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FAQ medico competente

Nomina, visite, giudizi di idoneità e adempimenti annuali del medico competente secondo il D.Lgs. 81/08.

Risposta rapida

Il medico competente va nominato solo se la valutazione dei rischi individua lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08). Una volta nominato, collabora alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite ed esprime i giudizi di idoneità. Visita i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno e ogni anno trasmette i dati aggregati dell’Allegato 3B.

La definizione e i requisiti sono nella voce del glossario Medico competente. Qui trovi le risposte ai dubbi pratici più frequenti di datori di lavoro e lavoratori.

Domande frequenti sul medico competenteFAQ

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Quando la valutazione dei rischi individua lavoratori per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lett. a, e art. 41 D.Lgs. 81/08). I casi più comuni sono la movimentazione manuale dei carichi con rischio, l’uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, il rumore oltre i valori superiori di azione, le vibrazioni oltre i valori d’azione, gli agenti chimici non irrilevanti per la salute, gli agenti cancerogeni, l’amianto e gli agenti biologici, il lavoro notturno. Se il DVR non individua nessuno di questi rischi, la nomina non è dovuta. La scelta va però motivata nel documento.
Un’azienda con soli impiegati al videoterminale deve nominarlo?
Sì, se almeno un lavoratore usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali o più, dedotte le pause (artt. 173 e 176 D.Lgs. 81/08). In questo caso le visite riguardano soprattutto la vista e l’apparato muscolo-scheletrico. La periodicità è biennale per chi ha prescrizioni o ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi, salvo diversa indicazione del medico.
Un negozio con due addetti deve avere il medico competente?
Dipende dai rischi, non dal numero di addetti. In un piccolo negozio la sorveglianza è spesso dovuta per la movimentazione manuale delle merci, se la valutazione con metodi riconosciuti (ad esempio NIOSH) indica un rischio. Se invece nessun rischio la richiede, il medico competente non va nominato, ma il DVR deve spiegare perché.
Chi può fare il medico competente?
Un medico con uno dei titoli dell’art. 38: la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure gli altri titoli indicati dalla norma, accompagnati dal percorso formativo previsto. Deve essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti del Ministero della Salute e aggiornarsi con l’educazione continua in medicina. Può essere dipendente, libero professionista o collaboratore di una struttura convenzionata (art. 39). Non può esserlo chi lavora in una struttura pubblica con funzioni di vigilanza.
Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi?
Sì. L’art. 25, comma 1, lett. a, gli impone di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche per programmare la sorveglianza sanitaria. L’art. 29 prevede la stessa collaborazione dal lato del datore di lavoro. Il nominativo del medico che ha partecipato alla valutazione va indicato nel DVR (art. 28, comma 2, lett. e).
Quali visite prevede la sorveglianza sanitaria?
L’art. 41, comma 2, prevede: la visita preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione e anche in fase preassuntiva; la visita periodica; la visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi; la visita per cambio di mansione; la visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa; la visita prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni continuativi. Le visite non possono servire ad accertare stati di gravidanza o altri casi vietati dalla legge.
Con quale frequenza si fanno le visite periodiche?
Di norma una volta l’anno, salvo una periodicità diversa stabilita dalle norme specifiche o dal medico competente in base alla valutazione del rischio (art. 41, comma 2, lett. b). Alcune norme fissano cadenze proprie: ad esempio, per i videoterminali la visita è biennale o quinquennale (art. 176), per il lavoro notturno almeno biennale (art. 14 D.Lgs. 66/2003). Il calendario per ogni mansione è indicato nel protocollo sanitario.
Quali giudizi di idoneità può esprimere e come si contestano?
Al termine di ogni visita il medico esprime per iscritto uno di questi giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, con l’indicazione della durata; inidoneità permanente (art. 41, comma 6). Ne consegna copia al lavoratore e al datore di lavoro. Il lavoratore e il datore di lavoro possono ricorrere contro il giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo (art. 41, comma 9).
Cosa deve fare il datore di lavoro se un lavoratore è inidoneo?
Deve attuare le misure indicate dal medico e, se possibile, adibire il lavoratore a una mansione equivalente o, in mancanza, inferiore, conservandogli il trattamento della mansione di provenienza (art. 42 D.Lgs. 81/08). Le prescrizioni dei giudizi di idoneità parziale vanno applicate davvero: affidare al lavoratore compiti esclusi dal giudizio è una violazione.
Il medico competente deve fare il sopralluogo?
Sì. Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, o con una cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. La cadenza diversa va comunicata al datore di lavoro e annotata nel DVR (art. 25, comma 1, lett. l). Conviene verbalizzare ogni sopralluogo.
Cosa deve comunicare ogni anno il medico competente?
Nella riunione periodica comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. i). Entro il primo trimestre dell’anno successivo trasmette ai servizi competenti, per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza, secondo l’Allegato 3B (art. 40).
Cosa succede se il medico competente cambia o cessa l’incarico?
Alla cessazione dell’incarico il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della normativa sulla privacy e del segreto professionale (art. 25, comma 1, lett. d). Il datore di lavoro deve nominare subito un nuovo medico, perché la sorveglianza non può essere sospesa. Il nuovo medico prende in carico le cartelle e verifica il protocollo sanitario.
Quali sanzioni si rischiano?
Per il datore di lavoro, non nominare il medico competente quando è dovuto e non inviare i lavoratori alle visite sono violazioni dell’art. 18 sanzionate dall’art. 55. Il medico competente risponde in proprio delle violazioni dell’art. 25 secondo l’art. 58. Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente (art. 306, comma 4-bis).

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