Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’attività o dell’unità produttiva e ne esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b, D.Lgs. 81/08). È la figura principale del sistema prevenzionistico, con obblighi non delegabili (art. 17) e altri delegabili (art. 18) entro i limiti dell’art. 16.
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Definizione
La qualifica di datore di lavoro non dipende solo dalla titolarità formale, ma dall’effettivo esercizio dei poteri organizzativi e di spesa. Nel pubblico impiego, il datore di lavoro è il dirigente al vertice dell’ufficio cui sono attribuite tali competenze, individuato con atto.
Riferimento normativo
L’art. 17 elenca i due obblighi non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con conseguente redazione del DVR e la designazione del RSPP. L’art. 18 elenca gli obblighi delegabili (nomina del medico competente, fornitura DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, gestione emergenze, ecc.). L’art. 16 disciplina i requisiti della delega di funzioni: forma scritta, requisiti del delegato, autonomia di spesa, accettazione e adeguata pubblicità.
Esempi pratici
- L’amministratore unico di una SRL è datore di lavoro per i lavoratori dipendenti della società.
- In una PA, il datore di lavoro è il dirigente individuato con atto formale, non l’ente nel suo complesso.
- Il datore di lavoro può delegare al direttore di stabilimento la gestione operativa della sicurezza tramite delega scritta, ma resta titolare degli obblighi non delegabili.
Responsabilità
Il datore di lavoro risponde penalmente (artt. 55 e seguenti D.Lgs. 81/08) e civilmente delle violazioni relative agli obblighi propri. Anche in presenza di delega valida ai sensi dell’art. 16, mantiene un obbligo di vigilanza sull’operato del delegato.
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Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro può delegare la valutazione dei rischi?
La delega di funzioni esonera il datore di lavoro da responsabilità?
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