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FAQ Rischio Rumore nei Luoghi di Lavoro

Risposte pratiche per datori di lavoro, RSPP e lavoratori sugli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio rumore: valutazione, DPI, audiometria e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria per tutte le aziende e deve essere documentata nel DVR. Ti supportiamo nell'analisi degli obblighi applicabili alla tua attività e nella redazione della sezione dedicata.

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Raccolta delle domande più frequenti ricevute da datori di lavoro, RSPP e lavoratori sul rischio rumore in edilizia, industria, ristorazione e altri settori.

Domande frequenti sul rischio rumoreFAQ

Come si calcola il LEX,8h (livello di esposizione personale giornaliera al rumore)?
Il LEX,8h è il livello di esposizione sonora continua equivalente normalizzato a una giornata lavorativa standard di 8 ore. La formula di base è: LEX,8h = LAeq,Te + 10 × log(Te/T0), dove LAeq,Te è il livello equivalente durante il tempo effettivo di esposizione Te e T0 è pari a 8 ore (28 800 secondi). Quando il lavoratore è esposto a più sorgenti di rumore in sequenza nel corso della giornata, i contributi energetici si sommano logaritmicamente: LEX,8h = 10 × log[Σ(Ti/T0) × 10^(LAeq,i/10)]. È fondamentale includere tutti i periodi di esposizione significativi, compresi quelli intermittenti. Le misurazioni devono seguire la norma ISO 9612:2009 (recepita come UNI EN ISO 9612), che distingue tre strategie: per mansione, per attività lavorativa e per giornata intera. In alternativa, per alcune macchine, è possibile fare riferimento ai dati di emissione sonora dichiarati dal fabbricante (dichiarazione di conformità CE), ma solo come stima iniziale: se i dati di fabbrica superano i valori di azione, è comunque necessaria una misurazione strumentale in situ con fonometro o dosimetro di classe 1 o 2. L'incertezza di misura (tipicamente U = 1–3 dB) deve essere riportata nel documento di valutazione. Per i cantieri edili, dove l'esposizione varia quotidianamente, è consigliato un approccio per mansione con calcolo del LEX settimanale (LEX,8h medio su 5 giorni) qualora la variazione giornaliera superi i 5 dB.
Un ristorante o bar è soggetto alla normativa sul rischio rumore?
Sì, in modo assolutamente diretto. Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II si applica a tutti i settori e a tutti i lavoratori, senza eccezioni per le attività di ristorazione. La valutazione del rischio rumore deve essere inclusa nel DVR anche per bar, ristoranti, pub e mense aziendali. Le principali sorgenti di rumore nel settore sono: macchine da caffè espresso (spesso 78–85 dB(A) alla postazione barista), friggitrici, estrattori, cappe aspirazione, lavastoviglie industriali, musica di sottofondo o dal vivo, e il rumore di fondo generato dagli avventori. Studi di settore indicano che gli addetti al banco bar possono raggiungere LEX,8h di 80–85 dB(A), con picchi superiori nelle ore di punta; gli addetti di cucina sono spesso esposti a livelli simili o superiori. In base ai valori misurati scattano obblighi progressivi: sopra 80 dB(A) (valore inferiore di azione) il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori, mettere a disposizione i DPI uditivi e avviare la sorveglianza sanitaria su richiesta; sopra 85 dB(A) (valore superiore di azione) l'uso dei DPI diventa obbligatorio e occorre segnalare le aree con apposita cartellonistica; il valore limite di esposizione (VLE) è fissato a 87 dB(A) e non può mai essere superato. Misure tecniche concrete in questo settore: acquistare macchine da caffè e friggitrici a bassa emissione, posizionare pannelli fonoassorbenti a soffitto, limitare il volume della musica, organizzare rotazioni tra postazioni più e meno rumorose.
I lavoratori con disturbi uditivi pregressi vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria anche se LEX < 85 dB(A)?
Sì. L'art. 196 c. 1 del D.Lgs. 81/08 rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori la cui esposizione supera il valore superiore di azione di 85 dB(A). Tuttavia il comma 2 dello stesso articolo prevede un regime più ampio: per i lavoratori esposti a valori compresi tra 80 dB(A) e 85 dB(A) la sorveglianza è attivabile su richiesta del lavoratore stesso e ove il medico competente la ritenga opportuna. La norma non preclude al medico competente di inserire nel protocollo sanitario audiometrie periodiche anche per lavoratori con LEX inferiore a 80 dB(A) qualora sussistano condizioni individuali di rischio: ipoacusia neurosensoriale preesistente, pregressa esposizione professionale rumorosa, assunzione di farmaci ototossici (ad es. aminoglicosidi, diuretici dell'ansa, chemioterapici a base di platino), o esposizione combinata a rumore e solventi neurotossici (tolue, stirene, n-esano). In presenza di ipoacusia preesistente documentata, il medico competente elabora un protocollo sanitario individualizzato che può includere: audiometria tonale liminare con più frequenze (4 kHz è la frequenza sentinella del danno da rumore), impedenzometria, visita otorinolaringoiatrica specialistica, e valutazione dell'idoneità con prescrizioni o limitazioni (ad es. divieto di esposizione a livelli superiori a un certo valore anche con DPI). Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le prescrizioni del medico competente, anche quando queste comportano riassegnazione a mansioni meno rumorose. L'omissione è sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Le cuffie da lavoro con musica (es. magazzinieri con auricolari) sono DPI ammessi?
No. Gli auricolari personali utilizzati per ascoltare musica o podcast non sono dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CE). Per essere classificato come DPI, un dispositivo deve essere progettato e commercializzato specificamente per proteggere da un rischio per la salute o la sicurezza, superare i test di certificazione previsti dagli standard armonizzati (per i protettori auricolari: EN 352-1 per le cuffie, EN 352-2 per gli inserti, EN 352-3 per le cuffie da casco, ecc.) e riportare la marcatura CE corredata da dichiarazione di conformità e SNR certificato. Gli auricolari consumer — anche quelli con funzione noise-cancelling passiva — non soddisfano questi requisiti. L'eventuale attenuazione sonora non è né quantificata né garantita secondo metodi standardizzati, quindi non può essere computata nell'equazione LEX,8h nemmeno parzialmente. Oltre al problema della protezione, l'uso di auricolari personali in ambienti di lavoro introduce rischi aggiuntivi: il lavoratore non percepisce i segnali d'allarme acustici (sistemi antincendio, avvisatori di retromarcia dei muletti), i comandi verbali di sicurezza e il rumore di avvicinamento di veicoli o macchinari. Questo profilo di rischio può configurare una responsabilità del datore di lavoro che tolleri o non vieti tale pratica. Il datore di lavoro deve formalmente vietare l'uso di auricolari personali nelle aree di lavoro dove il livello supera i valori di azione, indicarlo nel regolamento aziendale e nelle procedure di sicurezza, e mettere a disposizione DPI uditivi conformi selezionati secondo la norma EN 458.
Ogni quanto tempo va aggiornata la valutazione del rischio rumore?
L'art. 190 c. 9 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione del rischio rumore deve essere aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In assenza di variazioni, la periodicità non è fissata per legge in modo rigido, ma si raccorda con il generale obbligo di aggiornamento del DVR. I trigger obbligatori di aggiornamento includono: introduzione di nuove macchine o attrezzature con diverso profilo di emissione sonora; modifica significativa dei processi produttivi (cambio di layout, variazione delle velocità di lavorazione, introduzione di nuovi materiali); variazione dell'organizzazione del lavoro che incide sui tempi di esposizione (es. turni estesi, modifica delle mansioni); sostituzione o ampliamento degli impianti; costruzione, ristrutturazione o modifica degli ambienti (cambio delle caratteristiche di riverberazione); esiti audiometrici che evidenzino un deterioramento non spiegato con i dati precedenti. In via di buona pratica professionale e in linea con le indicazioni delle linee guida INAIL e delle ASL, si raccomanda una revisione ogni quattro anni per ambienti produttivi con assetto stabile, e ogni due anni per ambienti in evoluzione (cantieri, produzione su commessa, attività con attrezzature rotanti variabili). Queste scadenze devono essere registrate nel programma di prevenzione allegato al DVR. Ogni aggiornamento deve essere firmato dal datore di lavoro, condiviso con l'RSPP e il medico competente, e portato a conoscenza del RLS.
Un lavoratore che supera quotidianamente 87 dB(A) LEX può continuare a lavorare con i DPI?
No. Il valore limite di esposizione (VLE) di 87 dB(A), fissato dall'art. 189 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08 in attuazione della Direttiva 2003/10/CE, è calcolato tenendo già conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale all'udito. Ciò significa che se il livello all'orecchio del lavoratore — dopo l'attenuazione dei DPI — supera ancora 87 dB(A), si è in violazione di legge e l'adozione dei soli DPI non è sufficiente. In tale situazione il datore di lavoro è tenuto ad adottare immediatamente misure tecniche o organizzative per ridurre l'esposizione al di sotto del VLE. Le misure tecniche includono: sostituzione o modifica della macchina con un'equivalente a minore emissione sonora; incapsulamento o insonorizzazione della sorgente; utilizzo di supporti antivibranti, smorzatori o muffole; miglioramento dell'acustica dell'ambiente (pannelli fonoassorbenti, soffitti traforati). Le misure organizzative includono: riduzione del tempo di esposizione giornaliero con rotazione dei lavoratori, riposizionamento della postazione di lavoro lontano dalla sorgente, programmazione delle lavorazioni più rumorose in orari con minor numero di addetti presenti. L'art. 203 c. 2 del D.Lgs. 81/08 prevede una deroga al VLE in settori come la musica e le attività ricreative, ma si tratta di un regime eccezionale, soggetto ad autorizzazione ministeriale e a misure compensative rinforzate (sorveglianza sanitaria rafforzata, informazione specifica ai lavoratori, registro delle esposizioni). Tale deroga non è applicabile all'industria o all'edilizia. Le sanzioni per il datore di lavoro che supera il VLE senza adeguarsi sono disciplinate dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 e possono comportare arresto o ammenda.
Come si sceglie il DPI uditivo corretto (cuffie, inserti, archetti)?
La selezione del DPI uditivo corretto si effettua applicando il metodo SNR (Single Number Rating) previsto dalla norma EN 458:2016 (Protettori dell'udito — Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione). Il livello sonoro attenuato stimato all'orecchio è calcolato come: L'= Lp − SNR + 4 dB, dove Lp è il livello di pressione sonora della sorgente e il termine "+4 dB" è il fattore correttivo di sicurezza raccomandato dalla norma EN 458 per compensare la variabilità nel posizionamento reale del dispositivo. L'obiettivo è che L' sia compreso tra 70 e 80 dB(A): al di sotto di 70 dB(A) si verifica sovra-attenuazione, situazione pericolosa perché il lavoratore non percepisce segnali d'allarme acustici e comunicazioni verbali di sicurezza; al di sopra di 80 dB(A) la protezione è insufficiente. Quanto al tipo di protettore: gli inserti monouso in schiuma espansa (EN 352-2) sono adatti a esposizioni intermittenti e brevi, sono economici e igienici per uso personale; le cuffie auricolari (EN 352-1) sono preferibili per esposizioni continue e prolungate, sono più facili da indossare e rimuovere e più visibili ai fini del controllo; gli archetti con inserti (EN 352-2 o EN 352-4) sono indicati per lavori che richiedono rimozione frequente del DPI (brevi cicli operativi alternati a pause), poiché possono essere tenuti al collo tra un utilizzo e l'altro. In ambienti con esposizione combinata a rumore e polveri o fluidi (fonderie, lavorazioni meccaniche con lubrorefrigeranti), preferire cuffie o inserti con custodia rigida facilmente sanificabile. Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI diversificati e a formare il lavoratore sul corretto posizionamento, che è determinante per l'attenuazione effettiva.
Cosa deve fare il RLS quando segnala livelli di rumore eccessivi?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dispone di un insieme di diritti e strumenti specifici per intervenire sul rischio rumore, sanciti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08. In primo luogo, il RLS ha diritto di accedere ai dati della valutazione del rischio rumore (art. 50 c. 1 lett. e): può consultare i rapporti di misura fonometrici, i valori LEX per mansione, il protocollo sanitario del medico competente e i risultati anonimi aggregati delle audiometrie. Se tali dati non vengono forniti, il RLS può segnalarlo alla ASL/ATS competente. Quando il RLS rileva o riceve segnalazione di livelli di esposizione potenzialmente eccessivi, la procedura corretta è: formulare una segnalazione scritta al datore di lavoro (o al suo delegato RSPP), indicando le mansioni o le postazioni di interesse e richiedendo una revisione della valutazione del rischio; il datore di lavoro è tenuto a rispondere motivatamente per iscritto entro un termine congruo (non codificato dalla norma, ma generalmente entro 30 giorni dalla prassi consolidata). Se la risposta è insoddisfacente o mancante, il RLS può: richiedere l'intervento dell'organo di vigilanza (ASL/ATS o Ispettorato Nazionale del Lavoro) ex art. 50 c. 1 lett. m) D.Lgs. 81/08, senza incorrere in alcuna responsabilità per questo atto; fare ricorso all'organismo paritetico territoriale di settore; consultarsi con un tecnico di sua fiducia. È essenziale che il RLS conservi copia scritta di tutte le segnalazioni e delle relative risposte. Il RLS non è personalmente responsabile delle misure di prevenzione (responsabilità che ricade sul datore di lavoro), ma collabora attivamente alla loro definizione ex art. 50 c. 1 lett. b), partecipando alle riunioni periodiche ex art. 35 e alle attività di informazione e formazione.

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Domande frequentiFAQ

Come si calcola il LEX,8h (livello di esposizione personale giornaliera al rumore)?
Il LEX,8h è il livello di esposizione sonora continua equivalente normalizzato a una giornata lavorativa standard di 8 ore. La formula di base è: LEX,8h = LAeq,Te + 10 × log(Te/T0), dove LAeq,Te è il livello equivalente durante il tempo effettivo di esposizione Te e T0 è pari a 8 ore (28 800 secondi). Quando il lavoratore è esposto a più sorgenti di rumore in sequenza nel corso della giornata, i contributi energetici si sommano logaritmicamente: LEX,8h = 10 × log[Σ(Ti/T0) × 10^(LAeq,i/10)]. È fondamentale includere tutti i periodi di esposizione significativi, compresi quelli intermittenti. Le misurazioni devono seguire la norma ISO 9612:2009 (recepita come UNI EN ISO 9612), che distingue tre strategie: per mansione, per attività lavorativa e per giornata intera. In alternativa, per alcune macchine, è possibile fare riferimento ai dati di emissione sonora dichiarati dal fabbricante (dichiarazione di conformità CE), ma solo come stima iniziale: se i dati di fabbrica superano i valori di azione, è comunque necessaria una misurazione strumentale in situ con fonometro o dosimetro di classe 1 o 2. L'incertezza di misura (tipicamente U = 1–3 dB) deve essere riportata nel documento di valutazione. Per i cantieri edili, dove l'esposizione varia quotidianamente, è consigliato un approccio per mansione con calcolo del LEX settimanale (LEX,8h medio su 5 giorni) qualora la variazione giornaliera superi i 5 dB.
Un ristorante o bar è soggetto alla normativa sul rischio rumore?
Sì, in modo assolutamente diretto. Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II si applica a tutti i settori e a tutti i lavoratori, senza eccezioni per le attività di ristorazione. La valutazione del rischio rumore deve essere inclusa nel DVR anche per bar, ristoranti, pub e mense aziendali. Le principali sorgenti di rumore nel settore sono: macchine da caffè espresso (spesso 78–85 dB(A) alla postazione barista), friggitrici, estrattori, cappe aspirazione, lavastoviglie industriali, musica di sottofondo o dal vivo, e il rumore di fondo generato dagli avventori. Studi di settore indicano che gli addetti al banco bar possono raggiungere LEX,8h di 80–85 dB(A), con picchi superiori nelle ore di punta; gli addetti di cucina sono spesso esposti a livelli simili o superiori. In base ai valori misurati scattano obblighi progressivi: sopra 80 dB(A) (valore inferiore di azione) il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori, mettere a disposizione i DPI uditivi e avviare la sorveglianza sanitaria su richiesta; sopra 85 dB(A) (valore superiore di azione) l'uso dei DPI diventa obbligatorio e occorre segnalare le aree con apposita cartellonistica; il valore limite di esposizione (VLE) è fissato a 87 dB(A) e non può mai essere superato. Misure tecniche concrete in questo settore: acquistare macchine da caffè e friggitrici a bassa emissione, posizionare pannelli fonoassorbenti a soffitto, limitare il volume della musica, organizzare rotazioni tra postazioni più e meno rumorose.
I lavoratori con disturbi uditivi pregressi vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria anche se LEX < 85 dB(A)?
Sì. L'art. 196 c. 1 del D.Lgs. 81/08 rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori la cui esposizione supera il valore superiore di azione di 85 dB(A). Tuttavia il comma 2 dello stesso articolo prevede un regime più ampio: per i lavoratori esposti a valori compresi tra 80 dB(A) e 85 dB(A) la sorveglianza è attivabile su richiesta del lavoratore stesso e ove il medico competente la ritenga opportuna. La norma non preclude al medico competente di inserire nel protocollo sanitario audiometrie periodiche anche per lavoratori con LEX inferiore a 80 dB(A) qualora sussistano condizioni individuali di rischio: ipoacusia neurosensoriale preesistente, pregressa esposizione professionale rumorosa, assunzione di farmaci ototossici (ad es. aminoglicosidi, diuretici dell'ansa, chemioterapici a base di platino), o esposizione combinata a rumore e solventi neurotossici (tolue, stirene, n-esano). In presenza di ipoacusia preesistente documentata, il medico competente elabora un protocollo sanitario individualizzato che può includere: audiometria tonale liminare con più frequenze (4 kHz è la frequenza sentinella del danno da rumore), impedenzometria, visita otorinolaringoiatrica specialistica, e valutazione dell'idoneità con prescrizioni o limitazioni (ad es. divieto di esposizione a livelli superiori a un certo valore anche con DPI). Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le prescrizioni del medico competente, anche quando queste comportano riassegnazione a mansioni meno rumorose. L'omissione è sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Le cuffie da lavoro con musica (es. magazzinieri con auricolari) sono DPI ammessi?
No. Gli auricolari personali utilizzati per ascoltare musica o podcast non sono dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CE). Per essere classificato come DPI, un dispositivo deve essere progettato e commercializzato specificamente per proteggere da un rischio per la salute o la sicurezza, superare i test di certificazione previsti dagli standard armonizzati (per i protettori auricolari: EN 352-1 per le cuffie, EN 352-2 per gli inserti, EN 352-3 per le cuffie da casco, ecc.) e riportare la marcatura CE corredata da dichiarazione di conformità e SNR certificato. Gli auricolari consumer — anche quelli con funzione noise-cancelling passiva — non soddisfano questi requisiti. L'eventuale attenuazione sonora non è né quantificata né garantita secondo metodi standardizzati, quindi non può essere computata nell'equazione LEX,8h nemmeno parzialmente. Oltre al problema della protezione, l'uso di auricolari personali in ambienti di lavoro introduce rischi aggiuntivi: il lavoratore non percepisce i segnali d'allarme acustici (sistemi antincendio, avvisatori di retromarcia dei muletti), i comandi verbali di sicurezza e il rumore di avvicinamento di veicoli o macchinari. Questo profilo di rischio può configurare una responsabilità del datore di lavoro che tolleri o non vieti tale pratica. Il datore di lavoro deve formalmente vietare l'uso di auricolari personali nelle aree di lavoro dove il livello supera i valori di azione, indicarlo nel regolamento aziendale e nelle procedure di sicurezza, e mettere a disposizione DPI uditivi conformi selezionati secondo la norma EN 458.
Ogni quanto tempo va aggiornata la valutazione del rischio rumore?
L'art. 190 c. 9 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione del rischio rumore deve essere aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In assenza di variazioni, la periodicità non è fissata per legge in modo rigido, ma si raccorda con il generale obbligo di aggiornamento del DVR. I trigger obbligatori di aggiornamento includono: introduzione di nuove macchine o attrezzature con diverso profilo di emissione sonora; modifica significativa dei processi produttivi (cambio di layout, variazione delle velocità di lavorazione, introduzione di nuovi materiali); variazione dell'organizzazione del lavoro che incide sui tempi di esposizione (es. turni estesi, modifica delle mansioni); sostituzione o ampliamento degli impianti; costruzione, ristrutturazione o modifica degli ambienti (cambio delle caratteristiche di riverberazione); esiti audiometrici che evidenzino un deterioramento non spiegato con i dati precedenti. In via di buona pratica professionale e in linea con le indicazioni delle linee guida INAIL e delle ASL, si raccomanda una revisione ogni quattro anni per ambienti produttivi con assetto stabile, e ogni due anni per ambienti in evoluzione (cantieri, produzione su commessa, attività con attrezzature rotanti variabili). Queste scadenze devono essere registrate nel programma di prevenzione allegato al DVR. Ogni aggiornamento deve essere firmato dal datore di lavoro, condiviso con l'RSPP e il medico competente, e portato a conoscenza del RLS.
Un lavoratore che supera quotidianamente 87 dB(A) LEX può continuare a lavorare con i DPI?
No. Il valore limite di esposizione (VLE) di 87 dB(A), fissato dall'art. 189 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08 in attuazione della Direttiva 2003/10/CE, è calcolato tenendo già conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale all'udito. Ciò significa che se il livello all'orecchio del lavoratore — dopo l'attenuazione dei DPI — supera ancora 87 dB(A), si è in violazione di legge e l'adozione dei soli DPI non è sufficiente. In tale situazione il datore di lavoro è tenuto ad adottare immediatamente misure tecniche o organizzative per ridurre l'esposizione al di sotto del VLE. Le misure tecniche includono: sostituzione o modifica della macchina con un'equivalente a minore emissione sonora; incapsulamento o insonorizzazione della sorgente; utilizzo di supporti antivibranti, smorzatori o muffole; miglioramento dell'acustica dell'ambiente (pannelli fonoassorbenti, soffitti traforati). Le misure organizzative includono: riduzione del tempo di esposizione giornaliero con rotazione dei lavoratori, riposizionamento della postazione di lavoro lontano dalla sorgente, programmazione delle lavorazioni più rumorose in orari con minor numero di addetti presenti. L'art. 203 c. 2 del D.Lgs. 81/08 prevede una deroga al VLE in settori come la musica e le attività ricreative, ma si tratta di un regime eccezionale, soggetto ad autorizzazione ministeriale e a misure compensative rinforzate (sorveglianza sanitaria rafforzata, informazione specifica ai lavoratori, registro delle esposizioni). Tale deroga non è applicabile all'industria o all'edilizia. Le sanzioni per il datore di lavoro che supera il VLE senza adeguarsi sono disciplinate dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 e possono comportare arresto o ammenda.
Come si sceglie il DPI uditivo corretto (cuffie, inserti, archetti)?
La selezione del DPI uditivo corretto si effettua applicando il metodo SNR (Single Number Rating) previsto dalla norma EN 458:2016 (Protettori dell'udito — Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione). Il livello sonoro attenuato stimato all'orecchio è calcolato come: L'= Lp − SNR + 4 dB, dove Lp è il livello di pressione sonora della sorgente e il termine "+4 dB" è il fattore correttivo di sicurezza raccomandato dalla norma EN 458 per compensare la variabilità nel posizionamento reale del dispositivo. L'obiettivo è che L' sia compreso tra 70 e 80 dB(A): al di sotto di 70 dB(A) si verifica sovra-attenuazione, situazione pericolosa perché il lavoratore non percepisce segnali d'allarme acustici e comunicazioni verbali di sicurezza; al di sopra di 80 dB(A) la protezione è insufficiente. Quanto al tipo di protettore: gli inserti monouso in schiuma espansa (EN 352-2) sono adatti a esposizioni intermittenti e brevi, sono economici e igienici per uso personale; le cuffie auricolari (EN 352-1) sono preferibili per esposizioni continue e prolungate, sono più facili da indossare e rimuovere e più visibili ai fini del controllo; gli archetti con inserti (EN 352-2 o EN 352-4) sono indicati per lavori che richiedono rimozione frequente del DPI (brevi cicli operativi alternati a pause), poiché possono essere tenuti al collo tra un utilizzo e l'altro. In ambienti con esposizione combinata a rumore e polveri o fluidi (fonderie, lavorazioni meccaniche con lubrorefrigeranti), preferire cuffie o inserti con custodia rigida facilmente sanificabile. Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI diversificati e a formare il lavoratore sul corretto posizionamento, che è determinante per l'attenuazione effettiva.
Cosa deve fare il RLS quando segnala livelli di rumore eccessivi?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dispone di un insieme di diritti e strumenti specifici per intervenire sul rischio rumore, sanciti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08. In primo luogo, il RLS ha diritto di accedere ai dati della valutazione del rischio rumore (art. 50 c. 1 lett. e): può consultare i rapporti di misura fonometrici, i valori LEX per mansione, il protocollo sanitario del medico competente e i risultati anonimi aggregati delle audiometrie. Se tali dati non vengono forniti, il RLS può segnalarlo alla ASL/ATS competente. Quando il RLS rileva o riceve segnalazione di livelli di esposizione potenzialmente eccessivi, la procedura corretta è: formulare una segnalazione scritta al datore di lavoro (o al suo delegato RSPP), indicando le mansioni o le postazioni di interesse e richiedendo una revisione della valutazione del rischio; il datore di lavoro è tenuto a rispondere motivatamente per iscritto entro un termine congruo (non codificato dalla norma, ma generalmente entro 30 giorni dalla prassi consolidata). Se la risposta è insoddisfacente o mancante, il RLS può: richiedere l'intervento dell'organo di vigilanza (ASL/ATS o Ispettorato Nazionale del Lavoro) ex art. 50 c. 1 lett. m) D.Lgs. 81/08, senza incorrere in alcuna responsabilità per questo atto; fare ricorso all'organismo paritetico territoriale di settore; consultarsi con un tecnico di sua fiducia. È essenziale che il RLS conservi copia scritta di tutte le segnalazioni e delle relative risposte. Il RLS non è personalmente responsabile delle misure di prevenzione (responsabilità che ricade sul datore di lavoro), ma collabora attivamente alla loro definizione ex art. 50 c. 1 lett. b), partecipando alle riunioni periodiche ex art. 35 e alle attività di informazione e formazione.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 189-198 (Titolo VIII Capo II)
  • Direttiva 2003/10/CE
  • EN 352 — Protettori auricolari

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