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FAQ Medico Competente — Sorveglianza Sanitaria

Risposte alle domande più frequenti su nomina del medico competente, protocollo sanitario e giudizi di idoneità.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il medico competente è una figura chiave nel sistema di prevenzione aziendale: collabora alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi di sorveglianza sanitaria applicabili alla tua attività.

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Queste FAQ chiariscono i principali dubbi di datori di lavoro e RSPP sulla nomina del medico competente e sulla gestione della sorveglianza sanitaria.

Domande frequenti sul medico competenteFAQ

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 41: rischi specifici come movimentazione manuale carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, cancerogeni, lavoro notturno e altri previsti da norme di settore. La nomina è atto formale, scritto, e va riportata nel DVR. In assenza di rischi che richiedano sorveglianza sanitaria la nomina non è dovuta, ma resta consigliata per la collaborazione alla valutazione dei rischi.
Quali requisiti deve avere il medico competente?
I requisiti sono stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o discipline equipollenti, oppure docenza universitaria in medicina del lavoro o altri titoli equipollenti. Il medico deve essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute e partecipare ai programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) specifici.
Cosa contiene il protocollo sanitario?
Il protocollo sanitario è elaborato dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi e descrive: visite mediche da effettuare (preventiva, periodica, su richiesta, alla cessazione del rapporto, al cambio mansione), esami strumentali e di laboratorio, periodicità delle visite, criteri di idoneità. Il protocollo è parte integrante del DVR e va aggiornato in funzione delle evidenze emerse dalla sorveglianza sanitaria e di eventuali modifiche dei rischi lavorativi.
Con quale frequenza vanno fatte le visite periodiche?
La periodicità di base è annuale, salvo diversa indicazione del medico competente che, sulla base del rischio specifico, può aumentare o ridurre la frequenza (art. 41, comma 2, lettera b). Per i videoterminalisti la visita è biennale per lavoratori classificati idonei con prescrizioni e quinquennale per gli idonei senza limitazioni sotto i 50 anni. Per alcuni rischi normati (radiazioni ionizzanti, amianto, ecc.) si applicano periodicità specifiche.
Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?
Al termine di ciascuna visita medica il medico competente esprime un giudizio di idoneità: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente non idoneo, non idoneo permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis). Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni alla ASL territorialmente competente.
Il medico competente deve fare il sopralluogo in azienda?
Sì. L’art. 25, comma 1, lettera l, del D.Lgs. 81/08 prevede che il medico competente visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi e indicata nel DVR. Il sopralluogo va documentato con verbale firmato e congiunto con RSPP e RLS quando possibile.
Cosa sono la relazione annuale e i dati aggregati?
Entro il primo trimestre dell’anno successivo il medico competente comunica in forma anonima e aggregata i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza (art. 40 D.Lgs. 81/08), tramite l’applicativo informatico INAIL. Inoltre, almeno una volta all’anno illustra al datore di lavoro e all’RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza, durante la riunione periodica.
Cosa succede se il lavoratore è dichiarato non idoneo?
Il datore di lavoro deve adottare le misure conseguenti: nei casi di non idoneità temporanea valuta il rientro al termine della sospensione; in caso di idoneità con prescrizioni adegua mansione, attrezzature o ambienti; in caso di non idoneità permanente alla mansione specifica valuta il ricollocamento in altra mansione compatibile, ai sensi dell’art. 42. Il licenziamento non è automatico e va motivato secondo la disciplina del lavoro applicabile.
Si può cambiare medico competente?
Sì, in qualunque momento. La cessazione dell’incarico va comunicata per iscritto al medico uscente, che deve consegnare la documentazione sanitaria (cartelle sanitarie e di rischio) al datore di lavoro entro i tempi previsti, nel rispetto della normativa privacy. Il nuovo medico subentra con una nuova nomina formale e prende in carico la documentazione esistente.
Le cartelle sanitarie quanto vanno conservate?
Le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal medico competente sotto la sua responsabilità nel rispetto del segreto professionale. Alla cessazione del rapporto di lavoro vanno consegnate al lavoratore in copia e l’originale conservato dal datore di lavoro o trasmesso ISPESL/INAIL secondo i casi previsti dall’art. 25. Per rischi specifici (cancerogeni, amianto, radiazioni ionizzanti) si applicano tempi di conservazione fino a 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 41: rischi specifici come movimentazione manuale carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, cancerogeni, lavoro notturno e altri previsti da norme di settore. La nomina è atto formale, scritto, e va riportata nel DVR. In assenza di rischi che richiedano sorveglianza sanitaria la nomina non è dovuta, ma resta consigliata per la collaborazione alla valutazione dei rischi.
Quali requisiti deve avere il medico competente?
I requisiti sono stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o discipline equipollenti, oppure docenza universitaria in medicina del lavoro o altri titoli equipollenti. Il medico deve essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute e partecipare ai programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) specifici.
Cosa contiene il protocollo sanitario?
Il protocollo sanitario è elaborato dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi e descrive: visite mediche da effettuare (preventiva, periodica, su richiesta, alla cessazione del rapporto, al cambio mansione), esami strumentali e di laboratorio, periodicità delle visite, criteri di idoneità. Il protocollo è parte integrante del DVR e va aggiornato in funzione delle evidenze emerse dalla sorveglianza sanitaria e di eventuali modifiche dei rischi lavorativi.
Con quale frequenza vanno fatte le visite periodiche?
La periodicità di base è annuale, salvo diversa indicazione del medico competente che, sulla base del rischio specifico, può aumentare o ridurre la frequenza (art. 41, comma 2, lettera b). Per i videoterminalisti la visita è biennale per lavoratori classificati idonei con prescrizioni e quinquennale per gli idonei senza limitazioni sotto i 50 anni. Per alcuni rischi normati (radiazioni ionizzanti, amianto, ecc.) si applicano periodicità specifiche.
Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?
Al termine di ciascuna visita medica il medico competente esprime un giudizio di idoneità: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente non idoneo, non idoneo permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis). Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni alla ASL territorialmente competente.
Il medico competente deve fare il sopralluogo in azienda?
Sì. L’art. 25, comma 1, lettera l, del D.Lgs. 81/08 prevede che il medico competente visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi e indicata nel DVR. Il sopralluogo va documentato con verbale firmato e congiunto con RSPP e RLS quando possibile.
Cosa sono la relazione annuale e i dati aggregati?
Entro il primo trimestre dell’anno successivo il medico competente comunica in forma anonima e aggregata i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza (art. 40 D.Lgs. 81/08), tramite l’applicativo informatico INAIL. Inoltre, almeno una volta all’anno illustra al datore di lavoro e all’RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza, durante la riunione periodica.
Cosa succede se il lavoratore è dichiarato non idoneo?
Il datore di lavoro deve adottare le misure conseguenti: nei casi di non idoneità temporanea valuta il rientro al termine della sospensione; in caso di idoneità con prescrizioni adegua mansione, attrezzature o ambienti; in caso di non idoneità permanente alla mansione specifica valuta il ricollocamento in altra mansione compatibile, ai sensi dell’art. 42. Il licenziamento non è automatico e va motivato secondo la disciplina del lavoro applicabile.
Si può cambiare medico competente?
Sì, in qualunque momento. La cessazione dell’incarico va comunicata per iscritto al medico uscente, che deve consegnare la documentazione sanitaria (cartelle sanitarie e di rischio) al datore di lavoro entro i tempi previsti, nel rispetto della normativa privacy. Il nuovo medico subentra con una nuova nomina formale e prende in carico la documentazione esistente.
Le cartelle sanitarie quanto vanno conservate?
Le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal medico competente sotto la sua responsabilità nel rispetto del segreto professionale. Alla cessazione del rapporto di lavoro vanno consegnate al lavoratore in copia e l’originale conservato dal datore di lavoro o trasmesso ISPESL/INAIL secondo i casi previsti dall’art. 25. Per rischi specifici (cancerogeni, amianto, radiazioni ionizzanti) si applicano tempi di conservazione fino a 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.

Fonti normative

  • Art. 18 D.Lgs. 81/08 — obblighi datore di lavoro
  • Art. 25 D.Lgs. 81/08 — obblighi medico competente
  • Art. 38 D.Lgs. 81/08 — titoli e requisiti
  • Art. 40 D.Lgs. 81/08 — dati aggregati INAIL
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria

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