Il registro di esposizione elenca i lavoratori per cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio da agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Per ciascuno indica l’attività svolta, l’agente e, quando è noto, il valore dell’esposizione (art. 243 D.Lgs. 81/08). Lo istituisce e lo aggiorna il datore di lavoro, che ne cura la tenuta tramite il medico competente. Copia del registro va inviata all’INAIL e all’organo di vigilanza.
Chi va iscritto
Vanno iscritti i lavoratori esposti secondo la valutazione dell’art. 236: chi lavora con sostanze o miscele classificate cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione, o con i processi elencati nell’Allegato XLII (ad esempio i lavori che espongono a polveri di legno duro o a silice cristallina respirabile). Se la valutazione esclude l’esposizione, il registro non è dovuto, ma il DVR deve motivare la conclusione. Per l’amianto il registro degli esposti è previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 81/08.
Adempimenti
| Adempimento | Chi | Riferimento |
|---|---|---|
| Istituire e aggiornare il registro | Datore di lavoro, tramite il medico competente | Art. 243, comma 1 |
| Accesso al registro | RSPP e RLS | Art. 243, comma 2 |
| Cartella sanitaria e di rischio di ogni esposto | Medico competente | Art. 243, comma 2 |
| Copia del registro e variazioni all’INAIL e all’organo di vigilanza | Datore di lavoro, per via telematica | Art. 243, comma 3, lett. a |
| Invio della cartella all’INAIL alla cessazione del rapporto | Datore di lavoro, tramite il medico competente | Art. 243, comma 3, lett. c |
Il registro va aggiornato quando cambiano i lavoratori esposti, le attività o gli agenti. Le variazioni vanno comunicate all’INAIL e all’organo di vigilanza almeno ogni tre anni e comunque quando lo richiedono (art. 243, comma 3). Le comunicazioni all’INAIL avvengono tramite i servizi online dell’Istituto. In caso di cessazione dell’attività dell’azienda il datore di lavoro consegna all’INAIL copia del registro e le cartelle. L’INAIL conserva registri e cartelle fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, comma 4).
Errori frequenti
- Registro non istituito perché i quantitativi sono “piccoli”: conta l’esposizione valutata, non la quantità.
- Registro tenuto ma mai trasmesso all’INAIL, o non aggiornato dopo nuove assunzioni o cambi di reparto.
- Cartelle sanitarie non trasmesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Schede di sicurezza (SDS) non controllate dopo una nuova classificazione delle sostanze.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 236 — Valutazione del rischio (agenti cancerogeni e mutageni)
- D.Lgs. 81/2008, art. 243 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- D.Lgs. 81/2008, Allegato XLII — Elenco di sostanze, miscele e processi
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