Risposta rapida
Per lo smart working il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi (art. 22 L. 81/2017), considerare la modalità agile nel DVR, formare il lavoratore e fornire strumenti sicuri. Non deve ispezionare l’abitazione. Infortuni durante la prestazione e nel tragitto ragionevole sono tutelati dall’INAIL.
Il lavoro agile è disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017; per tutto il resto si applica il D.Lgs. 81/2008.
Domande frequenti su lavoro agile e sicurezzaFAQ
Quali obblighi di sicurezza ha il datore di lavoro verso chi lavora in smart working?
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e gli consegna, insieme al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e quelli specifici connessi alla modalità di lavoro agile (art. 22, comma 1, L. 81/2017). È inoltre responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici che assegna al lavoratore (art. 18, comma 2). Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione (art. 22, comma 2).
Il lavoro agile va inserito nel DVR?
Sì. Il D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, quindi anche quelli della prestazione svolta fuori dai locali aziendali: uso prolungato del videoterminale, postura, organizzazione dei tempi e reperibilità, isolamento, uso di attrezzature fornite dall’azienda. Il datore di lavoro non controlla i luoghi scelti dal lavoratore, perciò la valutazione si concentra sui rischi legati alla modalità di lavoro e sulle istruzioni per scegliere luoghi idonei.
Il datore di lavoro deve verificare la postazione a casa del lavoratore?
No. Nel lavoro agile il luogo non è fisso e non è scelto dal datore di lavoro, che non ha l’obbligo né il potere di ispezionare l’abitazione. Deve però indicare nell’informativa i requisiti minimi del luogo e della postazione (illuminazione, sedia e piano di lavoro, impianto elettrico, comportamenti da evitare) e fornire attrezzature sicure. Diverso è il telelavoro, in cui la postazione è fissa e soggetta alle regole dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. 81/2008.
Il lavoratore agile deve fare la formazione sulla sicurezza?
Sì, come ogni lavoratore: formazione generale e specifica secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con l’aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. La formazione specifica deve trattare anche i rischi della modalità agile, in particolare videoterminale, ergonomia della postazione e organizzazione del lavoro.
Serve la sorveglianza sanitaria per chi lavora in smart working?
Sì, se ne ricorrono i presupposti: ad esempio chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, è soggetto a sorveglianza sanitaria (artt. 173 e 176 D.Lgs. 81/2008), indipendentemente dal luogo in cui lavora. Le visite si svolgono secondo il protocollo del medico competente.
Un infortunio a casa durante lo smart working è tutelato dall’INAIL?
Sì. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali (art. 23, comma 2, L. 81/2017). È tutelato anche l’infortunio in itinere tra l’abitazione e il luogo prescelto, quando la scelta è dettata da esigenze della prestazione o di conciliazione e risponde a criteri di ragionevolezza (comma 3). L’INAIL valuta il collegamento tra l’evento e l’attività lavorativa.
L’accordo di lavoro agile deve essere scritto?
Sì. L’accordo si stipula per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 19 L. 81/2017) e disciplina tra l’altro l’esecuzione della prestazione fuori dai locali, gli strumenti usati, i tempi di riposo e le misure per assicurare la disconnessione. Il datore di lavoro deve poi comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e le date di inizio e fine.
Il RLS ha un ruolo?
Sì. L’informativa annuale sui rischi va consegnata anche al RLS (art. 22, comma 1, L. 81/2017), che va consultato sulla valutazione dei rischi come per ogni altra modalità di lavoro (art. 50 D.Lgs. 81/2008).
Alcuni lavoratori hanno priorità nell’accesso al lavoro agile?
Sì. Il datore di lavoro che stipula accordi di lavoro agile deve dare priorità alle richieste di lavoratori con figli fino a 12 anni o senza limiti di età se con disabilità grave, di lavoratori con disabilità grave e di chi assiste familiari in condizioni di disabilità grave (art. 18, comma 3-bis, L. 81/2017). Il lavoratore che chiede di fruire del lavoro agile non può essere penalizzato.
Fonti normative
- L. 81/2017, art. 18 — Lavoro agile
- L. 81/2017, art. 19 — Forma e recesso
- L. 81/2017, art. 22 — Sicurezza sul lavoro
- L. 81/2017, art. 23 — Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
- D.Lgs. 81/2008, art. 173 — Definizioni (videoterminalista)
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione (comma 10, telelavoro)
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