Con “relazione sanitaria annuale” si indicano due obblighi distinti del medico competente: la comunicazione scritta, in occasione della riunione periodica, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria con il loro significato (art. 25, comma 1, lett. i, D.Lgs. 81/2008) e la trasmissione ai servizi competenti, entro il primo trimestre dell’anno successivo, delle informazioni aggregate previste dall’Allegato 3B (art. 40), che oggi si inviano in via telematica all’INAIL.
La relazione in riunione periodica
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il medico partecipa alla riunione periodica dell’art. 35 e consegna per iscritto i dati collettivi: numero di lavoratori visitati, giudizi di idoneità con limitazioni o inidoneità, andamento di patologie correlate al lavoro. Serve a indicare dove il DVR e le misure vanno migliorati. Dove la riunione non è obbligatoria la norma non fissa un momento specifico: è buona prassi che il medico consegni comunque i dati al datore di lavoro. I dati sono anonimi: nessun lavoratore deve essere identificabile.
L’Allegato 3B
- Chi: il medico competente, per ogni unità produttiva in cui ha svolto la sorveglianza nell’anno.
- Quando: entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Come: tramite l’applicativo dedicato sul portale INAIL, che rende i dati disponibili alle Regioni.
- Contenuto: lavoratori sorvegliati per rischio, giudizi espressi, malattie professionali segnalate, dati aggregati per sesso.
Cosa deve fare l’azienda
Fornire al medico i dati aggiornati sui lavoratori e sulle mansioni, convocare la riunione periodica e conservare la relazione con il verbale della riunione. L’Allegato 3B è un adempimento del medico, ma presuppone che l’azienda gli abbia comunicato correttamente gli esposti.
Fonti normative
Voci collegate
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.