La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è definita dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-170) come qualsiasi operazione di trasporto o sostegno di un carico — compresi sollevamento, deposizione, spinta, trazione, porto o spostamento — effettuata da uno o più lavoratori, che per le caratteristiche o le condizioni ergonomiche sfavorevoli possa comportare rischi per la salute, in particolare patologie dorso-lombari.
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Riferimento normativo
La disciplina della MMC è contenuta nel Titolo VI del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (artt. 167-170), che recepisce la Direttiva 90/269/CEE. L'Allegato XXXIIIelenca i fattori individuali di rischio e quelli legati alle caratteristiche del compito, del carico, dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'attività: tutti devono essere considerati nella valutazione del rischio.
Sul piano tecnico, le norme di riferimento sono:
- ISO 11228-1:2021 — sollevamento e trasporto manuale di carichi;
- ISO 11228-2 — spinta e traino di carichi;
- ISO 11228-3 — movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza e movimenti ripetitivi degli arti superiori.
I metodi di valutazione ergonomica più diffusi in ambito applicativo sono il metodo NIOSH(Revised NIOSH Lifting Equation) per le attività di sollevamento e il calcolo dell'Indice di Sollevamento (Lifting Index, LI); i metodi RULA (Rapid Upper Limb Assessment) e REBA (Rapid Entire Body Assessment) per la valutazione posturale; il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions) per i movimenti ripetitivi degli arti superiori.
Fattori di rischio e valutazione
La valutazione del rischio MMC richiede l'analisi integrata di più fattori:
- Peso del carico — l'Allegato XXXIII indica limiti orientativi di 25 kg per gli uomini adulti e 15 kg per le donne e i giovani lavoratori di età inferiore a 18 anni. Si tratta di valori di riferimento: pesi inferiori possono ugualmente risultare rischiosi in presenza di condizioni sfavorevoli.
- Postura durante la movimentazione — flessione, iperestensione o torsione del rachide lombare aumentano significativamente il carico biomeccanico sui dischi intervertebrali.
- Frequenza delle azioni— il numero di sollevamenti nell'unità di tempo incide sull'accumulo di fatica muscolare e sui danni da sovraccarico cumulativo.
- Distanza di sollevamento — la distanza verticale percorsa dal carico e la distanza orizzontale tra il carico e il corpo del lavoratore (distanza mani-lombari).
- Presa del carico — forma, dimensioni, maniglie o superfici di presa influenzano la qualità della presa (buona/discreta/scarsa) e il conseguente fattore moltiplicativo nel metodo NIOSH.
- Fattori ambientali — spazio di lavoro insufficiente, pavimentazione sdrucciolevole o irregolare, illuminazione inadeguata, temperatura e umidità elevate.
- Abbigliamento e DPI — indumenti voluminosi o calzature inadeguate possono limitare la mobilità e peggiorare la postura.
Il metodo NIOSH permette di calcolare il Limite di Peso Raccomandato (RWL) e il relativo Indice di Sollevamento (LI)come rapporto tra il peso effettivo sollevato e il RWL. L'interpretazione del LI è la seguente:
- LI < 1 — rischio accettabile per la maggior parte dei lavoratori sani;
- LI compreso tra 1 e 3 — situazione di attenzione: alcuni lavoratori possono essere esposti a rischio; sono indicate azioni preventive e misure organizzative;
- LI > 3 — rischio elevato per la maggioranza dei lavoratori; sono richieste misure di riduzione urgenti (riduzione del peso, ausili meccanici, riprogettazione del compito).
Misure di prevenzione
Il datore di lavoro adotta le misure di prevenzione secondo la gerarchia stabilita dall'art. 168 del D.Lgs. 81/08, privilegiando l'eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte:
- Eliminazione della MMC — meccanizzazione completa del processo (nastri trasportatori, robot, sistemi automatizzati di movimentazione) ove tecnicamente fattibile;
- Riduzione dei pesi — frazionamento dei carichi, riduzione delle confezioni, modifica della tipologia dei contenitori;
- Ausili meccanici — carrelli manuali o motorizzati, transpallet, sollevatori a vuoto, paranchi, gru a colonna, manipolatori industriali;
- Progettazione ergonomica degli spazi — altezze di lavoro adeguate, percorsi liberi da ostacoli, pavimentazioni adatte, illuminazione sufficiente;
- Organizzazione del lavoro — rotazione delle mansioni tra lavoratori, programmazione di pause adeguate, limitazione della frequenza delle azioni per singolo operatore;
- Formazione e informazione — obbligatorie per tutti i lavoratori esposti, con contenuti su tecniche corrette di sollevamento, riconoscimento dei fattori di rischio e utilizzo degli ausili disponibili.
Sorveglianza sanitaria e DPI
La sorveglianza sanitariaè obbligatoria quando permane un rischio residuo da MMC non eliminabile attraverso misure tecniche e organizzative, come previsto dall'art. 168 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente effettua visite mediche periodiche comprensive di:
- anamnesi lavorativa e clinica con particolare attenzione alla sintomatologia muscolo-scheletrica e lombare;
- esame obiettivo della colonna vertebrale (rachide cervicale, dorsale e lombo-sacrale);
- valutazione di eventuali condizioni di ipersuscettibilità individuale che possano controindicare l'esposizione a carichi elevati.
Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale (DPI):
- Lombari/cinture ergonomiche— possono ridurre la percezione dello sforzo e mantenere la consapevolezza posturale, ma la letteratura scientifica ne evidenzia l'utilità limitata come misura isolata: non sostituiscono le misure tecnico-organizzative di riduzione del rischio e il loro uso deve essere valutato caso per caso dal medico competente;
- Calzature da lavoro — suola antiaffaticamento e antiscivolo, per ridurre il carico sugli arti inferiori durante la deambulazione con carichi e prevenire scivolamenti;
- Guanti — utili per migliorare la qualità della presa su carichi con superfici irregolari, bagnate o con spigoli.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare, nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la documentazione relativa alla valutazione MMC effettuata, ai metodi utilizzati, ai valori di esposizione rilevati e alle misure adottate.
Vedi anche
Domande frequentiFAQ
Qual è il peso massimo sollevabile legalmente in Italia?
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per la MMC?
Come si effettua la valutazione MMC nel DVR?
Le cinture lombari sono efficaci per prevenire il mal di schiena da MMC?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VI (artt. 167-170) e Allegato XXXIII: movimentazione manuale dei carichi
- ISO 11228-1:2021 — Ergonomics: Manual handling — Part 1: Lifting, lowering and carrying
- INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
- Circolare Ministero del Lavoro — indicazioni operative in materia di valutazione MMC e applicazione del Titolo VI D.Lgs. 81/08
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