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Art. 18 D.Lgs. 81/08: obblighi del datore di lavoro e del dirigente

L’elenco operativo degli obblighi di sicurezza: cosa prevede ogni lettera, come si dimostra di averla rispettata, chi ne risponde.

Risposta rapida

L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi che gravano sul datore di lavoro e sui dirigenti «secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite»: nominare il medico competente, designare gli addetti alle emergenze, individuare i preposti, fornire i DPI, formare e informare i lavoratori, inviarli alle visite, gestire emergenze e appalti, comunicare all’INAIL infortuni e nominativi dei RLS. A differenza degli obblighi dell’art. 17, questi possono essere delegati con le forme dell’art. 16.

Chi è obbligato

Il comma 1 si rivolge al datore di lavoro e ai dirigenti. Il dirigente risponde degli obblighi che rientrano nei poteri gerarchici e funzionali che ha effettivamente ricevuto: un responsabile di produzione risponde della fornitura dei DPI e della vigilanza nel suo reparto, non della nomina del medico competente se non ha potere di spesa per farla. Il comma 3-bis aggiunge l’obbligo di vigilare sull’adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente, ferma la responsabilità esclusiva di questi ultimi quando l’inadempimento è solo loro.

Le lettere del comma 1, con le prove da conservare

Lett.ObbligoCome si attua e si dimostra
aNominare il medico competente nei casi previstiQuando la valutazione dei rischi o una norma prevede la sorveglianza sanitaria (art. 41).
bDesignare gli addetti a prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenzeLettera di designazione e corso: D.M. 2/9/2021 per l’antincendio, D.M. 388/2003 per il primo soccorso.
b-bisIndividuare il preposto o i prepostiObbligo introdotto dalla L. 215/2021: va individuato chi sovrintende all’attività lavorativa; i CCNL possono prevedere un emolumento.
cTener conto delle capacità e condizioni dei lavoratori nell’affidare i compitiMansione coerente con giudizio di idoneità, formazione ed esperienza.
dFornire i DPI necessari e idonei, sentiti RSPP e medico competenteRegistro di consegna firmato e addestramento per i DPI di terza categoria.
eConsentire l’accesso alle zone a rischio grave e specifico solo ai lavoratori istruitiAree segregate, permessi di lavoro, elenco autorizzati.
fRichiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendaliProcedure scritte e richiami documentati; l’uso dei DPI va preteso, non solo raccomandato.
gInviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianzaScadenziario visite; vietato adibire alla mansione chi non ha il giudizio di idoneità.
g-bisComunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoroServe per chiudere la cartella sanitaria e, nei casi previsti, per la visita di fine rapporto.
h, i, mAdottare le misure per le emergenze e per il pericolo grave e immediatoPiano di emergenza, istruzioni per abbandonare il posto di lavoro, divieto di far riprendere l’attività finché il pericolo persiste.
lAdempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37)Corsi secondo l’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e registro dell’addestramento.
n, o, sConsentire al RLS di verificare le misure, consegnargli copia del DVR e consultarloIl DVR si consulta esclusivamente in azienda; la consultazione va verbalizzata.
pElaborare il DUVRI negli appalti interni e consegnarne copia al RLSArt. 26, comma 3.
rComunicare all’INAIL i dati degli infortuniA fini statistici quelli con assenza di almeno un giorno oltre quello dell’evento; a fini assicurativi quelli oltre tre giorni.
tAdottare le misure di prevenzione incendi e di evacuazioneCommisurate a dimensione e rischi, secondo il D.M. 3/9/2021 e il D.M. 2/9/2021.
uMunire i lavoratori in appalto o subappalto di tessera di riconoscimentoCon fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
vConvocare la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratoriAlmeno una volta l’anno (art. 35).
zAggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttiviCollegato alla rielaborazione del DVR dell’art. 29, comma 3.
aaComunicare all’INAIL i nominativi dei RLSIn via telematica, in caso di nuova elezione o designazione.
bbVigilare affinché non siano adibiti alla mansione lavoratori senza giudizio di idoneitàControllo incrociato tra scadenziario visite e turni.

Le lettere non riportate riguardano casi più specifici, come la lettera q (provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate causino rischi per la popolazione o deteriorino l’ambiente esterno). Il testo integrale, con le modifiche successive al 2008, è consultabile nell’articolo su Normattiva.

Obblighi strutturali negli edifici pubblici

Il comma 3 stabilisce che, per gli edifici delle pubbliche amministrazioni, gli interventi strutturali e di manutenzione restano a carico dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura: il datore di lavoro (ad esempio il dirigente scolastico) adempie richiedendoli formalmente all’ente proprietario.

Sanzioni principali

L’art. 55 fissa pene diverse lettera per lettera. Tra le più contestate, per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023:

  • omessa nomina del medico competente (lett. a) e mancata fornitura dei DPI (lett. d): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (art. 55, c. 5, lett. d);
  • omessa formazione e informazione (lett. l, in relazione agli artt. 36 e 37): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, c. 5, lett. c), raddoppiata oltre cinque lavoratori coinvolti e triplicata oltre dieci (c. 6-bis);
  • omesso DUVRI (lett. p): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.

Per le altre lettere la pena è indicata nei commi 4 e 5 dell’art. 55; le violazioni penali sono di norma definite con la prescrizione e il pagamento previsti dal D.Lgs. 758/1994.

Errori frequenti

  • Preposti presenti di fatto (capoturno, capocantiere, responsabile di sala) ma mai individuati per iscritto.
  • DPI consegnati senza firma del lavoratore o senza addestramento per quelli di terza categoria.
  • Lavoratori ancora in mansione con visita periodica scaduta.
  • Nomina del RLS non comunicata all’INAIL dopo una nuova elezione.
  • Dirigenti con responsabilità di reparto che non sanno di esserlo e non hanno frequentato il corso di 12 ore.

Domande frequentiFAQ

Gli obblighi dell’art. 18 valgono anche con un solo dipendente?
Sì. Si applicano dal primo lavoratore come definito dall’art. 2, compresi soci lavoratori, tirocinanti e lavoratori somministrati. Alcuni obblighi hanno soglie proprie, come la riunione periodica oltre i 15 lavoratori.
Il dirigente risponde anche se non ha firmato una delega?
Sì, nei limiti dei poteri che esercita. La qualifica di dirigente dipende dalle funzioni effettivamente svolte (art. 2 e art. 299), non dal contratto o dalla firma di una delega.
Entro quando va comunicato un infortunio all’INAIL?
Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni la denuncia ai fini assicurativi va presentata entro due giorni dalla ricezione del certificato medico; quelli con almeno un giorno di assenza vanno comunicati a fini statistici entro 48 ore.

Fonti normative

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