L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro, o tra il luogo di lavoro e quello in cui consuma abitualmente i pasti se non c’è una mensa aziendale. È tutelato dall’INAIL ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 1124/1965, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Le deviazioni o interruzioni non necessitate (cioè non dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o obblighi penalmente rilevanti) escludono la tutela.
Mezzo di trasporto
- A piedi o con mezzi pubblici: tutela piena sul percorso normale.
- Mezzo privato: tutelato solo se il suo uso è necessitato, ad esempio per assenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici, orari incompatibili, distanze non percorribili a piedi.
- Bicicletta: l’uso è sempre considerato necessitato, per le sue finalità ambientali (L. 221/2015, art. 5, comma 5).
Esclusioni
Non sono indennizzati gli infortuni causati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, o subiti dal conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida (art. 2, comma 3, DPR 1124/1965).
Cosa cambia per l’azienda
- L’infortunio va denunciato all’INAIL con le stesse regole e scadenze degli altri infortuni.
- Gli infortuni in itinere non incidono sull’oscillazione del tasso per andamento infortunistico e sono di norma conteggiati a parte nelle statistiche aziendali.
- Il rischio stradale nel tragitto non è sotto il controllo diretto del datore, ma quello durante le trasferte per lavoro sì e va valutato nel DVR.
Diverso è l’infortunio che avviene mentre si guida per lavoro (consegne, visite a clienti): è un infortunio in occasione di lavoro, non in itinere.
Fonti normative
Voci collegate
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