L'infortunio in itinereè l'evento lesivo subito dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, oppure tra due luoghi di lavoro nel caso di pluridipendenza. È tutelato dall'INAIL ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha codificato in via legislativa una protezione precedentemente riconosciuta solo in via giurisprudenziale.
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Definizione normativa (art. 12 D.Lgs. 38/2000)
L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 estende la tutela assicurativa INAIL agli infortuni occorsi durante:
- il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- il percorso tra due luoghi di lavoro, nei casi di lavoratori con più rapporti di lavoro subordinato (pluridipendenti);
- il tragitto tra il luogo di lavoro e quello di consumazione del pasto, qualora non esista una mensa aziendale.
Il percorso deve rispondere al criterio di "normalità": deve essere quello abitualmente percorso, razionale rispetto alla destinazione e privo di deviazioni o interruzioni non necessarie. La causa violenta deve essere collegata alla circolazione stradale o, più in generale, allo svolgimento del tragitto.
Copertura INAIL: chi è tutelato
La tutela per l'infortunio in itinere opera automaticamente per tutti i lavoratori subordinatiassicurati all'INAIL, senza necessità di specifica denuncia preventiva o autorizzazione del datore di lavoro per il singolo tragitto. Rientrano nella copertura:
- lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico;
- apprendisti;
- lavoratori somministrati (tramite agenzia);
- determinate categorie di lavoratori parasubordinati assicurati all'INAIL nei limiti delle rispettive norme di categoria.
Il percorso può essere effettuato a piedi, con mezzi pubblici o con mezzo privato; per quest'ultimo si applicano condizioni specifiche descritte nel paragrafo dedicato.
Condizioni per il riconoscimento della tutela
Affinché l'INAIL riconosca l'infortunio in itinere, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
- Percorso normale: il tragitto deve essere quello diretto e abituale tra abitazione e sede di lavoro, senza deviazioni non necessarie o interruzioni per ragioni personali estranee alle esigenze di vita quotidiana essenziali.
- Tempo congruo:l'infortunio deve avvenire in un arco temporale compatibile con l'orario di lavoro e con la durata normale del percorso.
- Finalità lavorativa: la motivazione prevalente del tragitto deve essere il raggiungimento del luogo di lavoro, non la soddisfazione di interessi personali.
- Causa violenta collegata alla circolazione:l'evento lesivo deve derivare da un rischio tipico connesso allo svolgimento del percorso (incidente stradale, caduta su marciapiede, investimento, ecc.).
Sono fatte salve le deviazioni necessitateda esigenze essenziali e improrogabili, come l'accompagnamento dei figli minori a scuola, purché la deviazione sia proporzionata e non trasformi il percorso in un tragitto prevalentemente personale.
Uso del mezzo privato
Il percorso con mezzo privato è coperto quando il suo utilizzo è necessitato, ovvero quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- assenza o inadeguatezza di servizi di trasporto pubblico sulla tratta;
- incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con l'orario di lavoro;
- distanza eccessiva della sede di lavoro dalle fermate dei mezzi pubblici;
- uso espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
L'uso del mezzo privato non è quindi coperto in via automatica: l'INAIL valuta caso per caso la necessità in concreto.
È causa di esclusione dalla tutela la colpa grave del lavoratore, che si verifica in presenza di comportamenti gravemente imprudenti o contrari alle norme del Codice della Strada. Rientrano in questa categoria:
- guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore ai limiti di legge);
- guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- guida senza patente o con patente revocata;
- violazioni gravi del Codice della Strada che abbiano contribuito in modo determinante alla causazione dell'evento (es. guida contromano ad alta velocità).
Non costituisce colpa grave una normale violazione del Codice della Strada (eccesso di velocità moderato, passaggio col rosso in condizioni di normale traffico), se non ha determinato direttamente e in modo esclusivo l'evento lesivo.
Telelavoro e smart working
In caso di lavoro agile (smart working) o telelavoro domiciliare, l'infortunio in itinere non è applicabile durante le ore di prestazione a domicilio: il lavoratore si trova nel proprio domicilio, che coincide con il luogo di lavoro, e non vi è alcun percorso da effettuare.
La tutela si applica invece al percorso verso la sede aziendale nei giorni in cui il lavoratore in smart working sia chiamato a recarsi fisicamente in azienda per esigenze organizzative o su richiesta del datore di lavoro. In tal caso il tragitto abitazione-sede aziendale è equiparato al normale percorso casa-lavoro e gode della copertura INAIL alle condizioni ordinarie.
Obblighi di denuncia all'INAIL
La denuncia dell'infortunio in itinere segue le stesse regole dell'infortunio sul lavoro ordinario:
- Denuncia entro 2 giorni:il datore di lavoro è obbligato a denunciare all'INAIL l'infortunio che abbia comportato un'inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento), a decorrere dal momento in cui ne ha ricevuto notizia dal lavoratore o dal medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965, come modificato).
- Comunicazione preliminare entro 24 ore:quando l'inabilità prevista è superiore a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a effettuare una comunicazione preliminare all'INAIL entro ventiquattro ore dal ricevimento del certificato medico, tramite i sistemi telematici messi a disposizione dall'Istituto.
- Casi di morte o pericolo di vita:la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore, con comunicazione immediata anche all'autorità di pubblica sicurezza.
Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell'infortunio subito, anche in itinere, e di consegnare il certificato medico nei tempi previsti.
Responsabilità datoriale
Il datore di lavoro non risponde civilmente dell'infortunio in itinere: trattandosi di un evento avvenuto al di fuori dell'organizzazione aziendale e durante un tragitto privato, non sussiste il nesso di occasionalità necessaria con l'attività lavorativa richiesto per l'infortunio sul lavoro in senso stretto.
Fa eccezione il caso in cui il datore di lavoro abbia organizzato direttamente il trasporto dei propri dipendenti (es. servizio di navetta aziendale, auto aziendale obbligatoria): in questa ipotesi l'infortunio rientra nella disciplina dell' infortunio sul lavoro ordinario (art. 2087 c.c.), con conseguente responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure di sicurezza del veicolo e del servizio di trasporto.
Sul piano contributivo e assicurativo, il premio INAIL copre anche gli infortuni in itinere dei lavoratori assicurati: il datore non sostiene oneri aggiuntivi rispetto alla normale assicurazione INAIL obbligatoria.
Infortunio in itinere vs infortunio in missione aziendale
L'infortunio in missione aziendalesi distingue dall'infortunio in itinere per i seguenti elementi:
- In missione:il lavoratore si trova fuori sede per disposizione del datore di lavoro (trasferta, visita a cliente, partecipazione a fiera, corso di formazione); tutto il periodo della missione è considerato "in occasione di lavoro", compreso il tragitto e le soste. L'infortunio è trattato come infortunio sul lavoro ordinario con le relative conseguenze sul piano della responsabilità datoriale.
- In itinere:il lavoratore percorre il tragitto casa-lavoro per propria scelta dei mezzi e dei tempi; il datore non ha organizzato né disposto le modalità del percorso. La tutela è quella più limitata dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000, con esclusione della responsabilità civile datoriale.
La distinzione rileva anche ai fini del danno differenziale: nell'infortunio in missione il lavoratore può agire contro il datore per il danno non coperto dall'indennizzo INAIL (danno differenziale); nell'infortunio in itinere tale azione è esperibile solo se il datore aveva organizzato il trasporto.
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Domande frequentiFAQ
L'incidente in bicicletta sul percorso casa-lavoro è tutelato?
Una deviazione per accompagnare i figli a scuola interrompe la tutela?
Il lavoratore in smart working che si reca in ufficio è tutelato in itinere?
Cosa succede se il lavoratore guida in stato di ebbrezza e subisce un incidente?
Quali sono le sanzioni per il datore che non denuncia l'infortunio nei termini?
Fonti normative
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — art. 12 (infortunio in itinere)
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria INAIL
- D.Lgs. 81/08 — art. 20 (obblighi del lavoratore) e art. 53 (obbligo di denuncia infortuni)
- INAIL — Circolare n. 62/2014 (micromobilità e bicicletta nel percorso casa-lavoro)
- Codice civile — art. 2087 (responsabilità del datore di lavoro per infortuni in missione)
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