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Relazione Sanitaria Annuale del Medico Competente

Il documento con cui il medico competente riferisce al datore di lavoro sugli esiti anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria svolta nell'anno, da presentare alla riunione periodica di sicurezza. Art. 40 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La relazione sanitaria annuale è il documento con cui il medico competenteriferisce al datore di lavoro sugli esiti anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria svolta nell'anno, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08. Va presentata e discussa in occasione della riunione periodica di sicurezza (art. 35). Contiene: numero di lavoratori visitati, giudizi di idoneità, eventuali criticità sanitarie e proposte di miglioramento.

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Riferimento normativo: art. 40 D.Lgs. 81/08

L'art. 40 del D.Lgs. 81/08 dispone che il medico competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, elabori una relazione sanitariasullo stato di salute dei lavoratori, con particolare riguardo agli esiti della sorveglianza sanitaria. La relazione è trasmessa, in forma anonima collettiva, al datore di lavoro e all'RSPP affinché sia discussa nel corso della riunione periodica di sicurezza prevista dall'art. 35 dello stesso decreto. La norma mira a garantire la tutela della riservatezza dei dati sanitari individuali, consentendo comunque una valutazione aggregata dello stato di salute del personale.

Contenuto della relazione sanitaria

La relazione sanitaria annuale deve descrivere in forma anonima e collettiva almeno i seguenti elementi:

  • Numero totale di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitarianell'anno, suddivisi per mansione e per tipologia di rischio cui sono esposti.
  • Numero e tipologia di visite mediche effettuate (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione, alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni).
  • Giudizi di idoneità espressi, con indicazione delle percentuali di: idonei senza limitazioni, idonei con prescrizioni, idonei con limitazioni, non idonei temporanei, non idonei permanenti.
  • Esami strumentali e di laboratorio eseguiti in relazione ai rischi lavorativi specifici (audiometrie, spirometrie, esami ematochimici, ecc.).
  • Eventuali patologie professionali o sospette riscontrate in forma aggregata, senza riferimento nominativo.
  • Criticità sanitarieemerse nel corso dell'anno e loro possibile correlazione con i rischi presenti in azienda.
  • Proposte di miglioramento in materia di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.

Collegamento con la riunione periodica (art. 35)

L'art. 35 del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro convochi almeno una volta all'anno una riunione periodicaa cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, l'RSPP, il medico competente e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Nel corso della riunione viene esaminata la relazione sanitaria annuale insieme a:

  • il documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
  • i programmi di informazione e formazione;
  • i DPI adottati e la loro efficacia.

Il verbale della riunione deve essere redatto e conservato agli atti. La mancata convocazione della riunione periodica è sanzionata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08.

Trasmissione all'INAIL e al sistema informativo nazionale

L'art. 40 c. 1 prevede che il medico competente trasmetta la relazione sanitaria, in forma anonima collettiva, anche all'INAILe all'ISPESL (ora confluito nell'INAIL), attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Le modalità di trasmissione sono definite dal decreto interministeriale di attuazione. La mancata trasmissione della relazione entro i termini stabiliti costituisce violazione degli obblighi del medico competente sanzionabile ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 81/08.

Riservatezza dei dati e tutela della privacy

La relazione è redatta in forma esclusivamente anonima e collettiva: il medico competente non può comunicare al datore di lavoro informazioni riferibili a singoli lavoratori, in ossequio al GDPR (Reg. UE 2016/679)e al D.Lgs. 196/2003. I dati sanitari individuali sono conservati nel fascicolo sanitario personale del lavoratore, consultabile solo dal medico competente e dallo stesso lavoratore. L'RSPP e il datore di lavoro accedono solo ai dati aggregati contenuti nella relazione annuale.

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Domande frequentiFAQ

Entro quando deve essere presentata la relazione sanitaria annuale?
La relazione sanitaria annuale va elaborata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 40 D.Lgs. 81/08) e presentata nel corso della riunione periodica di sicurezza (art. 35), che deve essere convocata almeno una volta l'anno. Il verbale della riunione, comprensivo della discussione della relazione, deve essere redatto e conservato agli atti aziendali.
La relazione sanitaria deve essere consegnata anche al RLS?
Sì. La relazione sanitaria annuale viene discussa nella riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08, alla quale partecipa di diritto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il RLS ha quindi accesso ai contenuti aggregati della relazione nel corso della riunione. I dati restano in forma anonima collettiva: il RLS non può accedere alle cartelle sanitarie individuali dei singoli lavoratori.
Cosa succede se il medico competente non redige la relazione sanitaria annuale?
La mancata redazione e trasmissione della relazione sanitaria annuale costituisce una violazione degli obblighi del medico competente ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni applicabili al medico competente sono previste dall'art. 58 del D.Lgs. 81/08 e comprendono l'arresto o l'ammenda. Il datore di lavoro ha l'obbligo di sollecitare l'adempimento e di conservare la documentazione ricevuta.

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