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Valutazione del rischio rumore: misure, calcolo e relazione

Dalla stima preliminare alle misure fonometriche, fino al livello di esposizione per mansione, ai DPI uditivi e al programma di riduzione del rumore.

Risposta rapida

Il datore di lavoro deve valutare il rumore a cui sono esposti i lavoratori e misurarlo se può superare i valori inferiori di azione (art. 190 D.Lgs. 81/2008). La valutazione si ripete almeno ogni quattro anni e quando cambiano macchine o lavorazioni (art. 181). Facciamo stima, misure fonometriche, calcolo per mansione e relazione con le misure.

I valori che fanno scattare gli obblighi

Gli obblighi crescono con il livello di esposizione giornaliera, il LEX,8h, e con la pressione acustica di picco. I valori sono fissati dall’art. 189; per il significato tecnico del livello di esposizione rimandiamo alla voce del glossario sul LEX,8h.

SogliaLEX,8hPiccoCosa comporta
Valore inferiore di azione80 dB(A)135 dB(C)Informazione e formazione, DPI uditivi a disposizione, visita su richiesta del lavoratore o se il medico competente la ritiene opportuna
Valore superiore di azione85 dB(A)137 dB(C)Programma di misure tecniche e organizzative, segnaletica e delimitazione delle aree, obbligo di uso dei DPI, sorveglianza sanitaria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non va superato tenendo conto dell’attenuazione dei DPI; se succede, misure immediate e revisione della valutazione

Quando l’esposizione varia molto da un giorno all’altro si può usare il livello settimanale, alle condizioni dell’art. 189, comma 2. Le domande più comuni su soglie, musica nei locali e visite sono raccolte nelle FAQ sul rumore nei luoghi di lavoro.

Come lavoriamo

  1. Mappa delle sorgenti: macchine, impianti, attrezzi manuali, musica o diffusione sonora, con i dati di emissione dichiarati dai fabbricanti nei libretti.
  2. Analisi delle mansioni: chi lavora dove, per quanto tempo, con quali cicli e turni. È la parte che più spesso sbaglia, perché i tempi reali differiscono da quelli dichiarati.
  3. Stima preliminare: se si dimostra che i valori inferiori di azione non possono essere superati, ad esempio in un ufficio, la valutazione si chiude con una giustificazione motivata, senza misure.
  4. Misure fonometriche, quando il superamento non si può escludere (art. 190, comma 2), con fonometro o dosimetro tarati, secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9612, eseguite da personale qualificato.
  5. Calcolo di LEX,8h e picco per mansione, tenendo conto dell’incertezza di misura (art. 190, comma 4).
  6. Verifica dei DPI uditivi: attenuazione adeguata per la mansione, senza eccessi che isolino il lavoratore dai segnali di allarme.
  7. Relazione tecnica, programma di riduzione e incontro con datore di lavoro, RSPP e medico competente.

La valutazione deve considerare anche i lavoratori particolarmente sensibili, come donne in gravidanza e minori, e, dove tecnicamente possibile, l’interazione con sostanze ototossiche e vibrazioni (art. 190, comma 1).

Le misure si programmano nei giorni e nei turni di produzione normale, con le macchine nelle condizioni abituali di carico. Per le mansioni con cicli molto variabili, come la manutenzione o il cantiere, si misura per compiti e si ricostruisce la giornata tipo insieme ai preposti.

Esempio di calcolo per mansione

Esempio: un addetto di falegnameria lavora 2 ore al giorno alla sega circolare, dove la misura dà 92 dB(A), e 6 ore al banco di montaggio a 75 dB(A). Il suo LEX,8h risulta circa 86 dB(A): le 2 ore alla macchina pesano quasi per intero sull’esposizione giornaliera, perché la scala dei decibel è logaritmica.

Sopra 85 dB(A) scattano l’obbligo di indossare i DPI, la sorveglianza sanitaria e un programma di riduzione. Se l’organizzazione porta il tempo alla sega a 1 ora, ruotando due addetti, il LEX,8h di ciascuno scende a circa 83,5 dB(A): dimezzare il tempo di esposizione vale circa 3 dB. Restano però gli obblighi tra 80 e 85 dB(A), e la soluzione più efficace rimane intervenire sulla macchina, ad esempio con lame a bassa rumorosità e cappottature.

Le misure dopo la valutazione

  • Alla fonte: macchine meno rumorose, manutenzione, carterature, silenziatori, supporti antivibranti.
  • Sul percorso: cabine, schermi, materiali fonoassorbenti, separazione delle aree rumorose.
  • Organizzative: riduzione dei tempi, rotazione delle mansioni, pause in locali silenziosi (art. 192).
  • DPI uditivi scelti sentendo i lavoratori, con verifica della loro efficacia e del loro uso (art. 193).
  • Formazione su uso dei DPI e segnali di danno uditivo per chi supera 80 dB(A) (art. 195).

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria oltre i valori superiori di azione ed è estesa agli esposti oltre quelli inferiori su richiesta o se il medico la ritiene opportuna (art. 196); il quadro generale è nella pagina sulla sorveglianza sanitaria.

Come scegliamo i DPI uditivi

Il protettore giusto non è quello che attenua di più. Partiamo dal livello misurato nella mansione e dai dati di attenuazione dichiarati dal fabbricante, e verifichiamo che il livello effettivo all’orecchio scenda sotto i valori di azione senza diventare troppo basso: un lavoratore iperprotetto non sente i segnali di allarme o i colleghi, e tende a togliere le cuffie.

Contano anche il comfort e la compatibilità con altri DPI, come occhiali e caschi, e la durata d’uso: gli inserti monouso funzionano solo se inseriti correttamente, per questo la formazione prevede una prova pratica. Per le esposizioni intermittenti le cuffie, facili da togliere e rimettere, sono spesso più adatte; per l’uso prolungato in ambienti caldi molti preferiscono inserti sagomati.

Cosa ricevi e cosa controllano gli ispettori

Consegniamo la relazione tecnica con sorgenti, condizioni di misura, strumenti e certificati di taratura, risultati per mansione con incertezza, scelta dei DPI e programma delle misure con scadenze. Il documento si allega al DVR e diventa la base per l’informazione dei lavoratori.

  • Relazione più vecchia di quattro anni, o precedente all’arrivo di nuove macchine.
  • Misure fatte in un giorno di produzione ridotta, non rappresentative.
  • Tempi di esposizione stimati a tavolino, diversi da quelli reali.
  • Aree oltre 85 dB(A) senza segnaletica e lavoratori senza cuffie o inserti.
  • Sorveglianza sanitaria mancante per mansioni oltre il valore superiore di azione.

Se le misure mostrano un superamento del valore limite, i passi da seguire subito sono descritti nello scenario sul superamento del valore limite di rumore.

Domande frequentiFAQ

Ogni quanto si ripete la valutazione del rumore?
Almeno ogni quattro anni, come previsto per tutti gli agenti fisici dall’art. 181, e comunque prima, quando cambiano macchine, lavorazioni, layout o turni in modo significativo, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. Un nuovo macchinario rumoroso è il caso tipico che impone di rifare le misure.
In un bar o in una palestra con musica serve la valutazione?
Sì, la musica è una sorgente di rumore come le altre. Se il volume abituale e le ore di servizio non permettono di escludere il superamento di 80 dB(A), servono le misure. Nei locali di intrattenimento il rischio per il personale di sala e per chi lavora vicino alle casse è spesso sottovalutato.
Quanto costa una misurazione del rumore?
Dipende dal numero di postazioni, mansioni e turni da misurare e dalle sedi. Nella guida ai costi del DVR indichiamo un range indicativo di 300-800 euro per turno produttivo; il preventivo si definisce dopo aver visto l’elenco delle macchine e l’organizzazione del lavoro.

Fonti normative

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