La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli accertamenti medici eseguiti dal medico competente per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica in relazione ai rischi a cui è esposto. È disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 ed è obbligatoria nei casi previsti dalla legge o dalla valutazione dei rischi.
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Definizione tecnica
La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva (prima dell’assunzione o del cambio di mansione), visita periodica (di norma annuale o secondo il protocollo definito dal medico competente), visita su richiesta del lavoratore, visita per cambio mansione, visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (es. esposizione ad agenti cancerogeni). Il medico competente formula un giudizio di idoneità: idoneo, idoneo con limitazioni o prescrizioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo permanentemente. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni.
Riferimento normativo
Art. 41 D.Lgs. 81/08 (modalità della sorveglianza); art. 25 (obblighi del medico competente); art. 18 (obblighi del datore di lavoro). Allegati specifici per agenti biologici (Titolo X), cancerogeni (Titolo IX capo II), chimici (Titolo IX capo I).
Esempi pratici
- Visita biennale al videoterminalista oltre i 50 anni con giudizio “idoneo con uso lenti correttive”.
- Visita annuale a operatore di carrello elevatore con prove specifiche e test della vista.
- Visita preventiva a nuovo addetto a esposizione a polveri di legno duro con audiometria di base.
Errori comuni
Limitare la sorveglianza alla sola visita generale: il protocollo deve essere ritagliato sui rischi valutati nel DVR. Non confondere il giudizio di idoneità con un certificato di malattia. Il datore di lavoro non può conoscere i dati clinici, solo il giudizio finale.
Glossario correlato
Domande frequentiFAQ
Chi nomina il medico competente?
Cosa fare se il lavoratore non concorda con il giudizio?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 artt. 25, 41
- INAIL — linee di indirizzo medico competente
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