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Medico competente

Il medico, in possesso dei titoli dell’art. 38, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 2, comma 1, lett. h, D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Il medico competente è il medico, con i titoli richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro nomina per effettuare la sorveglianza sanitaria e che collabora alla valutazione dei rischi. La nomina non è obbligatoria per tutte le aziende. Lo diventa quando la valutazione dei rischi individua lavoratori esposti a rischi per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lett. a, e art. 41).

Quando la nomina è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria, e quindi la nomina del medico competente, è dovuta nei casi previsti dalla normativa (art. 41, comma 1). I più frequenti:

RischioQuando scatta la sorveglianzaRiferimento
Movimentazione manuale dei carichiSe la valutazione evidenzia un rischio per i lavoratoriArt. 168 D.Lgs. 81/08
VideoterminaliUso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanaliArtt. 173 e 176
RumoreEsposizione oltre i valori superiori di azioneArt. 196
VibrazioniEsposizione oltre i valori d’azioneArt. 204
Agenti chimici pericolosiRischio non “irrilevante per la salute”Art. 229
Cancerogeni, mutageni, amiantoEsposizione accertata dalla valutazioneArtt. 242 e 259
Agenti biologiciRischio per la salute evidenziato dalla valutazioneArt. 279
Lavoro notturnoLavoratori notturni, prima dell’adibizione e almeno ogni due anniArt. 14 D.Lgs. 66/2003

L’esposizione a radiazioni ionizzanti segue una disciplina a parte: i lavoratori classificati sono seguiti dal medico autorizzato secondo il D.Lgs. 101/2020.

Requisiti (art. 38)

Può essere medico competente chi ha una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure uno degli altri titoli indicati dall’art. 38: docenza in discipline come la medicina del lavoro o l’igiene industriale, oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con il percorso formativo universitario previsto. Serve anche l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute e la partecipazione al programma di educazione continua in medicina. Il medico può essere dipendente, libero professionista o operare tramite una struttura convenzionata (art. 39). Il dipendente di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza non può fare il medico competente.

Compiti principali (art. 25)

  • collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi;
  • programmare la sorveglianza sanitaria con protocolli basati sui rischi specifici;
  • istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con la cadenza indicata nel DVR;
  • comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi;
  • trasmettere ogni anno ai servizi competenti i dati aggregati sanitari e di rischio dell’Allegato 3B, entro il primo trimestre dell’anno successivo (art. 40).

Visite e giudizi di idoneità (art. 41)

La sorveglianza comprende la visita preventiva (anche in fase preassuntiva), la visita periodica (di norma una volta l’anno, salvo una cadenza diversa stabilita dalle norme specifiche o dal medico in base al rischio), le visite su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti e prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi. Al termine il medico esprime per iscritto uno di questi giudizi: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente. Contro il giudizio si può ricorrere entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

Errori frequenti

  • Nomina fatta “per sicurezza” senza che il DVR indichi i rischi che la richiedono, o il contrario.
  • Protocollo sanitario non aggiornato dopo la modifica delle mansioni.
  • Lavoratore adibito alla mansione prima della visita preventiva.
  • Il medico non ha mai fatto il sopralluogo annuale, o il sopralluogo non è verbalizzato.
  • Prescrizioni del giudizio di idoneità che il datore di lavoro non applica.

Sanzioni

Per il datore di lavoro la mancata nomina del medico competente, quando è dovuta, rientra tra le violazioni dell’art. 55, comma 5, lett. d. Il medico competente ha un proprio sistema di sanzioni, previsto dall’art. 58.

Per le domande operative (costi, cadenza delle visite, aziende senza rischi specifici) vedi le FAQ sul medico competente.

Fonti normative

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