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Valutazione del rischio chimico: come la facciamo e cosa ricevi

Detergenti, vernici, solventi, polveri e fumi: inventario delle schede di sicurezza, stima dell’esposizione per mansione, misure e relazione allegata al DVR.

Risposta rapida

Chi usa o produce agenti chimici pericolosi deve valutarne il rischio (art. 223 D.Lgs. 81/2008), compresi fumi e polveri generati dal lavoro. Se l’esito è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute bastano le misure generali; altrimenti servono misure specifiche, misurazioni e sorveglianza sanitaria. Facciamo inventario, stima per mansione e relazione.

Chi deve farla

L’obbligo nasce dalla presenza di agenti chimici pericolosi, non dal settore. Riguarda quindi officine e carrozzerie, imprese di pulizia, edilizia, laboratori, sanità, acconciatori ed estetisti, ristorazione e industria alimentare (detergenti e sanificanti professionali), agricoltura (fitosanitari). Contano anche le sostanze che si formano durante il lavoro: fumi di saldatura, polveri di legno, farina o silice, vapori di solventi riscaldati.

Per le definizioni (agente chimico, pericoloso, VLEP) e le domande ricorrenti rimandiamo al glossario sugli agenti chimici e alle FAQ sulla valutazione del rischio chimico. Qui descriviamo il servizio. Per una nuova attività la valutazione va fatta prima: il lavoro con agenti chimici pericolosi comincia solo dopo la valutazione e l’attuazione delle misure (art. 223, comma 6).

Come lavoriamo

  1. Inventario dei prodotti: elenco di tutto ciò che è in magazzino e nei reparti, con quantità annue e luogo d’uso, e raccolta delle schede di dati di sicurezza aggiornate e in italiano.
  2. Lettura delle schede: classificazione, indicazioni di pericolo, valori limite, DPI raccomandati (sezioni 2, 8 e 11 in particolare).
  3. Individuazione degli agenti generati dal processo, che non hanno una scheda: fumi, polveri, prodotti di reazione o di degradazione.
  4. Sopralluogo per mansione: modalità d’uso (travasi, diluizioni, nebulizzazione, riscaldamento), durata e frequenza, ventilazione, aspirazioni, DPI realmente usati, pulizie e manutenzioni.
  5. Stima dell’esposizione con un modello a indici riconosciuto, ad esempio MoVaRisCh, per inalazione e contatto cutaneo, tenendo conto dell’effetto combinato di più agenti (art. 223, comma 3).
  6. Se la stima non esclude un rischio non irrilevante, programma di misurazioni ambientali (art. 225, comma 2) affidato a un laboratorio qualificato, con confronto con i valori limite dell’Allegato XXXVIII.
  7. Relazione finale, programma delle misure e incontro con il datore di lavoro, l’RSPP e il medico competente.

L’esito decide gli obblighi

La conclusione della valutazione non è una formalità: cambia in modo netto quello che l’azienda deve fare. Per questo deve essere motivata per ogni mansione, con i dati usati e il criterio applicato.

EsitoCosa si applicaCosa non serve
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute (art. 224, comma 2)Misure generali dell’art. 224, comma 1; informazione e formazione (art. 227)Misure specifiche, misure di emergenza, sorveglianza sanitaria e cartelle (artt. 225, 226, 229, 230)
Rischio non irrilevante per la salute o non basso per la sicurezzaSostituzione dove possibile, sistemi chiusi o aspirazione localizzata, DPI adeguati, misurazioni, procedure per incidenti ed emergenze, sorveglianza sanitariaNessuna esenzione
Presenza di cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzioneCapo II del Titolo IX: sostituzione, sistema chiuso, riduzione al minimo, registro degli esposti, valutazione ripetuta almeno ogni tre anni (art. 236)Il criterio del rischio irrilevante non si applica

Quando entrano in gioco agenti del Capo II, come polveri di legno duro o silice cristallina respirabile, il lavoro cambia scala: le FAQ su cancerogeni e mutageni e la voce sul registro degli esposti spiegano gli obblighi aggiuntivi.

Cosa ricevi

  • Inventario dei prodotti con classificazione, quantità, reparto e data della scheda di sicurezza.
  • Relazione di valutazione per mansione, con modello usato, dati di ingresso e conclusione motivata.
  • Eventuale rapporto delle misurazioni ambientali e confronto con i valori limite.
  • Programma delle misure con priorità, responsabili e scadenze.
  • Indicazioni sui DPI: tipo di filtro per le protezioni delle vie respiratorie, materiale e spessore dei guanti rispetto alla sostanza.
  • Schede di sintesi per reparto da usare nella formazione dei lavoratori.

La relazione si integra nel documento di valutazione dei rischi e va aggiornata periodicamente, quando cambiano prodotti o processi e quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario (art. 223, comma 7). Per la stima dei costi di valutazioni e misurazioni rimandiamo alla pagina sui costi del DVR.

Quando va rifatta

Oltre all’aggiornamento periodico, conviene programmare una revisione in questi casi, che sono anche quelli più spesso trascurati:

  • nuovo prodotto o cambio di fornitore, anche per un prodotto “equivalente”;
  • nuova scheda di sicurezza con classificazione o valori limite modificati;
  • nuova lavorazione, macchina o impianto di aspirazione;
  • infortunio, malattia professionale o esito della sorveglianza sanitaria che lo suggerisce;
  • aggiornamento dei valori limite dell’Allegato XXXVIII.

Esempio pratico

Esempio: un’impresa di pulizie con 12 addetti usa 18 prodotti. L’inventario mostra che 11 sono classificati pericolosi, tra cui un disincrostante corrosivo e un sanificante a base di cloro. La stima per mansione porta a un rischio irrilevante per le pulizie ordinarie con prodotti già diluiti, ma non per l’operatore che prepara le diluizioni dai concentrati nel magazzino.

Le misure si concentrano lì: dosatori automatici, guanti e protezione degli occhi adatti, lavaocchi, divieto di miscelare prodotti a base di cloro con acidi, procedura per gli sversamenti. La sorveglianza sanitaria riguarda solo la mansione per cui il rischio non è irrilevante, secondo le indicazioni del medico competente.

Lo stesso inventario serve anche fuori dalla valutazione: è la base della formazione dei lavoratori sull’uso dei prodotti (art. 227), delle informazioni da dare alle imprese che lavorano nei tuoi locali e della scelta di prodotti meno pericolosi al prossimo acquisto.

Errori frequenti nei controlli

  • Schede di sicurezza mancanti, vecchie o in lingua straniera, o non corrispondenti al prodotto in uso.
  • Valutazione dei soli prodotti acquistati, dimenticando fumi e polveri generati dal lavoro.
  • “Rischio irrilevante” scritto senza calcolo né motivazione, identico per tutte le mansioni.
  • DPI generici, senza verificare il tipo di filtro o la resistenza del guanto alla sostanza.
  • Valutazione mai aggiornata dopo il cambio di fornitore o di prodotto.
  • Nessuna procedura per sversamenti o contatti accidentali, anche dove il rischio non è irrilevante.

Per sapere cosa fare se l’incidente accade, rimandiamo allo scenario sulla gestione di un’emergenza chimica.

Domande frequentiFAQ

Il fornitore non mi dà la scheda di sicurezza: cosa faccio?
Per le sostanze e le miscele classificate pericolose il fornitore deve fornire la scheda di dati di sicurezza in italiano secondo il regolamento REACH, e deve aggiornarla. Va richiesta per iscritto; se non arriva, conviene sostituire il prodotto. Senza scheda la valutazione resta incompleta e il prodotto non dovrebbe essere usato.
Un ristorante deve valutare il rischio chimico?
Sì, se usa detergenti, sgrassatori per forni o sanificanti professionali classificati pericolosi, come accade quasi sempre. Spesso l’esito è un rischio irrilevante per la salute, ma va motivato per mansione e accompagnato da informazione, formazione e DPI adatti, ad esempio per chi pulisce forni e cappe.
MoVaRisCh è obbligatorio?
No, la legge non impone un modello. MoVaRisCh è un algoritmo a indici molto diffuso, utile per le piccole e medie aziende, ma va usato con dati reali e non è adatto a cancerogeni e mutageni. Quando il risultato è vicino alla soglia o le condizioni d’uso sono incerte, conviene passare alle misurazioni.

Fonti normative

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