La revisione periodica della valutazione dei rischiè l'obbligo del datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi — e il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)— in occasione di modifiche del processo produttivo, variazioni organizzative significative, insorgenza di infortuni rilevanti o su richiesta dell'RLS o dell'organo di vigilanza. Ai sensi dell'art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08, la revisione va effettuata entro 30 giornidal verificarsi dell'evento che la determina.
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Riferimento normativo: art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08
L'art. 29 del D.Lgs. 81/08 disciplina le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e stabilisce, al comma 3, che il datore di lavoro deve rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di:
- modifiche del processo produttivoo dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di indirizzi tecnici dell'organo di vigilanza;
- infortuni significativi o al verificarsi di malattie professionali correlabili ai rischi oggetto della valutazione;
- richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)o dell'organo di vigilanza (ASL/ITL).
La rielaborazione deve avvenire, di norma, entro 30 giornidal verificarsi dell'evento che la rende necessaria; per le aziende che rientrano nei casi di cui agli artt. 17 e 28 c. 3-bis, il termine può essere diversamente modulato dal decreto interministeriale attuativo. Il DVR aggiornato deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP, dal medico competente (ove previsto) e dall'RLS/RLST, e la data di aggiornamento deve essere riportata in modo esplicito nel documento.
Quando scatta l'obbligo di revisione
Le principali fattispecie che determinano l'obbligo di revisione del DVR entro 30 giorni sono:
- Nuove macchine o attrezzature: introduzione in azienda di macchinari, impianti o attrezzature che modificano il profilo di rischio delle mansioni coinvolte.
- Nuove sostanze chimiche o biologiche: utilizzo di agenti chimici, cancerogeni o biologici non precedentemente valutati.
- Cambiamenti di layout e ambienti di lavoro: ristrutturazioni, ampliamenti, trasferimenti di reparti o variazione delle vie di esodo.
- Variazioni organizzative: aumento del numero dei lavoratori, introduzione di turni notturni, ricorso a lavoratori interinali o in appalto su mansioni a rischio.
- Infortuni significativi: qualsiasi infortunio che comporti un ricovero ospedaliero, un'inabilità temporanea superiore ai 40 giorni, o che presenti dinamiche indicative di carenze nel sistema preventivo.
- Malattie professionali denunciate o sospette correlate a rischi aziendali.
- Richiesta dell'RLS o dell'organo di vigilanza: su segnalazione motivata del Rappresentante dei Lavoratori o a seguito di ispezione da parte di ASL o Ispettorato del Lavoro.
Revisione ordinaria e valutazione dinamica dei rischi
Oltre alla revisione straordinaria (quella richiesta entro 30 giorni), il sistema di gestione della sicurezza richiede una valutazione dinamica e continua dei rischi. Alcune categorie di rischi sono soggette a revisione periodica a prescindere dal verificarsi di eventi specifici:
- Valutazione del rischio rumore (art. 190 D.Lgs. 81/08): rielaborazione ogni 4 anni o ogniqualvolta si modifichino le condizioni di esposizione.
- Valutazione del rischio vibrazioni (art. 202 D.Lgs. 81/08): rielaborazione ogniqualvolta si modifichi il profilo di esposizione.
- Valutazione stress lavoro-correlato(art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08): da aggiornare in caso di variazioni significative dell'organizzazione del lavoro.
- Valutazione rischio chimico, cancerogeno e biologico: da aggiornare in caso di introduzione di nuovi agenti o variazione dei livelli di esposizione.
Processo di revisione: chi partecipa e come si documenta
La revisione della valutazione dei rischi è un processo partecipato che coinvolge i soggetti della prevenzione aziendale:
- Il datore di lavoro è il responsabile finale e il firmatario del DVR; non può delegare questo obbligo.
- L'RSPP coordina il processo di rielaborazione, raccoglie i dati aggiornati e redige il documento.
- Il medico competentecontribuisce per i rischi a rilevanza sanitaria e per l'adeguamento del programma di sorveglianza sanitaria.
- L'RLS deve essere consultato durante la revisione (art. 50 c. 1 lett. b) e ricevere copia del DVR aggiornato su richiesta.
Il DVR aggiornato deve riportare la nuova data di elaborazione, deve essere conservato in azienda e deve essere messo a disposizione dell'organo di vigilanza in caso di ispezione. La mancata revisione nei termini previsti costituisce una violazione sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda.
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Domande frequentiFAQ
Entro quanti giorni va aggiornato il DVR dopo un infortunio significativo?
L'RLS può chiedere in qualsiasi momento la revisione del DVR?
Il DVR va sempre rifatto da zero in occasione della revisione?
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