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FAQ inidoneità parziale e limitazioni del medico competente

Cosa deve fare il datore di lavoro quando il medico competente esprime un giudizio di idoneità con prescrizioni, limitazioni o di inidoneità alla mansione.

Risposta rapida

Con un giudizio di idoneità parziale il datore di lavoro deve applicare le prescrizioni e le limitazioni del medico competente. Se il lavoratore è inidoneo alla mansione va adibito, dove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori mantenendo il trattamento economico (art. 42). Il giudizio si impugna all’ASL entro 30 giorni.

Le regole sono negli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008. Le tutele contro il licenziamento derivano dalle norme sul giustificato motivo oggettivo e, per i lavoratori con disabilità, dal D.Lgs. 216/2003.

Domande frequenti sull’inidoneità parzialeFAQ

Cosa significa idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni?
È uno dei giudizi che il medico competente può esprimere dopo una visita (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/2008): il lavoratore può svolgere la mansione, ma con prescrizioni (ad esempio l’uso di un DPI particolare o pause aggiuntive) o con limitazioni (ad esempio il divieto di sollevare carichi oltre un certo peso o di lavorare su turni notturni). Il giudizio può essere temporaneo, con indicazione della durata, o permanente, ed è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore.
Cosa deve fare il datore di lavoro dopo il giudizio?
Deve attuare le misure indicate dal medico competente (art. 42). Se il lavoratore è inidoneo alla mansione specifica, il datore di lavoro lo adibisce, dove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendogli il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Nell’affidare i compiti deve comunque tenere conto delle capacità e delle condizioni di salute del lavoratore (art. 18, comma 1, lett. c).
Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore parzialmente inidoneo?
Solo come ultima soluzione. La giurisprudenza ammette il licenziamento per sopravvenuta inidoneità come giustificato motivo oggettivo solo se il datore di lavoro dimostra che non esistono mansioni compatibili, anche inferiori, nell’organizzazione e di aver valutato adattamenti ragionevoli. Se l’inidoneità deriva da una condizione di disabilità, il datore di lavoro deve adottare gli accomodamenti ragionevoli previsti dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003, purché non comportino oneri sproporzionati. Conviene documentare per iscritto le soluzioni valutate.
Il lavoratore può contestare il giudizio?
Sì. Lavoratore e datore di lavoro possono fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che dopo eventuali ulteriori accertamenti conferma, modifica o revoca il giudizio (art. 41, comma 9). Nel frattempo il giudizio resta efficace.
Cosa succede al rientro dopo una lunga malattia?
Se l’assenza per motivi di salute è durata più di 60 giorni continuativi e il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, prima della ripresa del lavoro serve una visita del medico competente per verificare l’idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter). Il lavoratore non dovrebbe riprendere la mansione prima del giudizio. Il medico può confermare l’idoneità o indicare prescrizioni e limitazioni, anche temporanee.
Il giudizio di idoneità può cambiare nel tempo?
Sì. Il giudizio temporaneo scade alla data indicata e va rivalutato con una nuova visita. Anche il giudizio permanente può essere modificato alle visite periodiche o su richiesta del lavoratore, quando il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività (art. 41, comma 2, lett. c).
Cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta le prescrizioni del medico?
Adibire il lavoratore a compiti incompatibili con il giudizio viola gli obblighi dell’art. 18 e dell’art. 42 ed è sanzionato dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Se il lavoratore subisce un danno, il mancato rispetto delle limitazioni è un elemento decisivo per la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Le limitazioni vanno comunicate al preposto?
Sì, nella misura necessaria a farle rispettare. Il preposto deve sapere quali compiti il lavoratore non può svolgere, ma non deve conoscere la diagnosi: la cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale, e al datore di lavoro arriva solo il giudizio di idoneità.

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