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Art. 29 D.Lgs. 81/08: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

L’art. 28 dice cosa deve contenere il DVR, l’art. 29 dice chi lo fa, con chi, quando va rifatto e dove si tiene. Testo vigente verificato su Normattiva, con le sanzioni rivalutate dal 6 ottobre 2023.

Risposta rapida

L’art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e, nei casi dell’art. 41, con il medico competente, dopo aver consultato il RLS. Il DVR non scade: va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria, e custodito presso l’unità produttiva.

Cosa regola l’art. 29 e a chi si applica

L’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il metodo della valutazione dei rischi: non i contenuti del documento, che sono fissati dall’art. 28, ma il percorso per arrivarci. Si applica a ogni datore di lavoro pubblico o privato che abbia almeno un lavoratore come definito dall’art. 2, compresi soci lavoratori, tirocinanti e lavoratori somministrati. Il testo vigente, controllato su Normattiva, è in vigore dall’11 ottobre 2024: l’ultima modifica, del D.Lgs. 135/2024, ha aggiunto le «sostanze tossiche per la riproduzione» tra le esclusioni del comma 7.

L’articolo va letto insieme all’art. 17, che rende la valutazione un obbligo non delegabile del datore di lavoro, e all’art. 28, che elenca cosa il DVR deve contenere (relazione, misure, programma di miglioramento, procedure e ruoli). Per i contenuti rimandiamo alla pagina sull’art. 28 e il contenuto del DVR; qui ci concentriamo su collaborazione, aggiornamento, custodia e semplificazioni.

Commi 1 e 2: chi partecipa alla valutazione

Il comma 1 dice che il datore di lavoro «effettua la valutazione ed elabora il documento» in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente «nei casi di cui all’articolo 41», cioè quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Il comma 2 aggiunge che queste attività sono realizzate «previa consultazione» del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

SoggettoRuolo nell’art. 29Come si dimostra
Datore di lavoroEffettua la valutazione ed elabora il DVR; responsabilità personale e non delegabileFirma e data certa del documento (art. 28, comma 2)
RSPPCollabora all’individuazione dei rischi e delle misureNominativo nel DVR, sottoscrizione ai fini della data certa
Medico competenteCollabora solo se la sorveglianza sanitaria è obbligatoriaSottoscrizione, verbale di sopralluogo, protocollo sanitario allegato
RLS o RLSTVa consultato prima; non approva e non ha potere di vetoVerbale di consultazione o firma con data sul documento

La consultazione del RLS è anche un suo diritto (art. 50, comma 1, lett. b). Se in azienda non c’è un RLS eletto, si fa riferimento al rappresentante territoriale. La firma del RLS sul DVR serve «ai soli fini della prova della data» e attesta la consultazione, non la condivisione dei contenuti. Il medico competente che non collabora risponde in proprio: l’art. 58 lo punisce con arresto fino a tre mesi o ammenda (importo base 400-1.600 euro, oggi 569,53-2.278,14 euro) per la violazione dell’art. 25, comma 1, lett. a).

Comma 3: quando il DVR va rielaborato

Il DVR non ha una scadenza fissa. Il comma 3 impone di rielaborare la valutazione «immediatamente» e il documento entro trenta giorni dalle rispettive causali, con le stesse modalità dei commi 1 e 2 (quindi di nuovo con RSPP, medico competente e consultazione del RLS). Le causali sono quattro:

  1. modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro «significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori»;
  2. il grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  3. infortuni significativi;
  4. risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

Nei trenta giorni il datore di lavoro non resta fermo: deve dare «immediata evidenza, attraverso idonea documentazione» dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e comunicarlo subito al RLS, che può chiedere di accedere a quella documentazione. In pratica serve una nota datata (anche un verbale di una pagina) che descriva la novità, le misure adottate da subito e la data prevista per il DVR aggiornato. Le casistiche operative di aggiornamento sono trattate nella guida su quando aggiornare il DVR.

Per le imprese di nuova costituzione vale invece l’art. 28, comma 3-bis: valutazione immediata e documento entro novanta giorni dall’inizio dell’attività, sempre dando subito evidenza documentale di misure, DPI, procedure e nomine.

Tabella decisionale: serve una rielaborazione?

EventoRielaborazione entro 30 giorni?Perché
Nuova macchina o attrezzatura con rischi non valutatiSìModifica significativa del processo produttivo
Trasferimento di sede o apertura di un nuovo repartoSìCambiano luoghi di lavoro, vie di esodo, rischi ambientali
Introduzione di turni notturniSìModifica organizzativa con effetti su salute e sorveglianza sanitaria
Infortunio con dinamica non prevista nel DVRSìInfortunio significativo che rivela un rischio non valutato
Relazione del medico competente con più inidoneità per la stessa mansioneSìRisultati della sorveglianza sanitaria
Assunzione di un lavoratore in una mansione già valutataDi norma noNessuna modifica dei rischi; aggiornare elenchi e formazione
Cambio di RSPP o di medico competenteDi norma noSi aggiornano i nominativi (art. 28, comma 2, lett. e)

La tabella è uno strumento di prima lettura: la «significatività» va motivata caso per caso, e nel dubbio conviene rielaborare e documentare la scelta.

Comma 4: dove va custodito il DVR

Il DVR e il DUVRI dell’art. 26, comma 3, «devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi». Il supporto può essere informatico (art. 28, comma 2, e art. 53), purché il documento abbia data certa e sia consultabile in sede durante un’ispezione. Chi ha più sedi deve poter esibire in ciascuna la valutazione che la riguarda.

La violazione del comma 4 è un illecito amministrativo: art. 55, comma 5, lett. f), sanzione da 2.000 a 6.600 euro nel testo base, oggi da 2.847,69 a 9.397,33 euro per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023 (rivalutazione del D.D. 111/2023, tabella INL nota 1159/2023).

Commi 5-7: procedure standardizzate e modelli semplificati

Il comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione «sulla base delle procedure standardizzate» dell’art. 6, comma 8, lett. f), approvate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012. La possibilità di autocertificare la valutazione, prevista in origine, è scaduta da tempo. Il comma 6 estende la facoltà di usare le procedure standardizzate ai datori fino a 50 lavoratori, e il comma 6-bis precisa che vanno comunque rispettati i contenuti dell’art. 28.

Il comma 7 esclude dalle procedure standardizzate del comma 6 le aziende dell’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) (tra cui industrie a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori) e quelle con esposizione a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione e amianto. I commi 6-ter e 6-quater prevedono un modello per i settori a basso rischio e strumenti di supporto come OIRA.

Il modello standardizzato cambia il formato, non l’obbligo: sopralluogo, mansioni reali e misure concrete restano necessari. Per le realtà più piccole vedi anche il DVR per le micro imprese.

Sanzioni collegate all’art. 29

ViolazioneNormaPena dal 6 ottobre 2023
Omessa valutazione e omessa elaborazione del DVR (comma 1)Art. 55, c. 1, lett. a)Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.559,60-9.112,57 euro
Stessa violazione in aziende art. 31 c. 6 o con rischi cancerogeni, biologici gruppi 3-4, ATEX, amiantoArt. 55, c. 2Arresto da 4 a 8 mesi
DVR adottato senza consultare il RLS o non rielaborato (commi 2 e 3), o privo di misure, programma o procedureArt. 55, c. 3Ammenda 2.847,69-5.695,36 euro
DVR privo della relazione e dei criteri o delle mansioni a rischio specificoArt. 55, c. 4Ammenda 1.423,83-2.847,69 euro
DVR non custodito presso l’unità produttiva (comma 4)Art. 55, c. 5, lett. f)Sanzione amministrativa 2.847,69-9.397,33 euro

Alle sanzioni penali si può aggiungere la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14, con una somma aggiuntiva di 2.500 euro per la mancata elaborazione del DVR. Le contravvenzioni si estinguono di norma con la prescrizione dell’organo di vigilanza e il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. Per un quadro completo usa il calcolatore delle sanzioni.

Conseguenze pratiche ed errori tipici in ispezione

Esempio: un’azienda di 12 dipendenti introduce a marzo una pressa piegatrice e un secondo turno. A maggio arriva l’ispezione: il DVR è del 2023 e non cita né la macchina né il turno. Anche se la formazione è stata fatta, la violazione contestabile è la mancata rielaborazione nei trenta giorni senza consultazione del RLS (art. 55, comma 3). Una nota datata con le misure adottate subito e la comunicazione al RLS avrebbero dimostrato il rispetto del comma 3 nel periodo transitorio.

  • DVR «aggiornato» cambiando solo la data in copertina, senza rivedere mansioni e attrezzature.
  • Nessuna prova della consultazione del RLS, o firma del RLS senza data.
  • Medico competente nominato ma mai coinvolto nella valutazione.
  • DVR conservato solo dal consulente o in un’altra sede.
  • Modello standardizzato usato da un’azienda esclusa dal comma 7 (ad esempio con esposizione a cancerogeni).

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare la valutazione dei rischi con un percorso documentato: sopralluogo, consultazione del RLS, verbali e calendario dei riesami. Il documento deve essere adattato al caso specifico.

Domande frequentiFAQ

Il DVR va rinnovato ogni anno?
No. L’art. 29 non fissa una scadenza: il documento va rielaborato entro 30 giorni quando si verifica una delle causali del comma 3. Alcune valutazioni specifiche hanno però periodicità proprie, ad esempio rumore e vibrazioni almeno ogni quattro anni. È prassi utile riesaminare il DVR alla riunione periodica e annotare l’esito, anche quando non emergono modifiche.
Il RLS può rifiutarsi di firmare il DVR?
Sì, ma il rifiuto non blocca il documento. La legge chiede la consultazione preventiva, non il consenso: il RLS può mettere a verbale osservazioni o dissenso. Conviene allora dimostrare la consultazione con un verbale datato e assicurare la data certa con altri mezzi, come PEC o firma digitale con marca temporale.
Chi ha più sedi deve fare un DVR per ciascuna?
Non necessariamente un documento separato, ma la valutazione deve coprire ogni unità produttiva e il comma 4 impone di custodire in ciascuna la parte che la riguarda. Per filiali con rischi diversi (magazzino, negozio, ufficio) è spesso più chiaro predisporre sezioni o allegati specifici, consultabili in sede.
Un’azienda con 8 dipendenti può usare un modello standardizzato?
Sì, salvo che rientri nelle esclusioni previste per le procedure standardizzate, ad esempio esposizione ad agenti cancerogeni, biologici o amianto. Il modello va compilato sulla base di un sopralluogo reale: mansioni, attrezzature e misure devono corrispondere all’azienda, altrimenti il documento è contestabile come privo dei contenuti dell’art. 28.

Fonti normative

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