Per l’art. 167 del D.Lgs. 81/08 la movimentazione manuale dei carichi comprende le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori, compresi sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare, che per le caratteristiche del carico o condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Tra i criteri dell’Allegato XXXIII rientra anche la norma sui movimenti ripetitivi degli arti superiori, che si valutano con metodi specifici.
Obblighi del datore di lavoro (art. 168)
- Evitare la movimentazione manuale con misure organizzative o mezzi meccanici (carrelli, sollevatori, nastri).
- Se non è possibile, valutare il rischio con i criteri dell’Allegato XXXIII e ridurlo: organizzazione dei posti di lavoro, ausili, ripartizione del carico, pause.
- Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti al rischio.
- Informare, formare e addestrare sul peso e sul baricentro dei carichi e sulle corrette modalità di movimentazione (art. 169).
Metodi di valutazione
L’Allegato XXXIII richiama le norme della serie ISO 11228 come criteri di riferimento:
- ISO 11228-1 sollevamento e trasporto: equazione NIOSH;
- ISO 11228-2 traino e spinta;
- ISO 11228-3 movimenti ripetitivi: metodo OCRA.
Per la movimentazione di pazienti si usa il metodo MAPO (ISO/TR 12296). Non esiste un «peso massimo di legge» valido per tutti: il peso accettabile dipende da come avviene il sollevamento.
Errori frequenti
- Valutare solo il peso del carico, ignorando frequenza, distanza dal corpo e torsioni.
- Formazione teorica «sulla schiena dritta» senza ausili disponibili né addestramento pratico.
- Non considerare le esigenze di lavoratrici in gravidanza e di minori, per i quali valgono limiti specifici.
Fonti normative
Voci collegate
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