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Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 81/08.

Risposta rapida

Il registro di esposizione elenca i lavoratori per cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio da agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Per ciascuno indica l’attività svolta, l’agente e, quando è noto, il valore dell’esposizione (art. 243 D.Lgs. 81/08). Lo istituisce e lo aggiorna il datore di lavoro, che ne cura la tenuta tramite il medico competente. Copia del registro va inviata all’INAIL e all’organo di vigilanza.

Chi va iscritto

Vanno iscritti i lavoratori esposti secondo la valutazione dell’art. 236: chi lavora con sostanze o miscele classificate cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione, o con i processi elencati nell’Allegato XLII (ad esempio i lavori che espongono a polveri di legno duro o a silice cristallina respirabile). Se la valutazione esclude l’esposizione, il registro non è dovuto, ma il DVR deve motivare la conclusione. Per l’amianto il registro degli esposti è previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 81/08.

Adempimenti

AdempimentoChiRiferimento
Istituire e aggiornare il registroDatore di lavoro, tramite il medico competenteArt. 243, comma 1
Accesso al registroRSPP e RLSArt. 243, comma 2
Cartella sanitaria e di rischio di ogni espostoMedico competenteArt. 243, comma 2
Copia del registro e variazioni all’INAIL e all’organo di vigilanzaDatore di lavoro, per via telematicaArt. 243, comma 3, lett. a
Invio della cartella all’INAIL alla cessazione del rapportoDatore di lavoro, tramite il medico competenteArt. 243, comma 3, lett. c

Il registro va aggiornato quando cambiano i lavoratori esposti, le attività o gli agenti. Le variazioni vanno comunicate all’INAIL e all’organo di vigilanza almeno ogni tre anni e comunque quando lo richiedono (art. 243, comma 3). Le comunicazioni all’INAIL avvengono tramite i servizi online dell’Istituto. In caso di cessazione dell’attività dell’azienda il datore di lavoro consegna all’INAIL copia del registro e le cartelle. L’INAIL conserva registri e cartelle fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, comma 4).

Errori frequenti

  • Registro non istituito perché i quantitativi sono “piccoli”: conta l’esposizione valutata, non la quantità.
  • Registro tenuto ma mai trasmesso all’INAIL, o non aggiornato dopo nuove assunzioni o cambi di reparto.
  • Cartelle sanitarie non trasmesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Schede di sicurezza (SDS) non controllate dopo una nuova classificazione delle sostanze.

Fonti normative

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