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FAQ formazione sicurezza sul lavoro

Durate, scadenze, modalità e responsabilità della formazione obbligatoria secondo il D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Risposta rapida

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore, in base al rischio, al momento dell’assunzione o del cambio di mansione. Deve poi aggiornarla con almeno 6 ore ogni 5 anni. Le regole sono quelle dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 19 maggio 2025, che ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016.

Domande frequenti sulla formazione sicurezzaFAQ

Quale norma regola oggi la formazione sulla sicurezza?
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo. Durate, contenuti e modalità dei corsi sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. L’Accordo ha riunito in un unico testo e sostituito gli accordi precedenti, compresi quelli del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Per il passaggio dalle vecchie regole alle nuove l’Accordo contiene disposizioni transitorie, da verificare per ciascun corso.
Quante ore di formazione servono a un lavoratore?
La formazione dei lavoratori comprende una parte generale di 4 ore, uguale per tutti, e una parte specifica che dipende dal livello di rischio dell’attività: 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio, 12 per l’alto. In totale servono quindi 8, 12 o 16 ore. Il livello di rischio si ricava dalla classificazione dell’attività e dalla valutazione dei rischi: una mansione d’ufficio in un’azienda a rischio alto può avere un percorso diverso da quella di reparto.
Quando va fatta la formazione a un nuovo assunto?
L’art. 37, comma 4, richiede la formazione al momento della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio dell’utilizzo, per i somministrati), al trasferimento o al cambio di mansione e all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Il principio è che il lavoratore non deve essere esposto a rischi per cui non è stato formato: la formazione va pianificata prima di avviarlo alla mansione.
Un neoassunto già formato da un altro datore di lavoro deve rifare il corso?
Non sempre. La formazione generale costituisce un credito formativo permanente e non va ripetuta se l’attestato è valido. La formazione specifica è legata ai rischi della mansione e del settore: va ripetuta o integrata se il nuovo lavoro comporta rischi diversi o un livello di rischio superiore. In ogni caso il nuovo datore di lavoro deve verificare gli attestati (data, durata, contenuti, aggiornamento non scaduto) e conservarne copia. Restano sempre a suo carico l’informazione sui rischi specifici dell’azienda e l’eventuale addestramento sulle attrezzature.
Ogni quanto si aggiorna la formazione dei lavoratori?
Ogni 5 anni, con un aggiornamento di almeno 6 ore, secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025. Il quinquennio decorre dalla conclusione della formazione iniziale. Va inoltre ripetuta, anche prima della scadenza, quando cambiano i rischi della mansione (art. 37, comma 6).
Quali scadenze hanno le altre figure?
Preposto: aggiornamento di almeno 6 ore ogni 2 anni, in presenza (art. 37, comma 7-ter). Dirigenti, RSPP e ASPP: aggiornamento quinquennale secondo l’Accordo 2025. RLS: aggiornamento annuale, almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 oltre i 50 (art. 37, comma 11). Addetti antincendio: ogni 5 anni (DM 2 settembre 2021). Addetti al primo soccorso: almeno ogni 3 anni per la parte pratica (DM 388/2003). Le abilitazioni per attrezzature come carrelli elevatori e PLE seguono le regole dell’Accordo sulle attrezzature, incluse nell’Accordo 2025.
La formazione si può fare in e-learning?
In parte. L’Accordo 2025 ammette l’e-learning per alcuni moduli, come la formazione generale dei lavoratori, e fissa requisiti per le piattaforme: tracciamento della presenza, tutor, verifica finale. Per altri corsi richiede la presenza o la videoconferenza sincrona, cioè con docente e partecipanti collegati in diretta: tra questi la formazione dei preposti, per cui la presenza è imposta anche dall’art. 37, comma 7-ter. L’addestramento e le prove pratiche si svolgono sempre in presenza. Prima di scegliere un corso online, verifica che la modalità sia ammessa per quel modulo.
Formazione, informazione e addestramento sono la stessa cosa?
No. L’informazione (art. 36) trasmette conoscenze utili sui rischi e sulle misure adottate. La formazione (art. 37) è un percorso strutturato con docenti e verifica dell’apprendimento. L’addestramento (art. 37, comma 5) insegna l’uso pratico di attrezzature, macchine e DPI e si svolge sul campo, con una persona esperta. Va tracciato in un apposito registro informatizzato o cartaceo. Un attestato di formazione non sostituisce l’addestramento.
Tirocinanti, stagisti e lavoratori somministrati devono essere formati?
Sì. Ai fini del D.Lgs. 81/08 tirocinanti, allievi in alternanza esposti ai rischi e soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a). Per i somministrati, l’agenzia informa e forma i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive, salvo che il contratto di somministrazione affidi questo compito all’utilizzatore (art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015). L’utilizzatore ha comunque verso di loro gli stessi obblighi di prevenzione che ha verso i propri dipendenti, compresa la formazione sui rischi specifici del luogo di lavoro.
La formazione va fatta in orario di lavoro?
Sì. La formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori (art. 37, comma 12). Deve avvenire, quando previsto, in collaborazione con gli organismi paritetici. Per i lavoratori stranieri va fatta in modo comprensibile, con la verifica della comprensione della lingua usata nel corso (art. 37, comma 13).
Cosa rischia il datore di lavoro se un lavoratore non è formato?
La violazione degli obblighi di formazione dell’art. 37 è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda (art. 55, comma 5, lett. c), con importi rivalutati periodicamente. In caso di infortunio, la mancata formazione è uno degli elementi su cui si valutano la responsabilità penale del datore di lavoro e quella amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001).

Riepilogo dei percorsi principali

FiguraCorso inizialeAggiornamento
Lavoratore4 ore generali + 4/8/12 ore specifiche6 ore ogni 5 anni
Preposto12 ore, in presenza6 ore ogni 2 anni
RLS32 oreAnnuale: 4 ore (15-50 lavoratori), 8 ore (oltre 50)
Addetto antincendio4, 8 o 16 ore (livelli 1, 2, 3)2, 5 o 8 ore ogni 5 anni
Addetto primo soccorso16 ore (gruppo A), 12 ore (gruppi B e C)Almeno ogni 3 anni (parte pratica)

Fonti normative

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