L’art. 29 stabilisce che la valutazione dei rischi sia effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS. Va rielaborata in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, di infortuni significativi o di evoluzioni della normativa.
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Ambito di applicazione
Si applica a tutti i datori di lavoro. Sono previste procedure standardizzate semplificate per aziende fino a 10 lavoratori (con possibilità di estensione fino a 50 nei casi previsti).
Contenuti chiave
- Partecipazione del RSPP e del medico competente, ove nominato.
- Consultazione preventiva del RLS.
- Coinvolgimento dei lavoratori per gli aspetti operativi.
- Rielaborazione in caso di modifiche, infortuni, sorveglianza sanitaria, evoluzione normativa.
- Per le nuove imprese, valutazione entro 90 giorni dall’avvio.
Procedure standardizzate
Per le piccole imprese è disponibile un modello di procedura standardizzata pubblicato con apposito decreto, che guida nella valutazione semplificata mantenendo i contenuti minimi dell’art. 28.
Sanzioni
La mancata o carente rielaborazione del DVR nei casi previsti è sanzionata dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08. Importi e modalità vanno verificati sul testo aggiornato.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Chi partecipa alla valutazione dei rischi?
Quando rielaborare il DVR?
Le piccole imprese possono usare procedure semplificate?
Fonti normative
- Art. 29 D.Lgs. 81/08 — modalità di effettuazione
- D.I. 30 novembre 2012 — procedure standardizzate
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