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Superamento del Valore Limite di Esposizione al Rumore: Cosa Fare

Il medico competente o la misurazione fonometrica rileva che un lavoratore o un gruppo ha superato l'87 dB(A) LEX,8h (Valore Limite di Esposizione) o 140 dB(C) Lpeak previsti dal D.Lgs. 81/08 artt. 188-190. Ecco la procedura da seguire: dalla sospensione immediata all'aggiornamento del DVR.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il superamento del Valore Limite di Esposizione (VLE) al rumore è vietato dalla legge (art. 189 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro deve sospendere immediatamente l'esposizione che supera il VLE, individuare le cause del superamento, adottare misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione al di sotto del limite e aggiornare il DVR. Il coinvolgimento del medico competente è obbligatorio. Supportiamo la gestione tecnica e documentale di questo iter.

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La situazione

A seguito di una campagna di misurazione fonometrica aggiornata, o su segnalazione del medico competente, emerge che uno o più lavoratori sono esposti a livelli di rumore superiori all'87 dB(A) LEX,8h (Valore Limite di Esposizione) o che il livello di picco supera i 140 dB(C) Lpeak, come stabilito dall'art. 189 D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo II).

Il superamento del VLE si distingue dal superamento dei Valori di Azione (VA inferiore 80 dB(A); VA superiore 85 dB(A)), che comportano obblighi informativi e preventivi progressivi. Il VLE rappresenta il limite assoluto che non può essere raggiunto durante l'orario di lavoro, nemmeno con l'uso dei DPI-u: il valore va calcolato tenendo conto dell'attenuazione fornita dai protettori auricolari in uso.

Le cause più frequenti del superamento sono: macchinari obsoleti o mal manutenuti, modifiche al layout produttivo, aumento dei turni o dei ritmi, DPI-u inadeguati o non indossati correttamente, o una valutazione del rischio rumore non aggiornata rispetto alle reali condizioni operative.

Cosa rischi

Non intervenire tempestivamente dopo il rilevamento del superamento del VLE espone il datore di lavoro a gravi conseguenze:

Cosa devi fare ora

  1. Sospendere temporaneamente il lavoratore dall'esposizione che supera il VLE

    Non appena accertato il superamento del VLE, sospendere immediatamente il lavoratore o il gruppo di lavoratori dall'esposizione alla sorgente di rumore che ha determinato il superamento, riassegnandoli temporaneamente a mansioni con livelli di esposizione inferiori. Il superamento del VLE è vietato dalla legge (art. 189 D.Lgs. 81/08) e non è sanabile con i soli DPI-u: la sospensione dall'esposizione è la prima misura obbligatoria.

  2. Rivedere la valutazione del rischio rumore con fonometria aggiornata

    Incaricare un tecnico abilitato (RSPP, consulente acustico) di effettuare una nuova campagna di misurazione fonometrica conforme alla norma ISO 9612:2009 o alla UNI EN ISO 9612, per identificare con precisione le sorgenti di rumore e i livelli reali di esposizione per ciascuna mansione e postazione. La valutazione deve considerare anche le variazioni di esposizione nel corso del turno e le condizioni di picco.

  3. Identificare la causa tecnica del superamento (macchina, processo, layout)

    Analizzare le cause che hanno determinato il superamento del VLE: usura o malfunzionamento di macchinari, modifiche al processo produttivo o al layout, aumento dei ritmi, assenza o inadeguatezza di schermature fonoassorbenti, DPI-u con SNR insufficiente rispetto ai livelli rilevati. La diagnosi della causa è indispensabile per scegliere le misure di riduzione appropriate e durature.

  4. Adottare misure tecniche di riduzione del rumore alla fonte

    Intervenire con misure tecniche prioritarie rispetto ai DPI-u, secondo la gerarchia dell'art. 192 D.Lgs. 81/08: sostituzione o modifica dei macchinari rumorosi, installazione di insonorizzazioni e pannelli fonoassorbenti, manutenzione straordinaria (lubrificazione, sostituzione cuscinetti, bilanciamento), automazione o remotizzazione delle fasi più rumorose, modifica del layout per aumentare le distanze dalle sorgenti.

  5. Rivedere e aggiornare il programma di misure (art. 192 D.Lgs. 81/08)

    Predisporre o aggiornare il programma di misure tecniche e organizzative finalizzato a ridurre l'esposizione al rumore al di sotto del VLE, con indicazione delle azioni pianificate, dei responsabili, delle scadenze e degli indicatori di verifica dell'efficacia. Il programma deve essere documentato e allegato al DVR.

  6. Verificare l'adeguatezza dei DPI-u (protettori auricolari con SNR adeguato)

    Verificare che i protettori auricolari in dotazione abbiano un SNR (Single Number Rating) sufficiente a ridurre l'esposizione effettiva al di sotto del VLE, calcolando l'attenuazione effettiva secondo il metodo indicato dalla norma EN ISO 4869-2. Sostituire i DPI-u con modelli certificati e con SNR adeguato ai livelli misurati. Verificare che i lavoratori li indossino correttamente e che abbiano ricevuto formazione specifica.

  7. Visita del medico competente e aggiornamento del protocollo sanitario

    Convocare immediatamente i lavoratori esposti oltre il VLE per una visita del medico competente, indipendentemente dalla cadenza periodica prevista dal protocollo sanitario vigente. Il MC deve valutare eventuali danni uditivi già presenti (audiometria), aggiornare il giudizio di idoneità alla mansione e adeguare il protocollo di sorveglianza sanitaria in funzione del nuovo profilo di rischio.

  8. Aggiornare il DVR con la nuova misurazione e le misure adottate

    Aggiornare il DVR con i risultati della nuova campagna fonometrica, la descrizione delle cause del superamento, le misure tecniche e organizzative adottate, il programma di misure aggiornato (art. 192 D.Lgs. 81/08), i nuovi DPI-u individuati e la documentazione della visita del MC. Il DVR aggiornato deve attestare che l'esposizione è stata ricondotta al di sotto del VLE e che sono in atto misure per mantenerla tale.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Sospensione immediata del lavoratore dall'esposizione che supera il VLEImmediatamente al rilevamento del superamentoUrgente
Nuova campagna fonometrica per identificare le sorgenti e i livelli realiEntro 48-72 ore dalla sospensioneUrgente
Identificazione della causa tecnica del superamentoContestuale alla nuova fonometriaUrgente
Adozione di misure tecniche di riduzione alla fonteEntro 7-15 giorni, in base alla complessità dell'interventoAlta
Revisione e aggiornamento del programma di misure (art. 192)Entro 15 giorni dal rilevamentoAlta
Verifica e sostituzione DPI-u con SNR adeguatoContestuale o entro 5 giorni dalla nuova fonometriaAlta
Visita immediata del medico competente per i lavoratori espostiEntro 7 giorni dal rilevamento del superamentoAlta
Aggiornamento del DVR con nuova misurazione e misure adottateEntro 30 giorni dalla chiusura degli interventiMedia

Documenti che servono

Documenti necessari per gestire il superamento del VLE al rumore

  • Rapporto fonometrico aggiornato (ISO 9612:2009) con indicazione delle mansioni e postazioni
  • DVR — sezione valutazione del rischio rumore aggiornata
  • Programma di misure tecniche e organizzative (art. 192 D.Lgs. 81/08)
  • Schede tecniche e certificazioni dei DPI-u (protettori auricolari) con valore SNR
  • Calcolo dell'attenuazione effettiva dei DPI-u (metodo EN ISO 4869-2)
  • Registro di consegna dei nuovi DPI-u ai lavoratori
  • Giudizio di idoneità del medico competente aggiornato
  • Protocollo di sorveglianza sanitaria aggiornato
  • Verbale di audiometria dei lavoratori esposti oltre il VLE
  • Documentazione degli interventi tecnici di insonorizzazione/manutenzione

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo il datore di lavoro nella gestione tecnica e documentale del superamento del VLE al rumore: coordinamento della nuova campagna fonometrica conforme a ISO 9612:2009, analisi delle cause del superamento, individuazione delle misure tecniche di riduzione, aggiornamento del programma di misure ex art. 192 D.Lgs. 81/08 e revisione della sezione rumore del DVR.

Affianchiamo il datore anche nel coordinamento con il medico competente per la visita straordinaria e l'aggiornamento del protocollo sanitario, nella selezione dei DPI-u con SNR adeguato e nella formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei protettori auricolari.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra Valore Limite di Esposizione (VLE) e Valori di Azione (VA)?
Il D.Lgs. 81/08 art. 189 definisce tre soglie. I Valori di Azione inferiori (80 dB(A) LEX,8h / 135 dB(C) Lpeak) comportano informazione, formazione e messa a disposizione dei DPI-u. I Valori di Azione superiori (85 dB(A) LEX,8h / 137 dB(C) Lpeak) aggiungono l'obbligo di sorveglianza sanitaria e un programma di misure. Il Valore Limite di Esposizione (87 dB(A) LEX,8h / 140 dB(C) Lpeak) è il limite assoluto che non può essere raggiunto in nessun caso durante l'orario di lavoro. La distinzione fondamentale è che il VLE tiene conto dell'attenuazione dei DPI-u indossati, mentre i VA si riferiscono all'esposizione senza DPI.
Il lavoratore può rifiutarsi di tornare alla mansione dopo la sospensione?
Il lavoratore ha il diritto di allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato (art. 44 D.Lgs. 81/08). Tuttavia, una volta adottate le misure correttive che riconducono l'esposizione al di sotto del VLE (interventi tecnici, DPI-u adeguati, riduzione del tempo di esposizione), la mansione rientra nei limiti di legge. In quel caso il rifiuto di tornare alla mansione non è giustificato dall'art. 44 e diventa una questione disciplinare, da gestire con le procedure ordinarie.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che supera il VLE al rumore?
Il superamento del VLE è sanzionato dall'art. 198 D.Lgs. 81/08 con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente. In caso di malattia professionale (ipoacusia) derivante dall'esposizione, si aggiunge la responsabilità per lesioni colpose ai sensi dell'art. 590 c.p. e l'obbligo di risarcimento del danno. Gli ispettori possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa.
Il medico competente deve visitare tutti i lavoratori esposti o solo chi supera il VLE?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti oltre il VA superiore (85 dB(A) LEX,8h), con cadenza almeno biennale (art. 196 D.Lgs. 81/08). In caso di superamento del VLE, il MC deve essere coinvolto immediatamente per i lavoratori interessati, indipendentemente dalla scadenza periodica prevista dal protocollo. Il MC può indicare una cadenza annuale o più ravvicinata in funzione del profilo di rischio emerso.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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