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Infortunio in itinere

Infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L’infortunio in itinere è l’evento lesivo subito dal lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro, lavoro-casa, o tra due luoghi di lavoro, o durante il tragitto per consumare il pasto qualora non esista mensa aziendale. È tutelato dall’INAIL ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 38/2000.

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Definizione tecnica

L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 ha codificato in via legislativa una tutela già riconosciuta in via giurisprudenziale. Il riconoscimento richiede: (a) percorso normale, abituale e razionale; (b) tempo congruo; (c) finalità lavorativa del tragitto. È tutelato il percorso a piedi, con mezzo pubblico o privato; per il mezzo privato la copertura opera quando l’uso è “necessitato” (assenza di servizi pubblici, orari incompatibili, distanze elevate o sede di lavoro non raggiungibile diversamente). Sono esclusi gli eventi causati da condotta del lavoratore dolosa, da uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, dalla guida senza patente. Anche le deviazioni necessarie (ad esempio per accompagnare i figli a scuola) possono essere coperte se rispondono a esigenze essenziali e improrogabili.

Riferimento normativo

Art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38; Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965); circolari INAIL in materia (es. n. 62/2014 su micromobilità e bicicletta).

Esempi pratici

  • Lavoratore che cade in bicicletta sul tragitto abituale verso l’ufficio: rientra nella tutela.
  • Incidente in auto durante deviazione per accompagnare un figlio a scuola: coperto se necessitato.
  • Caduta in metropolitana al ritorno dal lavoro: rientra nella tutela INAIL.

Cosa non confondere

L’infortunio in itinere non è un infortunio “in occasione di lavoro” in senso stretto: la tutela è ampliata ma con presupposti più rigorosi. Non sono coperti gli eventi avvenuti durante interruzioni o deviazioni non necessitate, né gli infortuni causati da comportamenti dolosi o gravemente colposi.

Glossario correlato

Domande frequentiFAQ

L’infortunio con la bici è tutelato?
Sì: l’uso della bicicletta è sempre coperto, indipendentemente dalla disponibilità di mezzi pubblici, secondo le circolari INAIL applicative dell’art. 12 D.Lgs. 38/2000.
Le deviazioni dal percorso sono coperte?
Solo se necessitate da esigenze essenziali e improrogabili (es. accompagnare figli minori a scuola); le interruzioni voluttuarie escludono la tutela.

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