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Cartella Sanitaria e di Rischio

Definizione, contenuto, obblighi di conservazione e gestione della cartella sanitaria e di rischio redatta dal medico competente ai sensi degli artt. 25 e 53 del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La cartella sanitaria e di rischio è il documento individuale, redatto e custodito dal medico competente (MC), che raccoglie tutte le informazioni sanitarie e i dati relativi all'esposizione ai rischi professionali di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il suo obbligo di istituzione è previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, che lo annovera tra i doveri del medico competente. Le modalità di tenuta e conservazione sono disciplinate dall'art. 53 D.Lgs. 81/08 e devono rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 — GDPR).

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Base normativa: artt. 25 e 53 D.Lgs. 81/08

L'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 obbliga il medico competente a istituire e aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio. L'art. 53 stabilisce le regole di tenuta della documentazione aziendale in materia di salute e sicurezza, fissando i termini minimi di conservazione. La cartella è un atto medico-legale di primaria importanza: in caso di malattia professionale, infortuni o controversie, costituisce la prova documentale dell'effettivo svolgimento della sorveglianza sanitaria e dell'esposizione storica ai rischi.

Contenuto della cartella sanitaria e di rischio

La cartella deve contenere, in modo completo e aggiornato:

  • Dati anamnestici: anamnesi fisiologica (stile di vita, abitudini, storia clinica personale), anamnesi patologica prossima e remota, anamnesi familiare per patologie ereditarie rilevanti ai fini lavorativi.
  • Dati sulla mansione e sui rischi lavorativi: descrizione della mansione svolta, reparto di appartenenza, elenco degli agenti di rischio a cui il lavoratore è esposto (chimici, fisici, biologici, ergonomici) con indicazione dei livelli di esposizione rilevati nel DVR e nel documento di valutazione del medico competente.
  • Risultati degli esami clinici e biologici: esiti di tutti gli accertamenti sanitari periodici (visita medica, spirometria, audiometria, esami ematochimici, esami strumentali), con date e valori di riferimento.
  • Giudizio di idoneità: il giudizio espresso dal medico competente all'esito di ogni visita medica (idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo permanentemente), con motivazione e data.
  • Indicazioni terapeutiche e preventive: eventuali consigli del medico competente al lavoratore, raccomandazioni comportamentali o segnalazioni all'INAIL in caso di malattia professionale sospetta.

Chi redige e custodisce la cartella

La cartella sanitaria e di rischio è redatta, tenuta e custodita esclusivamente dal medico competente, che ne è il responsabile. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del medico competente i locali idonei e gli strumenti necessari per lo svolgimento della sua attività, ma non ha accesso diretto ai dati sanitari individuali dei lavoratori, che sono coperti dalla riservatezza medica. Il MC può avvalersi di collaboratori (infermieri, tecnici) per la raccolta dei dati, ma la firma della cartella e la responsabilità del suo contenuto rimangono in capo al medico.

Durata di conservazione

L'art. 53 D.Lgs. 81/08 stabilisce i seguenti termini minimi di conservazione:

  • Almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa: regola generale applicabile alla maggior parte dei rischi professionali (rumore, vibrazioni, agenti chimici non cancerogeni, rischi ergonomici, ecc.).
  • Almeno 40 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa: obbligatorio in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/08) e ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Titolo X D.Lgs. 81/08). Questo termine lungo è motivato dalla latenza delle malattie professionali correlate a tali esposizioni, che può superare i trent'anni.

Consegna al lavoratore e gestione in caso di cessazione

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al lavoratore la copia della cartella sanitaria, con l'obbligo di informarlo sulla necessità di conservarla. Una copia viene trattenuta dal MC. In caso di cessazione dell'azienda, il medico competente deve consegnare le cartelle all'INAIL oppure, se l'esposizione riguardava agenti cancerogeni, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (INAIL). Se il lavoratore cambia datore di lavoro, il nuovo medico competente può richiedere copia della cartella precedente, previo consenso del lavoratore, per assicurare la continuità della sorveglianza sanitaria.

Privacy: riservatezza dei dati sanitari

I dati contenuti nella cartella sanitaria sono dati sanitari e, come tali, rientrano nella categoria dei dati personali particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il medico competente è il titolare del trattamento dei dati sanitari individuali. Il datore di lavoro riceve dal MC solo le informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto lavorativo, ovvero il giudizio di idoneità, e non ha accesso alla diagnosi né ai dati anamnestici del lavoratore. Qualsiasi comunicazione di dati sanitari individuali a terzi non autorizzati costituisce violazione della normativa sulla privacy.

Differenza tra cartella sanitaria e giudizio di idoneità

È importante distinguere la cartella sanitaria e di rischio dal giudizio di idoneità:

  • La cartella sanitaria è il documento completo che contiene tutta la storia clinica e lavorativa del dipendente; è riservata e accessibile solo al medico competente e al lavoratore.
  • Il giudizio di idoneità (art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08) è il documento sintetico che il MC rilascia al datore di lavoro e al lavoratore al termine di ogni visita medica: riporta soltanto il giudizio (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo) senza dati sanitari. È questo il documento che il datore di lavoro ha il diritto — e il dovere — di conoscere, per adeguare la mansione alle condizioni di salute del lavoratore.

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Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria del lavoratore?
No. Il datore di lavoro non ha accesso alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, che contiene dati sanitari riservati (diagnosi, esami, anamnesi). Il MC è tenuto a comunicare al datore di lavoro soltanto il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo), come previsto dall'art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08. Qualsiasi comunicazione di dati sanitari individuali al datore di lavoro, al di fuori del giudizio di idoneità, costituisce una violazione del GDPR e del Codice Privacy.
Cosa succede alle cartelle sanitarie se l'azienda chiude?
In caso di cessazione dell'attività aziendale, il medico competente è tenuto a consegnare le cartelle sanitarie all'INAIL, che le conserva per il periodo previsto dalla legge (10 o 40 anni a seconda del tipo di rischio). In alternativa, se esiste un'azienda subentrante, le cartelle possono essere trasferite al nuovo medico competente, previo consenso dei lavoratori interessati. Il MC deve in ogni caso consegnare a ciascun lavoratore copia della propria cartella al momento della cessazione del rapporto.
Per quanto tempo il medico competente deve conservare le cartelle sanitarie?
Il termine minimo di conservazione è di almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa del dipendente, come stabilito dall'art. 53 D.Lgs. 81/08. Il termine si estende ad almeno 40 anni per le cartelle di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (ex Titoli IX e X D.Lgs. 81/08), in considerazione della lunga latenza delle malattie professionali correlate a tali esposizioni.
Come si gestisce la cartella sanitaria se il lavoratore cambia azienda?
Quando un lavoratore cambia datore di lavoro, il medico competente della nuova azienda può richiedere copia della cartella sanitaria pregressa al MC della precedente azienda, previo consenso scritto del lavoratore. Questa continuità documentale è importante per garantire una corretta sorveglianza sanitaria e per non ripetere accertamenti già eseguiti di recente. Il lavoratore può rifiutare il trasferimento della cartella, ma in tal caso il nuovo MC dovrà raccogliere ex novo tutta l'anamnesi.

Fonti normative

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