D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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I DPI sono l'ultima barriera di protezione dopo le misure tecniche e organizzative. Ti supportiamo nella valutazione degli obblighi applicabili e nella definizione del registro consegna DPI conforme al D.Lgs. 81/08.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e preposti sulla scelta, consegna, manutenzione e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo III e del Regolamento UE 2016/425.
Domande frequenti sui DPIFAQ
Quali sono le tre categorie di DPI e cosa le distingue?
Il Regolamento UE 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE e il D.Lgs. 475/1992, classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio contro cui proteggono. La Categoria I comprende i DPI progettati contro rischi minimi: guanti da giardinaggio, occhiali da sole per uso non professionale, guanti per acqua calda fino a 50 °C, cappellini e indumenti per la protezione da azioni meccaniche superficiali. Per questi il fabbricante può procedere con l'autodichiarazione di conformità, senza coinvolgere un organismo notificato. La Categoria II raccoglie tutti i DPI che non rientrano nelle categorie I e III: elmetti di protezione per uso industriale, guanti da lavoro per rischi meccanici, occhiali di protezione per schizzi di liquidi, imbracature per lavori diversi da quelli in quota a rischio di caduta elevata. Per la Cat. II è richiesto un esame CE di tipo da parte di un organismo notificato, con successiva produzione conforme al tipo esaminato. La Categoria III riguarda i rischi che possono causare conseguenze molto gravi o mortali e include: sistemi anticaduta per lavori in quota (imbracature EN 361, cordini EN 354/355), apparecchi di protezione delle vie respiratorie inclusi gli autorespiratori, DPI per rischio chimico e biologico, DPI per protezione da calore in attività con fiamme, DPI per protezione da tensioni elettriche pericolose. Per la Cat. III la valutazione della conformità richiede l'esame CE di tipo più sorveglianza della produzione annuale da organismo notificato. Il datore di lavoro deve sempre verificare la categoria del DPI che acquista, conservare la Dichiarazione di Conformità UE e controllare che la marcatura CE riporti il numero identificativo dell'organismo notificato (solo per Cat. II e III).
Il datore di lavoro è obbligato a consegnare i DPI gratuitamente?
Sì, l'obbligo è sancito dall'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro fornisce i DPI ai lavoratori a proprie spese, senza che possa essere addebitato alcun costo al dipendente. Qualsiasi trattenuta in busta paga, addebito diretto o richiesta al lavoratore di acquistare autonomamente i DPI costituisce una violazione della norma. L'obbligo si estende all'intera gestione del ciclo di vita del dispositivo: il datore deve provvedere alla manutenzione ordinaria, alla riparazione e alla sostituzione tempestiva quando il DPI è deteriorato, scaduto o non più idoneo. Non è consentito richiedere al lavoratore di portare i DPI a casa, lavarli o ripararli a proprie spese, salvo accordi espliciti diversi per DPI di uso personale esclusivo e che non richiedano trattamenti specifici. Il datore ha inoltre l'obbligo, ai sensi dell'art. 77, comma 4, di informare e formare i lavoratori sull'uso corretto dei DPI prima della loro consegna. Deve anche assicurarsi che il DPI sia adeguato al rischio specifico individuato nella valutazione dei rischi (DVR), che rispetti le condizioni di lavoro del dipendente e tenga conto delle esigenze ergonomiche. In caso di lavoratori con particolari esigenze fisiche (allergie al lattice, differenze antropometriche) il datore deve individuare DPI alternativi idonei.
Come si compila il registro consegna DPI?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede un modello ufficiale obbligatorio del registro consegna DPI, ma la sua tenuta è fortemente raccomandata e costituisce la prova principale dell'adempimento dell'obbligo di consegna da parte del datore di lavoro. Un registro ben strutturato deve contenere almeno: nome e cognome del lavoratore, qualifica o mansione svolta, descrizione del DPI consegnato con indicazione della norma tecnica europea di riferimento (es. "Guanti EN 388 rischio meccanico, Cat. II"), la taglia o misura, il numero di lotto o di serie ove disponibile, la data di consegna, la firma del lavoratore per ricevuta e presa d'atto dell'obbligo di utilizzo, la data di sostituzione con indicazione del motivo (deterioramento, scadenza, cambio mansione). In caso di visita ispettiva da parte di ASL o Ispettorato del Lavoro, l'assenza del registro non configura una violazione autonoma specifica, ma rappresenta un elemento sfavorevole nella valutazione dell'adempimento dell'obbligo di consegna, che il datore ha comunque l'onere di dimostrare. Il registro va conservato almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro e, per i DPI connessi a rischi per la salute (es. DPI per agenti chimici, biologici, rumore), si consiglia la conservazione per almeno dieci anni a supporto della sorveglianza sanitaria. Può essere tenuto in formato cartaceo o digitale, purché sia facilmente consultabile.
Il lavoratore che si rifiuta di indossare i DPI può essere sanzionato?
Sì. L'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro, secondo l'addestramento ricevuto. Il rifiuto sistematico o reiterato di indossare i DPI costituisce una violazione degli obblighi legali del lavoratore e può giustificare l'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo applicabile, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi e reiterati. Il datore di lavoro, dal canto suo, ha l'obbligo non solo di mettere a disposizione i DPI ma anche di vigilare sull'effettivo utilizzo (art. 77, comma 4, lett. h): la mera consegna senza controllo non lo esime da responsabilità. In caso di infortunio occorso in assenza di DPI per colpa del lavoratore, il giudice può valutare il concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno, con possibili riflessi sull'entità del risarcimento, ma il datore resta comunque responsabile se non ha esercitato un'adeguata vigilanza. Il datore deve documentare le attività di formazione, informazione e addestramento sull'uso dei DPI, i richiami verbali e scritti ai lavoratori inadempienti, e le eventuali procedure disciplinari attivate, per potersi difendere in sede di eventuale contenzioso.
I DPI devono avere la marcatura CE? Cosa significa?
Sì, tutti i DPI immessi sul mercato dell'Unione Europea devono recare la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2016/425, applicabile dal 21 aprile 2019. La marcatura CE non è un marchio di qualità ma attesta che il prodotto ha superato le procedure di valutazione della conformità previste per la propria categoria. Per i DPI di Categoria I è sufficiente l'autodichiarazione di conformità del fabbricante, che redige la documentazione tecnica e appone autonomamente la marcatura CE senza coinvolgere terzi. Per i DPI di Categoria II è obbligatorio l'esame CE di tipo (modulo B) da parte di un organismo notificato accreditato, che verifica il progetto e i test del prodotto; la produzione deve poi essere conforme al tipo esaminato (modulo C). Per i DPI di Categoria III la procedura è più stringente: oltre all'esame CE di tipo, è necessaria la sorveglianza annuale della produzione da parte dell'organismo notificato (modulo C2, D o E). Il datore di lavoro che acquista DPI deve verificare che rechino la marcatura CE con il numero dell'organismo notificato per Cat. II e III, richiedere al fornitore la Dichiarazione di Conformità UE e le istruzioni d'uso in italiano, conservare questi documenti. L'acquisto di DPI privi di marcatura CE valida, contraffatta o non corrispondente alla categoria di rischio espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio e può costituire violazione autonoma.
Con quale frequenza vanno sostituiti i DPI?
Non esiste nel D.Lgs. 81/08 una periodicità unica e universale per la sostituzione dei DPI: la vita utile di ciascun dispositivo dipende dal tipo, dall'intensità d'uso, dalle condizioni ambientali e dalle indicazioni del fabbricante riportate nelle istruzioni d'uso e nelle norme tecniche EN di riferimento. I guanti monouso in lattice o nitrile vanno sostituiti a ogni utilizzo; i guanti in pelle o tessuto per rischi meccanici vanno ispezionati prima di ogni uso e sostituiti alla comparsa di tagli, abrasioni o riduzione dello spessore. Gli elmetti di protezione (EN 397) devono essere ispezionati visivamente almeno ogni 12 mesi; la maggior parte dei fabbricanti indica una vita utile massima di 5 anni dalla data di fabbricazione, ridotta a 3 anni per le calotte in polietilene esposte a UV intensi; vanno sostituiti immediatamente dopo un impatto significativo anche in assenza di danni visibili. Le imbracature anticaduta (EN 361) richiedono una revisione periodica annuale da parte di un tecnico competente o del fabbricante, e devono essere ritirate dal servizio dopo ogni caduta, anche se non presentano danni visibili, poiché le sollecitazioni interne non sono rilevabili visivamente. Le mascherine filtranti FFP2 e FFP3 sono generalmente monouso o al massimo valide per un turno lavorativo; le semimaschere riutilizzabili richiedono sostituzione periodica dei filtri secondo le istruzioni del fabbricante. Gli occhiali di protezione vanno sostituiti alla comparsa di graffi significativi sulle lenti, che riducono la visibilità e possono compromettere la protezione. Il datore di lavoro deve stabilire per iscritto le procedure di controllo e sostituzione dei DPI, indicando la periodicità e i criteri di idoneità.
Cosa sono i DPI "ad uso promiscuo" e come si gestiscono?
I DPI ad uso promiscuo sono dispositivi condivisi tra più lavoratori, non assegnati in via esclusiva a un singolo dipendente. Questa modalità è ammessa per DPI il cui utilizzo è occasionale o collegato a specifiche attività (es. tute ignifughe, imbracature per manutenzione straordinaria, schermi facciali), ma richiede una gestione organizzativa accurata. Prima di ogni utilizzo il DPI promiscuo deve essere ispezionato per verificare l'integrità e la funzionalità; deve essere pulito e, ove necessario, disinfettato tra un uso e l'altro, seguendo le procedure indicate dal fabbricante, che specificano i prodotti compatibili senza compromettere le proprietà protettive. Il datore deve definire procedure scritte per la gestione dei DPI promiscui, che includano: l'identificazione del DPI con codice o etichetta, la registrazione delle assegnazioni temporanee (chi lo ha preso, quando, per quale attività), le modalità di restituzione e verifica, la responsabilità della pulizia. Alcuni DPI non possono in alcun caso essere condivisi per motivi igienici e sanitari: mascherine monouso, guanti monouso, cuffie auricolari interne agli archetti antirumore, calzature a uso esclusivo. Il datore di lavoro deve tenere conto di questa limitazione nella pianificazione dei DPI. La condivisione non esonera dall'obbligo di garantire che il DPI sia sempre in buono stato e idoneo al rischio da fronteggiare; un DPI condiviso deteriorato o non correttamente manutenuto resta responsabilità del datore.
Quali DPI sono obbligatori per chi lavora in quota?
Per i lavori in quota, definiti dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come lavori eseguiti a un'altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile, è obbligatorio adottare misure di protezione collettiva contro le cadute (parapetti, reti di sicurezza) come misura prioritaria; ove ciò non sia tecnicamente praticabile o sufficientemente efficace, si ricorre ai DPI di terza categoria specifici per la protezione anticaduta. Il sistema di arresto caduta deve essere composto da: imbracatura di sicurezza per il corpo intero conforme alla norma EN 361 (Categoria III), collegata tramite cordino di collegamento conforme a EN 354 o assorbitore di energia conforme a EN 355, a un punto di ancoraggio certificato conforme a EN 795 e dimensionato per sopportare i carichi dinamici previsti. Il sistema deve essere progettato e calcolato per limitare la caduta libera a non più di 1 metro e la forza di arresto trasmessa al corpo a non più di 6 kN. La scelta del sistema anticaduta deve tener conto del tirante d'aria disponibile sotto il lavoratore: in spazi ridotti si preferiscono sistemi restrittivi che impediscono di raggiungere il bordo piuttosto che sistemi di arresto caduta. Per l'uso delle imbracature è obbligatoria la formazione specifica dei lavoratori, incluso l'addestramento pratico sull'uso dei dispositivi, con aggiornamento almeno biennale. L'imbracatura deve essere sottoposta a revisione periodica (almeno annuale) e ritirata dal servizio dopo ogni caduta. Vanno considerate anche le protezioni per le mani (guanti EN 388) e la testa (elmetto EN 397 o EN 12492 per alpinismo industriale) in base alle specifiche condizioni operative.
Qual è la differenza tra DPI e attrezzatura di protezione collettiva?
La distinzione tra misure di protezione collettiva e DPI è fondamentale nel sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/08 e incide sulla gerarchia delle misure di prevenzione stabilita dall'art. 15. Le misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, schermature, aspiratori localizzati, segnalazione, sistemi di ventilazione) proteggono tutti i lavoratori presenti nell'area indipendentemente dal loro comportamento individuale: non richiedono un'azione consapevole del lavoratore per essere efficaci. I DPI, invece, proteggono il singolo lavoratore che li indossa e la loro efficacia dipende dall'uso corretto, dal buono stato di manutenzione e dal comportamento del lavoratore stesso. Il D.Lgs. 81/08 prevede che i DPI siano adottati come ultima risorsa, solo dopo aver verificato che non sia tecnicamente possibile adottare misure di protezione collettiva o dopo averle adottate senza eliminare completamente il rischio residuo. In pratica, nella valutazione dei rischi si segue l'ordine: eliminazione del rischio alla fonte, sostituzione con agente o processo meno pericoloso, misure tecniche di protezione collettiva, misure organizzative e procedurali, infine DPI per il rischio residuo. Questo non significa che i DPI siano meno importanti, ma che vanno intesi come strumento complementare e non alternativo alle misure strutturali.
Quali sono le tre categorie di DPI e cosa le distingue?
Il Regolamento UE 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE e il D.Lgs. 475/1992, classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio contro cui proteggono. La Categoria I comprende i DPI progettati contro rischi minimi: guanti da giardinaggio, occhiali da sole per uso non professionale, guanti per acqua calda fino a 50 °C, cappellini e indumenti per la protezione da azioni meccaniche superficiali. Per questi il fabbricante può procedere con l'autodichiarazione di conformità, senza coinvolgere un organismo notificato. La Categoria II raccoglie tutti i DPI che non rientrano nelle categorie I e III: elmetti di protezione per uso industriale, guanti da lavoro per rischi meccanici, occhiali di protezione per schizzi di liquidi, imbracature per lavori diversi da quelli in quota a rischio di caduta elevata. Per la Cat. II è richiesto un esame CE di tipo da parte di un organismo notificato, con successiva produzione conforme al tipo esaminato. La Categoria III riguarda i rischi che possono causare conseguenze molto gravi o mortali e include: sistemi anticaduta per lavori in quota (imbracature EN 361, cordini EN 354/355), apparecchi di protezione delle vie respiratorie inclusi gli autorespiratori, DPI per rischio chimico e biologico, DPI per protezione da calore in attività con fiamme, DPI per protezione da tensioni elettriche pericolose. Per la Cat. III la valutazione della conformità richiede l'esame CE di tipo più sorveglianza della produzione annuale da organismo notificato. Il datore di lavoro deve sempre verificare la categoria del DPI che acquista, conservare la Dichiarazione di Conformità UE e controllare che la marcatura CE riporti il numero identificativo dell'organismo notificato (solo per Cat. II e III).
Il datore di lavoro è obbligato a consegnare i DPI gratuitamente?
Sì, l'obbligo è sancito dall'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro fornisce i DPI ai lavoratori a proprie spese, senza che possa essere addebitato alcun costo al dipendente. Qualsiasi trattenuta in busta paga, addebito diretto o richiesta al lavoratore di acquistare autonomamente i DPI costituisce una violazione della norma. L'obbligo si estende all'intera gestione del ciclo di vita del dispositivo: il datore deve provvedere alla manutenzione ordinaria, alla riparazione e alla sostituzione tempestiva quando il DPI è deteriorato, scaduto o non più idoneo. Non è consentito richiedere al lavoratore di portare i DPI a casa, lavarli o ripararli a proprie spese, salvo accordi espliciti diversi per DPI di uso personale esclusivo e che non richiedano trattamenti specifici. Il datore ha inoltre l'obbligo, ai sensi dell'art. 77, comma 4, di informare e formare i lavoratori sull'uso corretto dei DPI prima della loro consegna. Deve anche assicurarsi che il DPI sia adeguato al rischio specifico individuato nella valutazione dei rischi (DVR), che rispetti le condizioni di lavoro del dipendente e tenga conto delle esigenze ergonomiche. In caso di lavoratori con particolari esigenze fisiche (allergie al lattice, differenze antropometriche) il datore deve individuare DPI alternativi idonei.
Come si compila il registro consegna DPI?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede un modello ufficiale obbligatorio del registro consegna DPI, ma la sua tenuta è fortemente raccomandata e costituisce la prova principale dell'adempimento dell'obbligo di consegna da parte del datore di lavoro. Un registro ben strutturato deve contenere almeno: nome e cognome del lavoratore, qualifica o mansione svolta, descrizione del DPI consegnato con indicazione della norma tecnica europea di riferimento (es. "Guanti EN 388 rischio meccanico, Cat. II"), la taglia o misura, il numero di lotto o di serie ove disponibile, la data di consegna, la firma del lavoratore per ricevuta e presa d'atto dell'obbligo di utilizzo, la data di sostituzione con indicazione del motivo (deterioramento, scadenza, cambio mansione). In caso di visita ispettiva da parte di ASL o Ispettorato del Lavoro, l'assenza del registro non configura una violazione autonoma specifica, ma rappresenta un elemento sfavorevole nella valutazione dell'adempimento dell'obbligo di consegna, che il datore ha comunque l'onere di dimostrare. Il registro va conservato almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro e, per i DPI connessi a rischi per la salute (es. DPI per agenti chimici, biologici, rumore), si consiglia la conservazione per almeno dieci anni a supporto della sorveglianza sanitaria. Può essere tenuto in formato cartaceo o digitale, purché sia facilmente consultabile.
Il lavoratore che si rifiuta di indossare i DPI può essere sanzionato?
Sì. L'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro, secondo l'addestramento ricevuto. Il rifiuto sistematico o reiterato di indossare i DPI costituisce una violazione degli obblighi legali del lavoratore e può giustificare l'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo applicabile, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi e reiterati. Il datore di lavoro, dal canto suo, ha l'obbligo non solo di mettere a disposizione i DPI ma anche di vigilare sull'effettivo utilizzo (art. 77, comma 4, lett. h): la mera consegna senza controllo non lo esime da responsabilità. In caso di infortunio occorso in assenza di DPI per colpa del lavoratore, il giudice può valutare il concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno, con possibili riflessi sull'entità del risarcimento, ma il datore resta comunque responsabile se non ha esercitato un'adeguata vigilanza. Il datore deve documentare le attività di formazione, informazione e addestramento sull'uso dei DPI, i richiami verbali e scritti ai lavoratori inadempienti, e le eventuali procedure disciplinari attivate, per potersi difendere in sede di eventuale contenzioso.
I DPI devono avere la marcatura CE? Cosa significa?
Sì, tutti i DPI immessi sul mercato dell'Unione Europea devono recare la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2016/425, applicabile dal 21 aprile 2019. La marcatura CE non è un marchio di qualità ma attesta che il prodotto ha superato le procedure di valutazione della conformità previste per la propria categoria. Per i DPI di Categoria I è sufficiente l'autodichiarazione di conformità del fabbricante, che redige la documentazione tecnica e appone autonomamente la marcatura CE senza coinvolgere terzi. Per i DPI di Categoria II è obbligatorio l'esame CE di tipo (modulo B) da parte di un organismo notificato accreditato, che verifica il progetto e i test del prodotto; la produzione deve poi essere conforme al tipo esaminato (modulo C). Per i DPI di Categoria III la procedura è più stringente: oltre all'esame CE di tipo, è necessaria la sorveglianza annuale della produzione da parte dell'organismo notificato (modulo C2, D o E). Il datore di lavoro che acquista DPI deve verificare che rechino la marcatura CE con il numero dell'organismo notificato per Cat. II e III, richiedere al fornitore la Dichiarazione di Conformità UE e le istruzioni d'uso in italiano, conservare questi documenti. L'acquisto di DPI privi di marcatura CE valida, contraffatta o non corrispondente alla categoria di rischio espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio e può costituire violazione autonoma.
Con quale frequenza vanno sostituiti i DPI?
Non esiste nel D.Lgs. 81/08 una periodicità unica e universale per la sostituzione dei DPI: la vita utile di ciascun dispositivo dipende dal tipo, dall'intensità d'uso, dalle condizioni ambientali e dalle indicazioni del fabbricante riportate nelle istruzioni d'uso e nelle norme tecniche EN di riferimento. I guanti monouso in lattice o nitrile vanno sostituiti a ogni utilizzo; i guanti in pelle o tessuto per rischi meccanici vanno ispezionati prima di ogni uso e sostituiti alla comparsa di tagli, abrasioni o riduzione dello spessore. Gli elmetti di protezione (EN 397) devono essere ispezionati visivamente almeno ogni 12 mesi; la maggior parte dei fabbricanti indica una vita utile massima di 5 anni dalla data di fabbricazione, ridotta a 3 anni per le calotte in polietilene esposte a UV intensi; vanno sostituiti immediatamente dopo un impatto significativo anche in assenza di danni visibili. Le imbracature anticaduta (EN 361) richiedono una revisione periodica annuale da parte di un tecnico competente o del fabbricante, e devono essere ritirate dal servizio dopo ogni caduta, anche se non presentano danni visibili, poiché le sollecitazioni interne non sono rilevabili visivamente. Le mascherine filtranti FFP2 e FFP3 sono generalmente monouso o al massimo valide per un turno lavorativo; le semimaschere riutilizzabili richiedono sostituzione periodica dei filtri secondo le istruzioni del fabbricante. Gli occhiali di protezione vanno sostituiti alla comparsa di graffi significativi sulle lenti, che riducono la visibilità e possono compromettere la protezione. Il datore di lavoro deve stabilire per iscritto le procedure di controllo e sostituzione dei DPI, indicando la periodicità e i criteri di idoneità.
Cosa sono i DPI "ad uso promiscuo" e come si gestiscono?
I DPI ad uso promiscuo sono dispositivi condivisi tra più lavoratori, non assegnati in via esclusiva a un singolo dipendente. Questa modalità è ammessa per DPI il cui utilizzo è occasionale o collegato a specifiche attività (es. tute ignifughe, imbracature per manutenzione straordinaria, schermi facciali), ma richiede una gestione organizzativa accurata. Prima di ogni utilizzo il DPI promiscuo deve essere ispezionato per verificare l'integrità e la funzionalità; deve essere pulito e, ove necessario, disinfettato tra un uso e l'altro, seguendo le procedure indicate dal fabbricante, che specificano i prodotti compatibili senza compromettere le proprietà protettive. Il datore deve definire procedure scritte per la gestione dei DPI promiscui, che includano: l'identificazione del DPI con codice o etichetta, la registrazione delle assegnazioni temporanee (chi lo ha preso, quando, per quale attività), le modalità di restituzione e verifica, la responsabilità della pulizia. Alcuni DPI non possono in alcun caso essere condivisi per motivi igienici e sanitari: mascherine monouso, guanti monouso, cuffie auricolari interne agli archetti antirumore, calzature a uso esclusivo. Il datore di lavoro deve tenere conto di questa limitazione nella pianificazione dei DPI. La condivisione non esonera dall'obbligo di garantire che il DPI sia sempre in buono stato e idoneo al rischio da fronteggiare; un DPI condiviso deteriorato o non correttamente manutenuto resta responsabilità del datore.
Quali DPI sono obbligatori per chi lavora in quota?
Per i lavori in quota, definiti dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come lavori eseguiti a un'altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile, è obbligatorio adottare misure di protezione collettiva contro le cadute (parapetti, reti di sicurezza) come misura prioritaria; ove ciò non sia tecnicamente praticabile o sufficientemente efficace, si ricorre ai DPI di terza categoria specifici per la protezione anticaduta. Il sistema di arresto caduta deve essere composto da: imbracatura di sicurezza per il corpo intero conforme alla norma EN 361 (Categoria III), collegata tramite cordino di collegamento conforme a EN 354 o assorbitore di energia conforme a EN 355, a un punto di ancoraggio certificato conforme a EN 795 e dimensionato per sopportare i carichi dinamici previsti. Il sistema deve essere progettato e calcolato per limitare la caduta libera a non più di 1 metro e la forza di arresto trasmessa al corpo a non più di 6 kN. La scelta del sistema anticaduta deve tener conto del tirante d'aria disponibile sotto il lavoratore: in spazi ridotti si preferiscono sistemi restrittivi che impediscono di raggiungere il bordo piuttosto che sistemi di arresto caduta. Per l'uso delle imbracature è obbligatoria la formazione specifica dei lavoratori, incluso l'addestramento pratico sull'uso dei dispositivi, con aggiornamento almeno biennale. L'imbracatura deve essere sottoposta a revisione periodica (almeno annuale) e ritirata dal servizio dopo ogni caduta. Vanno considerate anche le protezioni per le mani (guanti EN 388) e la testa (elmetto EN 397 o EN 12492 per alpinismo industriale) in base alle specifiche condizioni operative.
Qual è la differenza tra DPI e attrezzatura di protezione collettiva?
La distinzione tra misure di protezione collettiva e DPI è fondamentale nel sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/08 e incide sulla gerarchia delle misure di prevenzione stabilita dall'art. 15. Le misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, schermature, aspiratori localizzati, segnalazione, sistemi di ventilazione) proteggono tutti i lavoratori presenti nell'area indipendentemente dal loro comportamento individuale: non richiedono un'azione consapevole del lavoratore per essere efficaci. I DPI, invece, proteggono il singolo lavoratore che li indossa e la loro efficacia dipende dall'uso corretto, dal buono stato di manutenzione e dal comportamento del lavoratore stesso. Il D.Lgs. 81/08 prevede che i DPI siano adottati come ultima risorsa, solo dopo aver verificato che non sia tecnicamente possibile adottare misure di protezione collettiva o dopo averle adottate senza eliminare completamente il rischio residuo. In pratica, nella valutazione dei rischi si segue l'ordine: eliminazione del rischio alla fonte, sostituzione con agente o processo meno pericoloso, misure tecniche di protezione collettiva, misure organizzative e procedurali, infine DPI per il rischio residuo. Questo non significa che i DPI siano meno importanti, ma che vanno intesi come strumento complementare e non alternativo alle misure strutturali.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo III artt. 74-79
Reg. UE 2016/425 — DPI marcatura CE
D.Lgs. 475/1992 abrogato — ora Reg. UE 2016/425
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