Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

LEX,d — Livello di Esposizione Quotidiana al Rumore

Il LEX,d (livello di esposizione quotidiana al rumore) è il parametro principale per la valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII. Si esprime in dB(A) e integra l'esposizione su 8 ore lavorative di riferimento.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il LEX,d (livello di esposizione quotidiana al rumore, espresso in dB(A)) è la media energetica del livello di pressione sonora ponderata A a cui un lavoratore è esposto durante una giornata lavorativa di 8 ore nominali. È il parametro di valutazione principale per il rischio ipoacusia da esposizione cumulativa al rumore secondo il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II e laDirettiva 2003/10/CE.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Definizione e formula di calcolo del LEX,d

Il LEX,d si calcola come integrazione temporale ponderata in energia (media logaritmica) dei livelli sonori a cui il lavoratore è esposto nelle diverse fasi della giornata lavorativa. La formula di riferimento è quella della norma ISO 1999:

LEX,d = 10 · log₁₀ [1/T₀ · Σ (Cᵢ · 10^(Lᵢ/10))]

dove T₀ = 8 ore (periodo di riferimento), Cᵢ è il tempo effettivo di esposizione in ore all'i-esima sorgente di rumore, e Lᵢ è il livello sonoro equivalente ponderato A (Leq) per quella sorgente. In pratica: se un lavoratore è esposto per 4 ore a 85 dB(A) e per 4 ore a 75 dB(A), il LEX,d risultante è circa 82,5 dB(A), non la semplice media aritmetica.

La scala logaritmica significa che ogni aumento di 3 dB(A) equivale a un raddoppio dell'energia sonora (e del rischio cumulativo); ogni aumento di 10 dB(A) corrisponde a un aumento di un ordine di grandezza dell'intensità. Per questo ridurre l'esposizione anche di qualche dB ha impatto significativo sul rischio.

Valori limite e valori d'azione del D.Lgs. 81/08

L'art. 189 del D.Lgs. 81/08 stabilisce tre soglie di riferimento per il LEX,d:

  • VAI — Valore d'Azione Inferiore: 80 dB(A). Superato il quale il datore di lavoro deve: fornire informazione e formazione specifica sul rischio rumore ai lavoratori; mettere a disposizione DPI acustici adeguati (su richiesta del lavoratore); avviare sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore.
  • VAS — Valore d'Azione Superiore: 85 dB(A). Superato il quale: uso dei DPI acustici obbligatorio, sorveglianza sanitaria obbligatoria, segnalazione dei luoghi con obbligo di uso DPI, programma di riduzione dell'esposizione.
  • VLE — Valore Limite di Esposizione: 87 dB(A). Non deve mai essere superato, calcolato tenendo conto dell'attenuazione dei DPI indossati. Se il VLE viene superato nonostante i DPI, il datore deve adottare misure immediate per ridurre l'esposizione alla fonte.

A questi si aggiungono i valori corrispondenti per il rumore impulsivo (Lpeak): VAI 135 dB Cpeak, VAS 137 dB Cpeak, VLE 140 dB Cpeak.

Differenza tra LEX,d, Leq e Lpeak

I tre parametri rispondono a domande diverse nella valutazione del rischio rumore:

  • Leq (livello equivalente): media energetica del livello sonoro in un periodo di misura definito (es. 30 minuti). È il parametro misurato in campo con il fonometro.
  • LEX,d: normalizzazione del Leq su 8 ore nominali, che considera anche i periodi di non-esposizione durante la giornata. È il parametro di valutazione del rischio cumulative.
  • Lpeak: livello di pressione sonora istantaneo massimo (picco), ponderato C. Valuta il rischio di trauma acustico acuto da singolo evento ad alta energia.

La valutazione del rischio rumore richiede la determinazione separata di entrambi (LEX,d e Lpeak) e il confronto con i rispettivi valori limite. Un lavoratore può avere un LEX,d normale ma Lpeak elevati (e viceversa): le due valutazioni non sono intercambiabili.

Come si misura il LEX,d: metodi e strumenti

La misurazione del LEX,d si esegue con fonometri integratori mediatori di classe 1(norma IEC 61672-1) dotati di ponderazione in frequenza A e temporale Slow o Fast, oppure condosimetri acustici personali (EN ISO 9612) che il lavoratore indossa durante la giornata lavorativa. La procedura completa è normata dalla ISO 9612:2009 (metodo engineering) che prevede la stratificazione delle mansioni, la misura del Leq per ciascuna fase lavorativa significativa e la combinazione logaritmica dei risultati. Le misurazioni devono essere eseguite da tecnici qualificati con strumentazione periodicamente tarata e i risultati documentati nel DVR con relazione tecnica.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Quante misurazioni di LEX,d sono necessarie per la valutazione del rischio rumore?
Non esiste un numero fisso: la ISO 9612 richiede una rappresentazione statistica delle condizioni di esposizione. In pratica, per ogni "mansione di riferimento" (gruppo omogeneo di lavoratori con esposizione simile) si raccomandano almeno 3-5 misurazioni in condizioni di lavoro rappresentative. Quando l'esposizione è molto variabile o dipende da commesse diverse, il campionamento deve coprire diversi cicli produttivi. In alternativa alla misurazione diretta, il D.Lgs. 81/08 ammette la stima tramite database di Leq per categoria di attrezzatura.
Il LEX,d calcolato con DPI indossati può superare l'87 dB(A)?
No. Il VLE di 87 dB(A) è calcolato tenendo conto dell'attenuazione dei DPI (LEX,d "all'orecchio"). Se i DPI riducono l'esposizione a orecchio sotto l'87 dB(A), la situazione è conforme, anche se il LEX,d senza DPI fosse molto più alto. Il datore ha comunque l'obbligo di ridurre l'esposizione alla fonte per quanto tecnicamente ed economicamente ragionevole (principio ALARP), indipendentemente dal VLE.
Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio rumore?
La valutazione del rischio rumore deve essere aggiornata ogni volta che cambiano in modo significativo le condizioni di esposizione: introduzione di nuovi macchinari, cambiamento di layout o processo produttivo, modifica dei turni o dei tempi di esposizione. In assenza di variazioni, la rivalutazione con nuove misurazioni è raccomandata ogni 3-5 anni. Il medico competente può richiedere rivalutazioni più frequenti in caso di patologie uditive rilevate in sorveglianza sanitaria.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII Capo II (artt. 187-198): protezione dal rumore
  • Direttiva 2003/10/CE — Prescrizioni minime sicurezza e salute relative all'esposizione al rumore
  • ISO 9612:2009 — Acustica: determinazione dell'esposizione professionale al rumore
  • ISO 1999:2013 — Acustica: stima della perdita uditiva indotta dal rumore
  • IEC 61672-1 — Fonometri di classe 1 e 2
  • INAIL — Valutazione del rischio rumore: metodologie e database

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito