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Art. 17 D.Lgs. 81/08: gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare

Due soli obblighi, ma centrali: valutare i rischi elaborando il DVR e designare l’RSPP. Cosa dice la norma, come si collega alla delega di funzioni e cosa rischia chi non li adempie.

Risposta rapida

L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 elenca le due attività che il datore di lavoro deve svolgere personalmente e che non può trasferire ad altri con la delega di funzioni dell’art. 16: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (il DVR) e b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Il datore di lavoro può farsi aiutare da consulenti, dall’RSPP e dal medico competente, ma la firma e la responsabilità della valutazione e della scelta dell’RSPP restano sue.

Il testo in sintesi

«Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi». Tutti gli altri obblighi del datore di lavoro, in gran parte elencati nell’art. 18, sono invece delegabili ai dirigenti o ad altri soggetti alle condizioni dell’art. 16.

Chi è il datore di lavoro a cui si applica

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione e l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b). Nelle società di capitali è di norma il legale rappresentante o l’amministratore delegato; nei consigli di amministrazione senza deleghe interne la posizione di garanzia ricade sull’intero organo. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente con poteri di gestione individuato dall’organo di vertice. Secondo l’art. 299 le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, anche senza investitura formale.

Lettera a): valutazione dei rischi e DVR

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale) e tradurre la valutazione nel documento dell’art. 28, con data certa. Le modalità sono fissate dall’art. 29: collaborazione con RSPP e medico competente, consultazione preventiva del RLS, rielaborazione entro 30 giorni in caso di modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano.

In pratica, non sono delegabili:

  • la decisione su quali rischi sono presenti e con quale metodo misurarli;
  • la firma del DVR (insieme a RSPP, RLS per presa visione e medico competente, ove nominato);
  • la scelta delle misure e del programma di miglioramento contenuti nel documento.

È invece delegabile l’attuazione delle misure individuate: acquisto dei DPI, organizzazione della formazione, manutenzione delle attrezzature, vigilanza quotidiana.

Lettera b): designazione dell’RSPP

L’RSPP può essere interno o esterno, ma deve avere i requisiti dell’art. 32 (titolo di studio e moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025). In alcune realtà deve essere interno (art. 31, comma 6: ad esempio industrie soggette a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori). Nei casi dell’Allegato II il datore di lavoro può svolgere personalmente i compiti dell’RSPP (art. 34), dopo aver frequentato il percorso formativo previsto dall’Accordo.

Il rapporto con la delega di funzioni (art. 16)

La delega è ammessa, salvo i limiti dell’art. 17, solo se: risulta da atto scritto con data certa; il delegato ha requisiti di professionalità ed esperienza adeguati; gli sono attribuiti poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessaria; la delega è accettata per iscritto e ha adeguata e tempestiva pubblicità. Anche quando delega, il datore di lavoro conserva l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite; l’obbligo si considera assolto se è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di verifica e controllo come quello dell’art. 30, comma 4.

Sanzioni

ViolazioneNorma sanzionatoriaPena (violazioni dal 6/10/2023)
Omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del DVRArt. 55, c. 1, lett. a)Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro
Omessa designazione dell’RSPPArt. 55, c. 1, lett. b)Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro

Per l’omessa valutazione l’art. 55, comma 2, prevede la sola pena dell’arresto da 4 a 8 mesi quando la violazione riguarda aziende con rischi particolari: ad esempio quelle dell’art. 31, comma 6 (con alcune eccezioni), attività con esposizione a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni o mutageni, amianto, o cantieri con più imprese di entità non inferiore a 200 uomini-giorno. Un DVR presente ma privo degli elementi essenziali dell’art. 28 è sanzionato dall’art. 55, comma 3. Gli importi sono rivalutati del 15,9% dal Decreto direttoriale n. 111/2023.

Errori frequenti

  • DVR firmato solo dal consulente o dall’RSPP esterno, senza firma del datore di lavoro.
  • Delega «di tutta la sicurezza» al responsabile di stabilimento, comprensiva di DVR e nomina RSPP: per questi due obblighi è priva di effetto.
  • RSPP designato senza verificare i moduli formativi e il loro aggiornamento quinquennale.
  • Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP in un’azienda esclusa dall’Allegato II.

Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro può far redigere il DVR a un consulente?
Sì, la stesura materiale può essere affidata a un consulente o all’RSPP. Non si delega però la valutazione: il datore di lavoro la condivide, la firma e ne risponde, come prevede l’art. 17, comma 1, lett. a).
Con una delega di funzioni valida il datore di lavoro è esonerato da tutto?
No. La delega non può riguardare DVR e designazione dell’RSPP e, per gli obblighi delegati, resta l’obbligo di vigilanza sul delegato (art. 16, comma 3).
Il dirigente può firmare il DVR al posto del datore di lavoro?
Il dirigente collabora alla valutazione per le parti di sua competenza, ma il documento è del datore di lavoro: è lui che deve effettuare la valutazione e designare l’RSPP.

Fonti normative

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