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Medico Competente

Definizione, compiti, nomina e obblighi del medico competente previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, incaricato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali specifici. Collabora con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Le sue competenze, i requisiti e gli obblighi sono disciplinati dagli artt. 25, 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

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Riferimento normativo

La figura del medico competente è disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) nei seguenti articoli:

  • Art. 25 — elenca gli obblighi del medico competente: collaborazione alla valutazione dei rischi, programmazione e attuazione della sorveglianza sanitaria, istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio, comunicazione dei giudizi di idoneità al datore di lavoro.
  • Art. 38 — definisce i titoli e le specializzazioni abilitanti all'esercizio della funzione di medico competente.
  • Art. 39 — stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività del medico competente (dipendente, libero professionista, strutture sanitarie convenzionate).
  • Art. 40 — prevede l'obbligo di trasmissione dei dati sanitari anonimi e aggregati all'INAIL tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
  • Art. 41 — disciplina la sorveglianza sanitaria: tipologia delle visite mediche, tempistiche, casi di esclusione e modalità di comunicazione del giudizio di idoneità.

Compiti e obblighi del medico competente

Secondo l'art. 25 D.Lgs. 81/08, il medico competente è tenuto a:

  • Collaborare alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, apportando il proprio contributo tecnico-sanitario in relazione ai rischi per la salute presenti in azienda.
  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati.
  • Elaborare il protocollo sanitario, ossia il piano delle visite e degli accertamenti da effettuare per ciascuna mansione a rischio, da concordare con il datore di lavoro.
  • Effettuare le visite mediche preventive (prima dell'assunzione o prima dell'adibizione alla mansione), periodiche (con frequenza stabilita dal protocollo o, in assenza, almeno annuale), su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione, alla ripresa dopo assenza superiore a sessanta giorni continuativi, alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine.
  • Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e comunicarlo per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore.
  • Istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
  • Informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel rispetto del segreto professionale, sui risultati degli accertamenti effettuati.
  • Comunicare per iscritto al datore di lavoro e all'RSPP i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in sede di riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08).
  • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con frequenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.

Nomina del medico competente

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente nei casi in cui la legge preveda la sorveglianza sanitaria, vale a dire quando i lavoratori sono esposti a rischi per i quali una norma specifica del D.Lgs. 81/08 o di altra normativa vigente la rende obbligatoria. I casi più comuni riguardano l'esposizione a:

  • agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni;
  • agenti biologici;
  • rumore e vibrazioni superiori ai valori d'azione;
  • radiazioni ionizzanti;
  • campi elettromagnetici;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • utilizzo di videoterminali per più di venti ore settimanali;
  • lavoro notturno.

La nomina avviene mediante atto scritto (contratto o lettera d'incarico) in cui sono definiti compiti, durata e compenso. Il medico competente può svolgere la propria attività come libero professionista, come dipendente del datore di lavoro o nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate (art. 39 D.Lgs. 81/08).

Requisiti di abilitazione

L'art. 38 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che può svolgere le funzioni di medico competente chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con esclusivo riferimento ai medici già in attività come medici competenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso decreto.

I medici in possesso dei requisiti devono partecipare al programma di educazione continua in medicina (ECM) con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il giudizio di idoneità

Al termine di ogni visita medica, il medico competente esprime per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08). Le tipologie previste sono:

  • Idoneo: il lavoratore può svolgere la mansione senza limitazioni.
  • Idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione a condizione che siano rispettate specifiche prescrizioni indicate dal medico (es. uso obbligatorio di determinati DPI, limitazioni di orario o di movimenti).
  • Idoneo con limitazioni: il lavoratore può svolgere la mansione escludendo alcune attività o riducendo l'esposizione al rischio, senza prescrizioni ulteriori.
  • Non idoneo temporaneamente: il lavoratore non è in grado di svolgere la mansione per un periodo determinato, al termine del quale dovrà essere sottoposto a nuova visita.
  • Non idoneo: il lavoratore non può svolgere in modo permanente la mansione specifica. Il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori.

Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08).

Cartella sanitaria e di rischio

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/08, il medico competente istituisce e aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, un'apposita cartella sanitaria e di rischio. La cartella contiene:

  • i dati anagrafici e occupazionali del lavoratore;
  • la descrizione della mansione svolta e dei rischi professionali ai quali è esposto;
  • gli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
  • i giudizi di idoneità espressi nel tempo;
  • eventuali terapie in atto rilevanti ai fini della valutazione dell'idoneità.

La cartella è custodita dal medico competente sotto la propria responsabilità. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in busta chiusa, che dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto del tipo di esposizione professionale. Copia della cartella è consegnata al lavoratore.

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Domande frequentiFAQ

Il medico competente è obbligatorio per tutte le aziende?
No. La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando la normativa prevede la sorveglianza sanitaria per uno o più lavoratori, in ragione dei rischi specifici a cui sono esposti (es. agenti chimici, rumore, vibrazioni, videoterminali oltre soglia, lavoro notturno). Se in azienda non sussistono tali rischi, la nomina non è richiesta. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua organizzazione.
Cosa succede se il lavoratore risulta non idoneo alla mansione?
In caso di giudizio di non idoneità, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione equivalente o, in mancanza, a mansione inferiore garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza. La non idoneità permanente alla mansione non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento: l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione deve essere valutata caso per caso.
Con quale frequenza il medico competente deve visitare i lavoratori?
La periodicità delle visite è stabilita dal protocollo sanitario definito dal medico competente in base ai rischi specifici. In assenza di indicazioni diverse nel protocollo, la visita periodica ha cadenza annuale. Il medico può proporre al datore di lavoro una frequenza diversa (inferiore o superiore all'anno) in base al rischio valutato e alle condizioni di salute del lavoratore.
Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria?
Il lavoratore che si sottrae senza giustificato motivo alla sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo può essere ritenuto non idoneo alla mansione dal medico competente, con le conseguenze previste dall'art. 41 D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria è un obbligo di legge, ma deve essere effettuata nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore.

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