L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi gestionali del datore di lavoro e del dirigente: nomina del medico competente, designazione degli addetti emergenza, fornitura dei DPI, informazione e formazione dei lavoratori, consultazione del RLS, convocazione della riunione periodica e altri adempimenti operativi.
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Ambito di applicazione
Si applica al datore di lavoro e al dirigente, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, in tutte le aziende destinatarie del Testo Unico.
Contenuti chiave
- Nomina del medico competente quando obbligatoria.
- Designazione degli addetti antincendio, primo soccorso e gestione emergenze.
- Fornitura dei DPI necessari e adeguati al rischio.
- Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
- Consultazione del RLS e convocazione della riunione periodica (aziende oltre 15 lavoratori).
- Comunicazione di infortuni e malattie professionali.
Relazione con altri articoli
L’art. 18 va letto insieme all’art. 17 (obblighi non delegabili), all’art. 28 (DVR) e all’art. 37 (formazione). Molti adempimenti dell’art. 18 sono delegabili, ma il datore mantiene l’obbligo di vigilanza.
Sanzioni
La violazione degli obblighi dell’art. 18 è sanzionata dall’art. 55 con ammende e arresto graduati in base alla disposizione violata. Le sanzioni vanno verificate sul testo aggiornato.
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Domande frequentiFAQ
Quali nomine deve effettuare il datore di lavoro?
È obbligatoria la riunione periodica?
Gli obblighi dell’art. 18 possono essere delegati?
Fonti normative
- Art. 18 D.Lgs. 81/08 — obblighi del datore di lavoro
- Art. 16 D.Lgs. 81/08 — delega di funzioni
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
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