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FAQ Smart Working e Sicurezza sul Lavoro — Obblighi D.Lgs. 81/08 e L. 81/2017

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza in modalità smart working: DVR, informativa sui rischi, DPI, sorveglianza sanitaria, infortuni in itinere, postazione ergonomica e accordo individuale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La L. 81/2017 e il D.Lgs. 81/08 impongono obblighi precisi anche per il lavoro agile: aggiornamento del DVR, informativa scritta sui rischi, sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT e accordo individuale con misure di disconnessione. Ti aiutiamo a verificare la conformità della tua organizzazione e a strutturare i documenti necessari.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, RLS e HR manager in merito alla corretta gestione della sicurezza dei lavoratori in smart working secondo la L. 81/2017 e il D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti su smart working e sicurezza sul lavoroFAQ

Le norme di sicurezza D.Lgs. 81/08 si applicano anche ai lavoratori in smart working?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente anche al lavoro agile (smart working), definito dalla L. 22 maggio 2017 n. 81, con gli adattamenti previsti dalla stessa legge. L'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, consegnando o inviando annualmente al lavoratore e al RLS l'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto. Il DVR deve essere aggiornato per includere la valutazione dei rischi specifici del lavoro agile (ergonomia della postazione casalinga, isolamento, stress, rischio elettrico da impianti domestici).
Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR per includere i lavoratori in smart working?
Sì. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprese le modalità organizzative. Il lavoro agile introduce rischi specifici che devono essere valutati: (1) rischio ergonomico per postazioni non ergonomiche (sedia non regolabile, monitor troppo basso, illuminazione inadeguata); (2) rischio psicosociale legato all'isolamento, alla difficoltà di disconnessione, all'aumento del carico cognitivo; (3) rischio elettrico da impianti domestici non a norma; (4) rischio incendio per concentrazione di apparecchiature elettriche; (5) stress lavoro-correlato da iperstimolazione digitale. Il DVR deve descrivere le misure preventive adottate (es. policy di disconnessione, autocheck ergonomico, formazione su corretta postazione) e il protocollo di monitoraggio.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire i DPI al lavoratore in smart working?
Dipende dalla valutazione dei rischi. Se il DVR ha identificato rischi specifici che richiedono l'uso di DPI (es. radiazioni ottiche da monitor in postazioni mal illuminate, rischio da uso prolungato di videoterminali), il datore è tenuto a fornire o a contribuire alla fornitura dei DPI necessari ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08. Nella pratica, per il lavoro da ufficio in remoto i DPI tradizionali raramente sono necessari, ma il datore deve assicurare che la postazione sia ergonomicamente adeguata. L'accordo individuale ex L. 81/2017 può specificare gli strumenti forniti dall'azienda (laptop, monitor aggiuntivo, sedia ergonomica) e le modalità di verifica della postazione.
Un infortunio in casa durante lo smart working è coperto dall'INAIL?
Sì, ma con alcune limitazioni rispetto al lavoro in sede. L'infortunio in itinere non è coperto se il lavoratore si muove all'interno dell'abitazione per ragioni non connesse al lavoro. L'infortunio durante la prestazione lavorativa vera e propria (es. caduta mentre si sposta per rispondere a una chiamata di lavoro, lesione da attrezzatura dell'azienda usata in smart working) è invece coperto dall'assicurazione INAIL se ricorrono i requisiti: nesso causale con l'attività lavorativa, compatibilità dell'orario con la prestazione, utilizzo di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attività. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la tutela INAIL per i lavoratori agili, purché il collegamento con l'attività lavorativa sia provabile. Il lavoratore ha l'obbligo di cooperare con il datore nell'attuazione delle misure di prevenzione.
Cosa deve contenere l'accordo individuale di smart working e quale riferimento ha per la sicurezza?
L'accordo individuale scritto (obbligatorio ex art. 19 L. 81/2017 per lo smart working in forma contrattuale stabile) deve indicare: modalità di esecuzione della prestazione (luoghi, orari, strumenti), tempi di riposo e misure per garantire la disconnessione, esercizio del potere direttivo e di controllo del datore, misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza. Il riferimento normativo per la sicurezza è l'art. 22 L. 81/2017, che impone la consegna dell'informativa scritta sui rischi. L'accordo può regolamentare anche la lista dei luoghi approvati per il lavoro, la verifica periodica della postazione, il diritto del datore a effettuare sopralluoghi virtuali (tramite check-list self-assessment), l'assicurazione e la responsabilità per danni a terzi.
La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori in smart working?
Sì, se la mansione svolta espone a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Il lavoro ai videoterminali (VDT) per più di 20 ore settimanali, incluso il lavoro in smart working, comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08 con visita medica ogni 5 anni (o ogni 2 anni per soggetti vulnerabili) e accertamento della vista. La modalità di esecuzione della prestazione (in ufficio o da remoto) non cambia il trigger della sorveglianza: se il lavoratore usa il videoterminale per oltre 20 ore settimanali, la sorveglianza è dovuta indipendentemente da dove si trova. Il datore deve garantire che il medico competente abbia informazioni aggiornate sulla modalità di lavoro agile per aggiornare il protocollo sanitario.
Il lavoratore in smart working ha diritto al rispetto dell'orario di lavoro e alla disconnessione?
Sì. La L. 81/2017 (art. 19) prevede esplicitamente che l'accordo individuale definisca i "tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro". Il Codice civile (art. 2107 c.c.) e il D.Lgs. 66/2003 sugli orari di lavoro si applicano anche allo smart working. La disconnessione è quindi un diritto-dovere: il lavoratore ha diritto di non rispondere a comunicazioni di lavoro nelle ore di riposo, il datore ha l'obbligo di non pretendere disponibilità oltre l'orario concordato. Violazioni possono configurare rischio di stress lavoro-correlato da iperstimolazione, con responsabilità del datore ex art. 28 D.Lgs. 81/08 se la valutazione del rischio non ha presidiato questo aspetto.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di sicurezza in smart working?
Le sanzioni si applicano in base alle specifiche violazioni: (1) omessa consegna dell'informativa scritta sui rischi (art. 22 L. 81/2017): ammenda da 100 a 300 euro; (2) mancato aggiornamento del DVR per includere i rischi dello smart working (art. 28 D.Lgs. 81/08): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro; (3) omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT oltre 20 ore settimanali: sanzioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 3.714 euro); (4) in caso di infortunio o malattia professionale causalmente connessa alla mancata valutazione dei rischi dello smart working, responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo ex artt. 589-590 c.p. con aggravante della violazione di norme di prevenzione.

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Domande frequentiFAQ

Le norme di sicurezza D.Lgs. 81/08 si applicano anche ai lavoratori in smart working?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente anche al lavoro agile (smart working), definito dalla L. 22 maggio 2017 n. 81, con gli adattamenti previsti dalla stessa legge. L'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, consegnando o inviando annualmente al lavoratore e al RLS l'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto. Il DVR deve essere aggiornato per includere la valutazione dei rischi specifici del lavoro agile (ergonomia della postazione casalinga, isolamento, stress, rischio elettrico da impianti domestici).
Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR per includere i lavoratori in smart working?
Sì. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprese le modalità organizzative. Il lavoro agile introduce rischi specifici che devono essere valutati: (1) rischio ergonomico per postazioni non ergonomiche (sedia non regolabile, monitor troppo basso, illuminazione inadeguata); (2) rischio psicosociale legato all'isolamento, alla difficoltà di disconnessione, all'aumento del carico cognitivo; (3) rischio elettrico da impianti domestici non a norma; (4) rischio incendio per concentrazione di apparecchiature elettriche; (5) stress lavoro-correlato da iperstimolazione digitale. Il DVR deve descrivere le misure preventive adottate (es. policy di disconnessione, autocheck ergonomico, formazione su corretta postazione) e il protocollo di monitoraggio.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire i DPI al lavoratore in smart working?
Dipende dalla valutazione dei rischi. Se il DVR ha identificato rischi specifici che richiedono l'uso di DPI (es. radiazioni ottiche da monitor in postazioni mal illuminate, rischio da uso prolungato di videoterminali), il datore è tenuto a fornire o a contribuire alla fornitura dei DPI necessari ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08. Nella pratica, per il lavoro da ufficio in remoto i DPI tradizionali raramente sono necessari, ma il datore deve assicurare che la postazione sia ergonomicamente adeguata. L'accordo individuale ex L. 81/2017 può specificare gli strumenti forniti dall'azienda (laptop, monitor aggiuntivo, sedia ergonomica) e le modalità di verifica della postazione.
Un infortunio in casa durante lo smart working è coperto dall'INAIL?
Sì, ma con alcune limitazioni rispetto al lavoro in sede. L'infortunio in itinere non è coperto se il lavoratore si muove all'interno dell'abitazione per ragioni non connesse al lavoro. L'infortunio durante la prestazione lavorativa vera e propria (es. caduta mentre si sposta per rispondere a una chiamata di lavoro, lesione da attrezzatura dell'azienda usata in smart working) è invece coperto dall'assicurazione INAIL se ricorrono i requisiti: nesso causale con l'attività lavorativa, compatibilità dell'orario con la prestazione, utilizzo di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attività. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la tutela INAIL per i lavoratori agili, purché il collegamento con l'attività lavorativa sia provabile. Il lavoratore ha l'obbligo di cooperare con il datore nell'attuazione delle misure di prevenzione.
Cosa deve contenere l'accordo individuale di smart working e quale riferimento ha per la sicurezza?
L'accordo individuale scritto (obbligatorio ex art. 19 L. 81/2017 per lo smart working in forma contrattuale stabile) deve indicare: modalità di esecuzione della prestazione (luoghi, orari, strumenti), tempi di riposo e misure per garantire la disconnessione, esercizio del potere direttivo e di controllo del datore, misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza. Il riferimento normativo per la sicurezza è l'art. 22 L. 81/2017, che impone la consegna dell'informativa scritta sui rischi. L'accordo può regolamentare anche la lista dei luoghi approvati per il lavoro, la verifica periodica della postazione, il diritto del datore a effettuare sopralluoghi virtuali (tramite check-list self-assessment), l'assicurazione e la responsabilità per danni a terzi.
La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori in smart working?
Sì, se la mansione svolta espone a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Il lavoro ai videoterminali (VDT) per più di 20 ore settimanali, incluso il lavoro in smart working, comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08 con visita medica ogni 5 anni (o ogni 2 anni per soggetti vulnerabili) e accertamento della vista. La modalità di esecuzione della prestazione (in ufficio o da remoto) non cambia il trigger della sorveglianza: se il lavoratore usa il videoterminale per oltre 20 ore settimanali, la sorveglianza è dovuta indipendentemente da dove si trova. Il datore deve garantire che il medico competente abbia informazioni aggiornate sulla modalità di lavoro agile per aggiornare il protocollo sanitario.
Il lavoratore in smart working ha diritto al rispetto dell'orario di lavoro e alla disconnessione?
Sì. La L. 81/2017 (art. 19) prevede esplicitamente che l'accordo individuale definisca i "tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro". Il Codice civile (art. 2107 c.c.) e il D.Lgs. 66/2003 sugli orari di lavoro si applicano anche allo smart working. La disconnessione è quindi un diritto-dovere: il lavoratore ha diritto di non rispondere a comunicazioni di lavoro nelle ore di riposo, il datore ha l'obbligo di non pretendere disponibilità oltre l'orario concordato. Violazioni possono configurare rischio di stress lavoro-correlato da iperstimolazione, con responsabilità del datore ex art. 28 D.Lgs. 81/08 se la valutazione del rischio non ha presidiato questo aspetto.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di sicurezza in smart working?
Le sanzioni si applicano in base alle specifiche violazioni: (1) omessa consegna dell'informativa scritta sui rischi (art. 22 L. 81/2017): ammenda da 100 a 300 euro; (2) mancato aggiornamento del DVR per includere i rischi dello smart working (art. 28 D.Lgs. 81/08): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro; (3) omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT oltre 20 ore settimanali: sanzioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 3.714 euro); (4) in caso di infortunio o malattia professionale causalmente connessa alla mancata valutazione dei rischi dello smart working, responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo ex artt. 589-590 c.p. con aggravante della violazione di norme di prevenzione.

Fonti normative

  • L. 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro agile) artt. 18-24
  • D.Lgs. 81/08 artt. 28, 36-37, Titolo VII (VDT)
  • D.Lgs. 66/2003 (orari di lavoro e disconnessione)
  • INAIL circolare n. 48/2017 — smart working e tutela assicurativa
  • Decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 (proroga smart working emergenziale) — prassi consolidata
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 formazione

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