L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) riordina in un testo unico la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro: lavoratori, preposti, dirigenti, datore RSPP, RSPP/ASPP, formatori. Sostituisce gli Accordi 2011, 2012 e 2016, fissa durate e contenuti minimi, disciplina modalità (aula, videoconferenza sincrona, e-learning), requisiti dei formatori, verifica finale, crediti e aggiornamenti.
1. Contesto storico e impianto generale
La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico) che agli artt. 36 e 37 stabilisce gli obblighi di informazione e formazione del datore di lavoro verso lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze e rappresentanti dei lavoratori. La definizione operativa di durate, contenuti e modalità è stata storicamente affidata agli Accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in breve “Accordi Stato-Regioni”).
La cornice precedente al 2025 si era stratificata in più Accordi: il 21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti; il 22 febbraio 2012 per gli operatori di attrezzature ai sensi dell’art. 73 c. 5 (carrelli elevatori, gru, piattaforme, trattori, ecc.); il 25 luglio 2012 sulla videoconferenza in aula virtuale; il 7 luglio 2016 sulla formazione RSPP/ASPP e datore RSPP. Sopra a questi si erano sovrapposte integrazioni durante l’emergenza Covid sulla didattica a distanza. Il quadro risultante era frammentato e disomogeneo, con criteri diversi per soggetto, settore e periodo.
La L. 17 dicembre 2021 n. 215, che ha convertito il DL 146/2021, ha modificato l’art. 37 D.Lgs. 81/08 introducendo l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro e rafforzando il ruolo del preposto. Ha demandato a un nuovo Accordo, da adottare entro un termine successivamente prorogato, il compito di riordinare in chiave unitaria l’intera materia. L’Accordo è stato perfezionato il 17 aprile 2025 con la Rep. 78/CSR e ha avviato la transizione dal vecchio al nuovo regime.
2. Struttura dell’Accordo
L’Accordo 2025 è organizzato in una parte generale e in allegati tematici. La parte generale definisce ambito di applicazione, principi metodologici, criteri di qualità della formazione, regole sui soggetti formatori, gestione dei crediti formativi, modalità di tracciamento e archiviazione, regole sull’aggiornamento periodico. Gli allegati dettagliano i percorsi per ciascun ruolo: lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro RSPP, RSPP/ASPP, formatore-docente. Sono inoltre disciplinate situazioni particolari: lavoratori in distacco, somministrati, stagisti, lavoratori autonomi, percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Una novità di metodo è l’adozione di un linguaggio uniforme su modalità e didattica: l’Accordo distingue chiaramente formazione in “presenza” (aula fisica), in “videoconferenza sincrona” (aula virtuale con interazione in tempo reale) e in “e-learning” (asincrona, su piattaforma). Per ciascun percorso indica le modalità ammesse, le percentuali massime in modalità asincrona e i moduli che richiedono obbligatoriamente la presenza fisica (esercitazioni pratiche, prove con DPI di terza categoria, manovre con attrezzature).
3. Durate dei percorsi per ruolo
Le durate minime confermano l’impianto preesistente in molti casi e introducono aggiustamenti in altri. La tabella sintetizza i percorsi principali con monte ore e aggiornamento.
| Ruolo | Formazione iniziale | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratore rischio basso | 8 ore (4 generale + 4 specifica) | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratore rischio medio | 12 ore (4 generale + 8 specifica) | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratore rischio alto | 16 ore (4 generale + 12 specifica) | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto | 8 ore aggiuntive (sopra lavoratore) | almeno 2 ore ogni 2 anni |
| Dirigente | 16 ore | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP — rischio basso | 16 ore | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP — rischio medio | 32 ore | 10 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP — rischio alto | 48 ore | 14 ore ogni 5 anni |
| RSPP/ASPP — Modulo A | 28 ore (comune) | — |
| RSPP/ASPP — Modulo B (per macrocategoria) | da 24 a 48 ore | 40 ore (60 costruzioni) ogni 5 anni |
| RSPP — Modulo C (solo RSPP) | 24 ore | — |
Le ore di aggiornamento decorrono dalla data di rilascio dell’attestato di formazione iniziale o dall’ultimo aggiornamento utile. L’Accordo conferma il divieto di cumulo tra ore in più rispetto al minimo e ore di aggiornamento del ciclo successivo. Per ulteriori dettagli puoi consultare la nostra pagina su articolo 37 e lo scadenziario attestati.
4. Contenuti formativi minimi
I contenuti minimi sono articolati per modulo e finalità didattica. Per il lavoratore la formazione generale (4 ore) copre: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti e doveri dei vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica (variabile per rischio) copre i rischi del settore e delle mansioni: meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, ergonomici, psicosociali; DPI specifici; procedure operative; gestione delle emergenze.
Per il preposto i contenuti aggiuntivi includono: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali; comunicazione, gestione delle relazioni con il datore, con i lavoratori, con il RSPP e il RLS; esercizio dei poteri di sospensione dell’attività in caso di inadempimento. Il modulo del preposto deve includere casistica reale e role-play sulla gestione delle non conformità.
Per il datore di lavoro RSPP i contenuti si articolano in quattro moduli: normativo-giuridico, gestionale, tecnico, relazionale-comunicativo. Il monte ore varia con il livello di rischio. Per il RSPP/ASPP il Modulo A è comune e dedicato a normativa, ruoli, valutazione dei rischi; il Modulo B è articolato per macrocategorie ATECO (agricoltura, estrazione/costruzioni, manifattura/alimentari, sanità/servizi, ecc.) con focus sui rischi tipici di settore; il Modulo C, riservato al RSPP, copre comunicazione, formazione, gestione del SPP.
Piano formativo annuale — checklist sintetica
- Censimento ruoli con scadenze attestati
- Classificazione rischio dell’azienda (basso/medio/alto)
- Mappatura formazione iniziale mancante
- Mappatura aggiornamenti in scadenza nei 12 mesi
- Selezione soggetto formatore e docenti qualificati
- Scelta modalità (aula, videoconferenza sincrona, e-learning) per modulo
- Calendarizzazione con copertura coordinata produzione e turni
- Tracciamento presenze e archiviazione documentale
- Verifica finale di apprendimento e rilascio attestati
- Aggiornamento del DVR con le evidenze formative
- Comunicazione agli interessati e ai loro responsabili
- Conservazione documentale per la durata necessaria
5. Modalità (aula, sincrona, e-learning)
L’Accordo 2025 disciplina con precisione le tre modalità di erogazione. La formazione in presenza è ammessa per tutti i percorsi ed è obbligatoria per i moduli pratici e per i corsi relativi a DPI di terza categoria, lavori in quota, spazi confinati, antincendio livello medio e alto, primo soccorso. La videoconferenza sincrona è equiparata all’aula a condizione che siano garantiti: identificazione certa dei discenti, tracciamento delle presenze in ingresso, in uscita e a campione durante le sessioni; interazione bidirezionale costante; condivisione di materiali; rapporto massimo docente/discenti coerente con la qualità formativa; registrazione delle sessioni per fini di verifica.
L’e-learning è ammesso per i moduli di natura prevalentemente informativa e normativa-giuridica. Le percentuali massime variano per percorso: per la formazione generale del lavoratore (4 ore) è ammesso fino al 100% in e-learning; per la specifica solo se i contenuti non comprendono dimostrazioni o esercitazioni; per il datore di lavoro RSPP è ammesso per i moduli teorici; per il RSPP/ASPP è ammesso per l’aggiornamento e per parti del Modulo A. Nei moduli e-learning è obbligatorio un sistema di tracciamento (LMS) che registri ingressi, tempi di permanenza, superamento dei test intermedi, esito della verifica finale. Senza tracciamento conforme l’attestato è viziato.
Sul piano organizzativo, la videoconferenza sincrona richiede una piattaforma in grado di mantenere simultanee tutte le webcam, di registrare le sessioni con archiviazione per almeno cinque anni, di esportare i log degli accessi (timestamp, IP, durata di permanenza per partecipante), di erogare quiz e sondaggi a campione durante la lezione. Il rapporto numerico massimo docente/discenti è tipicamente fissato a 1:35 per le sessioni teoriche e 1:10 per i moduli con esercitazioni interattive; il soggetto formatore deve essere in grado di esibire la coerenza tra la composizione delle aule virtuali e i requisiti dichiarati. La presenza del docente per l’intera durata della sessione è non negoziabile e va tracciata.
Per l’e-learning il sistema LMS deve garantire identificazione univoca del discente (credenziali personali, verifica anagrafica al primo accesso), tracciatura della progressione per modulo, blocco di avanzamento finché il modulo precedente non è stato completato, test intermedi obbligatori, verifica finale con quesiti estratti da banca dati ampia, generazione di attestato con dati certificati. L’adozione di tecnologie di proctoring (riconoscimento del volto, analisi comportamentale) non è obbligatoria ma rafforza il rispetto dei requisiti di certezza dell’identità del partecipante. Le aziende che si appoggiano a piattaforme di terze parti devono richiedere al soggetto formatore evidenza della conformità del sistema; eventuali contestazioni in ispezione si scaricano sull’azienda committente.
6. Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti
Possono erogare formazione obbligatoria i soggetti previsti dall’Accordo: enti bilaterali, organismi paritetici, organizzazioni sindacali e datoriali, scuole edili, enti di formazione accreditati dalle Regioni, università, dipartimenti universitari, INAIL, Ministero del Lavoro e altri soggetti istituzionali indicati. Possono erogare anche direttamente le aziende per i propri dipendenti, a condizione di disporre di docenti qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013.
Il D.I. 6 marzo 2013 individua sei criteri alternativi di qualificazione del formatore-docente. Almeno uno deve essere soddisfatto per ciascuna materia che il formatore intende trattare. I criteri prevedono combinazioni di titoli di studio, esperienze professionali documentate in materia di sicurezza, esperienza didattica pregressa, frequenza di percorsi qualificati come formatori. Il soggetto formatore è responsabile della verifica dei requisiti del docente e deve conservare CV, titoli e documentazione probatoria a fini ispettivi.
I sei criteri del D.I. 6/3/2013 in sintesi: (1) precedente esperienza come docente per almeno 90 ore nell’ultimo triennio in materia di salute e sicurezza; (2) laurea magistrale coerente con la materia (es. ingegneria, scienze giuridiche, medicina del lavoro, chimica) e 6 mesi di esperienza in attività tecnica/scientifica nel campo; (3) abilitazione/qualifica professionale + esperienza nel settore specifico (es. medico competente, ingegnere antincendio); (4) attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di un corso di formazione formatori della durata minima di 24 ore con almeno 1 anno di esperienza nel settore; (5) diploma di scuola secondaria di secondo grado + due anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza + percorso formatori; (6) tre anni di esperienza professionale (anche come datore di lavoro o RSPP) nel campo della sicurezza + percorso formatori.
Per i moduli pratici (uso DPI di terza categoria, addetti antincendio, primo soccorso, attrezzature ex art. 73) è richiesta esperienza operativa specifica documentata, oltre ai criteri generali. Il soggetto formatore deve conservare per ciascun docente: curriculum, copia titoli, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle esperienze, evidenze documentali delle attività precedenti. In ispezione la mancanza di queste evidenze comporta la contestazione dell’intero percorso formativo erogato dal docente non qualificato.
7. Verifica finale dell’apprendimento
La verifica finale è obbligatoria per tutti i percorsi e ha la funzione di accertare l’avvenuto apprendimento dei contenuti minimi. L’Accordo 2025 prevede tre modalità di verifica, da combinare in funzione del percorso. La prima è il test a risposta multipla, indicato per la formazione teorica del lavoratore, del preposto, del dirigente, del datore RSPP e per gran parte dei moduli RSPP/ASPP. La soglia di superamento è tipicamente del 70-80%; i quesiti devono essere proporzionati al monte ore (orientativamente almeno un quesito ogni quaranta-cinquanta minuti di formazione), coprire i contenuti minimi del modulo e essere differenziati per somministrazioni successive.
La prova pratica è obbligatoria per i moduli operativi: uso di attrezzature ai sensi dell’art. 73 c. 5, DPI di terza categoria, addetti antincendio, primo soccorso, lavori in quota, spazi confinati. La prova è svolta in presenza con valutazione del docente formatore. Il colloquio finale è richiesto per i percorsi RSPP completi e per il datore di lavoro RSPP di rischio alto. Il mancato superamento comporta la ripetizione della parte non superata; non è ammessa la consegna dell’attestato in assenza di esito positivo della verifica.
La gestione documentale dell’esito della verifica finale richiede tre elementi: il verbale di esame firmato dal docente esaminatore, il documento contenente i quesiti somministrati con la chiave di correzione, il foglio risposte del singolo discente. Questa documentazione va conservata dal soggetto formatore per la durata della validità dell’attestato più due anni a fini ispettivi. Per l’e-learning il sistema LMS deve poter generare automaticamente questi documenti su richiesta. La consegna dell’attestato in assenza della documentazione probatoria della verifica è un’irregolarità rilevante che invalida la formazione.
8. Crediti formativi e riconoscimenti
L’Accordo 2025 organizza il sistema dei crediti formativi per evitare duplicazioni e per riconoscere percorsi sostanzialmente equivalenti. I principi sono tre. Primo: la formazione generale del lavoratore (4 ore) è credito permanente — non va ripetuta se il lavoratore cambia azienda o settore, salvo evoluzione normativa rilevante. Secondo: la formazione specifica per rischio si considera credito quando il nuovo settore è equivalente o di rischio inferiore; se il nuovo settore è di rischio superiore occorre integrazione fino alla differenza. Terzo: per il preposto, il datore RSPP, il RSPP/ASPP e il dirigente vengono riconosciute le ore di formazione equivalenti già svolte, con eventuale integrazione sui contenuti aggiuntivi del nuovo percorso.
Le aziende devono conservare la documentazione probatoria dei crediti (attestati pregressi, programmi formativi, contenuti svolti) per consentire la verifica in caso di ispezione. La gestione corretta dei crediti riduce il monte ore formativo necessario nei passaggi tra ruoli, nei trasferimenti di settore e nelle riassunzioni.
Un caso ricorrente è quello del lavoratore che passa da un settore a rischio basso a un settore a rischio alto: la formazione generale (4 ore) resta valida; la formazione specifica di 4 ore svolta nel settore basso costituisce credito parziale e deve essere integrata con un percorso aggiuntivo coerente con i contenuti specifici di rischio alto. Per il preposto il riconoscimento dei crediti opera solo se i contenuti formativi precedenti sono sostanzialmente equivalenti; in caso di dubbio l’integrazione è preferibile alla contestazione ispettiva. Anche le ore svolte come addetto antincendio o primo soccorso non concorrono al monte ore di lavoratore o preposto: si tratta di percorsi specifici autonomi.
9. Scadenze e validità degli attestati
La validità delle formazioni e delle scadenze degli aggiornamenti è il punto operativo più delicato. L’attestato di formazione iniziale ha validità a tempo indeterminato per la formazione generale del lavoratore; ha validità quinquennale dalla data di rilascio per la formazione specifica, per il datore RSPP, per il dirigente, per i moduli RSPP/ASPP; ha validità biennale per il preposto. L’aggiornamento va svolto entro la scadenza, non dopo: un aggiornamento svolto in ritardo non sana retroattivamente il periodo scoperto.
| Ruolo | Validità | Decorrenza |
|---|---|---|
| Lavoratore — formazione generale | permanente (salvo evoluzioni normative) | data di rilascio |
| Lavoratore — formazione specifica | 5 anni | data di rilascio |
| Preposto | 2 anni | data di rilascio o ultimo aggiornamento |
| Dirigente | 5 anni | data di rilascio |
| Datore di lavoro RSPP | 5 anni | data di rilascio |
| RSPP / ASPP | 5 anni (60 h costruzioni) | data di rilascio |
| Addetto antincendio livello 1/2/3 | 5 anni (D.M. 2/9/2021) | data di rilascio |
| Addetto primo soccorso gruppo A/B/C | 3 anni (D.M. 388/2003) | data di rilascio |
| Attrezzature ex art. 73 c. 5 | 5 anni | data di rilascio |
La decorrenza delle scadenze è uno dei punti operativi più frequentemente sbagliati. Tre regole pratiche. Primo, la scadenza decorre dalla data di rilascio dell’attestato di formazione iniziale o, in caso di cicli di aggiornamento già svolti, dalla data dell’ultimo aggiornamento utile. Secondo, le ore svolte in anticipo rispetto alla scadenza non si cumulano nel ciclo successivo: chi svolge 12 ore di aggiornamento quando ne servivano 6 conta 6 nel ciclo corrente e 0 nel successivo. Terzo, ai fini del computo l’attestato ha validità fino al giorno calendariale corrispondente: un attestato rilasciato il 15 marzo 2021 (lavoratore specifico, validità 5 anni) scade il 14 marzo 2026; il 15 marzo 2026 il lavoratore non può essere adibito senza prima aver rinnovato l’aggiornamento.
10. Confronto con gli Accordi 2011 e 2016
Le principali differenze rispetto al regime previgente possono essere sintetizzate in cinque punti. Primo, il riordino unitario: tutti i percorsi e tutte le figure sono ora disciplinati da un unico Accordo, eliminando la necessità di consultare più atti per singolo ruolo. Secondo, lachiarificazione delle modalità: la videoconferenza sincrona è disciplinata in modo puntuale con requisiti tecnici espliciti; l’e-learning ha limiti e regole precisi. Terzo, ilrafforzamento del ruolo del preposto, già introdotto dalla L. 215/2021, con percorso iniziale di 8 ore e aggiornamento biennale di almeno 2 ore (prima l’aggiornamento era quinquennale). Quarto, l’obbligo formativo del datore di lavoro in qualsiasi ruolo, anche quando non assume il ruolo di RSPP; il quadro è in via di completamento con allegati specifici. Quinto, lagestione strutturata dei crediti formativi, prima frammentaria.
11. Adempimenti transitori
Il regime transitorio bilancia l’efficacia del nuovo Accordo con la tutela degli attestati validi. Le regole pratiche sono cinque. Uno: gli attestati conseguiti prima del 17 aprile 2025 mantengono validità fino alla loro naturale scadenza. Due: i corsi avviati prima dell’entrata in vigore e completati entro sei mesi seguono il regime previgente. Tre: gli aggiornamenti svolti nel quinquennio in corso vengono conteggiati alle condizioni indicate dall’Accordo. Quattro: i percorsi RSPP in corso seguono il programma con cui sono stati iniziati. Cinque: i piani formativi aziendali vanno aggiornati entro dodici-diciotto mesi dall’entrata in vigore per adeguarsi ai nuovi criteri.
Sul piano operativo, il regime transitorio impone alcune cautele. Le aziende dovrebbero fare una ricognizione del proprio stato formativo entro pochi mesi dall’entrata in vigore: censire tutti i lavoratori con le date di rilascio degli attestati, identificare le scadenze che cadono nei dodici mesi successivi, verificare se i corsi in programma seguono il vecchio o il nuovo regime. È prudente chiedere ai soggetti formatori una dichiarazione esplicita sul regime applicato a ciascun corso. Le piattaforme e-learning vanno verificate per coerenza con i nuovi requisiti tecnici: chi eroga corsi su sistemi LMS non aggiornati rischia attestati contestabili. Per i piani formativi pluriennali si consiglia un’analisi dell’impatto economico del nuovo regime sui prossimi 24-36 mesi.
12. Costo della formazione
Il costo della formazione obbligatoria non è standardizzato e dipende da numerosi fattori: modalità di erogazione (l’e-learning è strutturalmente meno costoso dell’aula), durata del percorso, numero di discenti, livello di rischio, settore, presenza di moduli pratici. Le fasce di mercato indicative per soggetto formatore qualificato e attestato conforme sono nell’ordine di alcune decine di euro per la formazione lavoratori in e-learning, e crescono significativamente per i percorsi RSPP completi, dove entrano in gioco docenti senior e moduli interattivi. Maggiori riferimenti sui range orientativi sono disponibili nelle pagine costo corso lavoratori, costo corso preposti e costo corso antincendio.
Le voci di costo da considerare in un piano formativo annuale sono otto: licenza dei corsi e-learning, costo orario del docente per i moduli in presenza o sincrona, affitto sala o aula virtuale, materiale didattico, eventuale catering per percorsi pluri-giornalieri, costo dell’aggiornamento dei moduli a fronte di evoluzioni normative, costo del sistema di gestione documentale (LMS o archiviazione cloud), costo amministrativo di tracciamento e archiviazione. La voce più rilevante è quasi sempre il costo orario dei docenti per i percorsi che richiedono presenza fisica; l’e-learning sposta il costo dall’ora docente alla licenza piattaforma e all’ammortamento dei contenuti prodotti. Le aziende con ricambio costante di personale (ristorazione, retail, logistica) trovano nell’e-learning un vantaggio economico significativo per la formazione generale del lavoratore.
13. Casi particolari (somministrati, stagisti, distaccati)
L’Accordo dedica attenzione a fattispecie particolari che presentano profili applicativi specifici. Ilavoratori somministrati (ex L. 196/1997, ora D.Lgs. 81/2015) ricevono la formazione generale dal somministratore e quella specifica dall’utilizzatore, salvo accordo diverso che resta nella responsabilità delle parti. Gli stagisti e tirocinanti sono equiparati a lavoratori ai fini formativi e devono ricevere la formazione corrispondente alle mansioni concretamente svolte. Ilavoratori distaccati (art. 30 D.Lgs. 276/2003) ricevono la formazione specifica dal distaccatario per i rischi del nuovo contesto lavorativo. I lavoratori autonomi ex art. 21 D.Lgs. 81/08 non sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 37 ma possono partecipare per scelta; nei cantieri edili il quadro è integrato dall’art. 90 c. 9.
Per i lavoratori stagionali con durata di impiego inferiore a 50 giornate l’Accordo ammette percorsi formativi semplificati, purché coerenti con i contenuti minimi e con la natura del rischio. Per i lavoratori in smart working la formazione specifica include il rischio videoterminale, l’ergonomia della postazione domestica, la gestione delle emergenze a distanza, il rischio psicosociale e organizzativo.
14. Errori comuni nella gestione
- Attestato scaduto e lavoratore in mansione: l’attestato scaduto è equiparato all’assenza di formazione. Va programmato l’aggiornamento prima della scadenza.
- E-learning senza tracciamento conforme: piattaforme senza LMS adeguato non soddisfano i requisiti di tracciabilità; gli attestati emessi sono contestabili.
- Confusione tra ruolo preposto e dirigente: il preposto sovrintende, il dirigente organizza. Vanno individuati formalmente con atti scritti coerenti con la struttura organizzativa.
- Mancata formazione del datore RSPP: il datore che assume direttamente i compiti di RSPP deve seguire il percorso completo proporzionato al rischio; la legge non ammette esoneri.
- Aggiornamento svolto in ritardo: non sana retroattivamente il periodo scoperto. Il periodo intermedio è da considerarsi senza formazione.
- Formazione svolta in altra lingua senza traduzione: la formazione va erogata in lingua comprensibile al lavoratore (art. 37 c. 13).
- Mancata verifica finale: l’attestato è inefficace se la verifica finale non è stata svolta o non è stata superata.
FAQ — Accordo Stato-Regioni 2025FAQ
L’Accordo 2025 sostituisce i precedenti Accordi 2011 e 2016?
È ammessa la videoconferenza sincrona per tutti i percorsi formativi?
I corsi già frequentati prima del 2025 restano validi?
Quante ore di formazione servono per un lavoratore in azienda a rischio medio?
Il preposto deve fare formazione aggiuntiva rispetto ai lavoratori?
Cosa cambia per il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente il ruolo di RSPP?
Il RSPP esterno deve aggiornarsi anche se ha l’attestato professionale?
Quali docenti possono erogare la formazione obbligatoria?
Come si gestisce la verifica finale dell’apprendimento?
Cosa succede se non rispetto le scadenze degli aggiornamenti?
16. Fonti normative
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — formazione in materia di salute e sicurezza
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 34 — Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 32 — Capacità e requisiti professionali RSPP/ASPP
- Legge 17 dicembre 2021 n. 215 — Modifiche al D.Lgs. 81/08 su formazione e preposti
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 — Criteri di qualificazione del formatore in sicurezza
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori, preposti, dirigenti (previgente)
- Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — formazione RSPP/ASPP (previgente)
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce l’analisi del caso specifico. Le scadenze e gli obblighi formativi applicabili dipendono dalle mansioni effettive, dal livello di rischio aziendale e dall’assetto organizzativo; il piano formativo deve essere adattato al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare il piano formativo sulla tua attività.
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