Chi usa o produce agenti chimici pericolosi deve valutarne il rischio (art. 223 D.Lgs. 81/2008), compresi fumi e polveri generati dal lavoro. Se l’esito è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute bastano le misure generali; altrimenti servono misure specifiche, misurazioni e sorveglianza sanitaria. Facciamo inventario, stima per mansione e relazione.
Chi deve farla
L’obbligo nasce dalla presenza di agenti chimici pericolosi, non dal settore. Riguarda quindi officine e carrozzerie, imprese di pulizia, edilizia, laboratori, sanità, acconciatori ed estetisti, ristorazione e industria alimentare (detergenti e sanificanti professionali), agricoltura (fitosanitari). Contano anche le sostanze che si formano durante il lavoro: fumi di saldatura, polveri di legno, farina o silice, vapori di solventi riscaldati.
Per le definizioni (agente chimico, pericoloso, VLEP) e le domande ricorrenti rimandiamo al glossario sugli agenti chimici e alle FAQ sulla valutazione del rischio chimico. Qui descriviamo il servizio. Per una nuova attività la valutazione va fatta prima: il lavoro con agenti chimici pericolosi comincia solo dopo la valutazione e l’attuazione delle misure (art. 223, comma 6).
Come lavoriamo
- Inventario dei prodotti: elenco di tutto ciò che è in magazzino e nei reparti, con quantità annue e luogo d’uso, e raccolta delle schede di dati di sicurezza aggiornate e in italiano.
- Lettura delle schede: classificazione, indicazioni di pericolo, valori limite, DPI raccomandati (sezioni 2, 8 e 11 in particolare).
- Individuazione degli agenti generati dal processo, che non hanno una scheda: fumi, polveri, prodotti di reazione o di degradazione.
- Sopralluogo per mansione: modalità d’uso (travasi, diluizioni, nebulizzazione, riscaldamento), durata e frequenza, ventilazione, aspirazioni, DPI realmente usati, pulizie e manutenzioni.
- Stima dell’esposizione con un modello a indici riconosciuto, ad esempio MoVaRisCh, per inalazione e contatto cutaneo, tenendo conto dell’effetto combinato di più agenti (art. 223, comma 3).
- Se la stima non esclude un rischio non irrilevante, programma di misurazioni ambientali (art. 225, comma 2) affidato a un laboratorio qualificato, con confronto con i valori limite dell’Allegato XXXVIII.
- Relazione finale, programma delle misure e incontro con il datore di lavoro, l’RSPP e il medico competente.
L’esito decide gli obblighi
La conclusione della valutazione non è una formalità: cambia in modo netto quello che l’azienda deve fare. Per questo deve essere motivata per ogni mansione, con i dati usati e il criterio applicato.
| Esito | Cosa si applica | Cosa non serve |
|---|---|---|
| Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute (art. 224, comma 2) | Misure generali dell’art. 224, comma 1; informazione e formazione (art. 227) | Misure specifiche, misure di emergenza, sorveglianza sanitaria e cartelle (artt. 225, 226, 229, 230) |
| Rischio non irrilevante per la salute o non basso per la sicurezza | Sostituzione dove possibile, sistemi chiusi o aspirazione localizzata, DPI adeguati, misurazioni, procedure per incidenti ed emergenze, sorveglianza sanitaria | Nessuna esenzione |
| Presenza di cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione | Capo II del Titolo IX: sostituzione, sistema chiuso, riduzione al minimo, registro degli esposti, valutazione ripetuta almeno ogni tre anni (art. 236) | Il criterio del rischio irrilevante non si applica |
Quando entrano in gioco agenti del Capo II, come polveri di legno duro o silice cristallina respirabile, il lavoro cambia scala: le FAQ su cancerogeni e mutageni e la voce sul registro degli esposti spiegano gli obblighi aggiuntivi.
Cosa ricevi
- Inventario dei prodotti con classificazione, quantità, reparto e data della scheda di sicurezza.
- Relazione di valutazione per mansione, con modello usato, dati di ingresso e conclusione motivata.
- Eventuale rapporto delle misurazioni ambientali e confronto con i valori limite.
- Programma delle misure con priorità, responsabili e scadenze.
- Indicazioni sui DPI: tipo di filtro per le protezioni delle vie respiratorie, materiale e spessore dei guanti rispetto alla sostanza.
- Schede di sintesi per reparto da usare nella formazione dei lavoratori.
La relazione si integra nel documento di valutazione dei rischi e va aggiornata periodicamente, quando cambiano prodotti o processi e quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario (art. 223, comma 7). Per la stima dei costi di valutazioni e misurazioni rimandiamo alla pagina sui costi del DVR.
Quando va rifatta
Oltre all’aggiornamento periodico, conviene programmare una revisione in questi casi, che sono anche quelli più spesso trascurati:
- nuovo prodotto o cambio di fornitore, anche per un prodotto “equivalente”;
- nuova scheda di sicurezza con classificazione o valori limite modificati;
- nuova lavorazione, macchina o impianto di aspirazione;
- infortunio, malattia professionale o esito della sorveglianza sanitaria che lo suggerisce;
- aggiornamento dei valori limite dell’Allegato XXXVIII.
Esempio pratico
Esempio: un’impresa di pulizie con 12 addetti usa 18 prodotti. L’inventario mostra che 11 sono classificati pericolosi, tra cui un disincrostante corrosivo e un sanificante a base di cloro. La stima per mansione porta a un rischio irrilevante per le pulizie ordinarie con prodotti già diluiti, ma non per l’operatore che prepara le diluizioni dai concentrati nel magazzino.
Le misure si concentrano lì: dosatori automatici, guanti e protezione degli occhi adatti, lavaocchi, divieto di miscelare prodotti a base di cloro con acidi, procedura per gli sversamenti. La sorveglianza sanitaria riguarda solo la mansione per cui il rischio non è irrilevante, secondo le indicazioni del medico competente.
Lo stesso inventario serve anche fuori dalla valutazione: è la base della formazione dei lavoratori sull’uso dei prodotti (art. 227), delle informazioni da dare alle imprese che lavorano nei tuoi locali e della scelta di prodotti meno pericolosi al prossimo acquisto.
Errori frequenti nei controlli
- Schede di sicurezza mancanti, vecchie o in lingua straniera, o non corrispondenti al prodotto in uso.
- Valutazione dei soli prodotti acquistati, dimenticando fumi e polveri generati dal lavoro.
- “Rischio irrilevante” scritto senza calcolo né motivazione, identico per tutte le mansioni.
- DPI generici, senza verificare il tipo di filtro o la resistenza del guanto alla sostanza.
- Valutazione mai aggiornata dopo il cambio di fornitore o di prodotto.
- Nessuna procedura per sversamenti o contatti accidentali, anche dove il rischio non è irrilevante.
Per sapere cosa fare se l’incidente accade, rimandiamo allo scenario sulla gestione di un’emergenza chimica.
Domande frequentiFAQ
Il fornitore non mi dà la scheda di sicurezza: cosa faccio?
Un ristorante deve valutare il rischio chimico?
MoVaRisCh è obbligatorio?
Fonti normative
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