La sorveglianza sanitariaè l'insieme degli atti medici preventivi e periodici finalizzati alla tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori esposti a rischi specifici. È definita all'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e comprende tutte le visite, gli accertamenti clinici e biologici, gli esami strumentali e le valutazioni effettuate dal medico competente in funzione della natura dei rischi e della normativa applicabile.
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Riferimento normativo
La sorveglianza sanitaria è disciplinata dagli articoli 41, 42 e 43 del D.Lgs. 81/08:
- Art. 41 — stabilisce le tipologie di visite mediche obbligatorie, i tempi di effettuazione, i giudizi di idoneità che il medico competente deve esprimere e la procedura di ricorso avverso il giudizio (comma 9).
- Art. 42— disciplina i provvedimenti conseguenti al giudizio del medico competente, incluse l'adibizione a mansioni equivalenti o inferiori e la garanzia di conservazione del trattamento economico in caso di inidoneità parziale o totale.
- Art. 43— regolamenta l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio da parte del medico competente, con obbligo di conservazione per almeno quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
La definizione di sorveglianza sanitaria è contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. m) dello stesso decreto.
Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza dei rischi lavorativi specificati dalla normativa. I principali contesti che la impongono includono:
- Movimentazione manuale di carichi (MMC)— artt. 167–171 D.Lgs. 81/08, quando l'esposizione comporta rischi per la colonna vertebrale.
- Esposizione a rumore — artt. 185–198 D.Lgs. 81/08, al superamento dei valori inferiori di azione (LEX 80 dB(A) / LpC,peak 135 dB(C)) e obbligatoria oltre i valori superiori di azione.
- Esposizione a vibrazioni — artt. 199–205 D.Lgs. 81/08, al superamento dei valori di azione per vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) e per vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
- Utilizzo di videoterminali (VDT) — artt. 173–179 D.Lgs. 81/08, per lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale per almeno venti ore settimanali.
- Esposizione ad agenti chimici pericolosi — artt. 224–229 D.Lgs. 81/08, per lavoratori esposti a sostanze o miscele classificate come pericolose e per le quali è prevista sorveglianza dalla normativa di settore.
- Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni — artt. 242–245 D.Lgs. 81/08.
- Esposizione ad agenti biologici — artt. 279–280 D.Lgs. 81/08, per lavoratori classificati nei gruppi di rischio 3 e 4 e in particolari contesti del gruppo 2.
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali — artt. 213–218 D.Lgs. 81/08, quando i valori di esposizione superano i limiti indicati dalla normativa.
- Esposizione a campi elettromagnetici — artt. 206–212 D.Lgs. 81/08, al superamento dei valori limite di esposizione.
- Lavoro notturno — D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, per i lavoratori adibiti al lavoro notturno.
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Tipologie di visite
L'art. 41 D.Lgs. 81/08 individua le seguenti tipologie di visita medica:
- Visita preventiva— effettuata prima dell'adibizione alla mansione a rischio, per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Consente al medico competente di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica prima dell'inizio dell'esposizione.
- Visita periodica — effettuata con periodicità stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario (di norma annuale, biennale o quinquennale in funzione del rischio). Può essere effettuata anche prima della scadenza su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore.
- Visita per rientro da assenza superiore a sessanta giorni continuativi— obbligatoria al rientro in servizio del lavoratore che abbia superato tale periodo di assenza per qualsiasi causa, al fine di valutare la persistenza dell'idoneità alla mansione specifica.
- Visita su richiesta del lavoratore — il lavoratore può richiedere visita medica qualora la ritenga correlata ai rischi professionali o alle proprie condizioni di salute. Il medico competente valuta la pertinenza della richiesta.
- Visita in occasione del cambio della mansione — effettuata quando il lavoratore è adibito a una mansione diversa con profilo di rischio differente, prima che il cambiamento abbia effetto.
- Visita alla cessazione del rapporto di lavoro — prevista nei casi disciplinati dalla normativa di settore, in particolare per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici di particolari categorie, con consegna delle cartelle sanitarie e di rischio.
Il protocollo sanitario
Il protocollo sanitario è il documento programmatico elaborato dal medico competente, in collaborazione con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che definisce:
- la tipologia degli accertamenti clinici e biologici da effettuare;
- la periodicità delle visite per ciascuna mansione e profilo di rischio;
- gli esami strumentali e di laboratorio previsti (es. audiometria, spirometria, esami ematochimici);
- i criteri adottati per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.
Il protocollo è parte integrante del DVR ed è allegato o richiamato nel documento di valutazione dei rischi. Va aggiornato ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzi variazioni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano (art. 29 D.Lgs. 81/08).
Giudizi di idoneità
A seguito di ogni visita medica, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può assumere le seguenti forme (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08):
- Idoneo — il lavoratore non presenta controindicazioni alla mansione specifica e può svolgerla senza limitazioni.
- Idoneo con prescrizioni— il lavoratore può svolgere la mansione a condizione che siano adottate specifiche misure correttive o l'uso di determinati dispositivi di protezione individuale indicati dal medico competente.
- Idoneo con limitazioni — il lavoratore può svolgere la mansione ma con esclusione di determinate attività, ambienti o condizioni operative precisate nel giudizio.
- Inidoneo temporaneamente — il lavoratore non può svolgere la mansione specifica per un periodo determinato, trascorso il quale va sottoposto a nuova valutazione.
- Inidoneo permanentemente— il lavoratore non può svolgere la mansione specifica in modo definitivo, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.
Il giudizio è comunicato in forma scritta sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la destinazione ad altra mansione, entro i termini indicati dal medico competente.
Ricorso avverso il giudizio
Contro il giudizio di idoneità del medico competente, il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS o Ispettorato Territoriale del Lavoro a seconda della materia) entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08.
L'organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti sanitari, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio impugnato. Il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del giudizio del medico competente, salvo diverso provvedimento dell'organo adito. La decisione dell'organo di vigilanza sostituisce a tutti gli effetti il giudizio del medico competente.
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Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro può scegliere il medico competente liberamente?
Cosa succede se il lavoratore rifiuta la visita medica?
Le cartelle sanitarie possono essere richieste dal lavoratore?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche nelle micro-imprese?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 2 c. 1 lett. m) (definizione sorveglianza sanitaria)
- D.Lgs. 81/08 — artt. 41, 42, 43 (visite mediche, provvedimenti conseguenti, cartelle sanitarie)
- D.Lgs. 81/08 — art. 38 (requisiti del medico competente)
- D.Lgs. 81/08 — Titolo VII (videoterminali, artt. 173–179)
- D.Lgs. 81/08 — Titolo VI (MMC, artt. 167–171)
- D.Lgs. 81/08 — Titolo VIII (agenti fisici: rumore artt. 185–198, vibrazioni artt. 199–205)
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