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Registro infortuni

Il registro cartaceo degli infortuni non è più obbligatorio dal 23 dicembre 2015: le informazioni passano dalle comunicazioni telematiche all’INAIL.

Risposta rapida

Il registro infortuni era il registro, vidimato dall’ASL, in cui il datore di lavoro annotava gli infortuni con assenza di almeno un giorno. È stato abolito dal 23 dicembre 2015 dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015: oggi non va più istituito né tenuto, e non sono previste sanzioni per la sua assenza. Gli obblighi di comunicazione verso l’INAIL invece restano.

Cosa resta obbligatorio

  • Denuncia di infortunio all’INAIL per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento): entro due giorni dalla ricezione del certificato medico; entro 24 ore se l’infortunio è mortale o con pericolo di morte (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Si invia in via telematica.
  • Comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008), operativa dal 12 ottobre 2017: entro 48 ore dalla ricezione del certificato.

Perché tenere comunque una traccia interna

Anche senza registro, il datore di lavoro deve analizzare infortuni e quasi incidenti per aggiornare il DVR (art. 29, comma 3, prevede la rielaborazione a seguito di infortuni significativi). Un elenco interno con data, reparto, dinamica, giorni di assenza e azioni correttive permette anche di calcolare gli indici di frequenza e gravità.

Fonti normative

Voci collegate

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