La valutazione del rischio chimico è obbligatoria quando in azienda si utilizzano o si possono generare agenti chimici. È disciplinata dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 e si basa su schede di sicurezza, modalità d’uso ed esposizione dei lavoratori. 123 Consulenza supporta l’analisi e la redazione del documento.
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Cosa si valuta
- Inventario degli agenti chimici e relative schede di sicurezza (SDS) aggiornate.
- Modalità d’uso, quantità, frequenza, durata dell’esposizione.
- Vie di esposizione (inalatoria, cutanea, ingestione accidentale).
- Misure tecniche, organizzative e DPI.
- Necessità di sorveglianza sanitaria e di misurazioni ambientali.
Rischio basso o non basso?
Il Titolo IX distingue tra rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" e rischio non basso. La classificazione condiziona obblighi successivi (sorveglianza sanitaria, misure aggiuntive, misure di emergenza specifiche).
Agenti cancerogeni e mutageni
Per gli agenti cancerogeni o mutageni si applicano gli obblighi specifici del Capo II del Titolo IX, con misure più stringenti, registro esposti e sorveglianza sanitaria dedicata.
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Domande frequentiFAQ
Bastano le schede di sicurezza?
Serve sempre il monitoraggio strumentale?
Fonti normative
- Titolo IX, Capo I D.Lgs. 81/08 — agenti chimici
- Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/08 — agenti cancerogeni e mutageni
- Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
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