La valutazione del rischio rumore è la procedura con cui il datore di lavoro identifica e quantifica, all'interno del DVR, i livelli di esposizione personale al rumore dei lavoratori durante l'attività lavorativa. È disciplinata dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (artt. 189-198), che ha recepito la Direttiva europea 2003/10/CE. In base ai livelli rilevati, la norma prescrive misure di prevenzione e protezione graduate, dalla semplice informazione ai lavoratori fino all'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale uditiva e alla sorveglianza sanitaria audiometrica.
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Riferimento normativo
La disciplina del rischio rumore è contenuta negli articoli 189-198 del D.Lgs. 81/08, che recepiscono la Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). L'art. 189 definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione. L'art. 190 stabilisce l'obbligo di valutazione e misurazione del rumore. L'art. 192 elenca le misure tecniche e organizzative da adottare. L'art. 193 disciplina l'uso dei DPI uditivi. L'art. 196 regolamenta la sorveglianza sanitaria. Il Titolo VIII si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, nei quali i lavoratori possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
Valori limite e valori di azione
Il parametro di riferimento è il livello di esposizione personale giornaliera al rumore LEX,8h (espresso in dB(A)), eventualmente integrato dal livello di picco LCpeak (in dB(C)) per esposizioni impulsive. L'art. 189 D.Lgs. 81/08 stabilisce i seguenti livelli:
- LEX,8h ≤ 80 dB(A) — al di sotto dei valori inferiori di azione: non sono prescritte misure obbligatorie specifiche per il rischio rumore.
- LEX,8h > 80 dB(A) — superamento dei valori inferiori di azione (primo livello): il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazione e formazione sul rischio, rendere disponibili DPI uditivi su richiesta del lavoratore e sottoporli a sorveglianza sanitaria su loro richiesta.
- LEX,8h > 85 dB(A) — superamento dei valori superiori di azione (secondo livello): scatta l'obbligo di utilizzo dei DPI uditivi da parte dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria e devono essere attuate misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione.
- LEX,8h > 87 dB(A) — superamento del valore limite di esposizione: la legge vieta che i lavoratori continuino l'attività in tali condizioni; il datore di lavoro deve intervenire immediatamente per ridurre l'esposizione al di sotto del valore limite.
I valori limite tengono conto dell'attenuazione fornita dai DPI uditivi quando effettivamente indossati; i valori di azione si riferiscono invece all'esposizione senza considerare i DPI.
Come si effettua la misurazione
La misurazione del rumore viene eseguita mediante un fonometro integratore-mediatore conforme allo standard IEC 61672 classe 1 o 2, oppure con un dosimetro personale. Le misurazioni devono essere condotte durante periodi rappresentativi dell'attività lavorativa ordinaria, ovvero nelle condizioni di normale svolgimento dei cicli produttivi, includendo tutte le sorgenti sonore significative (macchinari, impianti, traffico esterno). Il tecnico addetto sceglie il numero e la durata dei campionamenti in modo da coprire le variabilità dell'esposizione nell'arco dell'intera giornata lavorativa e, ove necessario, dell'intera settimana lavorativa (LEX,w). I dati rilevati vengono elaborati per calcolare il LEX,8h e il LCpeak secondo le formule definite nell'allegato XXXV del D.Lgs. 81/08. I risultati, la metodologia seguita e l'incertezza di misura devono essere documentati nel DVR.
Chi deve misurare il rumore
La valutazione del rischio rumore è predisposta dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che può essere interno all'azienda o un consulente esterno abilitato. Le misurazioni fonometriche devono essere effettuate da personale tecnico con competenze specifiche in acustica applicata; spesso ci si avvale di tecnici della prevenzione, ingegneri acustici o fisici abilitati. Il medico competente, laddove nominato, partecipa alla valutazione per gli aspetti sanitari e contribuisce a definire i criteri per la sorveglianza sanitaria. I risultati devono essere portati a conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Settori ad alto rischio rumore
Alcuni settori presentano storicamente livelli di esposizione al rumore superiori ai valori di azione. Tra i più esposti si annoverano:
- Cantieri edili e stradali: martelli demolitori, compressori, betoniere, escavatori.
- Locali di intrattenimento (discoteche, sale concerti): sistemi di amplificazione ad alta potenza, con esposizione prolungata per il personale.
- Officine meccaniche e carpenterie: lavorazioni di taglio, saldatura, raddrizzatura di lamiere e uso di utensili pneumatici.
- Stamperie e tipografie: presse rotative, piegatrici e macchine da taglio ad alta velocità.
- Industria del legno e della ceramica: seghe circolari, piallatrici, torni e forni.
- Agricoltura: trattori, mietitrebbiatrici e motoseghe.
Misure di prevenzione e protezione
Secondo l'art. 192 D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione devono seguire un ordine di priorità che privilegia gli interventi alla fonte rispetto all'uso dei DPI:
- Isolamento e insonorizzazione acustica: cabine insonorizzate per macchinari rumorosi, pannelli fonoassorbenti, pavimenti antivibranti e soffitti fonoassorbenti nei locali di lavoro.
- Sostituzione di attrezzature: adozione di macchine e utensili a più bassa emissione sonora, con selezione in fase di acquisto sulla base della potenza acustica dichiarata dal costruttore ai sensi della Direttiva Macchine.
- Modifiche organizzative e turnazione: riduzione del tempo di esposizione giornaliera mediante rotazione dei lavoratori tra postazioni rumorose e postazioni tranquille, limitando la permanenza nelle aree ad alta intensità sonora.
- DPI uditivi: quando le misure tecniche e organizzative non sono sufficienti a ridurre il LEX,8h al di sotto dei valori superiori di azione, i lavoratori devono indossare protettori auricolari conformi alla norma EN 352 (cuffie, inserti, archetti). La scelta del DPI deve tenere conto del SNR (Single Number Rating) per garantire che il livello all'orecchio risulti inferiore a 85 dB(A).
- Segnaletica: le aree in cui il LEX,8h supera i valori superiori di azione devono essere delimitate e segnalate; l'accesso è limitato ai lavoratori autorizzati e muniti di DPI.
Sorveglianza sanitaria audiometrica
La sorveglianza sanitaria per il rischio rumore è regolata dall'art. 196 D.Lgs. 81/08 e consiste principalmente nell'esame audiometrico (audiometria tonale liminare) eseguito dal medico competente. Diventa obbligatoria nei seguenti casi:
- I lavoratori sono esposti a un LEX,8h superiore ai valori superiori di azione (85 dB(A)) oppure al LCpeak superiore a 137 dB(C).
- I lavoratori esposti tra 80 e 85 dB(A) che ne facciano richiesta e il medico competente ne ravvisi la necessità.
La periodicità degli accertamenti audiometrici è stabilita dal medico competente in base al livello di esposizione e allo stato di salute del lavoratore, in genere con cadenza annuale o biennale per esposizioni superiori a 85 dB(A). Il giudizio di idoneità emesso dal medico competente può prevedere limitazioni o prescrizioni per i lavoratori con ipoacusia da rumore professionale accertata. I risultati degli accertamenti, nel rispetto della riservatezza, confluiscono nella cartella sanitaria individuale e devono essere conservati per almeno quarant'anni.
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Domande frequentiFAQ
La valutazione del rischio rumore è obbligatoria per tutte le aziende?
Con quale frequenza deve essere aggiornata la valutazione del rischio rumore?
I DPI uditivi sono sufficienti a rispettare la legge se il LEX,8h supera 87 dB(A)?
Chi deve essere consultato prima di finalizzare la valutazione del rischio rumore?
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