La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli accertamenti sanitari che il medico competente effettua sui lavoratori esposti a rischi specifici. Comprende visite preventive, periodiche, su richiesta, in occasione del cambio mansione e al rientro da assenze prolungate.
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Ambito di applicazione
È obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 (es. movimentazione manuale dei carichi, VDT con esposizione qualificata, agenti chimici, biologici, fisici, rumore, vibrazioni) o da norme speciali.
Contenuti chiave
- Visite preventive prima dell’adibizione alla mansione.
- Visite periodiche con cadenza definita dal protocollo sanitario.
- Visite su richiesta del lavoratore o al cambio mansione.
- Visite al rientro da assenze superiori a 60 giorni continuativi per malattia.
- Giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni.
Ruolo del medico competente
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, redige il protocollo sanitario, conserva e custodisce la cartella sanitaria, partecipa alla riunione periodica e fornisce informazione ai lavoratori.
Sanzioni
La mancata sorveglianza sanitaria dove obbligatoria è sanzionata dall’art. 55, mentre il medico competente risponde delle proprie violazioni ai sensi dell’art. 58.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Quando serve il medico competente?
Il giudizio di idoneità è impugnabile?
La sorveglianza è sempre annuale?
Fonti normative
- Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria
- Art. 25 D.Lgs. 81/08 — obblighi del medico competente
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