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Agenti chimici pericolosi

Sostanze e miscele che, per le loro proprietà o per il modo in cui sono usate, possono danneggiare la salute o la sicurezza dei lavoratori (Titolo IX, Capo I, D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Gli agenti chimici pericolosi sono le sostanze e le miscele classificate pericolose secondo il Regolamento CLP (CE 1272/2008), escluse quelle pericolose solo per l’ambiente, e quelle che, pur non classificate, possono comportare un rischio per le loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche o per il modo in cui sono utilizzate, compresi gli agenti con un valore limite di esposizione professionale (art. 222 D.Lgs. 81/2008). Rientrano quindi anche polveri, fumi e gas che si sviluppano durante il lavoro, come i fumi di saldatura o le polveri di legno.

Cosa deve fare il datore di lavoro

  1. Censire gli agenti presenti, compresi quelli generati dal processo, e raccogliere le schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate dai fornitori.
  2. Valutare il rischio (art. 223) considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione, quantità, condizioni di lavoro, valori limite di esposizione professionale (allegato XXXVIII) e valori limite biologici, effetti delle misure adottate e risultati della sorveglianza sanitaria.
  3. Classificare l’esito: se il rischio è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” bastano le misure generali dell’art. 224; altrimenti si applicano le misure specifiche dell’art. 225, le disposizioni per incidenti ed emergenze (art. 226) e la sorveglianza sanitaria (art. 229).
  4. Ridurre il rischio secondo un ordine preciso: sostituzione con agenti meno pericolosi, ciclo chiuso e misure tecniche (aspirazione localizzata, ventilazione), misure organizzative, DPI solo per il rischio residuo.
  5. Misurare quando serve: se il rischio non è irrilevante, il datore di lavoro deve effettuare misurazioni periodiche degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate (art. 225, comma 2).
  6. Informare e formare i lavoratori sugli agenti presenti, sulle SDS e sulle procedure (art. 227).

Termini vicini

  • Cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione: hanno una disciplina più severa nel Capo II del Titolo IX (artt. 233-245).
  • Scheda di dati di sicurezza (SDS): documento previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH (CE 1907/2006), è il punto di partenza della valutazione ma non la sostituisce.
  • Atmosfere esplosive: gli agenti infiammabili richiedono anche la valutazione ATEX del Titolo XI.

Errori frequenti

  • Considerare solo i prodotti acquistati e non gli agenti che si formano nel processo.
  • SDS vecchie o in lingua straniera, non lette da chi fa la valutazione.
  • Usare un algoritmo di stima senza verificare che sia adatto alla situazione e senza misure quando il rischio non è irrilevante.
  • Affidarsi ai DPI senza aver valutato sostituzione e aspirazione.

Fonti normative

Approfondimenti

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