La valutazione del rischio rumore è l’analisi, obbligatoria per tutte le aziende, del livello, del tipo e della durata dell’esposizione dei lavoratori al rumore, compreso quello impulsivo (art. 190 D.Lgs. 81/2008). Se si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro deve misurare i livelli con strumenti e metodi adeguati; la valutazione è programmata ed effettuata da personale qualificato, con cadenza almeno quadriennale (art. 181).
Soglie e conseguenze
- Oltre 80 dB(A) o 135 dB(C) di picco (valori inferiori di azione): DPI dell’udito messi a disposizione, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore, se il medico competente ne conferma l’opportunità (art. 196, comma 2).
- Oltre 85 dB(A) o 137 dB(C) (valori superiori di azione): programma di misure tecniche e organizzative, segnalazione e delimitazione delle aree, uso dei DPI dell’udito, sorveglianza sanitaria obbligatoria.
- 87 dB(A) o 140 dB(C) (valori limite, tenendo conto dell’attenuazione dei DPI): non devono essere superati; se accade si interviene subito e si individuano le cause (art. 194).
Quando va rifatta
Oltre alla scadenza quadriennale, quando cambiano macchine, cicli o organizzazione del lavoro in modo significativo, quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità (art. 181 e art. 185) e nei casi dell’art. 29, comma 3.
Errori frequenti
- Usare dati di emissione del costruttore come se fossero livelli di esposizione dei lavoratori.
- Non considerare le fonti di rumore di altri reparti o le lavorazioni saltuarie molto rumorose.
- Lasciare scadere i quattro anni senza nuove misure né conferma motivata.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 181 — Valutazione dei rischi (agenti fisici)
- D.Lgs. 81/2008, art. 189 — Valori limite di esposizione e valori di azione
- D.Lgs. 81/2008, art. 190 — Valutazione del rischio
- D.Lgs. 81/2008, art. 192 — Misure di prevenzione e protezione
- D.Lgs. 81/2008, art. 193 — Uso dei dispositivi di protezione individuali
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