Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’atto con cui il datore di lavoro formalizza la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28 D.Lgs. 81/08). È obbligo non delegabile (art. 17), si applica da quando c’è almeno un lavoratore o equiparato, va redatto con RSPP, RLS e medico competente (se nominato) e deve avere data certa.
1. Cos’è il DVR e a cosa serve
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il fulcro del sistema di prevenzione previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). Non è un adempimento documentale formale ma il risultato di un processo di analisi: il datore di lavoro, supportato dai suoi consulenti e dalle figure interne, mappa tutti i pericoli presenti nell’attività, stima i rischi connessi, decide le misure di prevenzione e protezione e definisce un programma di miglioramento. Il DVR cristallizza questo processo in un atto scritto, datato e firmato che orienta poi le nomine, la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli investimenti in sicurezza.
Sul piano funzionale, il DVR serve a quattro cose. Primo, dimostrare agli organi di vigilanza (ASL, INL, Vigili del Fuoco) che la valutazione dei rischi è stata fatta. Secondo, garantire al datore di lavoro un quadro consapevole degli investimenti necessari in DPI, manutenzioni, formazione e adeguamenti strutturali. Terzo, fornire ai lavoratori e al loro rappresentante un riferimento sui pericoli a cui sono esposti e sulle misure adottate. Quarto, costituire la base documentale per la gestione degli appalti interni (DUVRI ex art. 26) e per i rapporti con clienti, fornitori e committenti.
123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili e a impostare il DVR adattato al caso specifico: ogni documento deve essere costruito sull’attività reale, sulle mansioni effettive, sui processi produttivi concreti dell’azienda.
2. Ambito di applicazione e soggetti obbligati
L’obbligo del DVR sorge nel momento in cui in azienda è presente anche un solo lavoratoreai sensi dell’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08. La definizione è ampia: oltre al lavoratore subordinato classico include i soci lavoratori di società o cooperative che prestino la propria attività per conto della società, gli associati in partecipazione, i tirocinanti e gli stagisti, i volontari del servizio civile, i lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati per il periodo di utilizzo, gli allievi degli istituti tecnici quando svolgono attività in laboratorio.
Sono escluse le attività rese esclusivamente dal titolare senza alcun lavoratore (impresa familiare ex art. 230-bis c.c. composta da soli familiari, lavoratori autonomi puri ex art. 21 senza dipendenti). In questi casi si applicano solo gli obblighi dell’art. 21 (DPI, formazione professionale, ecc.) e il DVR non è dovuto. Attenzione però: appena entra un dipendente, un socio lavoratore, un tirocinante o un collaboratore parasubordinato che svolge attività in modo continuativo, l’obbligo del DVR scatta dal giorno uno. Per le aziende di nuova costituzione l’art. 28 c. 3-bis concede novanta giorni dall’avvio dell’attività per completare il documento, ma richiede che siano attestate immediatamente le misure di prevenzione adottate.
L’obbligo si applica a tutti i settori, pubblici e privati. Non esistono soglie minime: una microimpresa con un dipendente è soggetta agli stessi obblighi di valutazione di una multinazionale, sebbene la complessità del documento sia naturalmente proporzionata all’attività. Per le pubbliche amministrazioni l’art. 3 prevede alcune specificità ma il DVR resta obbligatorio.
3. L’obbligo non delegabile: art. 17 e art. 28
La redazione del DVR è uno dei due obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17 c. 1 lett. a). L’altro è la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Questa non delegabilità ha effetti pratici importanti. Il datore di lavoro può farsi aiutare tecnicamente da consulenti, dal RSPP, dal medico competente, dai preposti e dai dirigenti, ma la responsabilità penale sull’avvenuta e corretta valutazione dei rischi resta in capo a lui. Una delega di funzioni firmata in favore di un dirigente non sposta questo obbligo: la delega è inefficace per legge in relazione all’art. 17.
L’art. 28 specifica l’oggetto della valutazione. Il DVR deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale. Questa ampiezza significa che il documento non può limitarsi ai rischi “fisici” classici (cadute, urti, tagli, elettrocuzione): deve includere i rischi organizzativi, psicosociali, ergonomici e tutte le condizioni che possono incidere sulla salute psicofisica del lavoratore.
L’art. 29 disciplina invece le modalità: la valutazione è effettuata dal datore in collaborazione con il RSPP e il medico competente nei casi in cui è nominato, previa consultazione del RLS. È una sequenza precisa che va documentata: senza la consultazione del RLS verbalizzata, il documento è viziato.
4. Contenuti minimi del DVR
L’art. 28 c. 2 elenca i contenuti che il DVR deve obbligatoriamente includere. Mancarne anche uno espone il documento a contestazione in sede ispettiva. Le sezioni minime sono:
- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specificazione dei criteri adottati per la valutazione (esempio: matrice probabilità-danno con scala 1-4 per parametro).
- Misure di prevenzione e protezione attuate e DPI consegnati ai lavoratori, con riferimento alle mansioni interessate.
- Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con interventi, responsabili, tempi e priorità.
- Procedure per l’attuazione delle misure e ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere.
- Nominativi di RSPP, RLS, medico competente che hanno partecipato alla valutazione e dei preposti.
- Mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale.
- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato con metodologia conforme alle linee guida INAIL.
- Valutazione delle differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale nei termini richiesti dall’art. 28 c. 1.
A questi contenuti minimi obbligatori si aggiungono le valutazioni specifiche imposte dai titoli speciali del D.Lgs. 81/08 quando applicabili: rischio chimico (titolo IX), agenti cancerogeni e mutageni, amianto, biologico (titolo X), rumore e vibrazioni (titolo VIII), atmosfere esplosive (titolo XI), movimentazione manuale dei carichi (titolo VI), videoterminali (titolo VII), radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici.
Contenuti minimi del DVR — checklist sintetica
- Descrizione attività, ciclo lavorativo e organigramma aziendale
- Criteri di valutazione del rischio (matrice e legenda)
- Identificazione dei pericoli per mansione, fase di lavoro e luogo
- Stima dei rischi con classi di priorità
- Misure di prevenzione e protezione attuate (tecniche, organizzative, procedurali)
- DPI consegnati con riferimento alle mansioni
- Programma di miglioramento con responsabili e scadenze
- Valutazione stress lavoro-correlato (INAIL)
- Valutazioni di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale
- Nominativi RSPP, RLS, medico competente (se nominato), preposti
- Data certa di redazione (firma digitale o PEC con ricevuta)
- Verbale di consultazione del RLS
5. Metodologia di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è un processo strutturato che non si esaurisce in una compilazione di tabelle. La sequenza editoriale consolidata, ripresa dalle linee guida ISPESL e dalle pubblicazioni INAIL, è la seguente: raccolta dati e documenti; sopralluogo tecnico; identificazione dei pericoli; stima dei rischi; definizione delle misure; programmazione del miglioramento; consultazione del RLS; redazione del documento; firma con data certa; revisione.
La fase più delicata è l’identificazione dei pericoli. Ogni pericolo va riferito a un luogo (reparto, postazione), a una mansione (operatore CNC, magazziniere, addetto vendite) e a una fase di lavoro (avvio, lavorazione, manutenzione, pulizia, emergenza). Un pericolo elettrico in fase di manutenzione di un quadro ha caratteristiche diverse da un pericolo elettrico in normale esercizio: valutarli insieme rende il documento poco utile. Le check-list strutturate per famiglia di pericolo (meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, ergonomici, psicosociali, organizzativi) aiutano a non dimenticare voci.
La stima del rischio si ottiene combinando la probabilità di accadimento dell’evento con la magnitudo del danno atteso. Il valore di rischio (R = P × D) viene classificato in fasce (basso, medio, alto, molto alto) ciascuna con un orizzonte temporale di intervento. La metodologia va dichiarata in apertura del DVR: criteri di assegnazione dei punteggi, scala, soglie di intervento.
6. La matrice probabilità-danno
La matrice probabilità-danno è lo strumento più diffuso per la stima del rischio. Si costruisce assegnando a ogni dimensione una scala (tipicamente 1-4) con criteri verbali e quantitativi precisi.
| Livello | Probabilità | Danno |
|---|---|---|
| 1 — Improbabile / Lieve | Evento mai verificatosi, condizioni di accadimento eccezionali | Danno reversibile, prognosi inferiore a 3 giorni |
| 2 — Poco probabile / Modesto | Evento sporadico in contesti analoghi, fattori predisponenti limitati | Lesione reversibile, prognosi 4-40 giorni |
| 3 — Probabile / Grave | Evento documentato nel settore, fattori predisponenti presenti | Lesione con prognosi oltre 40 giorni o invalidità permanente parziale |
| 4 — Molto probabile / Gravissimo | Evento frequente, fattori predisponenti rilevanti e diffusi | Lesione grave permanente o esito mortale |
Il rischio R = P × D si distribuisce da 1 a 16 e si suddivide in quattro fasce: R 1-2 basso, intervento non urgente programmato; R 3-4 medio, intervento entro l’anno; R 6-8 alto, intervento entro 30-90 giorni; R 9-16 molto alto, intervento immediato con sospensione della lavorazione fino al ripristino di condizioni di sicurezza accettabili. Le soglie possono essere modulate ma vanno dichiarate.
7. Criteri INAIL e linee guida operative
INAIL pubblica e aggiorna periodicamente linee guida settoriali e metodologie specifiche che vanno integrate nel DVR. Le più rilevanti per la maggior parte delle aziende sono: la metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (versione aggiornata 2017 e successivi documenti); le banche dati dei profili di rischio settoriali (BDR); il documento sui rischi interferenziali per il DUVRI; le pubblicazioni su movimentazione manuale carichi (metodi NIOSH, OCRA, Snook-Ciriello); le linee guida sul rumore e vibrazioni con riferimento alle norme tecniche armonizzate (UNI EN ISO 9612, UNI EN 5349).
Per il rischio stress lavoro-correlato il percorso INAIL prevede due livelli: una valutazione preliminare condotta su indicatori oggettivi (eventi sentinella, fattori di contenuto e contesto del lavoro) attraverso una check-list, e una valutazione approfondita con questionari ai lavoratori solo se la preliminare evidenzia criticità. L’assenza della valutazione stress o l’uso di metodologie non riconosciute sono fra le contestazioni ispettive più frequenti.
8. Ruoli: datore, RSPP, RLS, medico competente
La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro (art. 17). La collaborazione tecnica nel processo è del RSPP (art. 33: il RSPP collabora alla valutazione, individua i fattori di rischio, propone le misure e elabora le procedure di sicurezza). Il medico competente, quando nominato (art. 41), partecipa con il proprio contributo sui rischi che richiedono sorveglianza sanitaria e sulla pianificazione delle visite mediche. Il RLS (art. 50) è consultato preventivamente e tempestivamente; ha diritto di accedere al DVR e di ricevere copia su richiesta; può formulare osservazioni che vanno verbalizzate.
La distinzione fra responsabilità del datore e collaborazione tecnica è centrale. La giurisprudenza della Cassazione penale ha più volte ribadito che il datore non può ritenersi esentato in caso di carenze del DVR sostenendo di essersi affidato a un RSPP qualificato: l’obbligo di vigilanza sul corretto operato del servizio di prevenzione è proprio del datore (Cass. pen. sez. IV n. 38129/2019 e successive). Per questo è importante che il datore sia attivamente coinvolto nel processo: legga il documento prima della firma, ponga domande, verifichi la coerenza tra contenuto e operatività.
9. Tempistica e data certa
La data certa è un requisito essenziale del DVR ai sensi dell’art. 28 c. 2. Senza data certa il documento è giuridicamente equivalente a un atto privo di prova di anteriorità. I metodi riconosciuti per conferire data certa sono:
- Firma digitale qualificata del datore di lavoro e degli altri soggetti firmatari, con marca temporale. È la modalità oggi più diffusa e robusta.
- Posta elettronica certificata con invio del documento a sé stessi o a un soggetto terzo (es. consulente, commercialista) e conservazione della ricevuta di accettazione e consegna.
- Sottoscrizione contestuale da parte di datore, RSPP, RLS e medico competente con firme autografe e indicazione della data, eventualmente con autentica notarile per casi sensibili.
- Registrazione presso un pubblico ufficio o invio tramite raccomandata A/R con conservazione della ricevuta.
Per le aziende di nuova costituzione la legge concede novanta giorni dall’avvio dell’attività per redigere e datare il documento (art. 28 c. 3-bis), ma le misure di prevenzione adottate vanno comunque attestate dal giorno uno. Non è ammessa la pratica di redigere il DVR mesi dopo l’inizio dell’attività con data postuma: la falsa attestazione configura ulteriori profili di responsabilità.
10. Quando aggiornare il DVR
L’art. 29 c. 3 individua i casi di obbligo di aggiornamento: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza; introduzione di nuove sostanze, attrezzature, lavorazioni; infortuni significativi; esiti della sorveglianza sanitaria che evidenziano necessità di intervento; evoluzioni della normativa applicabile; risultati di audit interni o esterni che richiedono revisioni; segnalazioni del RLS o dei preposti su criticità non valutate. Il termine “significativo” va interpretato in chiave sostanziale: l’introduzione di una nuova macchina comporta sempre revisione; un cambio di referente commerciale tipicamente no.
| Evento | Aggiornamento richiesto | Tempo indicativo |
|---|---|---|
| Apertura nuova sede operativa | Integrazione completa sede e relativi rischi | Prima dell’inizio attività |
| Nuovo macchinario o lavorazione | Revisione mansionario e relativa scheda rischio | Prima della messa in servizio |
| Infortunio con prognosi superiore a 40 giorni | Revisione mirata del rischio coinvolto e delle misure | Entro 30-60 giorni |
| Modifica organizzativa significativa (turni, ruoli) | Revisione valutazione stress e rischi organizzativi | Entro 60-90 giorni |
| Evoluzione normativa rilevante | Aggiornamento sezione normativa e adeguamento contenuti | Entro 90-180 giorni dalla pubblicazione |
| Esito sorveglianza sanitaria con criticità | Revisione misure tecniche/organizzative per rischio coinvolto | Entro 30-90 giorni |
11. Sanzioni (art. 55) e prescrizioni
Le sanzioni per le violazioni relative al DVR sono regolate dall’art. 55 D.Lgs. 81/08:
- Art. 55 c. 1 lett. a: omessa redazione del DVR. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. Nei casi più gravi (es. attività ad alto rischio specifico) la sanzione si applica nella forma più severa.
- Art. 55 c. 1 lett. b: DVR redatto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 28 c. 2 lett. a, b, d, f. Ammenda da 2.457,02 a 6.291,79 euro.
- Art. 55 c. 4 lett. a: DVR carente rispetto ai contenuti di cui all’art. 28 c. 2 lett. c, e e all’art. 28 c. 3-bis. Ammenda da 1.228,50 a 5.728,90 euro.
La regolarizzazione tempestiva entro i termini fissati dall’organo di vigilanza tramite prescrizione ex D.Lgs. 758/94 consente l’estinzione del reato con il pagamento della sanzione amministrativa ridotta a un quarto del massimo dell’ammenda. Il datore che riceve una prescrizione ha tipicamente sei mesi per adeguarsi, prorogabili in casi giustificati. Trascorso il termine senza regolarizzazione il fascicolo torna alla procura.
A queste sanzioni si aggiungono i profili di responsabilità penale per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.) qualora dalla mancata o errata valutazione derivi un infortunio. Le pene sono aggravate quando il fatto è commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Sul piano della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) i reati antinfortunistici possono comportare sanzioni pecuniarie e interdittive a carico della società.
12. Giurisprudenza chiave
La Cassazione penale ha consolidato negli anni alcuni principi che è utile conoscere quando si redige il DVR. Le pronunce che seguono sono richiamate a titolo orientativo; ogni caso va valutato nella sua specificità con un legale qualificato.
- DVR generico: la sezione IV ha più volte affermato che un DVR formalmente completo ma non riferito alle lavorazioni reali equivale all’assenza di valutazione. Una valutazione “di facciata” non assolve l’obbligo (linea Cass. sez. IV 38129/2019 e successive).
- Posizione di garanzia del datore: il datore non si libera della responsabilità affidandosi a un RSPP qualificato. Permane l’obbligo di vigilanza sul corretto operato del servizio di prevenzione.
- Concorso di responsabilità: la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore quando il rischio non era stato adeguatamente valutato e non erano state predisposte misure efficaci.
- Aggiornamento omesso: la mancata revisione del DVR a fronte di modifiche significative è equiparata, sul piano sanzionatorio, alla redazione carente.
13. Casi pratici per settore
Il DVR si declina diversamente a seconda del settore. Le sezioni che seguono illustrano alcuni esempi di rischi caratteristici e di misure tipiche, da adattare al caso reale.
Ristorazione
In cucina di ristorante i rischi tipici sono: ustioni e scottature da superfici calde, fiamme libere, olii e fluidi; tagli per coltelli, affettatrici, tritacarne; cadute scivolone su pavimenti umidi; rischio chimico per detergenti e sanificanti; movimentazione manuale dei carichi; stress da picchi di servizio; esposizione a rumore in cucina di volumi elevati. Le misure tipiche includono DPI dedicati (guanti antitaglio, calzature antiscivolo S2, grembiuli ignifughi), procedure di pulizia con tempi di sicurezza, mappatura aree calde, formazione specifica HACCP integrata.
Edilizia
In cantiere edile dominano i rischi cadute dall’alto, urti da carichi sospesi, contatto con macchine operatrici, esposizione a polveri di silice, rumore e vibrazioni. Le misure tipiche sono ponteggi conformi, parapetti, linee vita, DPI di terza categoria, formazione PES/PAV per lavori elettrici, formazione lavori in quota e DPI anticaduta, piano operativo sicurezza (POS) coordinato con il PSC del committente.
Uffici
Negli uffici i rischi sono prevalentemente ergonomici e organizzativi: postura statica, videoterminale oltre venti ore settimanali, stress lavoro-correlato, rischi incendio bassi. Le misure tipiche sono valutazione VDT con sorveglianza sanitaria oculistica, sedute ergonomiche, alternanza posizioni, pause regolari, valutazione stress INAIL, piano di emergenza con prove evacuazione annuali.
Logistica e magazzini
In magazzino dominano la movimentazione manuale dei carichi, l’uso di carrelli elevatori, il rischio investimento da mezzi, urti contro scaffalature, cadute in fase di prelievo in altezza. Misure tipiche: separazione percorsi pedoni/mezzi, formazione carrellisti ex Accordo Stato-Regioni, valutazione MMC con metodo NIOSH/OCRA, scaffalature certificate con verifica UNI EN 15635.
14. Errori comuni
Gli errori che più frequentemente vengono contestati in sede ispettiva sono ricorrenti e quasi sempre evitabili con una redazione metodologicamente corretta.
- DVR generico scaricato da internet o copiato da altra azienda: non rispecchia mansioni e pericoli reali, viene riconosciuto immediatamente in ispezione.
- Valutazione stress assente o solo formale: una check-list compilata in cinque minuti senza coinvolgere preposti e lavoratori non è una valutazione conforme alla metodologia INAIL.
- Sottovalutazione del rischio chimico: l’uso di prodotti classificati pericolosi (CLP) richiede valutazione approfondita ex titolo IX, anche per pulizia e sanificazione.
- Mancanza del programma di miglioramento o programma senza date e responsabili.
- Assenza del verbale di consultazione RLS: la consultazione va sempre verbalizzata anche quando il RLS non ha osservazioni.
- DVR non datato o con data postuma rispetto all’inizio dell’attività.
- Trascuratezza delle differenze di genere, età, provenienza: l’art. 28 le richiede esplicitamente.
- Mancato aggiornamento dopo infortuni significativi, cambi di sede, nuove lavorazioni.
- Schede mansioni assenti: senza schede mansione il DVR non guida l’informazione e la formazione ex artt. 36-37.
15. Modelli e procedure standardizzate
Il D.M. 30/11/2012 aveva introdotto le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle PMI, poi aggiornate dal D.M. 18/04/2022. Restano applicabili modelli editoriali semplificati per attività a rischio non elevato, con la precisazione che il DVR semplificato deve comunque coprire i contenuti minimi dell’art. 28. Per attività ad alto rischio specifico (chimico oltre soglia, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni o mutageni, amianto, radiazioni ionizzanti, lavorazioni a caldo in spazi confinati, lavori in quota oltre quindici metri) i modelli semplificati non sono ammessi: occorre una valutazione approfondita con eventuali misurazioni strumentali. Per orientarti sui contenuti minimi puoi consultare la nostra checklist DVR e il tool di verifica obblighi.
16. Glossario tecnico
- Datore di lavoro (art. 2 lett. b): soggetto titolare del rapporto di lavoro o, in ogni caso, soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva.
- RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32). Può essere interno o esterno; deve possedere i requisiti formativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
- RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47-50). Eletto o designato dai lavoratori; va consultato sulla valutazione dei rischi.
- Medico competente: medico nominato dal datore quando la valutazione richiede sorveglianza sanitaria (art. 38, 41).
- Preposto: soggetto che, in ragione delle competenze professionali, sovrintende all’attività lavorativa (art. 2 lett. e, 19).
- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un pericolo.
- DPI: Dispositivi di Protezione Individuale (titolo III capo II, art. 74).
- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26), redatto dal committente in caso di appalti interni.
- POS / PSC: Piano Operativo di Sicurezza (impresa esecutrice) e Piano di Sicurezza e Coordinamento (committente) nei cantieri edili (titolo IV).
FAQ — DVRFAQ
Il DVR è obbligatorio anche per chi ha un solo dipendente?
Posso usare un modello DVR scaricato da internet?
Quando va aggiornato il DVR?
Chi firma il DVR e con quale valore?
Il DVR va consegnato ai lavoratori o esposto in azienda?
Cosa succede se il DVR manca o è palesemente carente?
Il medico competente partecipa sempre alla redazione del DVR?
Il RLS può rifiutarsi di firmare il DVR?
Per le PMI esistono procedure semplificate?
Il DVR deve essere unico per azienda o uno per ogni sede?
Quanto tempo richiede la redazione di un DVR da zero?
Devo includere lo smart working nel DVR?
18. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 17 — Obblighi non delegabili del datore di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 50 — Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- D.M. 18 aprile 2022 — Modelli di organizzazione e gestione
- INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
- Cass. pen. sez. IV, sent. n. 38129/2019 — DVR generico e responsabilità del datore
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono da attività, lavoratori, mansioni, rischi, processi produttivi e normativa vigente; il DVR deve essere adattato al caso specifico. Per impostare il documento sulla tua attività ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.
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