Questo quiz ti propone 12 domande a scelta multipla con spiegazione e riferimento normativo per ogni risposta. La soglia di superamento è 70%. Al termine puoi condividere il punteggio su LinkedIn o richiedere un attestato PDF di partecipazione. Il quiz non sostituiscela formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 né, per l'HACCP, gli obblighi formativi regionali in attuazione del Reg. CE 852/2004.
Quando e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08?
Disclaimer formativo
Il quiz e l'eventuale attestato di partecipazione PDF hanno finalità esclusivamente divulgativa e di auto-valutazione. Non costituiscono formazione abilitante ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 o della normativa HACCP regionale di attuazione del Reg. CE 852/2004. Per gli obblighi formativi rivolgersi a un soggetto formatore abilitato.
Domande e risposte commentate
Tutte le 12 domande del quiz con la risposta corretta e la spiegazione. Se vuoi metterti alla prova, svolgi prima il quiz: le soluzioni sono chiuse e si aprono con un clic.
1. Quando e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08?
- E' obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente, indipendentemente dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- E' obbligatoria solo nelle aziende manifatturiere con piu' di 15 dipendenti e solo su richiesta dell'ASL competente
- Risposta corretta: E' obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i quali il D.Lgs. 81/08 la prevede espressamente (es. agenti chimici, fisici, biologici, VDT, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno) oppure su richiesta motivata del lavoratore
- E' obbligatoria esclusivamente nei cantieri edili e nelle attivita' estrattive, non in altri settori produttivi
L'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero quando i lavoratori sono esposti a specifici fattori di rischio: agenti chimici (Titolo IX), cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II), agenti biologici (Titolo X), rumore (art. 196), vibrazioni (art. 204), radiazioni ottiche artificiali (art. 218), campi elettromagnetici (art. 229), videoterminali oltre le 20 ore settimanali (art. 176), movimentazione manuale dei carichi (art. 168), lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003). La sorveglianza e' altresi' prevista su richiesta motivata del lavoratore qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi.
2. Quali tipi di visita medica sono previsti dalla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08?
- Solo la visita preventiva prima dell'assunzione e la visita annuale periodica obbligatoria per tutti i lavoratori
- Risposta corretta: Visita preventiva (anche pre-assuntiva), visita periodica, visita in occasione di cambio della mansione, visita alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, visita su richiesta del lavoratore e visita precedente la cessazione del rapporto per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o biologici
- Esclusivamente la visita preventiva e la visita di idoneita' alla mansione specifica, con esclusione di qualsiasi altra tipologia
- Solo la visita periodica annuale e la visita su richiesta del datore di lavoro in caso di sospetto peggioramento delle condizioni di salute
L'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 elenca le tipologie di visita medica previste nell'ambito della sorveglianza sanitaria: (a) visita medica preventiva, anche pre-assuntiva su richiesta del datore di lavoro; (b) visita medica periodica, con frequenza stabilita dal medico competente in base al profilo di rischio; (c) visita medica in occasione del cambio della mansione svolta; (d) visita medica alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi; (e) visita medica su richiesta del lavoratore, ove correlata ai rischi professionali; (f) visita medica precedente alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di esposizione ad agenti biologici di gruppo 3 o 4, cancerogeni e mutageni. La giurisprudenza ha precisato che l'elenco e' da considerarsi tassativo per le visite con specifica finalita' normativa.
3. Quali sono i requisiti professionali del Medico Competente secondo l'art. 38 del D.Lgs. 81/08?
- Laurea in medicina e chirurgia con qualsiasi specializzazione, senza ulteriori requisiti formativi specifici
- Risposta corretta: Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in igiene e medicina preventiva con specifico indirizzo in medicina del lavoro, oppure attestato di idoneita' rilasciato dal Ministero della Salute, con obbligo di aggiornamento continuo (ECM) in medicina del lavoro
- E' sufficiente un medico di medicina generale iscritto all'albo, senza necessita' di specializzazione specifica in medicina del lavoro
- Specializzazione in ortopedia o in cardiologia, poiche' le principali patologie professionali riguardano apparato muscolo-scheletrico e cardiovascolare
L'art. 38 del D.Lgs. 81/08 fissa i requisiti per ricoprire il ruolo di Medico Competente. Il professionista deve possedere una delle seguenti qualifiche: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni con specifico percorso in medicina del lavoro; attestato di idoneita' in medicina del lavoro rilasciato dagli ordini dei medici entro il 31 dicembre 1996 e riconosciuto dal Ministero della Salute; specializzazione in igiene e medicina preventiva con accreditamento specifico. A questi requisiti di base si aggiunge l'obbligo di partecipare ai programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) specificamente dedicati alla medicina del lavoro, per almeno 150 crediti nel triennio, come previsto dall'art. 38, comma 3.
4. Quanto deve essere conservata la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e chi ne e' il custode?
- Deve essere conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro, senza alcuna distinzione per tipo di rischio
- Risposta corretta: Deve essere conservata per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o 40 anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici), e il custode e' il medico competente che la consegna al datore di lavoro alla fine del rapporto
- La conservazione e' affidata esclusivamente all'INAIL per un periodo di 20 anni, indipendentemente dai rischi dell'esposizione
- Viene conservata per soli 3 anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio e il custode e' il RSPP aziendale
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c), e dell'art. 53 del D.Lgs. 81/08, il medico competente istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella rimane nella custodia del medico competente per l'intera durata del rapporto di lavoro. Alla cessazione del rapporto, il medico consegna al datore di lavoro copia della cartella e una copia al lavoratore. Il datore di lavoro e' tenuto a conservare la cartella per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine si allunga a 40 anni per i lavoratori che siano stati esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/08) e biologici di gruppo 3 o 4 (art. 280 D.Lgs. 81/08), per consentire il monitoraggio di patologie a lunga latenza.
5. Quali sono le tipologie di giudizio di idoneita' che il medico competente puo' esprimere al termine di una visita medica?
- Solo due tipi: idoneo alla mansione specifica oppure non idoneo alla mansione specifica
- Tre tipi: idoneo, idoneo con riserva e non idoneo definitivo
- Risposta corretta: Idoneita' alla mansione specifica; idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneita' temporanea; inidoneita' permanente
- Il medico competente non esprime giudizi formali: si limita a fornire raccomandazioni non vincolanti al datore di lavoro
L'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08 elenca in modo tassativo le tipologie di giudizio che il medico competente puo' esprimere: (a) idoneita' alla mansione specifica; (b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore puo' svolgere la mansione ma con adattamenti); (c) inidoneita' temporanea (il lavoratore non puo' svolgere la mansione per un periodo determinato, al termine del quale deve essere visitato nuovamente); (d) inidoneita' permanente (il lavoratore non potra' mai svolgere quella mansione). I giudizi devono essere espressi in forma scritta e comunicati al lavoratore e al datore di lavoro. Il giudizio e' lo strumento operativo attraverso il quale la sorveglianza sanitaria si traduce in azioni concrete di tutela della salute.
6. Cosa deve fare il datore di lavoro quando il medico competente emette un giudizio di inidoneita' parziale o temporanea per un lavoratore?
- Puo' procedere immediatamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza ulteriori obblighi di ricerca di soluzioni alternative
- Risposta corretta: Deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le sue condizioni di salute, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; solo qualora cio' non sia possibile puo' valutare ulteriori misure ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08
- E' sufficiente modificare l'orario di lavoro del dipendente senza variare la mansione svolta, anche se questa risulta incompatibile con il giudizio
- Il datore di lavoro puo' ignorare il giudizio di inidoneita' parziale se il lavoratore firma una dichiarazione di accettazione del rischio residuo
L'art. 42 del D.Lgs. 81/08 disciplina le conseguenze del giudizio di inidoneita': il datore di lavoro, anche in questo caso, deve attuare le misure indicate dal medico competente e adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute. In via prioritaria si deve ricercare una mansione equivalente; se non disponibile, anche una mansione di livello inferiore, conservando pero' la retribuzione corrispondente alla mansione di provenienza. Il demansionamento legittimato da ragioni di salute, in deroga all'art. 2103 c.c., non comporta riduzione della retribuzione. Solo quando nessuna mansione compatibile sia disponibile nell'organico aziendale il datore di lavoro puo' valutare misure piu' incisive, ma il licenziamento immediato senza previa ricerca di soluzioni alternative configura un licenziamento illegittimo sanzionato dall'art. 18 della L. 300/1970 o dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2015.
7. Quando un lavoratore richiede una visita medica al medico competente, a chi sono a carico i relativi costi?
- I costi sono sempre a carico del lavoratore richiedente, poiche' e' lui ad avere interesse alla visita
- I costi sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, che rimborsa il medico competente direttamente tramite l'ASL
- Risposta corretta: I costi sono a carico del datore di lavoro, in quanto la sorveglianza sanitaria — inclusa la visita su richiesta del lavoratore ritenuta pertinente dal medico competente — rientra tra gli obblighi del datore di lavoro ex art. 18 D.Lgs. 81/08 e non deve determinare oneri economici per il lavoratore
- I costi sono divisi al 50% tra datore di lavoro e lavoratore, con possibilita' di accordo diverso tramite contratto collettivo
L'art. 18, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 81/08 stabilisce il principio cardine che la sorveglianza sanitaria non deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Questo principio si applica a tutte le tipologie di visita medica previste dall'art. 41, inclusa la visita su richiesta del lavoratore, purche' il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi. Il datore di lavoro deve quindi sostenere integralmente il costo del compenso del medico competente, del tempo dedicato alle visite (compreso il tempo che il lavoratore trascorre in visita, che rientra nell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 41, comma 4), e delle eventuali indagini diagnostiche prescritte. Qualsiasi accordo contrattuale che trasferisca tali costi al lavoratore e' nullo.
8. Quali obblighi specifici di sorveglianza sanitaria si applicano ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni?
- Non esistono obblighi specifici aggiuntivi rispetto alla sorveglianza sanitaria ordinaria: si applica la stessa disciplina per tutti i rischi
- Risposta corretta: La sorveglianza sanitaria per cancerogeni e mutageni (art. 242 D.Lgs. 81/08) prevede visita preventiva e periodica con frequenza almeno annuale o piu' ravvicinata se indicata dal medico competente, tenuta del registro degli esposti, sorveglianza sanitaria post-lavorativa anche dopo la cessazione dell'esposizione e informativa specifica al lavoratore
- E' sufficiente la visita preventiva una tantum e l'iscrizione al registro degli esposti senza ulteriori controlli periodici
- La frequenza delle visite e' biennale e il registro degli esposti e' tenuto dall'INAIL, non dall'azienda
Il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245) stabilisce obblighi rafforzati per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. L'art. 242 prevede: visita medica preventiva prima dell'assegnazione alla mansione a rischio; visite mediche periodiche con frequenza almeno annuale (il medico competente puo' prescrivere intervalli piu' brevi); istituzione e aggiornamento del Registro degli esposti ex art. 243, che il datore di lavoro deve inviare all'INAIL e all'organo di vigilanza con aggiornamento annuale; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro con consegna della cartella sanitaria al lavoratore; sorveglianza sanitaria post-lavorativa, poiche' alcune neoplasie professionali si manifestano dopo decenni dall'esposizione (lunga latenza). Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni deve essere conservato per 40 anni dall'ultima registrazione.
9. Esiste un obbligo di comunicazione dei giudizi di idoneita' all'INAIL da parte del medico competente?
- Si, il medico competente deve trasmettere all'INAIL la copia di ogni giudizio di idoneita' entro 30 giorni dall'emissione tramite apposito modulo
- Risposta corretta: No, i giudizi di idoneita' sono comunicati solo al datore di lavoro e al lavoratore; l'INAIL riceve solo le denunce di malattia professionale, non i giudizi di sorveglianza sanitaria periodica
- Il medico competente trasmette all'INAIL un report annuale aggregato dei giudizi espressi, senza indicare i dati nominativi dei singoli lavoratori
- La comunicazione all'INAIL dei giudizi di idoneita' e' obbligatoria solo per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, entro 7 giorni dall'emissione
I giudizi di idoneita' emessi dal medico competente sono comunicati, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Non esiste un obbligo di comunicazione sistematica dei singoli giudizi di idoneita' all'INAIL. L'INAIL riceve invece: la denuncia di malattia professionale (art. 53 D.P.R. 1124/1965) quando il medico riconosce o sospetta una patologia di origine lavorativa; il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/08) e ad agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art. 280 D.Lgs. 81/08); i dati anonimi e aggregati contenuti nella relazione sanitaria annuale che il medico competente redige ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08 e invia all'INAIL tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
10. Quante volte l'anno il medico competente partecipa alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e per quali aziende e' obbligatoria?
- La riunione periodica e' obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente, con cadenza mensile
- Risposta corretta: E' obbligatoria nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori e si svolge almeno una volta all'anno; il medico competente partecipa obbligatoriamente in tutte le aziende dove e' nominato e dove la riunione viene indetta
- La riunione periodica e' facoltativa e il medico competente vi partecipa solo su invito del datore di lavoro
- E' obbligatoria solo nelle aziende del settore chimico e farmaceutico con piu' di 200 dipendenti, con cadenza semestrale
L'art. 35 del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori il datore di lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione periodica. L'obbligo scatta al superamento della soglia di 15 dipendenti; nelle aziende piu' piccole la riunione puo' essere convocata su richiesta del RLS o al verificarsi di variazioni significative dei rischi. Alla riunione partecipano obbligatoriamente: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il RSPP; il medico competente (dove nominato); il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST). Il medico competente, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera e), ha il dovere di partecipare alla riunione periodica e di fornire informazioni sull'andamento della sorveglianza sanitaria, sui risultati collettivi anonimi delle visite e sulle malattie professionali.
11. Come puo' un lavoratore ricorrere avverso il giudizio di idoneita' emesso dal medico competente e entro quale termine?
- Il lavoratore non puo' ricorrere: il giudizio del medico competente e' definitivo e inappellabile
- Il ricorso va presentato al Tribunale del Lavoro entro 60 giorni dalla notifica del giudizio
- Risposta corretta: Ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08, avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, da presentare all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/UOOML), che dispone, dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
- Il ricorso va inoltrato all'INAIL entro 90 giorni e il giudizio viene sospeso automaticamente fino alla decisione dell'ente
L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. L'organo di vigilanza competente e' l'Unita' Operativa di Medicina del Lavoro (UOOML) dell'ASL (o ARPAS in alcune Regioni). Il termine di 30 giorni e' perentorio. Durante il periodo di ricorso il giudizio del medico competente rimane efficace e il datore di lavoro e' tenuto a darvi attuazione. Il ricorso puo' essere presentato sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.
12. Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro che omette di nominare il medico competente quando la sorveglianza sanitaria e' obbligatoria?
- Non sono previste sanzioni specifiche: l'omessa nomina del medico competente comporta solo la diffida dell'Ispettorato del Lavoro a regolarizzare la situazione
- Il datore di lavoro e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni lavoratore non visitato
- Risposta corretta: Ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che omette di nominare il medico competente nei casi previsti dalla legge e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda, aggiornata periodicamente per effetto delle rivalutazioni triennali; le sanzioni sono cumulabili con quelle per le singole omissioni di sorveglianza sanitaria
- La sanzione consiste esclusivamente nella sospensione del DURC (Documento Unico di Regolarita' Contributiva) per un periodo di 90 giorni
Il D.Lgs. 81/08 prevede un articolato sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di sorveglianza sanitaria. L'art. 55, comma 5, lettera c), punisce il datore di lavoro che non nomina il medico competente nei casi obbligatori con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda. Gli importi delle ammende sono aggiornati periodicamente con decreto ministeriale (da ultimo D.M. 22/12/2023). La mancata nomina del medico competente costituisce illecito penale (contravvenzione), per cui si applicano gli istituti della prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994 e della oblazione. Ulteriori sanzioni possono cumularsi per la mancata effettuazione delle singole visite mediche obbligatorie (art. 58 D.Lgs. 81/08), per la mancata tenuta della cartella sanitaria e per l'omessa redazione della relazione sanitaria annuale ex art. 40.
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