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Sorveglianza sanitaria

L’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, che tutelano la salute dei lavoratori in relazione ai rischi della mansione.

Risposta rapida

La sorveglianza sanitaria è l’«insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa» (art. 2, comma 1, lett. m, D.Lgs. 81/2008). La effettua il medico competente ed è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge o quando il lavoratore la richiede e il medico la ritiene correlata ai rischi (art. 41, comma 1).

Quando è obbligatoria

Non dipende dal numero di dipendenti ma dai rischi emersi nel DVR. I casi principali previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono: movimentazione manuale dei carichi (art. 168), uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali (art. 176), rumore oltre i valori superiori di azione (art. 196), vibrazioni oltre i valori d’azione (art. 204), campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali (artt. 211 e 218), agenti chimici con rischio non irrilevante per la salute (art. 229), cancerogeni e mutageni (art. 242), amianto (art. 259), agenti biologici (art. 279), oltre al lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e alle verifiche su alcol e sostanze nelle mansioni a rischio.

Tipi di visita (art. 41, comma 2)

  • Preventiva, anche in fase preassuntiva: verifica l’assenza di controindicazioni alla mansione.
  • Periodica: di norma una volta l’anno, salvo diversa periodicità fissata dalle norme specifiche o dal medico competente nel protocollo sanitario.
  • Su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi professionali.
  • Al cambio di mansione, prima di adibire il lavoratore ai nuovi compiti.
  • Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa (per esempio agenti chimici e cancerogeni).
  • Alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

Le visite non possono servire ad accertare stati di gravidanza né negli altri casi vietati dalla legge (art. 41, comma 3).

Giudizi di idoneità e ricorso

Al termine di ogni visita il medico esprime per iscritto uno dei giudizi dell’art. 41, comma 6: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (con indicazione dei limiti di tempo); inidoneità permanente. Copia del giudizio va al lavoratore e al datore di lavoro. Contro il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territoriale (ASL) entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 41, comma 9).

Obblighi del datore di lavoro

  • Nominare il medico competente quando la sorveglianza è obbligatoria (art. 18, comma 1, lett. a).
  • Inviare i lavoratori alle visite entro le scadenze e non adibirli alla mansione senza il giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. g e bb).
  • Attuare le prescrizioni e, in caso di inidoneità, adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni compatibili (art. 42).

Errori frequenti

  • Far visitare tutti “per prudenza”: le visite non previste da un rischio specifico non sono legittime.
  • Dimenticare la visita al rientro dopo oltre 60 giorni di malattia.
  • Lasciare scadere le periodicità perché lo scadenziario non è collegato alle assunzioni e ai cambi di mansione.

Fonti normative

Voci e pagine collegate

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