Per l’assicurazione INAIL è infortunio sul lavoro ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui derivi la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta che impedisca il lavoro per più di tre giorni (art. 2 DPR 1124/1965). La causa violenta è un fattore esterno che agisce in modo rapido e concentrato (un urto, un taglio, uno sforzo improvviso, un’inalazione acuta); l’occasione di lavoro è il legame tra l’attività lavorativa e il rischio che ha prodotto l’evento, anche se l’infortunio non avviene durante la mansione in senso stretto.
Occasione di lavoro, in pratica
- Sono coperti anche gli atti preparatori e accessori: cambiarsi nello spogliatoio, spostarsi tra reparti, la pausa nei locali aziendali.
- È coperto l’infortunio durante la guida per lavoro (consegne, trasferte, visite a clienti).
- Il rischio elettivo, cioè un comportamento volontario, abnorme ed estraneo alle finalità lavorative, interrompe il nesso e esclude la tutela. La semplice imprudenza o negligenza del lavoratore, invece, non la esclude.
La causa lenta e progressiva (esposizione prolungata a rumore, polveri, sovraccarico) non è infortunio ma può configurare una malattia professionale.
Adempimenti dell’azienda
- Denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, per prognosi superiori a tre giorni; entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte (art. 53 DPR 1124/1965).
- Comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportano assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/08).
- Analisi dell’evento e, se emergono nuovi rischi o misure inadeguate, rielaborazione del DVR entro 30 giorni in caso di infortuni significativi (art. 29, comma 3).
Fonti normative
Voci collegate
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