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Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia nella formazione

Il nuovo testo unico sulla formazione obbligatoria: chi deve formarsi, quante ore, in che modalità, cosa succede agli attestati già posseduti e cosa fare in azienda.

Risposta rapida

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), in vigore dal 19 maggio 2025, riunisce in un solo testo la formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e sostituisce gli accordi del 2011, 2012 e 2016. Per i lavoratori le ore restano invariate; cambiano i corsi per preposti (12 ore, aggiornamento biennale), dirigenti (12 ore) e introduce la formazione obbligatoria del datore di lavoro (16 ore entro 24 mesi).

Che cos'è e cosa sostituisce

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 rinvia ad accordi in Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione. Fino al 2025 la materia era divisa tra più accordi: 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti e dirigenti; datore di lavoro-RSPP), 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro), 7 luglio 2016 (RSPP e ASPP). Il D.L. 146/2021 aveva poi modificato l'art. 37, introducendo la formazione del datore di lavoro e rafforzando quella del preposto, e chiesto un nuovo accordo unico.

L'Accordo del 17 aprile 2025 è quel testo unico: sostituisce i precedenti e disciplina in un solo documento tutti i percorsi, comprese le abilitazioni all'uso delle attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme, gru e le altre dell'art. 73 c. 5).

Ore di formazione per ruolo

RuoloFormazione inizialeAggiornamento
Lavoratore4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica (rischio basso, medio, alto)6 ore ogni 5 anni
Preposto12 ore, oltre alla formazione da lavoratoreAlmeno 6 ore ogni 2 anni
Dirigente12 ore, più un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro16 ore, più un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieriQuinquennale
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPPPercorso aggiuntivo: modulo comune di 8 ore e moduli tecnici per alcuni settori (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico)Quinquennale

Le durate sono minime. La classe di rischio del lavoratore dipende dall'attività (codice ATECO) e dalla mansione: un impiegato amministrativo di un'impresa edile, se non esposto ai rischi del cantiere, può seguire la formazione specifica di livello basso, a condizione che la scelta risulti dalla valutazione dei rischi.

Restano disciplinati da norme proprie i corsi per gli addetti antincendio (livelli 1, 2 e 3 del D.M. 2 settembre 2021, aggiornamento quinquennale), per gli addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003, aggiornamento almeno triennale) e per il RLS (32 ore iniziali e aggiornamento annuale di 4 o 8 ore, art. 37 c. 11).

La novità: la formazione del datore di lavoro

Ogni datore di lavoro, anche se ha nominato un RSPP esterno, deve ora seguire un corso sui propri obblighi: organizzazione della prevenzione, delega di funzioni, valutazione dei rischi, gestione di appalti e emergenze, rapporti con gli organi di vigilanza. Il corso è di 16 ore, a cui si aggiungono 6 ore per chi opera nei cantieri, e va completato entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro il 19 maggio 2027.

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, nei limiti dell'art. 34 e dell'allegato II del D.Lgs. 81/08, segue un percorso ulteriore: un modulo comune con esercitazione sulla valutazione dei rischi e, per i settori indicati dall'Accordo, moduli tecnici aggiuntivi. Approfondimento nella pagina sulla formazione RSPP.

Preposti: 12 ore e aggiornamento biennale

Il corso del preposto passa da 8 a 12 ore e va svolto in presenza o in videoconferenza sincrona, senza e-learning. L'aggiornamento è biennale, di almeno 6 ore, con le stesse modalità. L'aggiornamento del preposto è un corso distinto: non si assolve con l'aggiornamento quinquennale da lavoratore. Il datore di lavoro deve anche individuare formalmente il preposto (art. 18 c. 1 lett. b-bis): la formazione non sostituisce l'individuazione, e viceversa. Vedi la guida alla formazione del preposto.

Aula, videoconferenza ed e-learning

Ogni percorso si chiude con una verifica dell'apprendimento: senza verifica superata l'attestato non dimostra la formazione.

Attestati già posseduti e regime transitorio

La formazione svolta secondo gli accordi precedenti resta valida. Alla prossima scadenza l'aggiornamento si fa con le regole nuove: per il preposto significa passare all'aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Il periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale si potevano ancora avviare corsi con le regole precedenti, si è chiuso il 19 maggio 2026: da allora tutti i corsi nuovi seguono l'Accordo 2025. Resta aperto fino al 19 maggio 2027 il termine per la formazione dei datori di lavoro. Per i casi particolari (corsi in corso alla data di entrata in vigore, attrezzature) fa fede il testo dell'Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa fare in azienda

  1. Elenca chi ricopre i ruoli: datore di lavoro, dirigenti, preposti individuati, RSPP, RLS, addetti alle emergenze, operatori di attrezzature.
  2. Per ciascuno raccogli attestati, date e ore, e calcola la scadenza dell'aggiornamento con le nuove regole.
  3. Programma il corso del datore di lavoro entro il 19 maggio 2027 e, per i preposti, l'aggiornamento biennale.
  4. Verifica che il soggetto formatore rilasci attestati conformi, con verifica finale e registro delle presenze.
  5. Aggiorna il piano formativo e collegalo al DVR: le mansioni e i rischi valutati determinano la formazione specifica.

Sanzioni

La mancata formazione di lavoratori e preposti, compreso il mancato aggiornamento, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55 c. 5 lett. c, importi rivalutati nel 2023). Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori gli importi sono raddoppiati, oltre dieci sono triplicati (art. 55 c. 6-bis). Con la prescrizione del D.Lgs. 758/1994 chi regolarizza nei termini paga un quarto del massimo dell'ammenda.

Domande frequentiFAQ

Da quando si applica l’Accordo del 17 aprile 2025?
L’Accordo (Rep. Atti n. 59/CSR) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025; secondo il Ministero del Lavoro è in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito ministeriale. Ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, terminato il 19 maggio 2026, in cui era ancora possibile avviare corsi secondo le regole precedenti, e un termine di 24 mesi (19 maggio 2027) per la nuova formazione dei datori di lavoro.
Gli attestati presi con gli Accordi del 2011 e del 2016 sono ancora validi?
Sì. La formazione già svolta secondo gli accordi precedenti resta valida; cambiano contenuti e durate degli aggiornamenti successivi, che seguono il nuovo Accordo. Chi ha l’aggiornamento scaduto deve completarlo al più presto: fino ad allora la formazione non è in regola.
Quante ore servono a un lavoratore?
Le stesse di prima: 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica a seconda che l’attività sia a rischio basso, medio o alto, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.
Il datore di lavoro deve fare un corso anche se non è RSPP?
Sì. Dopo la modifica dell’art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08 (L. 215/2021), il datore di lavoro deve ricevere una formazione specifica sui propri obblighi. L’Accordo la fissa in 16 ore, più un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri, da completare entro 24 mesi dall’entrata in vigore. Se svolge anche i compiti di RSPP, segue in aggiunta il percorso dedicato.
Il corso preposti si può fare in e-learning?
No. La formazione iniziale (12 ore) e l’aggiornamento biennale (almeno 6 ore) dei preposti si svolgono in presenza o in videoconferenza sincrona.

Fonti normative

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