FAQ Lavoro Agile e Sicurezza sul Lavoro: Obblighi del Datore
Risposte agli obblighi di sicurezza nel lavoro agile (smart working): informativa rischi, DVR, sorveglianza sanitaria, infortuni in itinere e DPI per lavoratori in modalità agile.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La L. 81/2017 e il D.Lgs. 81/08 impongono obblighi precisi anche per il lavoro agile: aggiornamento del DVR con valutazione dei rischi specifici, informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS, sorveglianza sanitaria per gli addetti VDT e accordo individuale scritto con misure di disconnessione. Ti aiutiamo a verificare la conformità della tua organizzazione e a predisporre la documentazione necessaria.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, RLS e responsabili HR sulla corretta gestione della sicurezza dei lavoratori in modalità agile, secondo la L. 81/2017 e il D.Lgs. 81/08.
Domande frequenti su lavoro agile e obblighi di sicurezza del datoreFAQ
Il lavoro agile richiede una sezione specifica nel DVR?
Sì. La L. 81/2017 art. 22 stabilisce che il datore di lavoro consegna al lavoratore e al RLS una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro in modalità agile. Questa informativa non sostituisce il DVR, ma lo integra: il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato con una sezione dedicata ai lavoratori agili che valuti i rischi specifici della prestazione fuori sede. I rischi da considerare comprendono: (1) rischio da videoterminale (VDT) per postazioni non ergonomiche — monitor a distanza scorretta, illuminazione inadeguata, sedia priva di regolazione lombare; (2) rischio ergonomico muscolo-scheletrico per uso prolungato di laptop senza periferiche esterne; (3) rischio da microclima per ambienti domestici non climatizzati o mal ventilati; (4) rischio elettrico da impianti domestici non certificati a norma CEI; (5) rischio psicosociale da isolamento, difficoltà di disconnessione e stress da iperstimolazione digitale. Il mancato aggiornamento del DVR costituisce violazione dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro. La periodicità della revisione segue le stesse regole generali: ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o vengono introdotte nuove modalità organizzative, inclusa l'estensione del lavoro agile a nuove categorie di lavoratori.
Quali obblighi ha il datore di lavoro per la postazione domiciliare del lavoratore agile?
La normativa non impone al datore di lavoro un obbligo di sopralluogo fisico presso il domicilio del lavoratore agile: un accesso coatto all'abitazione privata sarebbe incompatibile con le tutele costituzionali del domicilio (art. 14 Cost.). Tuttavia, l'obbligo di tutela della salute e sicurezza rimane integro. Il datore deve adempiere a tre obblighi principali: (1) consegnare l'informativa scritta ex art. 22 L. 81/2017 che descriva i rischi ergonomici, di illuminazione, microclima e rischio elettrico tipici degli ambienti domestici, con indicazione delle misure preventive che il lavoratore deve adottare autonomamente; (2) fornire o contribuire alla fornitura di attrezzature di lavoro ergonomicamente adeguate (art. 71 D.Lgs. 81/08): laptop con monitor esterno, mouse e tastiera ergonomica, sedia regolabile; (3) raccogliere una dichiarazione di autocertificazione del lavoratore in cui si attesta che la postazione domiciliare rispetta i requisiti minimi di sicurezza indicati nell'informativa. L'autocertificazione non esonera il datore dalla responsabilità, ma costituisce un elemento organizzativo che dimostra l'adempimento dell'obbligo di informazione. L'accordo individuale ex art. 19 L. 81/2017 può prevedere sopralluoghi virtuali tramite videochiamate o check-list periodiche compilate dal lavoratore.
Il lavoratore agile ha diritto alla sorveglianza sanitaria?
Sì, senza eccezioni legate alla modalità di esecuzione della prestazione. Il D.Lgs. 81/08 non esclude i lavoratori agili dalla sorveglianza sanitaria: l'obbligo si determina in base ai rischi cui il lavoratore è esposto, non al luogo in cui presta la propria opera. Per i lavoratori addetti all'uso di videoterminali (VDT) per più di venti ore settimanali — soglia che include la maggior parte dei lavoratori agili impiegati in attività d'ufficio — la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08 e comprende: visita medica preventiva all'assunzione (o al cambio di mansione), visita periodica ogni cinque anni (ogni due anni per i lavoratori con età superiore a cinquanta anni o con problemi visivi già accertati), accertamento della funzione visiva e dell'apparato muscolo-scheletrico. Il medico competente deve essere informato della modalità di lavoro agile per aggiornare il protocollo sanitario aziendale con i rischi specifici della postazione remota. In presenza di particolari condizioni di salute, il medico competente può prescrivere nel giudizio di idoneità prescrizioni specifiche per la postazione domiciliare (es. uso obbligatorio di supporto ergonomico) o indicare il lavoro agile come misura di tutela per lavoratori fragili.
Un infortunio avvenuto a casa durante lavoro agile è riconosciuto dall'INAIL?
Sì, ma con limitazioni rispetto al lavoro in sede. La Circolare INAIL n. 48/2017 ha chiarito che l'infortunio sul lavoro avvenuto in luoghi diversi dalla sede aziendale durante il lavoro agile è tutelato dall'assicurazione INAIL, purché ricorrano tre condizioni: (1) nesso causale con l'attività lavorativa — l'evento lesivo deve essere avvenuto durante lo svolgimento effettivo della prestazione o in occasione di essa; (2) compatibilità oraria — l'infortunio deve essere accaduto durante il normale orario di lavoro o comunque durante lo svolgimento della prestazione concordata; (3) idoneità del luogo — il lavoratore deve trovarsi in un ambiente idoneo e scelto nel rispetto dell'accordo individuale. Diversa è la situazione per l'infortunio in itinere (tragitto casa-luogo di lavoro): il lavoratore agile che, nel giorno in cui presta la propria attività da remoto, non si sposta verso la sede aziendale non è coperto per l'infortunio in itinere relativo a tale spostamento, salvo che l'accordo individuale preveda diversamente. Infortuni avvenuti in aree domestiche non direttamente legate alla prestazione (es. cucina, bagno, giardino) o durante interruzioni personali non necessitate dall'attività lavorativa non sono coperti. Il datore deve essere prontamente informato dell'evento per adempiere all'obbligo di denuncia all'INAIL.
Qual è la forma richiesta per l'accordo di lavoro agile?
La L. 81/2017 art. 19 richiede la forma scritta per l'accordo individuale di lavoro agile, a pena di inefficacia: un accordo meramente orale non produce gli effetti giuridici previsti dalla norma e non vale come prova dell'avvenuta informativa sui rischi. L'accordo deve specificare: (1) le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in parte in sede e in parte in luoghi diversi, senza obbligo di postazione fissa; (2) la durata dell'accordo (a termine o a tempo indeterminato) e le causali di recesso; (3) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative per garantire la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche; (4) le misure di sicurezza e la modalità di consegna dell'informativa sui rischi ex art. 22 L. 81/2017; (5) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore entro i limiti dell'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Dal 2022, per il settore privato, è richiesto il deposito telematico dell'accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale cliclavoro.gov.it, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. La mancata comunicazione al Ministero non invalida l'accordo tra le parti ma espone il datore a sanzione amministrativa.
I lavoratori agili devono ricevere la formazione sulla sicurezza?
Sì, senza deroghe. La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione generale da quattro ore e formazione specifica da quattro, otto o dodici ore in base al livello di rischio della mansione) si applica integralmente anche ai lavoratori agili. La modalità di svolgimento della prestazione non incide sull'obbligo formativo, che resta legato alla mansione e ai rischi ad essa connessi. Oltre alla formazione obbligatoria generale e specifica, il datore deve garantire al lavoratore agile una formazione aggiuntiva specifica sui rischi propri del lavoro fuori sede: corretta impostazione della postazione ergonomica domestica, gestione dei rischi elettrici in ambiente non aziendale, prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici da uso prolungato di videoterminali portatili, gestione dello stress e della disconnessione digitale. Questa formazione aggiuntiva è funzionale all'informativa ex art. 22 L. 81/2017 e si accompagna alla consegna del documento informativo sui rischi. La formazione può essere erogata anche in modalità e-learning o videoconferenza, purché preveda la verifica finale dell'apprendimento e il rilascio di un attestato. Il datore deve conservare gli attestati di formazione come prova dell'adempimento, anche ai fini delle ispezioni da parte degli organi di vigilanza.
Quali DPI ha diritto di ricevere il lavoratore agile?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dal DVR per la specifica mansione rimangono obbligatori anche quando la prestazione viene svolta in modalità agile. Il datore ha l'obbligo di fornirli gratuitamente ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal luogo di esecuzione del lavoro. Per la maggior parte delle mansioni d'ufficio svolte da remoto, i DPI tradizionali non sono necessari. Più rilevante è la questione delle attrezzature di lavoro ergonomiche: sedia ergonomica regolabile, supporto per laptop (laptop stand), monitor esterno, mouse e tastiera separati, poggiapolsi non rientrano nella categoria tecnica dei DPI ma costituiscono attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08. Il datore che non garantisce al lavoratore agile strumenti di lavoro ergonomicamente adeguati può incorrere in responsabilità per i disturbi muscolo-scheletrici (es. tendiniti, cervicalgie, sindrome del tunnel carpale) riconducibili all'inadeguatezza della postazione. L'accordo individuale ex L. 81/2017 deve quindi elencare gli strumenti forniti dall'azienda, le modalità di consegna e le procedure per la segnalazione di guasti o inadeguatezze. In caso di mansioni con rischi specifici (es. utilizzo di sostanze chimiche o agenti biologici anche da remoto, in contesti laboratoriali decentrati), i DPI previsti dal DVR devono essere comunque forniti.
Il RLS deve essere informato sugli accordi di lavoro agile?
Sì. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha un ruolo centrale nella gestione della sicurezza dei lavoratori agili e deve essere coinvolto a più livelli. In primo luogo, l'informativa scritta sui rischi ex art. 22 L. 81/2017 deve essere consegnata — o inviata tramite posta elettronica certificata — anche al RLS, con la stessa periodicità prevista per i lavoratori (almeno annualmente o ogni volta che cambiano le condizioni di rischio). In secondo luogo, il RLS deve essere consultato preventivamente sulle modifiche al DVR che riguardano l'introduzione o l'estensione del lavoro agile, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/08 che prevede la consultazione obbligatoria del RLS su valutazione dei rischi, scelta delle misure preventive e organizzazione della formazione. In terzo luogo, il RLS ha diritto di accesso ai dati relativi agli infortuni occorsi ai lavoratori agili e alle eventuali malattie professionali denunciate. Spetta al RLS verificare che le misure preventive adottate per i lavoratori agili siano adeguate e proporzionate ai rischi valutati, e segnalare al datore e all'organo di vigilanza eventuali carenze. La mancata consultazione del RLS costituisce violazione dell'art. 50 D.Lgs. 81/08, sanzionata con ammenda.
Lavoratori fragili e lavoro agile: ci sono obblighi specifici?
Sì. La normativa riconosce al lavoro agile una funzione protettiva per le categorie di lavoratori fragili, ovvero quei lavoratori per i quali la presenza fisica in azienda può comportare un rischio sanitario aggravato. Rientrano in questa categoria: lavoratori immunodepressi o affetti da patologie croniche gravi (oncologiche, cardiovascolari, respiratorie), donne in stato di gravidanza o nel periodo successivo al parto, lavoratori con disabilità certificate che rendono difficoltoso il trasporto verso la sede aziendale, lavoratori con condizioni psicologiche che beneficiano della flessibilità organizzativa. Il medico competente ha un ruolo centrale: nel giudizio di idoneità alla mansione ex art. 41 D.Lgs. 81/08, può indicare esplicitamente il lavoro agile come misura di tutela, prescrivendo limitazioni alla presenza in sede. Il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del medico competente e di valutare concretamente la possibilità di consentire il lavoro agile quando questa modalità è compatibile con la mansione. Durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, il legislatore ha espressamente previsto — con disposizioni temporanee poi prorogate — un diritto prioritario dei lavoratori fragili all'accesso al lavoro agile. Anche a regime ordinario, negare il lavoro agile a un lavoratore fragile per cui il medico competente lo ha indicato come misura di tutela può configurare inadempimento degli obblighi di sicurezza del datore.
Cosa succede se il datore non consegna l'informativa scritta sui rischi al lavoratore agile?
La mancata consegna dell'informativa scritta sui rischi ex art. 22 L. 81/2017 produce conseguenze su più piani. Sul piano amministrativo-sanzionatorio, la violazione dell'art. 22 L. 81/2017 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Sul piano della sicurezza sul lavoro, la mancata informativa può configurare autonomamente anche una violazione dell'art. 18 comma 1 lett. l) D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di consegnare ai lavoratori le necessarie informazioni sui rischi), sanzionata con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro. Sul piano della responsabilità civile e penale, in caso di infortunio o malattia professionale del lavoratore agile, la mancata consegna dell'informativa sui rischi costituisce un elemento che aggrava significativamente la posizione del datore: dimostra l'omissione di una misura preventiva specifica e può fondare la responsabilità per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, per omicidio colposo (art. 589 c.p.) con l'aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Sul piano probatorio, in assenza di prova documentale della consegna dell'informativa, il datore non può dimostrare di aver adempiuto all'obbligo: è quindi fondamentale raccogliere la firma del lavoratore — e del RLS — per ricevuta dell'informativa, conservando copia agli atti aziendali.
Il lavoro agile richiede una sezione specifica nel DVR?
Sì. La L. 81/2017 art. 22 stabilisce che il datore di lavoro consegna al lavoratore e al RLS una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro in modalità agile. Questa informativa non sostituisce il DVR, ma lo integra: il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato con una sezione dedicata ai lavoratori agili che valuti i rischi specifici della prestazione fuori sede. I rischi da considerare comprendono: (1) rischio da videoterminale (VDT) per postazioni non ergonomiche — monitor a distanza scorretta, illuminazione inadeguata, sedia priva di regolazione lombare; (2) rischio ergonomico muscolo-scheletrico per uso prolungato di laptop senza periferiche esterne; (3) rischio da microclima per ambienti domestici non climatizzati o mal ventilati; (4) rischio elettrico da impianti domestici non certificati a norma CEI; (5) rischio psicosociale da isolamento, difficoltà di disconnessione e stress da iperstimolazione digitale. Il mancato aggiornamento del DVR costituisce violazione dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro. La periodicità della revisione segue le stesse regole generali: ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o vengono introdotte nuove modalità organizzative, inclusa l'estensione del lavoro agile a nuove categorie di lavoratori.
Quali obblighi ha il datore di lavoro per la postazione domiciliare del lavoratore agile?
La normativa non impone al datore di lavoro un obbligo di sopralluogo fisico presso il domicilio del lavoratore agile: un accesso coatto all'abitazione privata sarebbe incompatibile con le tutele costituzionali del domicilio (art. 14 Cost.). Tuttavia, l'obbligo di tutela della salute e sicurezza rimane integro. Il datore deve adempiere a tre obblighi principali: (1) consegnare l'informativa scritta ex art. 22 L. 81/2017 che descriva i rischi ergonomici, di illuminazione, microclima e rischio elettrico tipici degli ambienti domestici, con indicazione delle misure preventive che il lavoratore deve adottare autonomamente; (2) fornire o contribuire alla fornitura di attrezzature di lavoro ergonomicamente adeguate (art. 71 D.Lgs. 81/08): laptop con monitor esterno, mouse e tastiera ergonomica, sedia regolabile; (3) raccogliere una dichiarazione di autocertificazione del lavoratore in cui si attesta che la postazione domiciliare rispetta i requisiti minimi di sicurezza indicati nell'informativa. L'autocertificazione non esonera il datore dalla responsabilità, ma costituisce un elemento organizzativo che dimostra l'adempimento dell'obbligo di informazione. L'accordo individuale ex art. 19 L. 81/2017 può prevedere sopralluoghi virtuali tramite videochiamate o check-list periodiche compilate dal lavoratore.
Il lavoratore agile ha diritto alla sorveglianza sanitaria?
Sì, senza eccezioni legate alla modalità di esecuzione della prestazione. Il D.Lgs. 81/08 non esclude i lavoratori agili dalla sorveglianza sanitaria: l'obbligo si determina in base ai rischi cui il lavoratore è esposto, non al luogo in cui presta la propria opera. Per i lavoratori addetti all'uso di videoterminali (VDT) per più di venti ore settimanali — soglia che include la maggior parte dei lavoratori agili impiegati in attività d'ufficio — la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08 e comprende: visita medica preventiva all'assunzione (o al cambio di mansione), visita periodica ogni cinque anni (ogni due anni per i lavoratori con età superiore a cinquanta anni o con problemi visivi già accertati), accertamento della funzione visiva e dell'apparato muscolo-scheletrico. Il medico competente deve essere informato della modalità di lavoro agile per aggiornare il protocollo sanitario aziendale con i rischi specifici della postazione remota. In presenza di particolari condizioni di salute, il medico competente può prescrivere nel giudizio di idoneità prescrizioni specifiche per la postazione domiciliare (es. uso obbligatorio di supporto ergonomico) o indicare il lavoro agile come misura di tutela per lavoratori fragili.
Un infortunio avvenuto a casa durante lavoro agile è riconosciuto dall'INAIL?
Sì, ma con limitazioni rispetto al lavoro in sede. La Circolare INAIL n. 48/2017 ha chiarito che l'infortunio sul lavoro avvenuto in luoghi diversi dalla sede aziendale durante il lavoro agile è tutelato dall'assicurazione INAIL, purché ricorrano tre condizioni: (1) nesso causale con l'attività lavorativa — l'evento lesivo deve essere avvenuto durante lo svolgimento effettivo della prestazione o in occasione di essa; (2) compatibilità oraria — l'infortunio deve essere accaduto durante il normale orario di lavoro o comunque durante lo svolgimento della prestazione concordata; (3) idoneità del luogo — il lavoratore deve trovarsi in un ambiente idoneo e scelto nel rispetto dell'accordo individuale. Diversa è la situazione per l'infortunio in itinere (tragitto casa-luogo di lavoro): il lavoratore agile che, nel giorno in cui presta la propria attività da remoto, non si sposta verso la sede aziendale non è coperto per l'infortunio in itinere relativo a tale spostamento, salvo che l'accordo individuale preveda diversamente. Infortuni avvenuti in aree domestiche non direttamente legate alla prestazione (es. cucina, bagno, giardino) o durante interruzioni personali non necessitate dall'attività lavorativa non sono coperti. Il datore deve essere prontamente informato dell'evento per adempiere all'obbligo di denuncia all'INAIL.
Qual è la forma richiesta per l'accordo di lavoro agile?
La L. 81/2017 art. 19 richiede la forma scritta per l'accordo individuale di lavoro agile, a pena di inefficacia: un accordo meramente orale non produce gli effetti giuridici previsti dalla norma e non vale come prova dell'avvenuta informativa sui rischi. L'accordo deve specificare: (1) le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in parte in sede e in parte in luoghi diversi, senza obbligo di postazione fissa; (2) la durata dell'accordo (a termine o a tempo indeterminato) e le causali di recesso; (3) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative per garantire la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche; (4) le misure di sicurezza e la modalità di consegna dell'informativa sui rischi ex art. 22 L. 81/2017; (5) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore entro i limiti dell'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Dal 2022, per il settore privato, è richiesto il deposito telematico dell'accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale cliclavoro.gov.it, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. La mancata comunicazione al Ministero non invalida l'accordo tra le parti ma espone il datore a sanzione amministrativa.
I lavoratori agili devono ricevere la formazione sulla sicurezza?
Sì, senza deroghe. La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione generale da quattro ore e formazione specifica da quattro, otto o dodici ore in base al livello di rischio della mansione) si applica integralmente anche ai lavoratori agili. La modalità di svolgimento della prestazione non incide sull'obbligo formativo, che resta legato alla mansione e ai rischi ad essa connessi. Oltre alla formazione obbligatoria generale e specifica, il datore deve garantire al lavoratore agile una formazione aggiuntiva specifica sui rischi propri del lavoro fuori sede: corretta impostazione della postazione ergonomica domestica, gestione dei rischi elettrici in ambiente non aziendale, prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici da uso prolungato di videoterminali portatili, gestione dello stress e della disconnessione digitale. Questa formazione aggiuntiva è funzionale all'informativa ex art. 22 L. 81/2017 e si accompagna alla consegna del documento informativo sui rischi. La formazione può essere erogata anche in modalità e-learning o videoconferenza, purché preveda la verifica finale dell'apprendimento e il rilascio di un attestato. Il datore deve conservare gli attestati di formazione come prova dell'adempimento, anche ai fini delle ispezioni da parte degli organi di vigilanza.
Quali DPI ha diritto di ricevere il lavoratore agile?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dal DVR per la specifica mansione rimangono obbligatori anche quando la prestazione viene svolta in modalità agile. Il datore ha l'obbligo di fornirli gratuitamente ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal luogo di esecuzione del lavoro. Per la maggior parte delle mansioni d'ufficio svolte da remoto, i DPI tradizionali non sono necessari. Più rilevante è la questione delle attrezzature di lavoro ergonomiche: sedia ergonomica regolabile, supporto per laptop (laptop stand), monitor esterno, mouse e tastiera separati, poggiapolsi non rientrano nella categoria tecnica dei DPI ma costituiscono attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08. Il datore che non garantisce al lavoratore agile strumenti di lavoro ergonomicamente adeguati può incorrere in responsabilità per i disturbi muscolo-scheletrici (es. tendiniti, cervicalgie, sindrome del tunnel carpale) riconducibili all'inadeguatezza della postazione. L'accordo individuale ex L. 81/2017 deve quindi elencare gli strumenti forniti dall'azienda, le modalità di consegna e le procedure per la segnalazione di guasti o inadeguatezze. In caso di mansioni con rischi specifici (es. utilizzo di sostanze chimiche o agenti biologici anche da remoto, in contesti laboratoriali decentrati), i DPI previsti dal DVR devono essere comunque forniti.
Il RLS deve essere informato sugli accordi di lavoro agile?
Sì. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha un ruolo centrale nella gestione della sicurezza dei lavoratori agili e deve essere coinvolto a più livelli. In primo luogo, l'informativa scritta sui rischi ex art. 22 L. 81/2017 deve essere consegnata — o inviata tramite posta elettronica certificata — anche al RLS, con la stessa periodicità prevista per i lavoratori (almeno annualmente o ogni volta che cambiano le condizioni di rischio). In secondo luogo, il RLS deve essere consultato preventivamente sulle modifiche al DVR che riguardano l'introduzione o l'estensione del lavoro agile, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/08 che prevede la consultazione obbligatoria del RLS su valutazione dei rischi, scelta delle misure preventive e organizzazione della formazione. In terzo luogo, il RLS ha diritto di accesso ai dati relativi agli infortuni occorsi ai lavoratori agili e alle eventuali malattie professionali denunciate. Spetta al RLS verificare che le misure preventive adottate per i lavoratori agili siano adeguate e proporzionate ai rischi valutati, e segnalare al datore e all'organo di vigilanza eventuali carenze. La mancata consultazione del RLS costituisce violazione dell'art. 50 D.Lgs. 81/08, sanzionata con ammenda.
Lavoratori fragili e lavoro agile: ci sono obblighi specifici?
Sì. La normativa riconosce al lavoro agile una funzione protettiva per le categorie di lavoratori fragili, ovvero quei lavoratori per i quali la presenza fisica in azienda può comportare un rischio sanitario aggravato. Rientrano in questa categoria: lavoratori immunodepressi o affetti da patologie croniche gravi (oncologiche, cardiovascolari, respiratorie), donne in stato di gravidanza o nel periodo successivo al parto, lavoratori con disabilità certificate che rendono difficoltoso il trasporto verso la sede aziendale, lavoratori con condizioni psicologiche che beneficiano della flessibilità organizzativa. Il medico competente ha un ruolo centrale: nel giudizio di idoneità alla mansione ex art. 41 D.Lgs. 81/08, può indicare esplicitamente il lavoro agile come misura di tutela, prescrivendo limitazioni alla presenza in sede. Il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del medico competente e di valutare concretamente la possibilità di consentire il lavoro agile quando questa modalità è compatibile con la mansione. Durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, il legislatore ha espressamente previsto — con disposizioni temporanee poi prorogate — un diritto prioritario dei lavoratori fragili all'accesso al lavoro agile. Anche a regime ordinario, negare il lavoro agile a un lavoratore fragile per cui il medico competente lo ha indicato come misura di tutela può configurare inadempimento degli obblighi di sicurezza del datore.
Cosa succede se il datore non consegna l'informativa scritta sui rischi al lavoratore agile?
La mancata consegna dell'informativa scritta sui rischi ex art. 22 L. 81/2017 produce conseguenze su più piani. Sul piano amministrativo-sanzionatorio, la violazione dell'art. 22 L. 81/2017 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Sul piano della sicurezza sul lavoro, la mancata informativa può configurare autonomamente anche una violazione dell'art. 18 comma 1 lett. l) D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di consegnare ai lavoratori le necessarie informazioni sui rischi), sanzionata con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro. Sul piano della responsabilità civile e penale, in caso di infortunio o malattia professionale del lavoratore agile, la mancata consegna dell'informativa sui rischi costituisce un elemento che aggrava significativamente la posizione del datore: dimostra l'omissione di una misura preventiva specifica e può fondare la responsabilità per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, per omicidio colposo (art. 589 c.p.) con l'aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Sul piano probatorio, in assenza di prova documentale della consegna dell'informativa, il datore non può dimostrare di aver adempiuto all'obbligo: è quindi fondamentale raccogliere la firma del lavoratore — e del RLS — per ricevuta dell'informativa, conservando copia agli atti aziendali.
Fonti normative
L. 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro agile) artt. 18-23