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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Definizione operativa, riferimenti normativi e contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal Testo Unico Sicurezza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è l’atto con cui il datore di lavoro identifica, valuta e gestisce tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nella propria azienda. È obbligatorio per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno un lavoratore, secondo gli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. Va aggiornato in caso di modifiche significative dell’organizzazione, dei processi, delle attrezzature o a seguito di infortuni rilevanti.

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Definizione

Il DVR è un documento sostanziale, non un mero adempimento formale: descrive l’organizzazione, le mansioni, i pericoli individuati, la valutazione dei rischi residui dopo le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma delle misure di miglioramento, le procedure di emergenza, i ruoli e i nominativi delle figure della prevenzione (RSPP, medico competente, RLS) e dei lavoratori incaricati di primo soccorso e antincendio.

Riferimento normativo

Il DVR è disciplinato dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L’art. 17 stabilisce che la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. L’art. 28 elenca i contenuti minimi del documento. L’art. 29 ne definisce le modalità di redazione, la collaborazione con RSPP e medico competente e la consultazione del RLS. Il DVR deve avere data certa e firma del datore di lavoro.

Esempi pratici

  • Un ufficio amministrativo redige il DVR analizzando rischi da videoterminale, stress lavoro-correlato, microclima e movimentazione manuale di pesi modesti.
  • Una piccola officina valuta rischi meccanici, rumore, vibrazioni, agenti chimici, elettrici e include istruzioni operative e DPI per ogni mansione.
  • Un’azienda con cantieri integra il DVR con DUVRI e PSC quando opera in regime di appalto o subappalto.

Quando si aggiorna

Il DVR va rielaborato in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, o a seguito di infortuni significativi e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La rielaborazione deve avvenire nel rispetto dei tempi previsti dalla norma.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio il DVR?
È obbligatorio per ogni datore di lavoro pubblico o privato che occupi almeno un lavoratore, anche apprendista, collaboratore o socio lavoratore equiparato, secondo le definizioni del D.Lgs. 81/08.
Chi firma il DVR?
Il DVR è firmato dal datore di lavoro, dall’RSPP e dal medico competente (se nominato), con consultazione del RLS. La firma del datore di lavoro non è delegabile.

Fonti normative

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