio con due dipendenti deve avere il DVR?
Sì. L’obbligo di valutare i rischi e redigere il DVR scatta con il primo lavoratore, senza soglie minime, e non è delegabile. Per le aziende fino a 50 lavoratori si possono usare le procedure standardizzate, che però vanno comunque adattate alle postazioni e all’organizzazione reali dello studio.
Il titolare può fare l’RSPP del proprio studio?
Sì, entro i limiti dell’art. 34 e dell’Allegato II del D.Lgs. 81/08, che per gli uffici consentono lo svolgimento diretto. Serve il corso datore di lavoro di almeno 16 ore più il modulo comune di 8 ore previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025, con aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni.
La formazione si può fare online?
In parte sì, nelle modalità a distanza ammesse dall’Accordo Stato-Regioni 2025, che vanno verificate per ogni corso. Restano in presenza le prove pratiche di antincendio e primo soccorso; per l’antincendio la teoria a distanza è ammessa solo in videoconferenza sincrona. La formazione dei preposti esclude l’e-learning.
Chi lavora in smart working rientra nel DVR?
Sì. Il lavoratore agile resta un lavoratore a tutti gli effetti: il datore di lavoro consegna, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro fuori dai locali aziendali (art. 22 L. 81/2017), e la formazione deve tenerne conto.

Fonti normative

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