L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), in vigore dal 19 maggio 2025, riunisce in un solo testo la formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e sostituisce gli accordi del 2011, 2012 e 2016. Per i lavoratori le ore restano invariate; cambiano i corsi per preposti (12 ore, aggiornamento biennale), dirigenti (12 ore) e introduce la formazione obbligatoria del datore di lavoro (16 ore entro 24 mesi).
Che cos'è e cosa sostituisce
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 rinvia ad accordi in Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione. Fino al 2025 la materia era divisa tra più accordi: 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti e dirigenti; datore di lavoro-RSPP), 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro), 7 luglio 2016 (RSPP e ASPP). Il D.L. 146/2021 aveva poi modificato l'art. 37, introducendo la formazione del datore di lavoro e rafforzando quella del preposto, e chiesto un nuovo accordo unico.
L'Accordo del 17 aprile 2025 è quel testo unico: sostituisce i precedenti e disciplina in un solo documento tutti i percorsi, comprese le abilitazioni all'uso delle attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme, gru e le altre dell'art. 73 c. 5).
Ore di formazione per ruolo
| Ruolo | Formazione iniziale | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratore | 4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica (rischio basso, medio, alto) | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto | 12 ore, oltre alla formazione da lavoratore | Almeno 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigente | 12 ore, più un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | 16 ore, più un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri | Quinquennale |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | Percorso aggiuntivo: modulo comune di 8 ore e moduli tecnici per alcuni settori (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico) | Quinquennale |
Le durate sono minime. La classe di rischio del lavoratore dipende dall'attività (codice ATECO) e dalla mansione: un impiegato amministrativo di un'impresa edile, se non esposto ai rischi del cantiere, può seguire la formazione specifica di livello basso, a condizione che la scelta risulti dalla valutazione dei rischi.
Restano disciplinati da norme proprie i corsi per gli addetti antincendio (livelli 1, 2 e 3 del D.M. 2 settembre 2021, aggiornamento quinquennale), per gli addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003, aggiornamento almeno triennale) e per il RLS (32 ore iniziali e aggiornamento annuale di 4 o 8 ore, art. 37 c. 11).
La novità: la formazione del datore di lavoro
Ogni datore di lavoro, anche se ha nominato un RSPP esterno, deve ora seguire un corso sui propri obblighi: organizzazione della prevenzione, delega di funzioni, valutazione dei rischi, gestione di appalti e emergenze, rapporti con gli organi di vigilanza. Il corso è di 16 ore, a cui si aggiungono 6 ore per chi opera nei cantieri, e va completato entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 19 maggio 2027.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, nei limiti dell'art. 34 e dell'allegato II del D.Lgs. 81/08, segue un percorso ulteriore: un modulo comune con esercitazione sulla valutazione dei rischi e, per i settori indicati dall'Accordo, moduli tecnici aggiuntivi. Approfondimento nella pagina sulla formazione RSPP.
Preposti: 12 ore e aggiornamento biennale
Il corso del preposto passa da 8 a 12 ore e va svolto in presenza o in videoconferenza sincrona, senza e-learning. L'aggiornamento è biennale, di almeno 6 ore, con le stesse modalità. L'aggiornamento del preposto è un corso distinto: non si assolve con l'aggiornamento quinquennale da lavoratore. Il datore di lavoro deve anche individuare formalmente il preposto (art. 18 c. 1 lett. b-bis): la formazione non sostituisce l'individuazione, e viceversa. Vedi la guida alla formazione del preposto.
Aula, videoconferenza ed e-learning
- Presenza: sempre ammessa, obbligatoria per le parti pratiche (addestramento, uso di attrezzature e DPI di terza categoria).
- Videoconferenza sincrona: equiparata all'aula se docente e partecipanti interagiscono in tempo reale e presenze e identità sono tracciate.
- E-learning: ammesso solo per i moduli e i percorsi indicati dall'Accordo (ad esempio la formazione generale dei lavoratori e parte degli aggiornamenti), su piattaforme che tracciano accessi, tempi e verifiche. Non è ammesso per la formazione dei preposti.
Ogni percorso si chiude con una verifica dell'apprendimento: senza verifica superata l'attestato non dimostra la formazione.
Attestati già posseduti e regime transitorio
La formazione svolta secondo gli accordi precedenti resta valida. Alla prossima scadenza l'aggiornamento si fa con le regole nuove: per il preposto significa passare all'aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Il periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale si potevano ancora avviare corsi con le regole precedenti, si è chiuso il 19 maggio 2026: da allora tutti i corsi nuovi seguono l'Accordo 2025. Resta aperto fino al 19 maggio 2027 il termine per la formazione dei datori di lavoro. Per i casi particolari (corsi in corso alla data di entrata in vigore, attrezzature) fa fede il testo dell'Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cosa fare in azienda
- Elenca chi ricopre i ruoli: datore di lavoro, dirigenti, preposti individuati, RSPP, RLS, addetti alle emergenze, operatori di attrezzature.
- Per ciascuno raccogli attestati, date e ore, e calcola la scadenza dell'aggiornamento con le nuove regole.
- Programma il corso del datore di lavoro entro il 19 maggio 2027 e, per i preposti, l'aggiornamento biennale.
- Verifica che il soggetto formatore rilasci attestati conformi, con verifica finale e registro delle presenze.
- Aggiorna il piano formativo e collegalo al DVR: le mansioni e i rischi valutati determinano la formazione specifica.
Sanzioni
La mancata formazione di lavoratori e preposti, compreso il mancato aggiornamento, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55 c. 5 lett. c, importi rivalutati nel 2023). Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori gli importi sono raddoppiati, oltre dieci sono triplicati (art. 55 c. 6-bis). Con la prescrizione del D.Lgs. 758/1994 chi regolarizza nei termini paga un quarto del massimo dell'ammenda.
Domande frequentiFAQ
Da quando si applica l’Accordo del 17 aprile 2025?
Gli attestati presi con gli Accordi del 2011 e del 2016 sono ancora validi?
Quante ore servono a un lavoratore?
Il datore di lavoro deve fare un corso anche se non è RSPP?
Il corso preposti si può fare in e-learning?
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR — pagina del Ministero del Lavoro
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- D.Lgs. 81/2008, art. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, art. 13 — Modifiche al D.Lgs. 81/2008
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