Il registro infortuni era il registro, vidimato dall’ASL, in cui il datore di lavoro annotava gli infortuni con assenza di almeno un giorno. È stato abolito dal 23 dicembre 2015 dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015: oggi non va più istituito né tenuto, e non sono previste sanzioni per la sua assenza. Gli obblighi di comunicazione verso l’INAIL invece restano.
Cosa resta obbligatorio
- Denuncia di infortunio all’INAIL per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento): entro due giorni dalla ricezione del certificato medico; entro 24 ore se l’infortunio è mortale o con pericolo di morte (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Si invia in via telematica.
- Comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008), operativa dal 12 ottobre 2017: entro 48 ore dalla ricezione del certificato.
Perché tenere comunque una traccia interna
Anche senza registro, il datore di lavoro deve analizzare infortuni e quasi incidenti per aggiornare il DVR (art. 29, comma 3, prevede la rielaborazione a seguito di infortuni significativi). Un elenco interno con data, reparto, dinamica, giorni di assenza e azioni correttive permette anche di calcolare gli indici di frequenza e gravità.
Fonti normative
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