L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 elenca le due attività che il datore di lavoro deve svolgere personalmente e che non può trasferire ad altri con la delega di funzioni dell’art. 16: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (il DVR) e b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Il datore di lavoro può farsi aiutare da consulenti, dall’RSPP e dal medico competente, ma la firma e la responsabilità della valutazione e della scelta dell’RSPP restano sue.
Il testo in sintesi
«Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi». Tutti gli altri obblighi del datore di lavoro, in gran parte elencati nell’art. 18, sono invece delegabili ai dirigenti o ad altri soggetti alle condizioni dell’art. 16.
Chi è il datore di lavoro a cui si applica
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione e l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b). Nelle società di capitali è di norma il legale rappresentante o l’amministratore delegato; nei consigli di amministrazione senza deleghe interne la posizione di garanzia ricade sull’intero organo. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente con poteri di gestione individuato dall’organo di vertice. Secondo l’art. 299 le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, anche senza investitura formale.
Lettera a): valutazione dei rischi e DVR
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza, tipologia contrattuale) e tradurre la valutazione nel documento dell’art. 28, con data certa. Le modalità sono fissate dall’art. 29: collaborazione con RSPP e medico competente, consultazione preventiva del RLS, rielaborazione entro 30 giorni in caso di modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano.
In pratica, non sono delegabili:
- la decisione su quali rischi sono presenti e con quale metodo misurarli;
- la firma del DVR (insieme a RSPP, RLS per presa visione e medico competente, ove nominato);
- la scelta delle misure e del programma di miglioramento contenuti nel documento.
È invece delegabile l’attuazione delle misure individuate: acquisto dei DPI, organizzazione della formazione, manutenzione delle attrezzature, vigilanza quotidiana.
Lettera b): designazione dell’RSPP
L’RSPP può essere interno o esterno, ma deve avere i requisiti dell’art. 32 (titolo di studio e moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025). In alcune realtà deve essere interno (art. 31, comma 6: ad esempio industrie soggette a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori). Nei casi dell’Allegato II il datore di lavoro può svolgere personalmente i compiti dell’RSPP (art. 34), dopo aver frequentato il percorso formativo previsto dall’Accordo.
Il rapporto con la delega di funzioni (art. 16)
La delega è ammessa, salvo i limiti dell’art. 17, solo se: risulta da atto scritto con data certa; il delegato ha requisiti di professionalità ed esperienza adeguati; gli sono attribuiti poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessaria; la delega è accettata per iscritto e ha adeguata e tempestiva pubblicità. Anche quando delega, il datore di lavoro conserva l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite; l’obbligo si considera assolto se è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di verifica e controllo come quello dell’art. 30, comma 4.
Sanzioni
| Violazione | Norma sanzionatoria | Pena (violazioni dal 6/10/2023) |
|---|---|---|
| Omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del DVR | Art. 55, c. 1, lett. a) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro |
| Omessa designazione dell’RSPP | Art. 55, c. 1, lett. b) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro |
Per l’omessa valutazione l’art. 55, comma 2, prevede la sola pena dell’arresto da 4 a 8 mesi quando la violazione riguarda aziende con rischi particolari: ad esempio quelle dell’art. 31, comma 6 (con alcune eccezioni), attività con esposizione a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni o mutageni, amianto, o cantieri con più imprese di entità non inferiore a 200 uomini-giorno. Un DVR presente ma privo degli elementi essenziali dell’art. 28 è sanzionato dall’art. 55, comma 3. Gli importi sono rivalutati del 15,9% dal Decreto direttoriale n. 111/2023.
Errori frequenti
- DVR firmato solo dal consulente o dall’RSPP esterno, senza firma del datore di lavoro.
- Delega «di tutta la sicurezza» al responsabile di stabilimento, comprensiva di DVR e nomina RSPP: per questi due obblighi è priva di effetto.
- RSPP designato senza verificare i moduli formativi e il loro aggiornamento quinquennale.
- Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP in un’azienda esclusa dall’Allegato II.
Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro può far redigere il DVR a un consulente?
Con una delega di funzioni valida il datore di lavoro è esonerato da tutto?
Il dirigente può firmare il DVR al posto del datore di lavoro?
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