L’art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e, nei casi dell’art. 41, con il medico competente, dopo aver consultato il RLS. Il DVR non scade: va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria, e custodito presso l’unità produttiva.
Cosa regola l’art. 29 e a chi si applica
L’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il metodo della valutazione dei rischi: non i contenuti del documento, che sono fissati dall’art. 28, ma il percorso per arrivarci. Si applica a ogni datore di lavoro pubblico o privato che abbia almeno un lavoratore come definito dall’art. 2, compresi soci lavoratori, tirocinanti e lavoratori somministrati. Il testo vigente, controllato su Normattiva, è in vigore dall’11 ottobre 2024: l’ultima modifica, del D.Lgs. 135/2024, ha aggiunto le «sostanze tossiche per la riproduzione» tra le esclusioni del comma 7.
L’articolo va letto insieme all’art. 17, che rende la valutazione un obbligo non delegabile del datore di lavoro, e all’art. 28, che elenca cosa il DVR deve contenere (relazione, misure, programma di miglioramento, procedure e ruoli). Per i contenuti rimandiamo alla pagina sull’art. 28 e il contenuto del DVR; qui ci concentriamo su collaborazione, aggiornamento, custodia e semplificazioni.
Commi 1 e 2: chi partecipa alla valutazione
Il comma 1 dice che il datore di lavoro «effettua la valutazione ed elabora il documento» in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente «nei casi di cui all’articolo 41», cioè quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Il comma 2 aggiunge che queste attività sono realizzate «previa consultazione» del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
| Soggetto | Ruolo nell’art. 29 | Come si dimostra |
|---|---|---|
| Datore di lavoro | Effettua la valutazione ed elabora il DVR; responsabilità personale e non delegabile | Firma e data certa del documento (art. 28, comma 2) |
| RSPP | Collabora all’individuazione dei rischi e delle misure | Nominativo nel DVR, sottoscrizione ai fini della data certa |
| Medico competente | Collabora solo se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria | Sottoscrizione, verbale di sopralluogo, protocollo sanitario allegato |
| RLS o RLST | Va consultato prima; non approva e non ha potere di veto | Verbale di consultazione o firma con data sul documento |
La consultazione del RLS è anche un suo diritto (art. 50, comma 1, lett. b). Se in azienda non c’è un RLS eletto, si fa riferimento al rappresentante territoriale. La firma del RLS sul DVR serve «ai soli fini della prova della data» e attesta la consultazione, non la condivisione dei contenuti. Il medico competente che non collabora risponde in proprio: l’art. 58 lo punisce con arresto fino a tre mesi o ammenda (importo base 400-1.600 euro, oggi 569,53-2.278,14 euro) per la violazione dell’art. 25, comma 1, lett. a).
Comma 3: quando il DVR va rielaborato
Il DVR non ha una scadenza fissa. Il comma 3 impone di rielaborare la valutazione «immediatamente» e il documento entro trenta giorni dalle rispettive causali, con le stesse modalità dei commi 1 e 2 (quindi di nuovo con RSPP, medico competente e consultazione del RLS). Le causali sono quattro:
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro «significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori»;
- il grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
Nei trenta giorni il datore di lavoro non resta fermo: deve dare «immediata evidenza, attraverso idonea documentazione» dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e comunicarlo subito al RLS, che può chiedere di accedere a quella documentazione. In pratica serve una nota datata (anche un verbale di una pagina) che descriva la novità, le misure adottate da subito e la data prevista per il DVR aggiornato. Le casistiche operative di aggiornamento sono trattate nella guida su quando aggiornare il DVR.
Per le imprese di nuova costituzione vale invece l’art. 28, comma 3-bis: valutazione immediata e documento entro novanta giorni dall’inizio dell’attività, sempre dando subito evidenza documentale di misure, DPI, procedure e nomine.
Tabella decisionale: serve una rielaborazione?
| Evento | Rielaborazione entro 30 giorni? | Perché |
|---|---|---|
| Nuova macchina o attrezzatura con rischi non valutati | Sì | Modifica significativa del processo produttivo |
| Trasferimento di sede o apertura di un nuovo reparto | Sì | Cambiano luoghi di lavoro, vie di esodo, rischi ambientali |
| Introduzione di turni notturni | Sì | Modifica organizzativa con effetti su salute e sorveglianza sanitaria |
| Infortunio con dinamica non prevista nel DVR | Sì | Infortunio significativo che rivela un rischio non valutato |
| Relazione del medico competente con più inidoneità per la stessa mansione | Sì | Risultati della sorveglianza sanitaria |
| Assunzione di un lavoratore in una mansione già valutata | Di norma no | Nessuna modifica dei rischi; aggiornare elenchi e formazione |
| Cambio di RSPP o di medico competente | Di norma no | Si aggiornano i nominativi (art. 28, comma 2, lett. e) |
La tabella è uno strumento di prima lettura: la «significatività» va motivata caso per caso, e nel dubbio conviene rielaborare e documentare la scelta.
Comma 4: dove va custodito il DVR
Il DVR e il DUVRI dell’art. 26, comma 3, «devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi». Il supporto può essere informatico (art. 28, comma 2, e art. 53), purché il documento abbia data certa e sia consultabile in sede durante un’ispezione. Chi ha più sedi deve poter esibire in ciascuna la valutazione che la riguarda.
La violazione del comma 4 è un illecito amministrativo: art. 55, comma 5, lett. f), sanzione da 2.000 a 6.600 euro nel testo base, oggi da 2.847,69 a 9.397,33 euro per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023 (rivalutazione del D.D. 111/2023, tabella INL nota 1159/2023).
Commi 5-7: procedure standardizzate e modelli semplificati
Il comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione «sulla base delle procedure standardizzate» dell’art. 6, comma 8, lett. f), approvate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012. La possibilità di autocertificare la valutazione, prevista in origine, è scaduta da tempo. Il comma 6 estende la facoltà di usare le procedure standardizzate ai datori fino a 50 lavoratori, e il comma 6-bis precisa che vanno comunque rispettati i contenuti dell’art. 28.
Il comma 7 esclude dalle procedure standardizzate del comma 6 le aziende dell’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) (tra cui industrie a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori) e quelle con esposizione a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione e amianto. I commi 6-ter e 6-quater prevedono un modello per i settori a basso rischio e strumenti di supporto come OIRA.
Il modello standardizzato cambia il formato, non l’obbligo: sopralluogo, mansioni reali e misure concrete restano necessari. Per le realtà più piccole vedi anche il DVR per le micro imprese.
Sanzioni collegate all’art. 29
| Violazione | Norma | Pena dal 6 ottobre 2023 |
|---|---|---|
| Omessa valutazione e omessa elaborazione del DVR (comma 1) | Art. 55, c. 1, lett. a) | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.559,60-9.112,57 euro |
| Stessa violazione in aziende art. 31 c. 6 o con rischi cancerogeni, biologici gruppi 3-4, ATEX, amianto | Art. 55, c. 2 | Arresto da 4 a 8 mesi |
| DVR adottato senza consultare il RLS o non rielaborato (commi 2 e 3), o privo di misure, programma o procedure | Art. 55, c. 3 | Ammenda 2.847,69-5.695,36 euro |
| DVR privo della relazione e dei criteri o delle mansioni a rischio specifico | Art. 55, c. 4 | Ammenda 1.423,83-2.847,69 euro |
| DVR non custodito presso l’unità produttiva (comma 4) | Art. 55, c. 5, lett. f) | Sanzione amministrativa 2.847,69-9.397,33 euro |
Alle sanzioni penali si può aggiungere la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14, con una somma aggiuntiva di 2.500 euro per la mancata elaborazione del DVR. Le contravvenzioni si estinguono di norma con la prescrizione dell’organo di vigilanza e il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. Per un quadro completo usa il calcolatore delle sanzioni.
Conseguenze pratiche ed errori tipici in ispezione
Esempio: un’azienda di 12 dipendenti introduce a marzo una pressa piegatrice e un secondo turno. A maggio arriva l’ispezione: il DVR è del 2023 e non cita né la macchina né il turno. Anche se la formazione è stata fatta, la violazione contestabile è la mancata rielaborazione nei trenta giorni senza consultazione del RLS (art. 55, comma 3). Una nota datata con le misure adottate subito e la comunicazione al RLS avrebbero dimostrato il rispetto del comma 3 nel periodo transitorio.
- DVR «aggiornato» cambiando solo la data in copertina, senza rivedere mansioni e attrezzature.
- Nessuna prova della consultazione del RLS, o firma del RLS senza data.
- Medico competente nominato ma mai coinvolto nella valutazione.
- DVR conservato solo dal consulente o in un’altra sede.
- Modello standardizzato usato da un’azienda esclusa dal comma 7 (ad esempio con esposizione a cancerogeni).
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare la valutazione dei rischi con un percorso documentato: sopralluogo, consultazione del RLS, verbali e calendario dei riesami. Il documento deve essere adattato al caso specifico.
Domande frequentiFAQ
Il DVR va rinnovato ogni anno?
Il RLS può rifiutarsi di firmare il DVR?
Chi ha più sedi deve fare un DVR per ciascuna?
Un’azienda con 8 dipendenti può usare un modello standardizzato?
Fonti normative
- Art. 29 D.Lgs. 81/2008 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (Normattiva)
- Art. 28 D.Lgs. 81/2008 — Oggetto della valutazione dei rischi (Normattiva)
- Art. 55 D.Lgs. 81/2008 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Normattiva)
- Art. 58 D.Lgs. 81/2008 — Sanzioni per il medico competente (Normattiva)
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