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FAQ Inidoneità Parziale del Lavoratore: prescrizioni, obblighi e tutele

Risposte alle domande più frequenti sull'inidoneità parziale del lavoratore: cosa significa idoneità con prescrizioni, quando è legittimo il licenziamento, quali mansioni alternative deve offrire il datore di lavoro, come gestire il rientro dopo malattia lunga, come fare ricorso avverso il giudizio e quali sanzioni scattano se le prescrizioni non vengono rispettate.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il giudizio di inidoneità parziale con prescrizioni, disciplinato dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 81/08, impone al datore di lavoro obblighi precisi di adeguamento organizzativo e di ricerca di mansioni alternative. Ti aiutiamo a gestire correttamente il giudizio del medico competente, a documentare il tentativo di ricollocazione e a evitare le sanzioni previste per l'inosservanza delle prescrizioni.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili delle risorse umane sulla corretta gestione del lavoratore con giudizio di idoneità parziale: dall'interpretazione delle prescrizioni del medico competente all'obbligo di ricollocazione, fino alle conseguenze penali e civili dell'inadempimento.

Domande frequenti sull'inidoneità parziale del lavoratoreFAQ

Cosa si intende per idoneità parziale con prescrizioni?
Il giudizio di idoneità parziale con prescrizioni è una delle tipologie di giudizio che il medico competente può formulare ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Si distingue dal giudizio di piena idoneità e da quello di non idoneità: il lavoratore è ritenuto idoneo allo svolgimento della mansione specifica, ma solo a condizione che vengano adottate determinate misure (prescrizioni) o che siano rispettate alcune limitazioni (indicazioni). Le prescrizioni possono riguardare l'orario di lavoro (es. esclusione del lavoro notturno o riduzione dell'esposizione giornaliera), le attrezzature utilizzate (es. obbligo di utilizzo di specifici DPI, divieto di utilizzo di determinati utensili), la postura o i carichi movimentabili (es. limite massimo di peso sollevabile), oppure l'ambiente di lavoro (es. esclusione da ambienti con determinate concentrazioni di agenti chimici). Il giudizio può essere temporaneo (valido per un periodo definito, in attesa di rivalutazione) o permanente. Il datore di lavoro è obbligato ad adottare le prescrizioni indicate: non si tratta di raccomandazioni facoltative, bensì di misure vincolanti la cui inosservanza integra una violazione dell'art. 42 del D.Lgs. 81/08. La differenza tra prescrizione e indicazione è rilevante: la prescrizione è tassativa, l'indicazione ha carattere orientativo ma deve comunque essere presa in considerazione nell'organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore con giudizio di inidoneità parziale?
No, il giudizio di inidoneità parziale con prescrizioni non legittima di per sé il licenziamento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro (tra le molte, Cass. Lav. n. 19580/2016 e n. 4757/2019) ha consolidato il principio per cui il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione è giustificato solo all'esito di un processo di verifica in più fasi: il datore di lavoro deve prima accertare se esistano mansioni alternative — anche di pari livello, ovvero di livello inferiore con conservazione della retribuzione — compatibili con lo stato di salute del lavoratore; solo se tale verifica dia esito negativo, dimostrata l'impossibilità assoluta di ricollocazione, il licenziamento potrà essere considerato giustificato ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo. In presenza di un giudizio di inidoneità parziale — e non totale — l'obbligo di tentativo di ricollocazione è ancora più stringente, in quanto il lavoratore è comunque in grado di svolgere la mansione entro i limiti indicati. Il datore che proceda al licenziamento senza aver esplorato le alternative rischia la reintegrazione o il risarcimento del danno secondo le tutele applicabili (art. 18 L. 300/1970 o D.Lgs. 23/2015 a seconda del regime applicabile). Nei casi di lavoratori con disabilità, si applica anche l'obbligo di accomodamento ragionevole ai sensi della Direttiva 2000/78/CE e del D.Lgs. 216/2003.
Quali mansioni alternative può assegnare il datore a un lavoratore parzialmente inidoneo?
L'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in caso di esito negativo, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. La norma va letta in combinato con l'art. 2103 del codice civile (come modificato dal D.Lgs. 81/2015): il mutamento di mansioni per ragioni di salute è una delle eccezioni al principio di equivalenza professionale, e il datore può assegnare mansioni di livello inferiore senza che ciò costituisca demansionamento illegittimo, purché la riduzione sia proporzionata alle limitazioni funzionali indicate nel giudizio e la retribuzione venga mantenuta. In concreto, le mansioni alternative devono essere: concretamente esistenti nell'organizzazione aziendale, non fittizie; compatibili con le prescrizioni del medico competente; raggiungibili con adeguata formazione o riqualificazione, se necessaria. Il datore deve documentare il processo di ricerca delle mansioni alternative, preferibilmente in forma scritta e con il coinvolgimento del medico competente per la verifica di compatibilità. Se l'azienda è di dimensioni sufficienti, la ricerca deve estendersi anche ad altri reparti o sedi. Per i lavoratori con disabilità rientranti nel collocamento obbligatorio (L. 68/1999, art. 15), il diritto al cambio di mansione è rafforzato dall'obbligo di cooperazione degli uffici competenti.
Come si gestisce il rientro al lavoro dopo una malattia lunga?
Il rientro al lavoro dopo un'assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi è disciplinato dall'art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/08, che prevede l'obbligo di visita medica di rientro prima della ripresa dell'attività lavorativa, con la finalità di verificare l'idoneità alla mansione specifica. La visita deve avvenire prima dell'effettivo rientro in servizio: il lavoratore non può essere reintegrato nella mansione senza che il medico competente abbia formulato il giudizio. Questa visita può avere tre esiti principali: piena idoneità (il lavoratore riprende la mansione senza modifiche), idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni (il datore adotta le misure indicate), non idoneità temporanea o permanente (il datore avvia il processo di ricollocazione). La visita è distinta da quella INPS o INAIL e non interferisce con i procedimenti di accertamento dell'invalidità: il medico competente valuta esclusivamente l'idoneità alla mansione in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro. È buona prassi che il datore di lavoro informi preventivamente il lavoratore dell'obbligo di visita e si coordini con il medico competente per garantire che la visita avvenga in tempi utili rispetto alla data di rientro comunicata dal lavoratore. In caso di malattia professionale o infortuni, la visita di rientro è ancora più critica per verificare la compatibilità tra eventuali esiti invalidanti e i rischi della mansione.
Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio di idoneità parziale?
Sì. L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 riconosce espressamente il diritto di ricorso avverso i giudizi del medico competente — incluso il giudizio di idoneità parziale con prescrizioni — sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio e si propone all'organo di vigilanza territorialmente competente, che in Italia è lo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell'ASL o ATS di competenza. Lo SPSAL procede alla valutazione del caso, che di norma include una visita medica del lavoratore effettuata da propri medici specialisti in medicina del lavoro, l'acquisizione della documentazione sanitaria rilevante e, se necessario, il sopralluogo nell'ambiente di lavoro per la verifica dei rischi. Il giudizio dell'organo di vigilanza è definitivo in sede amministrativa e sostituisce a tutti gli effetti quello del medico competente. Nelle more del ricorso, sia il datore di lavoro che il lavoratore devono attenersi al giudizio originario del medico competente: non è consentita la sospensione unilaterale delle prescrizioni in attesa dell'esito. Se il ricorso viene accolto e il giudizio modificato (ad esempio, le prescrizioni vengono ridotte o eliminate), il datore di lavoro adegua immediatamente la gestione del lavoratore. È importante distinguere questo ricorso amministrativo dall'eventuale impugnazione in sede giudiziaria del licenziamento conseguente al giudizio di inidoneità, che segue le ordinarie regole processuali del rito del lavoro.
Quali obblighi ha il datore di lavoro in caso di inidoneità definitiva?
In caso di giudizio di inidoneità definitiva (permanente) alla mansione specifica, il datore di lavoro è soggetto a un articolato sistema di obblighi che derivano dall'art. 42 del D.Lgs. 81/08 e dalla giurisprudenza consolidata. Il primo e più rilevante obbligo è quello di tentare la ricollocazione: il datore deve verificare, con un processo documentato, se esistano mansioni alternative — equivalenti o di livello inferiore con conservazione della retribuzione — compatibili con lo stato di salute del lavoratore così come descritto nel giudizio del medico competente. Questo obbligo è stato interpretato estensivamente dalla Corte di Cassazione: il datore deve esplorare tutte le posizioni disponibili nell'organizzazione, anche in sedi diverse, e valutare se con ragionevole formazione o adattamento organizzativo il lavoratore possa ricoprire altri ruoli. Nel caso di lavoratori con disabilità inclusi nel collocamento obbligatorio (L. 68/1999), l'art. 10, comma 4, prevede che l'inidoneità sopravvenuta sia comunicata agli uffici competenti per il collocamento, che possono disporre la sospensione temporanea dall'obbligo di assunzione. Se la ricollocazione risulta oggettivamente impossibile, il datore può procedere al recesso per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966), ma deve rispettare i termini di preavviso e le procedure previste dalla legge. Il datore che procede al licenziamento senza documentare il tentativo di ricollocazione è esposto al rischio di illegittimità del recesso e alle relative tutele reintegratorie o indennitarie.
Il medico competente può modificare il giudizio di idoneità nel tempo?
Sì, il giudizio di idoneità non è immutabile e può essere rivisto dal medico competente in qualsiasi momento in presenza di condizioni che lo giustifichino. L'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che il giudizio sia formulato in esito alla visita medica e agli accertamenti strumentali, e la periodicità delle visite consente aggiornamenti sistematici. Il medico competente può modificare il giudizio in occasione: della visita periodica programmata, se il quadro clinico del lavoratore è migliorato o peggiorato rispetto alla valutazione precedente; della visita a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro, se emergono nuovi elementi (insorgenza o aggravamento di patologie, miglioramento successivo a trattamento, nuove conoscenze sui rischi); della visita di rientro dopo malattia prolungata, che può condurre a una rivalutazione anche sostanzialmente diversa da quella precedente; su sollecitazione dell'organo di vigilanza. La modifica del giudizio produce effetti immediati: se le prescrizioni vengono ridotte o eliminate, il datore di lavoro può riorganizzare le mansioni del lavoratore; se le prescrizioni vengono inasprite o il giudizio peggiora verso la non idoneità, il datore deve adottare le nuove misure senza indugio. Il medico competente deve comunicare tempestivamente il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro, aggiornare la cartella sanitaria individuale e, se necessario, rivedere il protocollo di sorveglianza sanitaria nel DVR.
Cosa succede se il datore non adotta le prescrizioni del medico competente?
L'inosservanza delle prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità parziale del medico competente espone il datore di lavoro a un sistema di sanzioni e responsabilità di natura penale, civile e amministrativa. Sul piano penale, l'art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/08 punisce il datore di lavoro che non osserva le prescrizioni indicate dal medico competente ai sensi dell'art. 42 con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. La violazione è di per sé punibile indipendentemente dal verificarsi di un danno. Sul piano civile, se il lavoratore subisce un pregiudizio alla salute in conseguenza della mancata adozione delle prescrizioni, il datore è esposto all'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.) e, nei casi più gravi, per responsabilità extracontrattuale. Il nesso causale tra l'inadempimento del datore e il danno alla salute del lavoratore è presunto qualora si dimostri che la prescrizione aveva funzione preventiva rispetto alla patologia insorta o aggravatasi. Sul piano assicurativo, l'INAIL può esercitare azione di regresso nei confronti del datore colpevole (art. 11 D.P.R. 1124/1965). L'organo di vigilanza (SPSAL/ASL, Ispettorato del Lavoro) che rileva in sede ispettiva la mancata adozione delle prescrizioni può emettere disposizioni vincolanti con fissazione di termine per l'adempimento e, in caso di inottemperanza, elevare il verbale di contestazione della violazione penale-amministrativa.

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Domande frequentiFAQ

Cosa si intende per idoneità parziale con prescrizioni?
Il giudizio di idoneità parziale con prescrizioni è una delle tipologie di giudizio che il medico competente può formulare ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Si distingue dal giudizio di piena idoneità e da quello di non idoneità: il lavoratore è ritenuto idoneo allo svolgimento della mansione specifica, ma solo a condizione che vengano adottate determinate misure (prescrizioni) o che siano rispettate alcune limitazioni (indicazioni). Le prescrizioni possono riguardare l'orario di lavoro (es. esclusione del lavoro notturno o riduzione dell'esposizione giornaliera), le attrezzature utilizzate (es. obbligo di utilizzo di specifici DPI, divieto di utilizzo di determinati utensili), la postura o i carichi movimentabili (es. limite massimo di peso sollevabile), oppure l'ambiente di lavoro (es. esclusione da ambienti con determinate concentrazioni di agenti chimici). Il giudizio può essere temporaneo (valido per un periodo definito, in attesa di rivalutazione) o permanente. Il datore di lavoro è obbligato ad adottare le prescrizioni indicate: non si tratta di raccomandazioni facoltative, bensì di misure vincolanti la cui inosservanza integra una violazione dell'art. 42 del D.Lgs. 81/08. La differenza tra prescrizione e indicazione è rilevante: la prescrizione è tassativa, l'indicazione ha carattere orientativo ma deve comunque essere presa in considerazione nell'organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore con giudizio di inidoneità parziale?
No, il giudizio di inidoneità parziale con prescrizioni non legittima di per sé il licenziamento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro (tra le molte, Cass. Lav. n. 19580/2016 e n. 4757/2019) ha consolidato il principio per cui il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione è giustificato solo all'esito di un processo di verifica in più fasi: il datore di lavoro deve prima accertare se esistano mansioni alternative — anche di pari livello, ovvero di livello inferiore con conservazione della retribuzione — compatibili con lo stato di salute del lavoratore; solo se tale verifica dia esito negativo, dimostrata l'impossibilità assoluta di ricollocazione, il licenziamento potrà essere considerato giustificato ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo. In presenza di un giudizio di inidoneità parziale — e non totale — l'obbligo di tentativo di ricollocazione è ancora più stringente, in quanto il lavoratore è comunque in grado di svolgere la mansione entro i limiti indicati. Il datore che proceda al licenziamento senza aver esplorato le alternative rischia la reintegrazione o il risarcimento del danno secondo le tutele applicabili (art. 18 L. 300/1970 o D.Lgs. 23/2015 a seconda del regime applicabile). Nei casi di lavoratori con disabilità, si applica anche l'obbligo di accomodamento ragionevole ai sensi della Direttiva 2000/78/CE e del D.Lgs. 216/2003.
Quali mansioni alternative può assegnare il datore a un lavoratore parzialmente inidoneo?
L'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in caso di esito negativo, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. La norma va letta in combinato con l'art. 2103 del codice civile (come modificato dal D.Lgs. 81/2015): il mutamento di mansioni per ragioni di salute è una delle eccezioni al principio di equivalenza professionale, e il datore può assegnare mansioni di livello inferiore senza che ciò costituisca demansionamento illegittimo, purché la riduzione sia proporzionata alle limitazioni funzionali indicate nel giudizio e la retribuzione venga mantenuta. In concreto, le mansioni alternative devono essere: concretamente esistenti nell'organizzazione aziendale, non fittizie; compatibili con le prescrizioni del medico competente; raggiungibili con adeguata formazione o riqualificazione, se necessaria. Il datore deve documentare il processo di ricerca delle mansioni alternative, preferibilmente in forma scritta e con il coinvolgimento del medico competente per la verifica di compatibilità. Se l'azienda è di dimensioni sufficienti, la ricerca deve estendersi anche ad altri reparti o sedi. Per i lavoratori con disabilità rientranti nel collocamento obbligatorio (L. 68/1999, art. 15), il diritto al cambio di mansione è rafforzato dall'obbligo di cooperazione degli uffici competenti.
Come si gestisce il rientro al lavoro dopo una malattia lunga?
Il rientro al lavoro dopo un'assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi è disciplinato dall'art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/08, che prevede l'obbligo di visita medica di rientro prima della ripresa dell'attività lavorativa, con la finalità di verificare l'idoneità alla mansione specifica. La visita deve avvenire prima dell'effettivo rientro in servizio: il lavoratore non può essere reintegrato nella mansione senza che il medico competente abbia formulato il giudizio. Questa visita può avere tre esiti principali: piena idoneità (il lavoratore riprende la mansione senza modifiche), idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni (il datore adotta le misure indicate), non idoneità temporanea o permanente (il datore avvia il processo di ricollocazione). La visita è distinta da quella INPS o INAIL e non interferisce con i procedimenti di accertamento dell'invalidità: il medico competente valuta esclusivamente l'idoneità alla mansione in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro. È buona prassi che il datore di lavoro informi preventivamente il lavoratore dell'obbligo di visita e si coordini con il medico competente per garantire che la visita avvenga in tempi utili rispetto alla data di rientro comunicata dal lavoratore. In caso di malattia professionale o infortuni, la visita di rientro è ancora più critica per verificare la compatibilità tra eventuali esiti invalidanti e i rischi della mansione.
Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio di idoneità parziale?
Sì. L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 riconosce espressamente il diritto di ricorso avverso i giudizi del medico competente — incluso il giudizio di idoneità parziale con prescrizioni — sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio e si propone all'organo di vigilanza territorialmente competente, che in Italia è lo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell'ASL o ATS di competenza. Lo SPSAL procede alla valutazione del caso, che di norma include una visita medica del lavoratore effettuata da propri medici specialisti in medicina del lavoro, l'acquisizione della documentazione sanitaria rilevante e, se necessario, il sopralluogo nell'ambiente di lavoro per la verifica dei rischi. Il giudizio dell'organo di vigilanza è definitivo in sede amministrativa e sostituisce a tutti gli effetti quello del medico competente. Nelle more del ricorso, sia il datore di lavoro che il lavoratore devono attenersi al giudizio originario del medico competente: non è consentita la sospensione unilaterale delle prescrizioni in attesa dell'esito. Se il ricorso viene accolto e il giudizio modificato (ad esempio, le prescrizioni vengono ridotte o eliminate), il datore di lavoro adegua immediatamente la gestione del lavoratore. È importante distinguere questo ricorso amministrativo dall'eventuale impugnazione in sede giudiziaria del licenziamento conseguente al giudizio di inidoneità, che segue le ordinarie regole processuali del rito del lavoro.
Quali obblighi ha il datore di lavoro in caso di inidoneità definitiva?
In caso di giudizio di inidoneità definitiva (permanente) alla mansione specifica, il datore di lavoro è soggetto a un articolato sistema di obblighi che derivano dall'art. 42 del D.Lgs. 81/08 e dalla giurisprudenza consolidata. Il primo e più rilevante obbligo è quello di tentare la ricollocazione: il datore deve verificare, con un processo documentato, se esistano mansioni alternative — equivalenti o di livello inferiore con conservazione della retribuzione — compatibili con lo stato di salute del lavoratore così come descritto nel giudizio del medico competente. Questo obbligo è stato interpretato estensivamente dalla Corte di Cassazione: il datore deve esplorare tutte le posizioni disponibili nell'organizzazione, anche in sedi diverse, e valutare se con ragionevole formazione o adattamento organizzativo il lavoratore possa ricoprire altri ruoli. Nel caso di lavoratori con disabilità inclusi nel collocamento obbligatorio (L. 68/1999), l'art. 10, comma 4, prevede che l'inidoneità sopravvenuta sia comunicata agli uffici competenti per il collocamento, che possono disporre la sospensione temporanea dall'obbligo di assunzione. Se la ricollocazione risulta oggettivamente impossibile, il datore può procedere al recesso per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966), ma deve rispettare i termini di preavviso e le procedure previste dalla legge. Il datore che procede al licenziamento senza documentare il tentativo di ricollocazione è esposto al rischio di illegittimità del recesso e alle relative tutele reintegratorie o indennitarie.
Il medico competente può modificare il giudizio di idoneità nel tempo?
Sì, il giudizio di idoneità non è immutabile e può essere rivisto dal medico competente in qualsiasi momento in presenza di condizioni che lo giustifichino. L'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che il giudizio sia formulato in esito alla visita medica e agli accertamenti strumentali, e la periodicità delle visite consente aggiornamenti sistematici. Il medico competente può modificare il giudizio in occasione: della visita periodica programmata, se il quadro clinico del lavoratore è migliorato o peggiorato rispetto alla valutazione precedente; della visita a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro, se emergono nuovi elementi (insorgenza o aggravamento di patologie, miglioramento successivo a trattamento, nuove conoscenze sui rischi); della visita di rientro dopo malattia prolungata, che può condurre a una rivalutazione anche sostanzialmente diversa da quella precedente; su sollecitazione dell'organo di vigilanza. La modifica del giudizio produce effetti immediati: se le prescrizioni vengono ridotte o eliminate, il datore di lavoro può riorganizzare le mansioni del lavoratore; se le prescrizioni vengono inasprite o il giudizio peggiora verso la non idoneità, il datore deve adottare le nuove misure senza indugio. Il medico competente deve comunicare tempestivamente il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro, aggiornare la cartella sanitaria individuale e, se necessario, rivedere il protocollo di sorveglianza sanitaria nel DVR.
Cosa succede se il datore non adotta le prescrizioni del medico competente?
L'inosservanza delle prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità parziale del medico competente espone il datore di lavoro a un sistema di sanzioni e responsabilità di natura penale, civile e amministrativa. Sul piano penale, l'art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/08 punisce il datore di lavoro che non osserva le prescrizioni indicate dal medico competente ai sensi dell'art. 42 con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. La violazione è di per sé punibile indipendentemente dal verificarsi di un danno. Sul piano civile, se il lavoratore subisce un pregiudizio alla salute in conseguenza della mancata adozione delle prescrizioni, il datore è esposto all'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.) e, nei casi più gravi, per responsabilità extracontrattuale. Il nesso causale tra l'inadempimento del datore e il danno alla salute del lavoratore è presunto qualora si dimostri che la prescrizione aveva funzione preventiva rispetto alla patologia insorta o aggravatasi. Sul piano assicurativo, l'INAIL può esercitare azione di regresso nei confronti del datore colpevole (art. 11 D.P.R. 1124/1965). L'organo di vigilanza (SPSAL/ASL, Ispettorato del Lavoro) che rileva in sede ispettiva la mancata adozione delle prescrizioni può emettere disposizioni vincolanti con fissazione di termine per l'adempimento e, in caso di inottemperanza, elevare il verbale di contestazione della violazione penale-amministrativa.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 41 — visite mediche e giudizi di idoneità alla mansione specifica
  • D.Lgs. 81/08 art. 42 — provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
  • D.Lgs. 81/08 art. 55 — sanzioni a carico del datore di lavoro
  • L. 68/1999 art. 15 — diritti dei lavoratori disabili in caso di inidoneità sopravvenuta
  • L. 604/1966 art. 3 — giustificato motivo oggettivo di licenziamento
  • Cass. Lav. n. 19580/2016 — obbligo di ricollocazione prima del licenziamento per inidoneità
  • Cass. Lav. n. 4757/2019 — verifica mansioni alternative e illegittimità del licenziamento
  • Direttiva 2000/78/CE e D.Lgs. 216/2003 — accomodamento ragionevole per lavoratori con disabilità

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