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Giudizio di idoneità alla mansione

L’esito della visita del medico competente: dice se il lavoratore può svolgere la sua mansione specifica, con quali limiti e per quanto tempo.

Risposta rapida

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica è la conclusione scritta che il medico competente rilascia dopo ogni visita di sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08). Può essere di idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea (con indicazione della durata) o inidoneità permanente. Il medico lo consegna al lavoratore e al datore di lavoro, che deve rispettarlo nell’assegnazione dei compiti.

Quando viene emesso

Al termine di ciascuna visita prevista dall’art. 41, comma 2: preventiva (anche in fase preassuntiva), periodica, su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione, alla ripresa dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi e, nei casi previsti, alla cessazione del rapporto. Il giudizio riguarda la mansione, non il lavoratore in generale: chi è inidoneo alla movimentazione di carichi può essere pienamente idoneo al lavoro d’ufficio.

Obblighi del datore di lavoro

  • Non adibire il lavoratore alla mansione senza giudizio di idoneità quando la sorveglianza è obbligatoria (art. 18, comma 1, lett. bb).
  • Applicare le prescrizioni e le limitazioni indicate, informando il preposto che organizza il lavoro.
  • In caso di inidoneità, adibire il lavoratore, ove possibile, a una mansione equivalente o, in mancanza, a una mansione inferiore, mantenendo il trattamento della mansione di provenienza (art. 42).
  • Conservare copia del giudizio; la cartella sanitaria e di rischio, invece, è custodita sotto la responsabilità del medico competente nel rispetto del segreto professionale (art. 25).

Il ricorso

Contro il giudizio del medico competente, compresi quelli espressi in fase preassuntiva, il lavoratore e il datore di lavoro possono fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente (il servizio di prevenzione dell’ASL), che può confermare, modificare o revocare il giudizio (art. 41, comma 9).

Errori frequenti

  • Far iniziare il lavoro a un neoassunto in attesa della visita preventiva.
  • Ricevere un giudizio con limitazioni e non comunicarlo al preposto, che continua ad assegnare gli stessi compiti.
  • Confondere il giudizio di idoneità con il certificato di malattia o con la visita fiscale.

Fonti normative

Voci collegate

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