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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori: artt. 38-42 D.Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti: lo diventa quando una norma o la valutazione dei rischi la prevede. Requisiti del medico competente, visite, giudizi, ricorso e inidoneità nel testo vigente, aggiornato alla L. 203/2024 e al DL 159/2025.

Risposta rapida

La sorveglianza sanitaria è l’insieme delle visite e degli accertamenti con cui il medico competente valuta l’idoneità del lavoratore alla mansione. È obbligatoria nei casi previsti dalla legge (rumore, agenti chimici non irrilevanti, videoterminali per almeno 20 ore settimanali, lavoro notturno) e su richiesta del lavoratore correlata ai rischi. La disciplano gli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.

Cosa regolano gli artt. 38-42 e a chi si applicano

La sezione V del Capo III del D.Lgs. 81/2008 riguarda ogni datore di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, ha almeno un lavoratore esposto a un rischio per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria. In quel caso l’art. 18, comma 1, lett. a) obbliga a nominare il medico competente «nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi». Se nessun caso ricorre, il medico non va nominato, ma la scelta va motivata nel DVR.

Gli articoli sono stati toccati di recente da due interventi: la L. 13 dicembre 2024, n. 203 (preassuntiva affidata al medico competente, rientro dopo 60 giorni solo se il medico lo ritiene necessario, ricorso all’ASL) e il DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 198/2025 (visita per alcol e sostanze, requisiti delle strutture esterne). Il testo dell’art. 41 che commentiamo è quello vigente dal 31 dicembre 2025, verificato su Normattiva. Per una definizione sintetica del termine vedi la voce di glossario sulla sorveglianza sanitaria.

Quando è obbligatoria: i casi più frequenti

RischioCondizioneRiferimento D.Lgs. 81/08
RumoreEsposizione oltre il valore superiore di azione (85 dB(A)); su richiesta o se il medico lo ritiene necessario oltre il valore inferiore (80 dB(A))Art. 196
VibrazioniEsposizione oltre i valori d’azione giornalieriArt. 204
Agenti chimiciRischio non «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute»Art. 229
Cancerogeni e mutageni, amiantoLavoratori esposti secondo la valutazioneArtt. 242 e 259
Agenti biologiciQuando la valutazione evidenzia un rischio per la saluteArt. 279
VideoterminaliUso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanaliArt. 176
Movimentazione manuale dei carichiQuando la valutazione evidenzia un rischioArt. 168
Lavoro notturnoLavoratori notturniArt. 14 D.Lgs. 66/2003

Il quadro è completato dall’art. 41, comma 1: la sorveglianza è effettuata «nei casi previsti dalla normativa vigente» e «qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi». Un ufficio i cui impiegati usano il computer meno di 20 ore settimanali, senza altri rischi, di norma non ha obbligo. Le valutazioni da cui dipende la decisione sono quelle su rumore, agenti chimici e videoterminali.

Artt. 38-40: chi può fare il medico competente

L’art. 38 richiede uno dei titoli elencati: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docenza nelle stesse discipline, autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/1991, oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale con il percorso universitario integrativo. Serve anche l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti e la partecipazione all’ECM, con almeno il 70 per cento dei crediti in medicina del lavoro; dalla L. 203/2024 (comma 4-bis) il Ministero della Salute verifica periodicamente il mantenimento del requisito.

L’art. 39 consente di incaricare un dipendente, un libero professionista o una struttura esterna convenzionata; il DL 159/2025 (comma 2-bis) rinvia a un decreto del Ministro della Salute i requisiti di queste strutture. Il datore di lavoro garantisce autonomia al medico e paga gli accertamenti specialistici; con più sedi può nominare più medici con un coordinatore. L’art. 40 impone al medico di trasmettere, entro il primo trimestre dell’anno successivo e per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio (Allegato 3B). Per la scelta e l’incarico vedi come nominare il medico competente.

Art. 41, commi 2-4: le visite previste

  1. Preventiva, «anche in fase preassuntiva», per constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione (lett. a).
  2. Periodica: «di norma, in una volta l’anno», salvo periodicità diversa fissata da norme specifiche o dal medico in base al rischio; l’organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità diversi con provvedimento motivato (lett. b).
  3. Su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che il lavoro può peggiorare (lett. c).
  4. Al cambio di mansione (lett. d).
  5. Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa (lett. e).
  6. Prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi, «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»; se non la ritiene necessaria, il medico esprime comunque il giudizio (lett. e-ter).
  7. Dal DL 159/2025, visita prima o durante il turno quando c’è «ragionevole motivo» di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, per le attività ad elevato rischio di infortuni (lett. e-quater).

Le visite sono «a cura e spese del datore di lavoro» e comprendono gli esami mirati al rischio (comma 4). Non possono essere fatte per accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati (comma 3). Il comma 2-bis chiede al medico di tener conto degli esami già effettuati e risultanti dalla copia della cartella in possesso del lavoratore, per evitare ripetizioni. Il comma 4-bis prevede, entro il 31 dicembre 2026, un accordo Stato-Regioni che rivisiti condizioni e modalità degli accertamenti su alcol e tossicodipendenza.

Giudizi di idoneità, ricorso e inidoneità (art. 41, commi 5-9 e art. 42)

Gli esiti vanno nella cartella sanitaria e di rischio (comma 5). Il medico esprime per iscritto uno dei quattro giudizi del comma 6 (idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, con i limiti di validità; inidoneità permanente) e ne consegna copia al lavoratore e al datore di lavoro. Contro il giudizio, anche preassuntivo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione all’ASL territorialmente competente, che conferma, modifica o revoca il giudizio (comma 9).

L’art. 42 impone al datore di lavoro di attuare le misure indicate dal medico e, in caso di inidoneità, di adibire il lavoratore «ove possibile» a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, «garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza», anche alla luce della L. 68/1999. Prima di valutare qualsiasi altra soluzione conviene documentare per iscritto la verifica delle mansioni alternative compatibili con il giudizio.

Obblighi e sanzioni: tabella di sintesi

ObbligoChiSanzione dal 6 ottobre 2023
Nominare il medico competente (art. 18, c. 1, lett. a)Datore di lavoro e dirigenteArresto 2-4 mesi o ammenda 2.135,76-8.543,02 euro (art. 55, c. 5, lett. d)
Inviare i lavoratori a visita entro le scadenze (art. 18, c. 1, lett. g)Datore di lavoro e dirigenteAmmenda 2.847,69-5.695,36 euro (art. 55, c. 5, lett. e); doppia oltre 5 lavoratori, tripla oltre 10
Non adibire alla mansione chi è privo del giudizio di idoneità (art. 18, c. 1, lett. bb)Datore di lavoro e dirigenteSanzione amministrativa 1.423,83-6.407,28 euro (art. 55, c. 5, lett. g)
Non effettuare visite vietate, ad esempio per gravidanza (art. 41, c. 3)Datore di lavoro e dirigenteSanzione amministrativa 2.847,69-9.397,33 euro (art. 55, c. 5, lett. f)
Giudizio scritto e consegnato, cartella aggiornata, dati Allegato 3B (artt. 40 e 41)Medico competenteSanzione amministrativa 1.423,83-5.695,36 euro (art. 58, lett. e)

Esempio: un’azienda di 12 dipendenti con 8 addetti esposti a rumore oltre 85 dB(A) non ha mai inviato a visita i lavoratori. Oltre alla contestazione per l’omessa nomina del medico, l’ammenda per l’art. 18, lett. g) riguarda più di cinque lavoratori e viene raddoppiata: da 5.695,38 a 11.390,72 euro. I lavoratori vanno inoltre sospesi dalla mansione a rischio finché non hanno il giudizio di idoneità, per non incorrere nella lett. bb).

Conseguenze pratiche ed errori tipici

  • Medico nominato ma protocollo sanitario non coerente con i rischi del DVR.
  • Visite periodiche scadute senza uno scadenziario condiviso tra azienda e medico.
  • Lavoratore rientrato dopo 70 giorni di malattia senza aver chiesto al medico se serve la visita.
  • Giudizio con prescrizioni archiviato senza applicare le limitazioni in reparto.
  • Visita preassuntiva fatta svolgere da un medico diverso dal medico competente.

Ti aiutiamo a verificare se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, a coordinare DVR e protocollo sanitario e a impostare lo scadenziario delle visite; se una visita è già scaduta, vedi cosa fare alla scadenza della sorveglianza.

Domande frequentiFAQ

Il lavoratore può rifiutare la visita?
No. L’art. 20, comma 2, lett. i) obbliga il lavoratore a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente. Il rifiuto ha rilievo disciplinare e, soprattutto, impedisce di adibirlo alla mansione a rischio: senza giudizio di idoneità il datore di lavoro non può farlo lavorare in quella mansione.
Chi paga le visite e gli esami?
Il datore di lavoro. L’art. 41, comma 4, dice che le visite sono a cura e spese del datore di lavoro, compresi gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio. Si svolgono di norma durante l’orario di lavoro e non possono comportare costi o trattenute per il lavoratore.
Si può cambiare medico competente in corso d’anno?
Sì. Il medico uscente deve consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del segreto professionale (art. 25, comma 1, lett. d). Il nuovo medico prende in carico le cartelle, verifica il protocollo e le scadenze; nel DVR va aggiornato il nominativo.
Dopo quanto tempo di malattia serve la visita di rientro?
La lettera e-ter riguarda le assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi. Dalla L. 203/2024 la visita si fa se il medico competente la ritiene necessaria; in caso contrario il medico esprime comunque il giudizio di idoneità. L’azienda deve quindi segnalare al medico ogni rientro oltre i 60 giorni prima della ripresa.

Fonti normative

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