Con un giudizio di idoneità parziale il datore di lavoro deve applicare le prescrizioni e le limitazioni del medico competente. Se il lavoratore è inidoneo alla mansione va adibito, dove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori mantenendo il trattamento economico (art. 42). Il giudizio si impugna all’ASL entro 30 giorni.
Le regole sono negli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008. Le tutele contro il licenziamento derivano dalle norme sul giustificato motivo oggettivo e, per i lavoratori con disabilità, dal D.Lgs. 216/2003.
Domande frequenti sull’inidoneità parzialeFAQ
Cosa significa idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni?
Cosa deve fare il datore di lavoro dopo il giudizio?
Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore parzialmente inidoneo?
Il lavoratore può contestare il giudizio?
Cosa succede al rientro dopo una lunga malattia?
Il giudizio di idoneità può cambiare nel tempo?
Cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta le prescrizioni del medico?
Le limitazioni vanno comunicate al preposto?
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