L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare due attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Le restanti attività possono essere delegate nei limiti previsti dall’art. 16.
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Ambito di applicazione
L’articolo riguarda ogni datore di lavoro destinatario del Testo Unico, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività.
Contenuti chiave
- La valutazione dei rischi è un obbligo personale del datore di lavoro.
- La designazione del RSPP è un obbligo personale del datore di lavoro.
- Gli altri obblighi sono delegabili nei limiti formali e sostanziali dell’art. 16.
Relazione con la delega di funzioni (art. 16)
La delega richiede forma scritta, data certa, requisiti di professionalità del delegato, autonomia di spesa e accettazione scritta. Anche in presenza di delega, il datore di lavoro mantiene un obbligo di vigilanza sull’adempimento delle funzioni delegate.
Sanzioni
La violazione dell’obbligo di valutazione dei rischi e la mancata designazione del RSPP sono sanzionate dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08. Importi e modalità vanno verificati sul testo aggiornato.
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Domande frequentiFAQ
Quali obblighi non può delegare il datore di lavoro?
Posso delegare gli altri obblighi a un dirigente?
La delega esonera il datore di lavoro?
Fonti normative
- Art. 16 D.Lgs. 81/08 — delega di funzioni
- Art. 17 D.Lgs. 81/08 — obblighi non delegabili
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
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