Gli agenti chimici pericolosi sono sostanze, miscele e preparati chimici presenti nell'ambiente di lavoro che, per le loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche o chimico-fisiche, possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (artt. 221-232) disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, imponendo al datore di lavoro la valutazione del rischio, l'adozione di misure preventive e protettive e, ove necessario, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
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Classificazione CLP e GHS
La classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose sono disciplinati dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP), che recepisce a livello europeo il Sistema Globalmente Armonizzato (GHS). Le classi di pericolo principali sono:
- Pericoli fisici: esplosivi, infiammabili, comburenti, gas sotto pressione, sostanze corrosive per i metalli.
- Pericoli per la salute: tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, gravi lesioni oculari, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, mutagenicità delle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), pericolo in caso di aspirazione.
- Pericoli per l'ambiente: sostanze pericolose per l'ambiente acquatico acuto o cronico.
Le sostanze classificate come cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B sono soggette alle disposizioni più restrittive del Capo II del Titolo IX (artt. 233-245 D.Lgs. 81/08).
Valutazione del rischio chimico (art. 223 D.Lgs. 81/08)
L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, tenendo conto di:
- le proprietà pericolose degli agenti chimici presenti (classificazione CLP, TLV, OEL);
- le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza (SDS);
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- le condizioni di utilizzo (temperatura, pressione, stato fisico dell'agente);
- i valori limite di esposizione professionale (VLEP) fissati a livello nazionale ed europeo;
- gli effetti sulle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- le conclusioni di azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
La valutazione deve essere documentata nel DVR ed aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di esposizione o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Schede SDS (Reg. REACH 1907/2006)
La scheda di dati di sicurezza (SDS) è il documento informativo obbligatorio previsto dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH), articolo 31, che il fornitore deve trasmettere al destinatario professionale di una sostanza o miscela pericolosa. La SDS è strutturata in 16 sezioni standardizzate e contiene:
- identificazione della sostanza/miscela e del fornitore;
- identificazione dei pericoli (classificazione CLP);
- composizione/informazioni sugli ingredienti;
- misure di primo soccorso;
- misure antincendio;
- misure in caso di rilascio accidentale;
- manipolazione e stoccaggio;
- controllo dell'esposizione e protezione individuale (DPI consigliati);
- valori limite di esposizione professionale (OEL/TLV).
Il datore di lavoro è tenuto a raccogliere e rendere disponibili le SDS di tutti gli agenti chimici utilizzati in azienda, integrandole nella valutazione del rischio.
Misure di prevenzione e DPI
L'art. 224 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro elimini o riduca al minimo il rischio chimico applicando, in ordine di priorità:
- Sostituzione: impiego di agenti chimici meno pericolosi, ove tecnicamente possibile.
- Misure tecniche collettive: sistemi di aspirazione localizzata, ventilazione generale, automazione dei processi, chiusura dei cicli produttivi.
- Misure organizzative: riduzione del numero di lavoratori esposti, limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione, regimi di lavoro adeguati.
- DPI: guanti chimicamente resistenti, maschere con filtri adeguati alla sostanza, occhiali protettivi o visiere, tute impermeabili o antichimica, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (PAPR, autorespiratori). I DPI sono l'ultima misura da adottare, dopo aver verificato l'inefficacia o l'insufficienza delle misure collettive.
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Domande frequentiFAQ
Quali sostanze sono considerate agenti chimici pericolosi?
Come si effettua la valutazione del rischio chimico?
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per agenti chimici?
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