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FAQ DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Le domande pratiche su obbligo, rielaborazione, firma, conservazione e sanzioni del DVR, con i riferimenti agli articoli del D.Lgs. 81/08.

Risposta rapida

Il DVR lo deve avere ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore. Non ha una scadenza: va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano in modo significativo lavorazioni o organizzazione, dopo un infortunio significativo o quando lo indica la sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08). Deve avere data certa, si conserva in azienda e non va inviato a nessun ente.

La definizione e i contenuti minimi del documento sono nella voce del glossario DVR. Qui trovi le risposte ai dubbi operativi più frequenti.

Domande frequenti sul DVRFAQ

Il DVR serve anche se ho un solo dipendente?
Sì. L’obbligo riguarda ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore, inclusi apprendisti, tirocinanti e soci lavoratori (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08). Non ci sono esenzioni legate alla dimensione. Cambia solo la forma: fino a 10 lavoratori la valutazione si fa con le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012 (art. 29, comma 5), salvo le attività escluse dal comma 7. Il titolare senza dipendenti né collaboratori equiparati non deve redigere il DVR, ma resta soggetto agli obblighi dell’art. 21 se lavora in proprio, ad esempio in cantiere.
Ogni quanto va rinnovato il DVR? Esiste una scadenza triennale?
No, il DVR non scade e non esiste un rinnovo triennale. Secondo l’art. 29, comma 3, valutazione e documento vanno rielaborati entro 30 giorni quando: cambiano in modo significativo il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro; evolvono la tecnica, la prevenzione o la protezione; si verifica un infortunio significativo; la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità. Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito. Un controllo periodico, ad esempio annuale in occasione della riunione periodica, è una buona pratica, non un obbligo di legge.
Quali cambiamenti obbligano a rielaborare il DVR?
Sono esempi tipici il trasferimento in una nuova sede o l’ampliamento dei locali, l’acquisto di macchine o impianti che introducono nuovi rischi, l’uso di nuove sostanze pericolose, l’introduzione di nuove mansioni o del lavoro notturno, l’assunzione di lavoratori con esigenze particolari (ad esempio una lavoratrice in gravidanza o un lavoratore minorenne), un infortunio con assenza prolungata e le indicazioni del medico competente. Il termine di 30 giorni decorre dal verificarsi dell’evento.
Chi firma il DVR e come si ottiene la data certa?
Il DVR lo adotta e lo firma il datore di lavoro, che non può delegare questo obbligo (art. 17). La data certa si può ottenere con gli strumenti ordinari: PEC inviata a se stessi, marca temporale o firma digitale con riferimento temporale, timbro postale. In alternativa, l’art. 28, comma 2, considera attestata la data dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da quella di RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato. Queste firme non rendono i firmatari autori del documento.
Posso usare un modello standard trovato online?
No, se non lo adatti alla tua azienda. L’art. 28 richiede la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività concreta: luoghi, attrezzature, sostanze, mansioni, organizzazione dei turni. Anche le procedure standardizzate per le piccole aziende sono uno schema da compilare con i dati reali, non un testo da copiare. Un DVR generico, che non descrive le lavorazioni effettive, in ispezione viene considerato carente.
Il DVR va inviato all’ASL o all’Ispettorato?
No. Il DVR è custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4) e va esibito agli organi di vigilanza su richiesta. Una copia va consegnata al RLS che la richiede, anche su supporto informatico, e il RLS può consultarla solo in azienda (art. 18, comma 1, lett. o). Si può conservare in formato digitale.
Chi deve partecipare alla valutazione?
Il datore di lavoro la effettua in collaborazione con l’RSPP e, quando è prevista la sorveglianza sanitaria, con il medico competente. Prima deve consultare il RLS (art. 29, commi 1 e 2). Della consultazione è bene conservare una traccia scritta, ad esempio un verbale firmato. L’assenza di consultazione è sanzionata (art. 55, comma 3).
Ho appena aperto l’attività: entro quando devo avere il DVR?
La valutazione dei rischi va fatta subito, prima che i lavoratori inizino. Per redigere il documento c’è tempo fino a 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis). Nel frattempo il datore di lavoro deve poter dimostrare, anche con documentazione, di aver rispettato gli obblighi di prevenzione e di aver informato il RLS.
Cosa rischio se il DVR manca o è incompleto?
L’omessa valutazione dei rischi e la mancata adozione del DVR sono punite con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda (art. 55, comma 1, lett. a). L’arresto va da 4 a 8 mesi nelle attività a rischio elevato indicate dal comma 2. Un DVR privo di alcuni contenuti dell’art. 28, comma 2, o adottato senza consultare il RLS o non rielaborato nei casi dell’art. 29 è punito con l’ammenda (art. 55, commi 3 e 4). In caso di infortunio, un DVR carente pesa anche nell’accertamento delle responsabilità penali e, per l’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Posso redigere il DVR da solo?
La legge assegna al datore di lavoro la responsabilità della valutazione, ma richiede la collaborazione dell’RSPP e, se nominato, del medico competente. Per alcuni rischi servono misurazioni o metodi specifici: rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi, stress lavoro-correlato. Se in azienda mancano queste competenze, ci si avvale di tecnici qualificati. La responsabilità del documento resta comunque al datore di lavoro.

Fonti normative

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