Il DVR è il documento in cui il datore di lavoro riporta la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma per migliorarle nel tempo. Lo deve avere ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore. Valutare i rischi e redigere il DVR sono obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17 D.Lgs. 81/08). Il DVR non ha una scadenza fissa: va rielaborato entro 30 giorni quando si verifica uno dei casi indicati dall’art. 29, comma 3.
Chi è obbligato
L’obbligo riguarda qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia almeno un lavoratore nel senso dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08: dipendenti a tempo indeterminato o determinato, apprendisti, tirocinanti, soci lavoratori di cooperative e società, lavoratori somministrati (per la parte che compete all’utilizzatore). Il numero di addetti non cambia l’obbligo, ma il modo di assolverlo:
- fino a 10 lavoratori il datore di lavoro effettua la valutazione sulla base delle procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012 (art. 29, comma 5), salvo le attività escluse dall’art. 29, comma 7;
- fino a 50 lavoratori può scegliere se usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 6);
- oltre questa soglia il DVR segue la forma ordinaria dell’art. 28.
Per una nuova impresa la valutazione va fatta subito, mentre il documento deve essere completato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis). Nel frattempo il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di prevenzione.
Cosa deve contenere (art. 28, comma 2)
| Lettera | Contenuto richiesto |
|---|---|
| a) | Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati |
| b) | Misure di prevenzione e protezione attuate e DPI adottati |
| c) | Programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza |
| d) | Procedure per attuare le misure e ruoli aziendali incaricati, con competenze e poteri adeguati |
| e) | Nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente che hanno partecipato alla valutazione |
| f) | Mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento |
La valutazione deve comprendere tutti i rischi, compresi quelli che l’art. 28, comma 1 elenca in modo espresso: stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipo di contratto. Il documento deve avere data certa, o una data attestata dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da quella di RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato. Si può tenere anche in formato digitale.
Chi partecipa
Il datore di lavoro effettua la valutazione in collaborazione con l’RSPP e, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, con il medico competente. Prima deve consultare il RLS (art. 29, commi 1 e 2). Il RLS ha diritto di ricevere una copia del documento, anche su supporto informatico (art. 18, comma 1, lett. o). Il DVR è custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4) e non va inviato ad ASL o Ispettorato: va esibito quando lo chiedono gli organi di vigilanza.
Quando va rielaborato
La legge non fissa una scadenza periodica (non esiste un “rinnovo triennale”). Secondo l’art. 29, comma 3, la valutazione e il documento vanno rielaborati entro 30 giorni nei seguenti casi:
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la sicurezza;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito. Entro i 30 giorni bisogna completare il documento. Nella pratica, rientrano in questi casi il trasferimento in una nuova sede, l’introduzione di una macchina o di una sostanza pericolosa, una nuova mansione o un infortunio con assenza prolungata.
Errori che emergono più spesso nei controlli
- Modello generico non riferito ai luoghi, alle attrezzature e alle mansioni reali.
- Mancano la data certa o le firme che la attestano.
- Documento non rielaborato dopo un cambio di sede, di lavorazioni o di macchine.
- Rischi “trasversali” non valutati: stress lavoro-correlato, gravidanza, lavoratori stranieri.
- Il programma di miglioramento non indica chi deve fare cosa (lettere c e d).
- Il RLS non è stato consultato, oppure non c’è traccia scritta della consultazione.
Sanzioni
Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi o l’adozione del DVR è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda (art. 55, comma 1, lett. a). L’arresto va da 4 a 8 mesi nelle aziende e nelle attività a rischio elevato indicate dal comma 2 (ad esempio quelle con esposizione ad amianto o ad agenti cancerogeni). Sono punite con la sola ammenda la redazione di un DVR privo di alcuni contenuti dell’art. 28, comma 2, e la mancata rielaborazione secondo l’art. 29 (art. 55, commi 3 e 4). Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente (art. 306, comma 4-bis).
Termini collegati
Il DVR non va confuso con il DUVRI, che il committente redige per i rischi da interferenza negli appalti. Non va confuso nemmeno con il POS e il PSC dei cantieri. Per le domande operative (aggiornamento, firma, procedure standardizzate) vedi le FAQ sul DVR.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 17 — Obblighi non delegabili
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- DM 30 novembre 2012 — Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
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