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FAQ Sorveglianza Sanitaria Specifica: periodicità, giudizi e protocolli per rischio

Risposte alle domande più frequenti sulla sorveglianza sanitaria specifica per rischio: periodicità delle visite per rumore, vibrazioni, cancerogeni, agenti biologici e VDT; giudizi di idoneità alla mansione, ricorso avverso i giudizi, protocollo sanitario nel DVR e gestione dei lavoratori distaccati e somministrati.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La sorveglianza sanitaria specifica per rischio, disciplinata dagli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08, richiede che il medico competente definisca un protocollo proporzionato ai rischi rilevati nel DVR. Ti aiutiamo a verificare la coerenza tra il DVR e il protocollo sanitario e supportiamo la gestione documentale delle cartelle sanitarie e dei giudizi di idoneità.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sulla corretta strutturazione della sorveglianza sanitaria specifica, con riferimento ai rischi professionali più diffusi e alle situazioni particolari (lavoratori distaccati, ricorsi ai giudizi di idoneità, accertamenti integrativi).

Domande frequenti sulla sorveglianza sanitaria specificaFAQ

Con quale frequenza devono essere effettuate le visite del medico competente?
La periodicità delle visite del medico competente non è fissa per legge in senso assoluto: l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche periodiche con la cadenza definita dal medico competente nel protocollo sanitario, e comunque almeno una volta all'anno salvo diversa indicazione. Il medico competente può stabilire una periodicità superiore (semestrale o trimestrale) in funzione della gravità del rischio o dello stato di salute del lavoratore, oppure inferiore (biennale o triennale) per alcune esposizioni e fasce di età, avvalendosi delle indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 2011 sulle indicazioni per la sorveglianza sanitaria. Per taluni rischi specifici la legge fissa cadenze minime: per il rischio rumore (art. 196 D.Lgs. 81/08) la periodicità è almeno annuale per i lavoratori il cui LEX,8h supera i valori d'azione, ma il medico può stabilire intervalli più lunghi (fino a tre anni) se l'esposizione è tra il valore d'azione inferiore e superiore e il lavoratore non mostra danni; per le vibrazioni HAV e WBV (art. 204) la periodicità è almeno annuale; per gli agenti cancerogeni e biologici di gruppo 3 e 4 la sorveglianza è almeno annuale. La visita in occasione di cambio mansione, dopo assenza superiore a sessanta giorni per malattia, su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro, è sempre obbligatoria indipendentemente dalla periodicità programmata. Ti aiutiamo a verificare che il protocollo sanitario aziendale rispetti le cadenze di legge.
Cosa succede se il lavoratore risulta "non idoneo" alla mansione specifica?
Il giudizio di non idoneità alla mansione specifica emesso dal medico competente è disciplinato dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08 e produce effetti sia sul piano della sicurezza sia su quello del rapporto di lavoro. Sul piano della sicurezza, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure indicate nel giudizio: se il giudizio è di non idoneità temporanea, il lavoratore non può svolgere la mansione per il periodo indicato; se il giudizio è di non idoneità permanente alla mansione specifica (che non equivale a non idoneità al lavoro in generale), il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore a una mansione diversa compatibile con il suo stato di salute, preferibilmente di pari livello o, se non possibile, a un livello inferiore conservando la retribuzione. Il datore di lavoro che ignora il giudizio e mantiene il lavoratore nella mansione dichiarata non idonea è soggetto alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 e, in caso di danno, a responsabilità civile e penale. Il giudizio di non idoneità non legittima automaticamente il licenziamento: la giurisprudenza consolidata richiede al datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di reperire mansioni alternative prima di procedere al recesso per sopravvenuta inidoneità (art. 3 L. 604/1966). Il lavoratore che ritenga ingiusto il giudizio può fare ricorso secondo le modalità previste dall'art. 41, comma 9.
Il lavoratore può fare ricorso contro il giudizio di non idoneità?
Sì. L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 prevede un meccanismo di ricorso avverso i giudizi di idoneità (idoneità con prescrizioni, idoneità parziale, non idoneità temporanea o permanente). Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente, ovvero allo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell'ASL. Il ricorso può essere proposto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro: entrambi i soggetti hanno piena legittimazione. L'organo di vigilanza, ricevuto il ricorso, procede alla propria valutazione medico-legale, che può includere una visita medica del lavoratore effettuata da medici del servizio pubblico con competenze in medicina del lavoro. Il giudizio dell'organo di vigilanza è definitivo in sede amministrativa e sostituisce quello del medico competente. Nelle more del ricorso, il datore di lavoro deve attenersi al giudizio del medico competente: non può né ignorarlo né derogare unilateralmente. Se il ricorso viene accolto e il giudizio modificato, il datore di lavoro adegua la gestione del lavoratore al nuovo giudizio. Ti aiutiamo a comprendere le implicazioni del giudizio e a valutare le opzioni disponibili in relazione alla mansione del lavoratore.
La sorveglianza sanitaria per VDT è ancora obbligatoria? Con quale periodicità?
Sì, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti all'uso di videoterminali (VDT) è ancora obbligatoria ai sensi degli artt. 175-176 del D.Lgs. 81/08, purché ricorrano i presupposti di legge: il lavoratore deve utilizzare il VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste. Ai fini del computo delle ore non si contano le pause normate dall'art. 175 (almeno quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa). La visita medica comprende un esame degli occhi e della vista da parte del medico competente; se necessario, una visita specialistica (oculistica) e, se necessario, una valutazione muscolo-scheletrica. La periodicità non è fissa per legge: l'art. 176 stabilisce che la visita periodica è effettuata con la cadenza stabilita dal medico competente e, in ogni caso: ogni due anni per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni, ogni cinque anni per i lavoratori ritenuti idonei senza prescrizioni di età inferiore a 50 anni, ogni due anni per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni. Il lavoratore può richiedere la visita in qualsiasi momento in caso di disturbi visivi ritenuti correlati all'attività al VDT. Se la visita rileva la necessità di dispositivi di correzione della vista specifici per l'attività al VDT (occhiali dedicati), il datore di lavoro è tenuto a fornirli.
Qual è la differenza tra sorveglianza sanitaria per rumore e per vibrazioni HAV?
La sorveglianza sanitaria per rumore (art. 196 D.Lgs. 81/08) e per vibrazioni mano-braccio HAV (art. 204 D.Lgs. 81/08) condividono la struttura generale ma si differenziano per gli organi bersaglio, i criteri di attivazione e gli accertamenti specifici. Per il rumore, la sorveglianza è obbligatoria quando il livello di esposizione quotidiana LEX,8h supera i valori d'azione inferiori (80 dB(A) per il livello sonoro, 112 Pa per la pressione di picco). Gli accertamenti includono obbligatoriamente l'audiometria tonale liminare, da effettuarsi dopo un periodo di riposo uditivo di almeno 14 ore; il medico competente può disporre ulteriori esami (audiometria vocale, impedenzometria, potenziali evocati). La periodicità standard è annuale, ma può essere estesa a tre anni per lavoratori con esposizione tra i valori d'azione inferiore e superiore e storia audiologica stabile. Per le vibrazioni HAV, la sorveglianza scatta al superamento del valore d'azione A(8) > 2,5 m/s² e include: anamnesi occupazionale e sintomatologica mirata alla HAVS (sindrome da vibrazione mano-braccio), esame obiettivo degli arti superiori, test di Allen, capillaroscopia periungueale se clinicamente indicata, test di provocazione al freddo, valutazione neurologica con aesthesiometria. La periodicità è almeno annuale. Le due sorveglianze sono spesso cumulate per i lavoratori esposti a entrambi i rischi (es. operatori di martelli pneumatici), ma devono mantenere i rispettivi protocolli distinti.
Cosa deve contenere il protocollo di sorveglianza sanitaria nel DVR?
Il protocollo di sorveglianza sanitaria, redatto dal medico competente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, deve essere inserito nel DVR o allegato a esso e deve contenere informazioni sufficienti a dimostrare la proporzionalità tra rischi rilevati e accertamenti sanitari programmati. Il contenuto minimo comprende: l'elenco dei fattori di rischio per i quali è attivata la sorveglianza (rumore, vibrazioni HAV/WBV, agenti chimici, biologici, cancerogeni, movimentazione manuale carichi, VDT, microclima, ecc.); i gruppi omogenei di lavoratori esposti per ciascun rischio; la tipologia di visita medica (preventiva, periodica, a richiesta, al cambio mansione, alla ripresa dopo malattia prolungata); la periodicità per ciascun gruppo omogeneo e fattore di rischio; gli accertamenti strumentali e di laboratorio previsti per ciascun rischio (spirometria, audiometria, emocromo, biomarcatori urinari, ecc.); i criteri clinici per la formulazione del giudizio di idoneità; le modalità di conservazione e accesso alle cartelle sanitarie. Il protocollo deve essere redatto in modo che un ispettore possa verificare la correlazione logica tra i rischi del DVR e gli accertamenti previsti. Supportiamo la gestione documentale del protocollo in raccordo con il medico competente.
Il medico competente può richiedere esami non previsti dal DVR?
Sì. Il medico competente ha piena autonomia professionale nella gestione clinica del singolo lavoratore e può disporre accertamenti integrativi rispetto a quanto previsto nel protocollo standard del DVR quando lo ritiene clinicamente necessario. L'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria "attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati". Ciò significa che il protocollo è un riferimento programmatico ma non esclude la possibilità di adattarlo al singolo caso. Ad esempio, in presenza di sintomi riferiti dal lavoratore durante la visita, il medico competente può prescrivere esami non previsti dal protocollo standard (es. ecografia muscolo-tendinea per un lavoratore addetto a mansioni ripetitive che riferisce dolore alla spalla, anche se l'esame non era previsto nel DVR). Allo stesso modo, il medico competente può richiedere consulenze specialistiche (ortopedica, otorinolaringoiatrica, dermatologica) in funzione del quadro clinico. La spesa degli accertamenti integrativi è a carico del datore di lavoro (art. 41, comma 1). È buona prassi che il medico competente documenti le motivazioni cliniche degli accertamenti aggiuntivi nella cartella sanitaria del lavoratore e aggiorni il protocollo del DVR se gli accertamenti integrativi diventano routinari per una categoria di rischio.
Come si gestisce la sorveglianza sanitaria per un lavoratore distaccato o somministrato?
La gestione della sorveglianza sanitaria per lavoratori distaccati o somministrati presenta specificità legate alla pluralità di soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro. Per il lavoratore somministrato (interinale), l'art. 35 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che gli obblighi di sorveglianza sanitaria gravano sull'utilizzatore, ovvero sull'azienda presso cui il lavoratore presta effettivamente la propria opera. L'agenzia per il lavoro (somministratore) è tenuta a informare l'utilizzatore dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa e a garantire che il lavoratore abbia ricevuto la formazione generale, ma la sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione concretamente svolta spetta all'utilizzatore. Il contratto di somministrazione deve prevedere clausole che definiscano chiaramente questi obblighi. Per il lavoratore distaccato, l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che gli obblighi gravino interamente sul distaccatario (l'azienda che riceve il lavoratore), ad eccezione della formazione, che può essere assolta preventivamente dal distaccante. Il distaccatario deve inserire il lavoratore distaccato nel proprio sistema di sorveglianza sanitaria e, se necessario, effettuare la visita preventiva prima dell'adibizione alla nuova mansione. Le cartelle sanitarie del lavoratore devono essere accessibili al medico competente del distaccatario. Ti aiutiamo a verificare la corretta distribuzione degli obblighi e a strutturare i contratti di distacco e somministrazione in modo da evitare zone grigie di responsabilità.

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Domande frequentiFAQ

Con quale frequenza devono essere effettuate le visite del medico competente?
La periodicità delle visite del medico competente non è fissa per legge in senso assoluto: l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche periodiche con la cadenza definita dal medico competente nel protocollo sanitario, e comunque almeno una volta all'anno salvo diversa indicazione. Il medico competente può stabilire una periodicità superiore (semestrale o trimestrale) in funzione della gravità del rischio o dello stato di salute del lavoratore, oppure inferiore (biennale o triennale) per alcune esposizioni e fasce di età, avvalendosi delle indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 2011 sulle indicazioni per la sorveglianza sanitaria. Per taluni rischi specifici la legge fissa cadenze minime: per il rischio rumore (art. 196 D.Lgs. 81/08) la periodicità è almeno annuale per i lavoratori il cui LEX,8h supera i valori d'azione, ma il medico può stabilire intervalli più lunghi (fino a tre anni) se l'esposizione è tra il valore d'azione inferiore e superiore e il lavoratore non mostra danni; per le vibrazioni HAV e WBV (art. 204) la periodicità è almeno annuale; per gli agenti cancerogeni e biologici di gruppo 3 e 4 la sorveglianza è almeno annuale. La visita in occasione di cambio mansione, dopo assenza superiore a sessanta giorni per malattia, su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro, è sempre obbligatoria indipendentemente dalla periodicità programmata. Ti aiutiamo a verificare che il protocollo sanitario aziendale rispetti le cadenze di legge.
Cosa succede se il lavoratore risulta "non idoneo" alla mansione specifica?
Il giudizio di non idoneità alla mansione specifica emesso dal medico competente è disciplinato dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08 e produce effetti sia sul piano della sicurezza sia su quello del rapporto di lavoro. Sul piano della sicurezza, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure indicate nel giudizio: se il giudizio è di non idoneità temporanea, il lavoratore non può svolgere la mansione per il periodo indicato; se il giudizio è di non idoneità permanente alla mansione specifica (che non equivale a non idoneità al lavoro in generale), il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore a una mansione diversa compatibile con il suo stato di salute, preferibilmente di pari livello o, se non possibile, a un livello inferiore conservando la retribuzione. Il datore di lavoro che ignora il giudizio e mantiene il lavoratore nella mansione dichiarata non idonea è soggetto alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 e, in caso di danno, a responsabilità civile e penale. Il giudizio di non idoneità non legittima automaticamente il licenziamento: la giurisprudenza consolidata richiede al datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di reperire mansioni alternative prima di procedere al recesso per sopravvenuta inidoneità (art. 3 L. 604/1966). Il lavoratore che ritenga ingiusto il giudizio può fare ricorso secondo le modalità previste dall'art. 41, comma 9.
Il lavoratore può fare ricorso contro il giudizio di non idoneità?
Sì. L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 prevede un meccanismo di ricorso avverso i giudizi di idoneità (idoneità con prescrizioni, idoneità parziale, non idoneità temporanea o permanente). Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente, ovvero allo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell'ASL. Il ricorso può essere proposto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro: entrambi i soggetti hanno piena legittimazione. L'organo di vigilanza, ricevuto il ricorso, procede alla propria valutazione medico-legale, che può includere una visita medica del lavoratore effettuata da medici del servizio pubblico con competenze in medicina del lavoro. Il giudizio dell'organo di vigilanza è definitivo in sede amministrativa e sostituisce quello del medico competente. Nelle more del ricorso, il datore di lavoro deve attenersi al giudizio del medico competente: non può né ignorarlo né derogare unilateralmente. Se il ricorso viene accolto e il giudizio modificato, il datore di lavoro adegua la gestione del lavoratore al nuovo giudizio. Ti aiutiamo a comprendere le implicazioni del giudizio e a valutare le opzioni disponibili in relazione alla mansione del lavoratore.
La sorveglianza sanitaria per VDT è ancora obbligatoria? Con quale periodicità?
Sì, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti all'uso di videoterminali (VDT) è ancora obbligatoria ai sensi degli artt. 175-176 del D.Lgs. 81/08, purché ricorrano i presupposti di legge: il lavoratore deve utilizzare il VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste. Ai fini del computo delle ore non si contano le pause normate dall'art. 175 (almeno quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa). La visita medica comprende un esame degli occhi e della vista da parte del medico competente; se necessario, una visita specialistica (oculistica) e, se necessario, una valutazione muscolo-scheletrica. La periodicità non è fissa per legge: l'art. 176 stabilisce che la visita periodica è effettuata con la cadenza stabilita dal medico competente e, in ogni caso: ogni due anni per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni, ogni cinque anni per i lavoratori ritenuti idonei senza prescrizioni di età inferiore a 50 anni, ogni due anni per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni. Il lavoratore può richiedere la visita in qualsiasi momento in caso di disturbi visivi ritenuti correlati all'attività al VDT. Se la visita rileva la necessità di dispositivi di correzione della vista specifici per l'attività al VDT (occhiali dedicati), il datore di lavoro è tenuto a fornirli.
Qual è la differenza tra sorveglianza sanitaria per rumore e per vibrazioni HAV?
La sorveglianza sanitaria per rumore (art. 196 D.Lgs. 81/08) e per vibrazioni mano-braccio HAV (art. 204 D.Lgs. 81/08) condividono la struttura generale ma si differenziano per gli organi bersaglio, i criteri di attivazione e gli accertamenti specifici. Per il rumore, la sorveglianza è obbligatoria quando il livello di esposizione quotidiana LEX,8h supera i valori d'azione inferiori (80 dB(A) per il livello sonoro, 112 Pa per la pressione di picco). Gli accertamenti includono obbligatoriamente l'audiometria tonale liminare, da effettuarsi dopo un periodo di riposo uditivo di almeno 14 ore; il medico competente può disporre ulteriori esami (audiometria vocale, impedenzometria, potenziali evocati). La periodicità standard è annuale, ma può essere estesa a tre anni per lavoratori con esposizione tra i valori d'azione inferiore e superiore e storia audiologica stabile. Per le vibrazioni HAV, la sorveglianza scatta al superamento del valore d'azione A(8) > 2,5 m/s² e include: anamnesi occupazionale e sintomatologica mirata alla HAVS (sindrome da vibrazione mano-braccio), esame obiettivo degli arti superiori, test di Allen, capillaroscopia periungueale se clinicamente indicata, test di provocazione al freddo, valutazione neurologica con aesthesiometria. La periodicità è almeno annuale. Le due sorveglianze sono spesso cumulate per i lavoratori esposti a entrambi i rischi (es. operatori di martelli pneumatici), ma devono mantenere i rispettivi protocolli distinti.
Cosa deve contenere il protocollo di sorveglianza sanitaria nel DVR?
Il protocollo di sorveglianza sanitaria, redatto dal medico competente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, deve essere inserito nel DVR o allegato a esso e deve contenere informazioni sufficienti a dimostrare la proporzionalità tra rischi rilevati e accertamenti sanitari programmati. Il contenuto minimo comprende: l'elenco dei fattori di rischio per i quali è attivata la sorveglianza (rumore, vibrazioni HAV/WBV, agenti chimici, biologici, cancerogeni, movimentazione manuale carichi, VDT, microclima, ecc.); i gruppi omogenei di lavoratori esposti per ciascun rischio; la tipologia di visita medica (preventiva, periodica, a richiesta, al cambio mansione, alla ripresa dopo malattia prolungata); la periodicità per ciascun gruppo omogeneo e fattore di rischio; gli accertamenti strumentali e di laboratorio previsti per ciascun rischio (spirometria, audiometria, emocromo, biomarcatori urinari, ecc.); i criteri clinici per la formulazione del giudizio di idoneità; le modalità di conservazione e accesso alle cartelle sanitarie. Il protocollo deve essere redatto in modo che un ispettore possa verificare la correlazione logica tra i rischi del DVR e gli accertamenti previsti. Supportiamo la gestione documentale del protocollo in raccordo con il medico competente.
Il medico competente può richiedere esami non previsti dal DVR?
Sì. Il medico competente ha piena autonomia professionale nella gestione clinica del singolo lavoratore e può disporre accertamenti integrativi rispetto a quanto previsto nel protocollo standard del DVR quando lo ritiene clinicamente necessario. L'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria "attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati". Ciò significa che il protocollo è un riferimento programmatico ma non esclude la possibilità di adattarlo al singolo caso. Ad esempio, in presenza di sintomi riferiti dal lavoratore durante la visita, il medico competente può prescrivere esami non previsti dal protocollo standard (es. ecografia muscolo-tendinea per un lavoratore addetto a mansioni ripetitive che riferisce dolore alla spalla, anche se l'esame non era previsto nel DVR). Allo stesso modo, il medico competente può richiedere consulenze specialistiche (ortopedica, otorinolaringoiatrica, dermatologica) in funzione del quadro clinico. La spesa degli accertamenti integrativi è a carico del datore di lavoro (art. 41, comma 1). È buona prassi che il medico competente documenti le motivazioni cliniche degli accertamenti aggiuntivi nella cartella sanitaria del lavoratore e aggiorni il protocollo del DVR se gli accertamenti integrativi diventano routinari per una categoria di rischio.
Come si gestisce la sorveglianza sanitaria per un lavoratore distaccato o somministrato?
La gestione della sorveglianza sanitaria per lavoratori distaccati o somministrati presenta specificità legate alla pluralità di soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro. Per il lavoratore somministrato (interinale), l'art. 35 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che gli obblighi di sorveglianza sanitaria gravano sull'utilizzatore, ovvero sull'azienda presso cui il lavoratore presta effettivamente la propria opera. L'agenzia per il lavoro (somministratore) è tenuta a informare l'utilizzatore dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa e a garantire che il lavoratore abbia ricevuto la formazione generale, ma la sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione concretamente svolta spetta all'utilizzatore. Il contratto di somministrazione deve prevedere clausole che definiscano chiaramente questi obblighi. Per il lavoratore distaccato, l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che gli obblighi gravino interamente sul distaccatario (l'azienda che riceve il lavoratore), ad eccezione della formazione, che può essere assolta preventivamente dal distaccante. Il distaccatario deve inserire il lavoratore distaccato nel proprio sistema di sorveglianza sanitaria e, se necessario, effettuare la visita preventiva prima dell'adibizione alla nuova mansione. Le cartelle sanitarie del lavoratore devono essere accessibili al medico competente del distaccatario. Ti aiutiamo a verificare la corretta distribuzione degli obblighi e a strutturare i contratti di distacco e somministrazione in modo da evitare zone grigie di responsabilità.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 38-42 — sorveglianza sanitaria e medico competente
  • D.Lgs. 81/08 art. 41 — visite mediche periodiche e giudizi di idoneità
  • Accordo Stato-Regioni 2011 — indicazioni per la periodicità della sorveglianza sanitaria
  • D.Lgs. 81/08 art. 196 — sorveglianza sanitaria per esposizione a rumore
  • D.Lgs. 81/08 art. 204 — sorveglianza sanitaria per esposizione a vibrazioni
  • D.Lgs. 81/08 art. 229 — sorveglianza sanitaria per esposizione a cancerogeni

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